Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in ambito carcerario e non a quello tenuto nel successivo periodo di libertà che, invece, va considerato solo ove tale detenzione non vi sia stata. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale soluzione è coerente con l'univoco dato normativo e con la "ratio" dell'istituto, diretto a premiare la corretta condotta in carcere e a favorire il reinserimento sociale del condannato). (Conf. sent. 35925 del 2015, non mass.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2014, n. 35922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35922 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
35922/15 22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26.11.2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3362/2014- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente SENTENZA N Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO ⚫ Consigliere - Rel. Consigliere REG. GENERALE Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere N. 33800/2013 Dott. GIUSEPPE LOCATELLI Dott. ALESSANDRO CENTONZE -Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA NA, nata il [...] avverso l'ordinanza n. 1173/2012 GIUDICE SORVEGLIANZA di MESSINA del 03/05/2013; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Messina. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 maggio 2013 il Magistrato di Sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza proposta da AL AN, volta a ottenere la remissione del proprio debito relativo alla somma di euro 54.276,06, dovuta per spese processuali di cui alla sentenza del 2 dicembre 2002 del G.u.p. del Tribunale di Bologna, irrevocabile il 16 marzo 2004. Il Magistrato riteneva, a ragione della decisione, che, a prescindere dalle condizioni economiche emergenti dalla informativa della Guardia di finanza della Compagnia di Milazzo del 19 gennaio 2013, che illustrava, e posta la regolare condotta dell'istante in carcere e durante la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari e alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non risultava soddisfatto il requisito della regolare condotta dell'istante né durante la sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo della presentazione alla P.G., per non essersi la stessa presentata due volte presso la Questura di Bologna, né durante la libertà, per essere stato emesso nei suoi confronti il 3 ottobre 2011 dal G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto decreto penale di condanna alla pena di euro trecento di multa per il reato di cui agli artt. 633 e 633-bis cod. pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Tommaso Calderone, l'interessata AL, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia la violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 115 del 2002 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Secondo la ricorrente, che premette il richiamo alla istruttoria svolta nell'ambito del procedimento con l'acquisizione, mediante informativa della Guardia di finanza della Compagnia di Milazzo, della documentazione fiscale dimostrativa della sua condizione di indigenza economica, è evidente la incorsa violazione di legge riguardo all'altra condizione della regolare condotta in istituto. Le condotte, asseritamente censurabili e valutate negativamente ai fini dell'accoglimento dell'istanza di remissione del debito, non solo rappresentano ontologicamente violazioni di scarso rilievo, ma soprattutto, ad avviso della ricorrente, si collocano in un periodo diverso da quello della sua restrizione carceraria, riguardando il periodo di libertà, escluso dalla valutazione della regolare condotta alla luce della espressa previsione normativa e del principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità. 2 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Messina dell'ordinanza impugnata, costruita su una motivazione del tutto apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Si rileva in diritto che, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l'art. 56 Ord. Pen., i presupposti per la remissione del debito sono costituiti dalle disagiate condizioni economiche e dalla regolare condotta tenuta dall'interessato. La norma distingue tra l'ipotesi in cui l'interessato non sia stato detenuto o internato con riguardo al titolo cui le spese ineriscono e quella in cui l'interessato sia stato, invece, detenuto o internato per il titolo di riferimento, stabilendo che, nel primo caso, si deve avere riguardo alla condotta tenuta in libertà e, nel secondo caso a quella tenuta in istituto riguardo al quale alle spese del processo si aggiungono le spese di mantenimento-, valutata secondo i parametri di cui all'art. 30-ter, comma 8, Ord. Pen.
2.1. Questa Corte, coerentemente con tale impostazione, ha più volte affermato che, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, la condotta regolare va verificata con esclusivo riguardo al comportamento tenuto in istituto, valutato secondo i parametri di cui all'art. 30-ter Ord. Pen., non potendo essere considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo, di ulteriori reati (tra le altre, Sez. 1, n. 3752 del 16/01/2009, dep. 27/01/2009, Bozza, Rv. 242444; Sez. 1, n. 22376 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Capizzi, Rv. 2448259), e dovendo farsi riferimento, in presenza di un periodo di detenzione, esclusivamente alla condotta tenuta durante tale periodo e non a quella mantenuta in libertà che va, invece, considerata solo ove la detenzione non vi sia stata (tra le altre, Sez. 1, n. 13611 del 13/03/2012, dep. 12/04/2012, Valenti, Rv. 252291; Sez. 1, n. 27200 del 28/05/2013, dep. 20/06/2013, Chatibi, Rv. 256617; Sez. 1, n. 24937 del 16/12/2013, dep. 12/06/2014, Carbone, Rv. 262130; Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, dep. 18/07/2014, Descisciolo, Rv. 260541).
2.2. Il Collegio intende dare continuità a tali principi, che, coerenti con l'univoco dato normativo e con "la ratio dell'istituto diretto a premiare e promuovere la corretta condotta in carcere, nell'interesse pubblico alla sicurezza degli istituti di pena, e, nel contempo, a favorire il reinserimento sociale del condannato ove l'adempimento dei debiti di giustizia lo renderebbe troppo 3 gravoso, in relazione alle sue condizioni economiche, e potrebbe ingenerare nuove spinte criminogene" (Sez. 1, n. 31754 del 20/05/2014, citata, in motivazione), sono costanti rispetto al precedente coesistente orientamento diverso che, invece, riferiva il requisito della regolarità della condotta, quale condizione per la concessione della remissione del debito, anche alla condotta tenuta in ambito esterno nel corso dell'esecuzione della pena, oltre che a quella mantenuta in ambito inframurario (tra le altre, Sez. 1, n. 42086 del 30/10/2008, dep. 12/11/2008, Carbone, Rv. 241841; Sez. 1, n. 10745 del 18/02/2009, dep. 11/03/2009, Mbaye, Rv. 242893; Sez. 1, n. 29366 del 21/05/2009, dep. 16/07/2009, Verzì, Rv. 244308; Sez. 1, n. 30114 del 26/06/2009, dep. 20/07/2009, Galea, Rv. 244846).
3. Nella specie, il Magistrato di sorveglianza ha respinto l'istanza della condannata, già detenuta presso la Casa circondariale di Bologna, sulla base del comportamento tenuto dalla stessa mentre era sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., che ha violato in due occasioni omettendo di presentarsi presso la Questura di Bologna, e mentre era in libertà per essere stata destinataria di decreto penale di condanna alla pena di euro trecento di multa, emesso il 3 ottobre 2011, per occupazione abusiva di luogo pubblico in dipendenza della collocazione di un gazebo in metallo (artt. 633 e 639-bis cod. pen.), dopo aver dato atto della regolare condotta tenuta dalla istante in carcere (attestata dalla relazione comportamentale in atti), oltre che durante la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari (riferita nella nota informativa in atti) e durante il breve periodo di sottoposizione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (revocata per avvenuta concessione dell'indulto).
3.1. Tale motivazione, nei termini in cui è espressa, è in evidente contrasto con i predetti principi, poiché il Magistrato ha ritenuto insussistente il requisito della regolare condotta, valorizzando in via esclusiva posto il positivo apprezzamento della condotta tenuta dalla ricorrente nel corso della sua detenzione- la condotta della stessa in libertà e durante la sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.
3.2. Né il Magistrato, limitandosi a evocare detta ultima condotta, ha reso conto del discorso giustificativo della decisione, non offrendo indicazioni con riguardo alla collocazione temporale del fatto per il quale è intervenuta condanna, alla entità della pena inflitta, alle modalità e all'ambito temporale della espiazione della stessa, alla collocazione temporale rispetto a essa dei periodi di sottoposizione a misure cautelari e dei fatti enunciati come espressivi di irregolarità comportamentale, oltre che alla eventuale incidenza di questi sulla valutazione del comportamento inframurario. 4 4. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata e rinviata al Magistrato di sorveglianza di Messina, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i principi e i rilievi innanzi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Messina. Così deciso in Roma, in data 26 novembre 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Cristina Siotto dott. Angela Tardio Angela Pardub DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5