Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2014, n. 35922
CASS
Sentenza 26 novembre 2014

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Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in ambito carcerario e non a quello tenuto nel successivo periodo di libertà che, invece, va considerato solo ove tale detenzione non vi sia stata. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale soluzione è coerente con l'univoco dato normativo e con la "ratio" dell'istituto, diretto a premiare la corretta condotta in carcere e a favorire il reinserimento sociale del condannato). (Conf. sent. 35925 del 2015, non mass.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2014, n. 35922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35922
    Data del deposito : 26 novembre 2014

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