Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 4
In tema di illecita sottrazione internazionale del minore da parte di un genitore, nei procedimenti diretti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, l'art. 7, terzo comma, della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980) demanda al prudente apprezzamento del giudice, adito per il tramite dell'Autorità centrale, l'opportunità di assumere sommarie informazioni, sicché la valutazione discrezionale negativa compiuta dall'organo giurisdizionale non è censurabile in sede di ricorso per cassazione.
In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, per l'esame delle richieste dirette ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, la Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64) prevede un procedimento camerale agile, in cui l'audizione personale delle parti rappresenta - in assenza di ogni riferimento normativo al patrocinio legale obbligatorio ed ai tempi e ai modi della costituzione in giudizio - garanzia necessaria e, al contempo, sufficiente ai fini del rispetto del principio del contraddittorio; ne consegue che in detto procedimento non è prescritta, essendo del tutto estranea al modello prefigurato, la nomina di un difensore d'ufficio alla parte istante.
Nei procedimenti previsti dalla Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64) in tema di illecita sottrazione di minori, non è necessaria la nomina d'ufficio di un interprete di fiducia per il cittadino straniero che vi prenda parte, stante la mancanza, nel testo normativo, di una prescrizione in tal senso ed apparendo la posizione di detto soggetto adeguatamente tutelata dalla presenza dell'interprete nominato ai sensi dell'art. 122 cod. proc. civ., il quale, dopo aver prestato giuramento, è tenuto a tradurre non solo all'organo giudicante le dichiarazioni rese nella sua lingua dallo straniero, ma anche allo straniero stesso nella sua lingua, il contenuto delle domande rivoltegli e le deduzioni delle parti al riguardo, in modo che egli sia pienamente in grado di comprendere il significato di quanto gli si chiede e di rendere dichiarazioni adeguate e coerenti.
Ai sensi della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64), le misure reintegratorie, previste in caso di trasferimento o mancato rientro illecito del minore, sono rivolte a tutelare non titoli giuridici, ma situazioni di fatto, sicché presupposto della loro emissione è, esclusivamente e fatte salve le specifiche ipotesi eccezionali di cui all'art. 13 la sottrazione del minore al precedente affidamento in concreto esercitato, ciò costituendo violazione del diritto di custodia, restando irrilevante la corrispondenza o meno di detta situazione di fatto a previsioni di legge, a prescrizioni giudiziarie o amministrative ovvero ad accordi tra gli interessati. Ne consegue, pertanto, che la mancanza di un esercizio effettivo dell'affidamento da parte del genitore istante legittima il rigetto della richiesta di rimpatrio del minore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IT UR RA, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE BRANDI BISOGNI e LUCIANO PALANCA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GI FL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 31, presso l'avvocato ANTONIO ZANUZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO PARENTI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di NAPOLI, Sezione minori, depositato il 24/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Brandi Bisogni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comunicazione del 25 agosto 2000 l'Ufficio per la Giustizia Minorile, quale Autorità centrale, trasmetteva al Tribunale per i Minorenni di Napoli l'istanza del cittadino americano RT RA SM, padre del minore DO EE SM, nato il [...], diretta ad ottenere il rimpatrio del figlio negli U.S.A.: in detta istanza si deduceva che la madre RA NI aveva condotto con sè in Italia il minore il 3 dicembre 1999, che detto trasferimento era avvenuto in violazione di un provvedimento emesso dal giudice statunitense, che aveva interdetto a ciascuno dei coniugi di allontanarsi con il bambino, in pendenza della causa di divorzio, dal distretto giudiziario della Florida, e che all'udienza del 3 febbraio 2000, non essendosi la NI presentata dinanzi a detto giudice ed avendo il suo legale rinunciato al mandato, il ricorrente aveva ottenuto l'affidamento del figlio.
Sentite le parti, con decreto del 24 ottobre - 24 novembre 2000 il Tribunale per i Minorenni rigettava l'istanza. Osservava in motivazione detto giudice che nessuna violazione del diritto di custodia, tale da consentire l'emissione del provvedimento di cui all'art. 7 della legge n. 64 del 1994 di ratifica della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, era stata posta in essere dalla NI, atteso che la medesima al momento del trasferimento in Italia era affidataria del minore, in forza di provvedimento giudiziale statunitense del 10 novembre 1998, quale "genitore residente primario", con facoltà di stabilirne la residenza. Peraltro tale qualifica e tale facoltà non potevano ritenersi limitate dal divieto imposto da quella autorità giudiziaria ad entrambi i coniugi di allontanarsi con il figlio dal distretto della Florida, concretizzandosi detta prescrizione in un limite alla donna, cittadina italiana, ed al figlio, anch'egli titolare della cittadinanza italiana, oltre che di quella americana, di far rientro nello Stato di appartenenza, e quindi comportando la sua inosservanza violazione non già dei diritti di custodia, ma di un vincolo illegittimamente imposto dall'autorità giudiziaria statunitense. Rilevava altresì sul punto che il mancato esercizio da parte del padre del diritto di affidamento consentiva di non ordinare il ritorno del minore, secondo l'espressa previsione dell'art. 13, primo comma, lett. a) della Convenzione.
Aggiungeva che, anche ove dovesse negarsi rilevanza all'affidamento disposto in favore della madre, era da considerare che secondo le leggi dello Stato italiano, ove era stato celebrato il matrimonio, l'esercizio della potestà spettava soltanto alla madre con la quale il minore conviveva, con facoltà di stabilirne la residenza. Osservava ancora che il minore aveva sempre vissuto con la madre ed i fratellastri sia in Italia che negli U.S.A., dove peraltro aveva sofferto, dopo la separazione dei genitori, una situazione di grave precarietà sul piano abitativo ed ambientale, onde l'interruzione degli unici legami affettivi con detti congiunti avrebbe determinato gravi rischi per il suo sviluppo psicofisico.
Affermava infine, in ordine alla concorrente richiesta di riconoscimento, ai sensi della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, della decisione emessa dall'autorità giudiziaria statunitense in data 3 febbraio 2000 di affido del minore al padre, che in primo luogo non era possibile accertare se detto provvedimento fosse esecutivo, ne' se, essendo stato esso pronunciato in assenza della NI o di un suo legale rappresentante, l'atto introduttivo del relativo giudizio fosse stato regolarmente notificato alla parte, e neppure se fosse stata in esso riconosciuta l'illiceità del trasferimento del minore;
in secondo luogo, e soprattutto, che gli Stati Uniti non hanno aderito alla Convenzione di Lussemburgo. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo SM deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso la NI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 7 della legge n. 64 del 1994, si deduce che è stato violato il diritto del ricorrente alla difesa, con la nomina di un difensore di ufficio, che pur gli era stata garantita nell'avviso di convocazione per l'udienza dinanzi al Tribunale per i Minorenni, e di un traduttore di sua fiducia.
Si deduce altresì che il primo giudice non ha considerato che il minore aveva dalla primissima infanzia la propria residenza negli Stati Uniti;
non ha preso in esame la documentazione prodotta, diretta a dimostrare la falsità delle dichiarazioni con le quali la NI aveva accusato il ricorrente di atti di violenza all'interno della famiglia, nonché a comprovare l'incapacità della madre di assolvere al suoi compiti assistenziali ed educativi nei confronti del bambino, non ha infine rilevato che la medesima è sprovvista di lavoro e di reddito per propria volontà.
Con il secondo motivo, denunciando violazione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, si deduce che il Tribunale per i Minorenni ha omesso di tener conto non solo della residenza abituale del minore, ma anche delle statuizioni del giudice statunitense, ritenendo prevalenti le ingiustificate motivazioni della NI e tutelando la situazione illecita dalla medesima posta in essere, senza peraltro considerare che anche il bene e l'interesse del minore imponevano il suo ricongiungimento al padre negli Stati Uniti. Con il terzo motivo si sostiene che il primo giudice ha ignorato il diritto del padre di visitare ed educare il minore, sostanzialmente deprivandolo di ogni possibilità di contatto con il figlio e disconoscendo il diritto a lui derivato dal provvedimento del giudice statunitense che vietava alla madre di espatriare con il bambino. Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 330 e 333 c.c., si deduce che il Tribunale per i Minorenni ha mancato di valutare la condotta pregiudizievole della NI come causa di decadenza dalla potestà e come lesiva del diritto del minore ad un sereno e corretto sviluppo.
Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 7 comma 3 della legge n. 64 del 1994, si sostiene che il Tribunale minorile avrebbe dovuto assumere informazioni presso il commissariato competente circa la situazione economica e lavorativa della NI e del suo nucleo familiare di origine, nel quale il minore è stato inserito.
Il primo profilo del primo motivo di ricorso è infondato. Ed invero la legge 15 gennaio 1994 n. 64, di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 invocata nella specie, delinea per l'esame delle richieste dirette ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita un procedimento camerale agile, semplificato ed ispirato a termini brevissimi, definendo il ricorso del procuratore della Repubblica come "ricorso in via d'urgenza" (in piena aderenza al tenore del 1^ comma dell'art. 11 della Convenzione, ai sensi del quale "le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore"), limitandosi a disporre all'art. 7 che il presidente del tribunale per i minorenni competente, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale, e provvede entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sentiti la persona presso la quale il minore si trova, il pubblico ministero e se del caso lo stesso minore, nonché, ove lo richieda, la persona che ha presentato la richiesta (che ben può essere persona diversa dal genitore), la quale può comparire "a sue spese", con decreto immediatamente esecutivo, impugnabile con ricorso per cassazione che non sospende l'esecuzione.
È pertanto evidente che la nomina di un difensore di ufficio al soggetto che ha presentato la richiesta è del tutto estranea al modello procedimentale descritto, non trovando l'esistenza del conflitto altra espressione che quella dell'audizione personale delle parti e ponendosi detta audizione come garanzia necessaria e sufficiente al fini del contraddittorio, in assenza di ogni riferimento al patrocinio legale obbligatorio ed ai tempi e al modi della costituzione in giudizio (v. sul punto Cass. 2000 n. 15295). Nè il ricorrente ha motivo di dolersi della mancata nomina di un interprete di fiducia, oltre quello di ufficio che presenziò alle udienze dinanzi al Tribunale per i Minorenni, stante la mancanza nel testo normativo richiamato di una prescrizione in tal senso ed apparendo d'altro canto la posizione del cittadino straniero che partecipi all'udienza adeguatamente tutelata dalla presenza dell'interprete nominato ai sensi dell'art. 122 c.p.c., il quale è tenuto a prestare giuramento ed a tradurre all'organo giudicante le dichiarazioni rese nella sua lingua dallo straniero, nonché allo straniero stesso nella sua lingua il contenuto delle domande rivoltegli e le deduzioni delle parti al riguardo, in modo che egli sia pienamente in grado di comprendere il significato di quanto gli si chiede e di rendere dichiarazioni adeguate e coerenti. In ordine alle ulteriori doglianze contenute nella seconda parte del primo motivo e negli altri mezzi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro logica connessione, va osservato quanto segue.
Premesso che le questioni sottoposte a questa Corte riguardano soltanto l'applicabilità della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, non avendo il ricorrente in alcun modo censurato il decreto impugnato nella parte in cui ha disatteso la richiesta di riconoscimento, ai sensi della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, della decisione in data 3 febbraio 2000 del tribunale statunitense di affidamento del minore al padre, intervenuta successivamente al suo rientro in Italia, va ricordato che la richiamata Convenzione de L'Aja, diretta precipuamente a tutelare, per la parte che qui rileva, l'interesse del minore "contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito", secondo la precisa enunciazione del suo preambolo, ha inteso assicurare l'immediato rientro "nel proprio Stato di residenza abituale", quale condizione primaria ed ineludibile per proteggere il minore, salve le ipotesi eccezionali previste nell'art. 13, sulla base di una valutazione di prevalenza a priori dell'interesse del medesimo a ritornare nella sua residenza abituale, attraverso la previsione di forme di tutela dirette a ripristinare prima di ogni altra statuizione il precedente affidamento, assunto come situazione di mero fatto - e quindi a prescindere dall'esistenza di un titolo giuridico -, così da scoraggiare ogni forma di "legal kidnapping" da parte del genitore non affidatario o di altri parenti residenti in un altro Stato (v. sul punto, tra le altre, Cass. 2001 n. 13823; 2000 n. 15295, in motiv.; 2000 n. 3701; 1998 n. 9501; 1998 n. 9499, in motiv.; 1998 n. 6235; 1997 n. 507, in motiv.). Ciò vale a dire che ai sensi della Convenzione in esame - che non è rivolta a tutelare titoli giuridici, ma mere situazioni di fatto - il trasferimento del minore è da considerare illecito quando avvenga in violazione del diritto di custodia, del quale è peraltro necessario l'effettivo esercizio - come risulta espressamente dall'art. 3, il quale contiene la definizione normativa di "trasferimento illecito", costituente il presupposto necessario per invocare la tutela convenzionale in discorso - mentre resta del tutto irrilevante che detto diritto derivi direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria, da un provvedimento amministrativo ovvero anche da un accordo.
Tanto ritenuto in linea generale, va osservato che nella specie il Tribunale per i minorenni - nel procedere al necessario accertamento della configurabilità di un trasferimento illecito nel senso innanzi richiamato - ha posto a fondamento della propria decisione il rilievo che nella condotta della NI non era ravvisabile una "sottrazione del minore all'affidatario", tenuto conto che all'epoca del ritorno in Italia il minore stesso era affidato alla madre, quale " genitore residente primario ", secondo la definizione della normativa statunitense, e che la qualifica di affidataria comportava, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione stessa, il " diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza". Il medesimo Tribunale ha altresì affermato la non incidenza sulla richiamata posizione di affidataria del divieto imposto ad entrambi i coniugi dal giudice statunitense del divorzio di allontanarsi dal distretto della Florida con il figlio senza esserne autorizzati, con la conseguenza che la violazione di tale prescrizione non comportava di per sè una sottrazione illecita, tale da consentire il ricorso allo speciale strumento offerto dalla Convenzione de L'Aja.
A tali rilievi il ricorrente non ha opposto specifiche censure, limitandosi da un lato a denunciare l'inosservanza del limite imposto dal giudice straniero, dall'altro lato a prospettare mere valutazioni di merito circa l'interesse del minore a rimanere con il padre negli Stati Uniti.
Ritenuto peraltro che ai sensi dell'art. 13 comma 1^ lett. a) della Convenzione lo Stato richiesto non è tenuto ad ordinare il ritorno del minore quando la persona che ad esso si oppone dimostri che i diritti di affidamento non eranò "effettivamente" esercitati al momento del trasferimento (v. sul punto Cass. 2000 n. 2309), il Tribunale per i Minorenni ha ulteriormente e correttamente considerato che comunque l'accertata mancanza di un esercizio effettivo dell'affidamento da parte del genitore istante legittimava il rigetto della domanda di rimpatrio: a tali osservazioni il ricorrente non ha opposto alcuna specifica censura. Il Tribunale per i Minorenni ha ancora esaminato, sempre in via subordinata alla ipotizzata configurabilità di un trasferimento illecito, se ricorressero le specifiche circostanze - tali da determinare il fondato rischio per il minore, per il fatto del suo ritorno, di essere esposto a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, secondo il disposto dell'art. 13 comma 1^ lett. b) della Convenzione - che eccezionalmente consentono allo Stato che ne sia richiesto, entro un anno dal trasferimento illecito, di non ordinare l'immediato rientro del minore nel suo Stato di residenza abituale, ed ha motivatamente ritenuto che l'interruzione degli unici legami affettivi stabili del bambino con la madre ed i fratellastri - con i quali aveva sempre vissuto sia in Italia che negli Stati Uniti, dove peraltro dopo la separazione dei genitori aveva sofferto una situazione di grave disagio sul piano abitativo ed assistenziale - avrebbe determinato un evidente pericolo di danno per il suo sviluppo psicofisico: anche le osservazioni svolte a sostegno di tale giudizio, riservato all'apprezzamento del Tribunale minorile, non sono state espressamente censurate dal ricorrente, ne' sotto il profilo dell'erronea applicazione dei parametri previsti dalla legge, ne' sotto quello del vizio motivazionale, essendosi il medesimo limitato a sollecitare una diversa valutazione degli elementi considerati dal giudice di merito ed a prospettare un interesse prevalente del minore a tornare negli Stati Uniti.
Sono ancora inammissibili, in quanto estranee al thema decidendum, le ulteriori doglianze dirette a denunciare comportamenti negativi della madre affidataria, tali da comportare la sua decadenza dalla potestà genitoriale, e comunque rivolte a contestare le attitudini educative della medesima.
È infine parimenti inammissibile la censura articolata nel quinto motivo, atteso che l'art. 7 comma 3 della legge n. 64 del 1994 demanda al prudente apprezzamento del giudice l'opportunità di assumere sommarie informazioni. Non può pertanto censurarsi in questa sede il mancato uso di un potere il cui esercizio è riservato alla discrezionalità del giudice adito per il tramite dell'Autorità centrale.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002