Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2748
CASS
Sentenza 25 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

In tema di illecita sottrazione internazionale del minore da parte di un genitore, nei procedimenti diretti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, l'art. 7, terzo comma, della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980) demanda al prudente apprezzamento del giudice, adito per il tramite dell'Autorità centrale, l'opportunità di assumere sommarie informazioni, sicché la valutazione discrezionale negativa compiuta dall'organo giurisdizionale non è censurabile in sede di ricorso per cassazione.

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, per l'esame delle richieste dirette ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, la Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64) prevede un procedimento camerale agile, in cui l'audizione personale delle parti rappresenta - in assenza di ogni riferimento normativo al patrocinio legale obbligatorio ed ai tempi e ai modi della costituzione in giudizio - garanzia necessaria e, al contempo, sufficiente ai fini del rispetto del principio del contraddittorio; ne consegue che in detto procedimento non è prescritta, essendo del tutto estranea al modello prefigurato, la nomina di un difensore d'ufficio alla parte istante.

Nei procedimenti previsti dalla Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64) in tema di illecita sottrazione di minori, non è necessaria la nomina d'ufficio di un interprete di fiducia per il cittadino straniero che vi prenda parte, stante la mancanza, nel testo normativo, di una prescrizione in tal senso ed apparendo la posizione di detto soggetto adeguatamente tutelata dalla presenza dell'interprete nominato ai sensi dell'art. 122 cod. proc. civ., il quale, dopo aver prestato giuramento, è tenuto a tradurre non solo all'organo giudicante le dichiarazioni rese nella sua lingua dallo straniero, ma anche allo straniero stesso nella sua lingua, il contenuto delle domande rivoltegli e le deduzioni delle parti al riguardo, in modo che egli sia pienamente in grado di comprendere il significato di quanto gli si chiede e di rendere dichiarazioni adeguate e coerenti.

Ai sensi della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64), le misure reintegratorie, previste in caso di trasferimento o mancato rientro illecito del minore, sono rivolte a tutelare non titoli giuridici, ma situazioni di fatto, sicché presupposto della loro emissione è, esclusivamente e fatte salve le specifiche ipotesi eccezionali di cui all'art. 13 la sottrazione del minore al precedente affidamento in concreto esercitato, ciò costituendo violazione del diritto di custodia, restando irrilevante la corrispondenza o meno di detta situazione di fatto a previsioni di legge, a prescrizioni giudiziarie o amministrative ovvero ad accordi tra gli interessati. Ne consegue, pertanto, che la mancanza di un esercizio effettivo dell'affidamento da parte del genitore istante legittima il rigetto della richiesta di rimpatrio del minore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2748
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2748
    Data del deposito : 25 febbraio 2002

    Testo completo