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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 6735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6735 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dagli Avv.ti FRANCESCO CASARIN e PAOLO PRIARONE, i quali, nell’interesse dell’imputata, hanno chiesto l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6735 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 21/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 21 dicembre 2022, NA IN fu condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 2 mesi di reclusione in quanto riconosciuta colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 479 in riferimento all’art. 476, secondo comma, e 491-bis cod. pen., perché, in concorso con ST CI e AN RI, quale ufficiale d’anagrafe, nelle comunicazioni informatiche, inclusive della propedeutica, facenti fede fino a querela di falso, falsamente attestava che fosse stata accertata, in relazione ad alcuni cittadini brasiliani (De VE JO OB, a Estina Siriani De VE ES, a GO De LM fara Aparecida, a GO De LM Bruna Luiza), la residenza nel comune di VO, finalizzata alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, da inoltrarsi al consolato italiano in Brasile;
in VO e altrove, fino al 18 ottobre 2017 (capo A), di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56-323 cod. pen., perché, in concorso con gli stessi imputati, nella predetta qualità e nello svolgimento delle proprie funzioni, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare - per il tramite dell’Associazione IT Brasiliani Nel Mondo, rappresentata da CI e RI - ai predetti cittadini brasiliani, un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nel riconoscimento della residenza e nel mantenimento dell’iscrizione anagrafica nella popolazione residente, senza che essi avessero la dimora abituale e senza che fossero eseguiti i relativi accertamenti, consentendo loro di attivare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, senza riuscire nell’intento per cause indipendenti dalla volontà, in VO e altrove, almeno fino al 18 ottobre 2017, in Alessandria il 23 marzo 2022 (capo A-bis); dagli artt. 81 cpv., 480 cod. pen., perché, nella citata qualità, nell’esercizio delle funzioni, attestava falsamente, in due certificati di servizio del comune di VO del 31 ottobre 2017, rilasciati su richiesta dei Carabinieri, fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità, ovvero che i cittadini brasiliani di cui a capo A) erano residenti nel comune di VO;
in VO il 31 ottobre 2017 (capo B). Con lo stesso provvedimento l’imputata fu sottoposta all’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena. 2. Con sentenza in data 16 gennaio 2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti della stessa IN in relazione al reato di cui al capo A-bis) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, confermando le precedenti statuizioni e rideterminando, per l’effetto, la pena finale in 1 anno e 20 giorni di reclusione [così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo A) = 1 anno di reclusione, pari al minimo edittale, aumentata ex art. 81 cpv. cod. pen. 3 in ragione del capo B) a 1 anno e 20 giorni di reclusione], con riduzione nella stessa misura della durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. 3. NA IN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite dei difensori di fiducia, Avv.ti Francesco Casarin e Paolo Priarone, deducendo due motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché la mancanza della motivazione in relazione al capo B), deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire pur prendendo atto dello specifico motivo di appello (cfr. pag. 5, paragrafo 5, della sentenza impugnata). Infatti, la Corte territoriale non farebbe menzione alcuna del perché il reato contestato al capo B) si debba ritenere sussistente. Né i Giudici di secondo grado avrebbero potuto limitarsi a una motivazione per relationem, posto che, anche in tale ipotesi, sussisterebbe la violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 19, d.P.R. n. 223 del 1989 e dell’art. 5, d.l. n. 5 del 2012, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con l’entrata in vigore dell’art. 5, d.l. n. 5 del 2012, convertito con legge n. 35 del 2012, il legislatore ha istituito il «cambio di residenza in tempo reale», un istituto che si fonda più che su una «richiesta» all’ufficiale d’anagrafe, sul riconoscimento del diritto soggettivo del richiedente a determinare la propria residenza attraverso una «dichiarazione di residenza» che avvia un procedimento ispirato al principio del silenzio-assenso di cui all’art. 20, legge n. 241 del 1990. Pertanto, l’imputata non avrebbe potuto che provvedere all’iscrizione nel registro dell’anagrafe. Successivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, d.P.R. n. 223 del 1989 (come modificato dal d.P.R. n. 16 del 2015) e 4, legge n. 1228 del 1954, si sarebbe dovuta accertare l’effettiva residenza dell’utente presso l’abitazione da lui dichiarata a cura dell’ufficiale d’anagrafe, identificabile nel sindaco o dal suo delegato, il quale, a sua volta, aveva la possibilità di interpellare enti, amministrazioni e uffici pubblici o privati per acquisire ogni informazione utile al caso, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, legge n. 1228 del 1954, senza che vi fosse l’obbligo di effettuare il controllo soltanto attraverso il corpo di polizia municipale, peraltro non presente nel comune di VO. Infatti, l’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 223 del 1989 prevede che «gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato». 4 Nel caso di specie il sindaco avrebbe delegato la IN, la quale avrebbe compiuto gli accertamenti sia direttamente, sia assumendo informazioni dal sindaco e dai cittadini di VO, secondo quanto emerso nel giudizio di merito. L’imputata avrebbe verificato l’effettiva presenza in loco dei brasiliani, avendo avuto diretta conoscenza di costoro, incontrati in comune, avendo il sindaco LD confermato la loro presenza in VO e la loro volontà di risiedere nel comune;
e avendo i vicini di casa affermato di aver conosciuto brasiliani, di averli visti trasferirsi e dimorare nel paese. Tuttavia, la Corte di appello, anziché dare rilevanza a tale circostanza, avrebbe, erroneamente, fatto riferimento alla nozione di residenza di cui all’art. 43 cod. civ. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, invece, la verifica del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un comune, prevista dall’art. 19, d.P.R. n. 223 del 1989, deve avvenire, da parte degli organi preposti, con modalità che, pur non previamente concordate, si concilino con l’esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato. Pertanto, la IN avrebbe agito correttamente, effettuando l’iscrizione dei richiedenti nei termini previsti dall’art. 5, d.l. n. 5 del 2012 ed eseguendo i controlli ai sensi dell’art. 19, d.P.R. n. 223 del 1989 secondo la sua interpretazione sistematica e giurisprudenziale, senza che la legge richiedesse ulteriori attività da parte dell’ufficiale dell’anagrafe. 4. In data 6 novembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Con riferimento al primo motivo, infatti, le argomentazioni svolte in merito alle falsità ascritte all’imputata sarebbero pertinenti tanto al capo A), quanto al capo B) della rubrica;
mentre con riferimento al secondo motivo, la verifica della dimora abituale ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 223 del 1989 avrebbe dovuto essere svolta «a mezzo della polizia municipale o di altro personale formalmente autorizzato» e non con iniziative estemporanee della responsabile dell’anagrafe. 5. In data 14 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria via PEC una memoria a firma degli Avv.ti Priarone e Casarin, i quali, nell’interesse dell’imputata, hanno replicato alla requisitoria scritta del Procuratore generale, deducendo: quanto al primo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata nulla direbbe in merito al capo B), avendo la Corte territoriale redatto la sentenza numerando i paragrafi con riferimento ai motivi di appello, senza riferirsi, in nessuno di essi, al paragrafo dell’atto di appello inerente al capo B), che neppure potrebbe essere stato trattato implicitamente, posto che la motivazione di cui al paragrafo 1) della sentenza si limiterebbe ad affrontare la condotta (relativa al solo capo A) tenuta dalla IN 5 con riferimento agli atti prodromici e immediatamente successivi all’iscrizione nel registro dell’anagrafe dei cittadini brasiliani, mentre il capo B) riguarderebbe un fatto autonomo e successivo, commesso il 30 ottobre 2017 e riconducibile ad altra fattispecie incriminatrice;
e quanto al secondo motivo di ricorso, che l’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 223 del 1989, consentirebbe all’ufficiale di anagrafe, ovvero al suo delegato, come la IN, di svolgere tutti gli accertamenti necessari. In ultimo, la difesa rileva la prescrizione dei fatti, risalenti all’ottobre 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Vanno premessi, ai fini di una compiuta comprensione della vicenda, un breve riepilogo del quadro giuridico in materia di acquisizione della cittadinanza italiana e una breve sintesi dei fatti di causa per come ricostruiti dalle due sentenze di merito. 2.1. L’acquisto della cittadinanza italiana è disciplinato, a livello di fonti primarie, dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (recante «nuove norme sulla cittadinanza»), che ha sostituito la legge 13 giugno 1912, n. 5555 (intitolata «disposizioni in materia di cittadinanza») e che è stata recentemente modificata dalla d.l. 28 marzo 2025, n. 36 (recante «disposizioni urgenti in materia di cittadinanza»), convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le cui disposizioni, tuttavia, non si applicano alla presente vicenda, svoltasi nel 2017. La legge n. 91 del 1992 stabilisce, tra le varie modalità di acquisito della cittadinanza italiana, anche quella cd. iure sanguinis. Essa può avere luogo, innanzitutto, per nascita, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) della stessa legge, a mente del quale «è cittadino per nascita il figlio di madre o padre cittadini». In secondo luogo, essa può essere conseguita secondo la proceduta stabilita dall’art. 9, comma 1, lett. a) della legge n. 91 del 1992, che consente il riconoscimento della cittadinanza italiana anche ai soggetti di nazionalità straniera discendenti da padre o madre o da uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado i quali siano stati cittadini per nascita, sempre che il richiedente risieda legalmente in Italia da almeno tre anni. Inoltre, in tale ipotesi, l’art. 23, legge n. 91 del 1992 individua due distinte modalità per la presentazione della richiesta di riconoscimento: la prima, prevede la trasmissione di essa alla rappresentanza diplomatica consolare italiana del luogo estero di residenza;
la seconda, invece, richiede la presentazione all’ufficiale dello stato civile del comune italiano presso il quale lo straniero abbia stabilito la propria residenza, venendo iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di quel 6 comune, secondo quanto ribadito dalla circolare del Ministero degli Interni K.28.2 in data 8 aprile 1991, emanata sotto la vigenza della legge n. 555 del 1912, che sui punti qui di interesse non è stata, però, innovata dalla legge del 1992. Nel caso di richiesta inoltrata all’ufficiale dello stato civile, inoltre, l’art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 91 del 1992, stabilisce, altresì, che per essere legalmente residente nel territorio dello Stato lo straniero deve avere soddisfatto le condizioni previste dalle norme materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri. Dunque, ai fini della corretta osservanza della procedura per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stranieri discendenti da cittadini italiani che abbiano presentato la relativa richiesta a mezzo dell’ufficiale dello stato civile, procedura che è stata seguita nella presente vicenda, è necessario che ricorra un duplice requisito: l’ingresso e il soggiorno in Italia dello straniero deve avere luogo nel rispetto della relativa normativa;
e, inoltre, lo straniero deve essere regolarmente residente in Italia. Quanto al primo requisito, esso postulava, in origine, il conseguimento di un valido permesso di soggiorno, come chiarito dalla circolare del Ministero degli Interni n. 28 del 23 dicembre 2002. Successivamente, la legge n. 68 del 2007 ha, però, sostituito il permesso di soggiorno per motivi turistici di durata inferiore a tre mesi con una mera dichiarazione di presenza, sicché la circolare n. 32 del 17 giugno 2007, adottata a seguito dell’entrata in vigore di tale legge, ha individuato in quella dichiarazione un titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica. Inoltre, la circolare n. 52 del 28 settembre 2007 ha ulteriormente precisato che per i cittadini che provengono da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, la dichiarazione di presenza si intenda assolta al momento dell’ingresso in frontiera, con l’apposizione del timbro uniforme di Schengen sul documento di viaggio del cittadino straniero che entra in Italia. Con riferimento al secondo requisito, lo straniero deve procedere alla richiesta di iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente presso il comune italiano ove il richiedente ha fissato la residenza, secondo le norme generali in materia di iscrizione anagrafica;
residenza che va qui intesa secondo la nozione dettata dall’art. 43, secondo comma, cod. civ. che la definisce come il «luogo in cui la persona ha la dimora abituale» (in giurisprudenza, per questa definizione, v. ex plurimis Sez. 1 civ., n. 3841 del 15/02/2021, Rv. 660496 - 01). Infatti, l’art. 3, comma 1, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (recante il «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»), stabilisce che «per persone residenti nel comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune». Va, poi, evidenziato che il procedimento per l’acquisizione della residenza da parte di uno straniero che abbia appena fatto ingresso nel territorio italiano si caratterizza, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), d.P.R. 30 maggio 1989, n. 7 223, per la presentazione di una «dichiarazione anagrafica», la quale, ai sensi del successivo comma 2, deve essere resa nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno. Dichiarazione che, a mente del successivo comma 3, deve essere sottoscritta di fronte all’ufficiale dell’anagrafe ovvero inviata al comune competente, corredata dalla necessaria documentazione, eventualmente anche all’indirizzo di posta elettronica indicato dal comune. In base al successivo art. 18, comma 1, d.P.R. n. 223 del 1989 (come modificato dal d.P.R. n. 16 del 2015), entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni. Indi, a mente dell’art. 18-bis, l’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni, accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. A tal fine, l’art. 19, d.P.R. n. 223 del 1989 (come modificato dal d.P.R. n. 16 del 2015) prevede, al comma 2, che «gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato». Indi, se entro il termine di 45 giorni l’ufficiale d’anagrafe non invia all’interessato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prevista dall’art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, secondo i principi in materia di silenzio-assenso dettati dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora, invece, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 la suddetta comunicazione sia effettuata e non siano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, il comma 2 dell’art. 18-bis, d.P.R. n. 223 del 1989 (come modificato dal d.P.R. n. 16 del 2015) stabilisce che l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell’iscrizione, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di residenza. Alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere allegata la dichiarazione di presenza ai sensi della legge n. 68 del 2007, ovvero, per i cittadini provenienti da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, dall’apposizione del timbro uniforme di Schengen sul documento di viaggio in luogo della dichiarazione di presenza, sufficiente «ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno» (così la circolare n. 52 del 28 settembre 2007). Detti adempimenti sono, dunque, sufficienti per l’avvio della procedura di iscrizione anagrafica e, a seguire, per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, fermo restando che, nelle more del perfezionamento della relativa 8 procedura, il richiedente, al fine di legalizzare la propria permanenza sul territorio italiano indipendentemente dalla durata del relativo procedimento, deve instare per il rilascio del cd. permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, come previsto dall’art. 5, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 286 del 1998 e dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 394 del 1999. Mentre la prima disposizione prevede il rilascio del permesso di soggiorno nei «casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione», la seconda fa riferimento al rilascio di tale titolo per «acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento». Ed al fine di consentire ai soggetti che abbiano avviato il procedimento di riconoscimento della cittadinanza di potere, nelle more, svolgere attività lavorativa, l’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 ha previsto la convertibilità del permesso di soggiorno per acquisito della cittadinanza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 2.2. Tanto chiarito con riferimento al quadro normativo vigente all’epoca dei fatti, le due sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a una reciproca integrazione, hanno ricostruito la presente vicenda processuale nei termini di seguito riassunti. L’istruttoria svolta ha, innanzitutto, consentito di accertare l’attività svolta dall’Associazione IT Brasiliani nel Mondo, rappresentata dai coimputati ST CI e AN RI, volta a fare conseguire ai propri associati, di nazionalità brasiliana ma con avi italiani, la cittadinanza cd. jure sanguinis. Più precisamente l’Associazione aveva consigliato loro di non presentare la relativa richiesta al consolato italiano nello stato di appartenenza, stanti i tempi lunghissimi di evasione delle pratiche che caratterizzavano tale modalità, ma di presentarla agli uffici di un comune italiano presso il quale essi avessero ottenuto la residenza, il quale li avrebbe poi trasmessi agli uffici consolari. A tal fine, l’Associazione aveva preso contatti con il sindaco del comune di VO, Giancarlo LD, il quale aveva dato disposizioni a NA IN, delegata per le attività del sindaco quale ufficiale dell’anagrafe, affinché procedesse alla loro iscrizione nei registri della popolazione residente, pur nella consapevolezza che tali soggetti non avrebbero soggiornato presso il territorio comunale successivamente all’avvio della procedura per il riconoscimento della cittadinanza. E così, per quanto di interesse nella presente vicenda, nel giugno del 2017 alcuni soggetti di nazionalità brasiliana avevano fatto ingresso in Italia, venendo poi iscritti, a partire dal 4 luglio 2017, nel registro della popolazione residente a cura di NA IN, la quale aveva rilasciato dei certificati di residenza e aveva, altresì, mandato avanti le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza, benché come detto ella fosse perfettamente consapevole che nessuno di tali soggetti avesse realmente dimorato, in maniera abituale, nel territorio del comunale, tanto è vero che costoro 9 avevano fatto rientro in Brasile già nell’agosto 2017, appena prima della scadenza del termine di 45 giorni dal loro ingresso in Italia, secondo quanto riferito dal coimputato RI in sede di indagini preliminari. Infatti, secondo la testimonianza di GI LI, collaboratrice dell’Associazione, valorizzata da entrambe le sentenze di merito, l’intera vicenda aveva avuto origine dall’accordo intervenuto fra i responsabili di essa, CI e RI, il sindaco del comune di VO e il delegato dell’ufficiale dell’anagrafe, NA IN;
accordo nell’ambito del quale era stato, appunto, chiarito che i brasiliani non si sarebbero trattenuti nel comune, come ammesso dallo stesso LD e confermato dalle dichiarazioni del teste RN RI, titolare di un’agenzia immobiliare che aveva affittato all’Associazione alcuni appartamenti destinati ad accogliere solo temporaneamente i brasiliani. Sulla base di tale accordo, poi, la IN, senza svolgere alcuna verifica sul fatto che costoro dimorassero abitualmente nel comune di VO, aveva attestato la residenza dei medesimi dapprima nei certificati inoltrati ai Carabinieri di VO in data 31 ottobre 2017 (fatto oggetto del capo B dell’imputazione) e, successivamente, nelle attestazioni inoltrate al consolato italiano in Brasile, onde confermare l’esistenza dei presupposti per il regolare perfezionamento della pratica di riconoscimento della cittadinanza (fatti oggetti del capo A della rubrica). 3. Dalla ricostruzione che precede emerge nitidamente l’infondatezza dell’odierno ricorso. 3.1. Con riferimento al secondo motivo, infatti, deve ribadirsi che se è corretto affermare, con la difesa, che in base alle modifiche introdotte al d.P.R. n. 223 del 1989 dall’art. 5, d.l. n. 5 del 2012, convertito con legge n. 35 del 2012, l’imputata aveva provveduto a iscrivere i cittadini brasiliani nel registro della popolazione residente in applicazione del già citato art. 18, d.P.R. n. 223 del 1989, ella era, comunque, a conoscenza del fatto che tali soggetti non avrebbero dimorato stabilmente nel comune di VO, posto che tale circostanza, secondo quanto ha riferito dalla teste GI LI, le era stata fatta presente dai rappresentanti dell’Associazione in occasione dei colloqui con il sindaco. Ma soprattutto, diversamente da quanto affermato in ricorso, la IN non aveva proceduto a effettuare alcuna concreta verifica della sussistenza delle condizioni per il conseguimento della residenza secondo il meccanismo del silenzio-assenso delineato dall’art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 223 del 1989; verifica che ella sapeva avrebbe sortito un esito sfavorevole ai dichiaranti e che, soprattutto, avrebbe dovuto comportare l’adozione dell’annullamento dell’iscrizione ai sensi dall’art. 18-bis, comma 2, d.lgs. n. 223 del 1989 e finanche la segnalazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 223 del 1989. 10 Su tali basi, deve, dunque, ritenersi infondata la prospettazione difensiva circa la regolarità della procedura seguita e degli accertamenti svolti con l’acquisizione di informazioni al sindaco e agli abitanti del paese, che l’istruttoria ha, invece, consentito di escludere risolutamente;
e deve concludersi per la falsità delle attestazioni compiute dall’imputata in ordine alla regolarità della procedura prevista per il riconoscimento della residenza, a sua volta funzionale al conseguimento della cittadinanza italiana. 3.2. Del pari, quanto al primo motivo, con cui il ricorso lamenta che la Corte di appello abbia omesso di motivare la condanna per il reato contestato al capo B) e nonostante lo specifico motivo di appello riportato a pag. 5, paragrafo 5 della sentenza, impugnata la complessiva motivazione resa in ordine alla vicenda ha fornito una adeguata risposta alle doglianze che erano state articolate con l’impugnazione di merito. In tale frangente, infatti, era stato osservato che l’imputata avesse correttamente iscritto nel registro dei residenti i brasiliani entro due giorni dalla relativa domanda;
che, da quel momento, l’iscrizione aveva efficacia;
e che, decorsi 45 giorni dalla richiesta, la pratica dovesse ritenersi definita con il silenzio-assenso, sicché il certificato rilasciato ai Carabinieri avrebbe attestato una situazione giuridico-fattuale realmente esistente. E, tuttavia, una volta che, a partire dalla complessiva ricostruzione della vicenda, la Corte di appello ha riconosciuto in capo all’imputata la consapevolezza della insussistenza dei presupposti per l’attribuzione della residenza e, al contempo, il mancato espletamento dei controlli relativi sulla stessa incombenti, appare evidente che la certificazione di cui trattasi, rilasciata in data 30 ottobre 2017 e, quindi, dopo che i brasiliani avevano fatto rientro nel loro Paese di origine, non avrebbe dovuto essere emessa in quanto attestante delle circostanze non veridiche, atteso che essa descriveva una condizione giuridica, quella della regolarità della residenza, che nella specie doveva pacificamente escludersi. Ne consegue che il relativo motivo di appello ha ricevuto una implicita risposta da parte della sentenza di appello, donde l’infondatezza della relativa censura, tenuto conto del consolidato indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). Donde la manifesta infondatezza della censura difensiva in esame. 11 4. In ultimo, va disattesa anche la prospettazione, contenuta nella memoria difensiva trasmessa il 14 novembre 2025, secondo cui i reati sarebbero prescritti. Con riferimento al delitto contestato al capo A) è appena il caso di osservare che essendo stata ritenuta l’aggravante di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen., ancorché poi ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, il relativo regime edittale è quello della reclusione tra 3 e 10 anni, sicché il termine prescrizionale, pari a 10 anni, non è affatto spirato, tanto più ove si considerino gli atti interruttivi medio tempore intervenuti. Quanto, poi, al delitto contestato al capo B), il relativo motivo deve ritenersi, per le ragioni anzidette, inammissibile, sicché in relazione ad esso il rapporto processuale non può ritenersi instaurato e non dispiega alcun effetto la maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di appello e prima dell’odierno giudizio di legittimità (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01). Va, infatti, ribadito che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CA OL SA LO
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dagli Avv.ti FRANCESCO CASARIN e PAOLO PRIARONE, i quali, nell’interesse dell’imputata, hanno chiesto l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6735 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 21/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 21 dicembre 2022, NA IN fu condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 2 mesi di reclusione in quanto riconosciuta colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 479 in riferimento all’art. 476, secondo comma, e 491-bis cod. pen., perché, in concorso con ST CI e AN RI, quale ufficiale d’anagrafe, nelle comunicazioni informatiche, inclusive della propedeutica, facenti fede fino a querela di falso, falsamente attestava che fosse stata accertata, in relazione ad alcuni cittadini brasiliani (De VE JO OB, a Estina Siriani De VE ES, a GO De LM fara Aparecida, a GO De LM Bruna Luiza), la residenza nel comune di VO, finalizzata alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, da inoltrarsi al consolato italiano in Brasile;
in VO e altrove, fino al 18 ottobre 2017 (capo A), di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56-323 cod. pen., perché, in concorso con gli stessi imputati, nella predetta qualità e nello svolgimento delle proprie funzioni, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare - per il tramite dell’Associazione IT Brasiliani Nel Mondo, rappresentata da CI e RI - ai predetti cittadini brasiliani, un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nel riconoscimento della residenza e nel mantenimento dell’iscrizione anagrafica nella popolazione residente, senza che essi avessero la dimora abituale e senza che fossero eseguiti i relativi accertamenti, consentendo loro di attivare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, senza riuscire nell’intento per cause indipendenti dalla volontà, in VO e altrove, almeno fino al 18 ottobre 2017, in Alessandria il 23 marzo 2022 (capo A-bis); dagli artt. 81 cpv., 480 cod. pen., perché, nella citata qualità, nell’esercizio delle funzioni, attestava falsamente, in due certificati di servizio del comune di VO del 31 ottobre 2017, rilasciati su richiesta dei Carabinieri, fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità, ovvero che i cittadini brasiliani di cui a capo A) erano residenti nel comune di VO;
in VO il 31 ottobre 2017 (capo B). Con lo stesso provvedimento l’imputata fu sottoposta all’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena. 2. Con sentenza in data 16 gennaio 2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti della stessa IN in relazione al reato di cui al capo A-bis) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, confermando le precedenti statuizioni e rideterminando, per l’effetto, la pena finale in 1 anno e 20 giorni di reclusione [così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo A) = 1 anno di reclusione, pari al minimo edittale, aumentata ex art. 81 cpv. cod. pen. 3 in ragione del capo B) a 1 anno e 20 giorni di reclusione], con riduzione nella stessa misura della durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. 3. NA IN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite dei difensori di fiducia, Avv.ti Francesco Casarin e Paolo Priarone, deducendo due motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché la mancanza della motivazione in relazione al capo B), deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire pur prendendo atto dello specifico motivo di appello (cfr. pag. 5, paragrafo 5, della sentenza impugnata). Infatti, la Corte territoriale non farebbe menzione alcuna del perché il reato contestato al capo B) si debba ritenere sussistente. Né i Giudici di secondo grado avrebbero potuto limitarsi a una motivazione per relationem, posto che, anche in tale ipotesi, sussisterebbe la violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 19, d.P.R. n. 223 del 1989 e dell’art. 5, d.l. n. 5 del 2012, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con l’entrata in vigore dell’art. 5, d.l. n. 5 del 2012, convertito con legge n. 35 del 2012, il legislatore ha istituito il «cambio di residenza in tempo reale», un istituto che si fonda più che su una «richiesta» all’ufficiale d’anagrafe, sul riconoscimento del diritto soggettivo del richiedente a determinare la propria residenza attraverso una «dichiarazione di residenza» che avvia un procedimento ispirato al principio del silenzio-assenso di cui all’art. 20, legge n. 241 del 1990. Pertanto, l’imputata non avrebbe potuto che provvedere all’iscrizione nel registro dell’anagrafe. Successivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, d.P.R. n. 223 del 1989 (come modificato dal d.P.R. n. 16 del 2015) e 4, legge n. 1228 del 1954, si sarebbe dovuta accertare l’effettiva residenza dell’utente presso l’abitazione da lui dichiarata a cura dell’ufficiale d’anagrafe, identificabile nel sindaco o dal suo delegato, il quale, a sua volta, aveva la possibilità di interpellare enti, amministrazioni e uffici pubblici o privati per acquisire ogni informazione utile al caso, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, legge n. 1228 del 1954, senza che vi fosse l’obbligo di effettuare il controllo soltanto attraverso il corpo di polizia municipale, peraltro non presente nel comune di VO. Infatti, l’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 223 del 1989 prevede che «gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato». 4 Nel caso di specie il sindaco avrebbe delegato la IN, la quale avrebbe compiuto gli accertamenti sia direttamente, sia assumendo informazioni dal sindaco e dai cittadini di VO, secondo quanto emerso nel giudizio di merito. L’imputata avrebbe verificato l’effettiva presenza in loco dei brasiliani, avendo avuto diretta conoscenza di costoro, incontrati in comune, avendo il sindaco LD confermato la loro presenza in VO e la loro volontà di risiedere nel comune;
e avendo i vicini di casa affermato di aver conosciuto brasiliani, di averli visti trasferirsi e dimorare nel paese. Tuttavia, la Corte di appello, anziché dare rilevanza a tale circostanza, avrebbe, erroneamente, fatto riferimento alla nozione di residenza di cui all’art. 43 cod. civ. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, invece, la verifica del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un comune, prevista dall’art. 19, d.P.R. n. 223 del 1989, deve avvenire, da parte degli organi preposti, con modalità che, pur non previamente concordate, si concilino con l’esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato. Pertanto, la IN avrebbe agito correttamente, effettuando l’iscrizione dei richiedenti nei termini previsti dall’art. 5, d.l. n. 5 del 2012 ed eseguendo i controlli ai sensi dell’art. 19, d.P.R. n. 223 del 1989 secondo la sua interpretazione sistematica e giurisprudenziale, senza che la legge richiedesse ulteriori attività da parte dell’ufficiale dell’anagrafe. 4. In data 6 novembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Con riferimento al primo motivo, infatti, le argomentazioni svolte in merito alle falsità ascritte all’imputata sarebbero pertinenti tanto al capo A), quanto al capo B) della rubrica;
mentre con riferimento al secondo motivo, la verifica della dimora abituale ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 223 del 1989 avrebbe dovuto essere svolta «a mezzo della polizia municipale o di altro personale formalmente autorizzato» e non con iniziative estemporanee della responsabile dell’anagrafe. 5. In data 14 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria via PEC una memoria a firma degli Avv.ti Priarone e Casarin, i quali, nell’interesse dell’imputata, hanno replicato alla requisitoria scritta del Procuratore generale, deducendo: quanto al primo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata nulla direbbe in merito al capo B), avendo la Corte territoriale redatto la sentenza numerando i paragrafi con riferimento ai motivi di appello, senza riferirsi, in nessuno di essi, al paragrafo dell’atto di appello inerente al capo B), che neppure potrebbe essere stato trattato implicitamente, posto che la motivazione di cui al paragrafo 1) della sentenza si limiterebbe ad affrontare la condotta (relativa al solo capo A) tenuta dalla IN 5 con riferimento agli atti prodromici e immediatamente successivi all’iscrizione nel registro dell’anagrafe dei cittadini brasiliani, mentre il capo B) riguarderebbe un fatto autonomo e successivo, commesso il 30 ottobre 2017 e riconducibile ad altra fattispecie incriminatrice;
e quanto al secondo motivo di ricorso, che l’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 223 del 1989, consentirebbe all’ufficiale di anagrafe, ovvero al suo delegato, come la IN, di svolgere tutti gli accertamenti necessari. In ultimo, la difesa rileva la prescrizione dei fatti, risalenti all’ottobre 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Vanno premessi, ai fini di una compiuta comprensione della vicenda, un breve riepilogo del quadro giuridico in materia di acquisizione della cittadinanza italiana e una breve sintesi dei fatti di causa per come ricostruiti dalle due sentenze di merito. 2.1. L’acquisto della cittadinanza italiana è disciplinato, a livello di fonti primarie, dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (recante «nuove norme sulla cittadinanza»), che ha sostituito la legge 13 giugno 1912, n. 5555 (intitolata «disposizioni in materia di cittadinanza») e che è stata recentemente modificata dalla d.l. 28 marzo 2025, n. 36 (recante «disposizioni urgenti in materia di cittadinanza»), convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le cui disposizioni, tuttavia, non si applicano alla presente vicenda, svoltasi nel 2017. La legge n. 91 del 1992 stabilisce, tra le varie modalità di acquisito della cittadinanza italiana, anche quella cd. iure sanguinis. Essa può avere luogo, innanzitutto, per nascita, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) della stessa legge, a mente del quale «è cittadino per nascita il figlio di madre o padre cittadini». In secondo luogo, essa può essere conseguita secondo la proceduta stabilita dall’art. 9, comma 1, lett. a) della legge n. 91 del 1992, che consente il riconoscimento della cittadinanza italiana anche ai soggetti di nazionalità straniera discendenti da padre o madre o da uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado i quali siano stati cittadini per nascita, sempre che il richiedente risieda legalmente in Italia da almeno tre anni. Inoltre, in tale ipotesi, l’art. 23, legge n. 91 del 1992 individua due distinte modalità per la presentazione della richiesta di riconoscimento: la prima, prevede la trasmissione di essa alla rappresentanza diplomatica consolare italiana del luogo estero di residenza;
la seconda, invece, richiede la presentazione all’ufficiale dello stato civile del comune italiano presso il quale lo straniero abbia stabilito la propria residenza, venendo iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di quel 6 comune, secondo quanto ribadito dalla circolare del Ministero degli Interni K.28.2 in data 8 aprile 1991, emanata sotto la vigenza della legge n. 555 del 1912, che sui punti qui di interesse non è stata, però, innovata dalla legge del 1992. Nel caso di richiesta inoltrata all’ufficiale dello stato civile, inoltre, l’art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 91 del 1992, stabilisce, altresì, che per essere legalmente residente nel territorio dello Stato lo straniero deve avere soddisfatto le condizioni previste dalle norme materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri. Dunque, ai fini della corretta osservanza della procedura per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stranieri discendenti da cittadini italiani che abbiano presentato la relativa richiesta a mezzo dell’ufficiale dello stato civile, procedura che è stata seguita nella presente vicenda, è necessario che ricorra un duplice requisito: l’ingresso e il soggiorno in Italia dello straniero deve avere luogo nel rispetto della relativa normativa;
e, inoltre, lo straniero deve essere regolarmente residente in Italia. Quanto al primo requisito, esso postulava, in origine, il conseguimento di un valido permesso di soggiorno, come chiarito dalla circolare del Ministero degli Interni n. 28 del 23 dicembre 2002. Successivamente, la legge n. 68 del 2007 ha, però, sostituito il permesso di soggiorno per motivi turistici di durata inferiore a tre mesi con una mera dichiarazione di presenza, sicché la circolare n. 32 del 17 giugno 2007, adottata a seguito dell’entrata in vigore di tale legge, ha individuato in quella dichiarazione un titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica. Inoltre, la circolare n. 52 del 28 settembre 2007 ha ulteriormente precisato che per i cittadini che provengono da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, la dichiarazione di presenza si intenda assolta al momento dell’ingresso in frontiera, con l’apposizione del timbro uniforme di Schengen sul documento di viaggio del cittadino straniero che entra in Italia. Con riferimento al secondo requisito, lo straniero deve procedere alla richiesta di iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente presso il comune italiano ove il richiedente ha fissato la residenza, secondo le norme generali in materia di iscrizione anagrafica;
residenza che va qui intesa secondo la nozione dettata dall’art. 43, secondo comma, cod. civ. che la definisce come il «luogo in cui la persona ha la dimora abituale» (in giurisprudenza, per questa definizione, v. ex plurimis Sez. 1 civ., n. 3841 del 15/02/2021, Rv. 660496 - 01). Infatti, l’art. 3, comma 1, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (recante il «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»), stabilisce che «per persone residenti nel comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune». Va, poi, evidenziato che il procedimento per l’acquisizione della residenza da parte di uno straniero che abbia appena fatto ingresso nel territorio italiano si caratterizza, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), d.P.R. 30 maggio 1989, n. 7 223, per la presentazione di una «dichiarazione anagrafica», la quale, ai sensi del successivo comma 2, deve essere resa nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno. Dichiarazione che, a mente del successivo comma 3, deve essere sottoscritta di fronte all’ufficiale dell’anagrafe ovvero inviata al comune competente, corredata dalla necessaria documentazione, eventualmente anche all’indirizzo di posta elettronica indicato dal comune. In base al successivo art. 18, comma 1, d.P.R. n. 223 del 1989 (come modificato dal d.P.R. n. 16 del 2015), entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni. Indi, a mente dell’art. 18-bis, l’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni, accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. A tal fine, l’art. 19, d.P.R. n. 223 del 1989 (come modificato dal d.P.R. n. 16 del 2015) prevede, al comma 2, che «gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato». Indi, se entro il termine di 45 giorni l’ufficiale d’anagrafe non invia all’interessato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prevista dall’art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, secondo i principi in materia di silenzio-assenso dettati dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora, invece, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 la suddetta comunicazione sia effettuata e non siano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, il comma 2 dell’art. 18-bis, d.P.R. n. 223 del 1989 (come modificato dal d.P.R. n. 16 del 2015) stabilisce che l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell’iscrizione, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di residenza. Alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere allegata la dichiarazione di presenza ai sensi della legge n. 68 del 2007, ovvero, per i cittadini provenienti da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, dall’apposizione del timbro uniforme di Schengen sul documento di viaggio in luogo della dichiarazione di presenza, sufficiente «ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno» (così la circolare n. 52 del 28 settembre 2007). Detti adempimenti sono, dunque, sufficienti per l’avvio della procedura di iscrizione anagrafica e, a seguire, per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, fermo restando che, nelle more del perfezionamento della relativa 8 procedura, il richiedente, al fine di legalizzare la propria permanenza sul territorio italiano indipendentemente dalla durata del relativo procedimento, deve instare per il rilascio del cd. permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, come previsto dall’art. 5, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 286 del 1998 e dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 394 del 1999. Mentre la prima disposizione prevede il rilascio del permesso di soggiorno nei «casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione», la seconda fa riferimento al rilascio di tale titolo per «acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento». Ed al fine di consentire ai soggetti che abbiano avviato il procedimento di riconoscimento della cittadinanza di potere, nelle more, svolgere attività lavorativa, l’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 ha previsto la convertibilità del permesso di soggiorno per acquisito della cittadinanza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 2.2. Tanto chiarito con riferimento al quadro normativo vigente all’epoca dei fatti, le due sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a una reciproca integrazione, hanno ricostruito la presente vicenda processuale nei termini di seguito riassunti. L’istruttoria svolta ha, innanzitutto, consentito di accertare l’attività svolta dall’Associazione IT Brasiliani nel Mondo, rappresentata dai coimputati ST CI e AN RI, volta a fare conseguire ai propri associati, di nazionalità brasiliana ma con avi italiani, la cittadinanza cd. jure sanguinis. Più precisamente l’Associazione aveva consigliato loro di non presentare la relativa richiesta al consolato italiano nello stato di appartenenza, stanti i tempi lunghissimi di evasione delle pratiche che caratterizzavano tale modalità, ma di presentarla agli uffici di un comune italiano presso il quale essi avessero ottenuto la residenza, il quale li avrebbe poi trasmessi agli uffici consolari. A tal fine, l’Associazione aveva preso contatti con il sindaco del comune di VO, Giancarlo LD, il quale aveva dato disposizioni a NA IN, delegata per le attività del sindaco quale ufficiale dell’anagrafe, affinché procedesse alla loro iscrizione nei registri della popolazione residente, pur nella consapevolezza che tali soggetti non avrebbero soggiornato presso il territorio comunale successivamente all’avvio della procedura per il riconoscimento della cittadinanza. E così, per quanto di interesse nella presente vicenda, nel giugno del 2017 alcuni soggetti di nazionalità brasiliana avevano fatto ingresso in Italia, venendo poi iscritti, a partire dal 4 luglio 2017, nel registro della popolazione residente a cura di NA IN, la quale aveva rilasciato dei certificati di residenza e aveva, altresì, mandato avanti le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza, benché come detto ella fosse perfettamente consapevole che nessuno di tali soggetti avesse realmente dimorato, in maniera abituale, nel territorio del comunale, tanto è vero che costoro 9 avevano fatto rientro in Brasile già nell’agosto 2017, appena prima della scadenza del termine di 45 giorni dal loro ingresso in Italia, secondo quanto riferito dal coimputato RI in sede di indagini preliminari. Infatti, secondo la testimonianza di GI LI, collaboratrice dell’Associazione, valorizzata da entrambe le sentenze di merito, l’intera vicenda aveva avuto origine dall’accordo intervenuto fra i responsabili di essa, CI e RI, il sindaco del comune di VO e il delegato dell’ufficiale dell’anagrafe, NA IN;
accordo nell’ambito del quale era stato, appunto, chiarito che i brasiliani non si sarebbero trattenuti nel comune, come ammesso dallo stesso LD e confermato dalle dichiarazioni del teste RN RI, titolare di un’agenzia immobiliare che aveva affittato all’Associazione alcuni appartamenti destinati ad accogliere solo temporaneamente i brasiliani. Sulla base di tale accordo, poi, la IN, senza svolgere alcuna verifica sul fatto che costoro dimorassero abitualmente nel comune di VO, aveva attestato la residenza dei medesimi dapprima nei certificati inoltrati ai Carabinieri di VO in data 31 ottobre 2017 (fatto oggetto del capo B dell’imputazione) e, successivamente, nelle attestazioni inoltrate al consolato italiano in Brasile, onde confermare l’esistenza dei presupposti per il regolare perfezionamento della pratica di riconoscimento della cittadinanza (fatti oggetti del capo A della rubrica). 3. Dalla ricostruzione che precede emerge nitidamente l’infondatezza dell’odierno ricorso. 3.1. Con riferimento al secondo motivo, infatti, deve ribadirsi che se è corretto affermare, con la difesa, che in base alle modifiche introdotte al d.P.R. n. 223 del 1989 dall’art. 5, d.l. n. 5 del 2012, convertito con legge n. 35 del 2012, l’imputata aveva provveduto a iscrivere i cittadini brasiliani nel registro della popolazione residente in applicazione del già citato art. 18, d.P.R. n. 223 del 1989, ella era, comunque, a conoscenza del fatto che tali soggetti non avrebbero dimorato stabilmente nel comune di VO, posto che tale circostanza, secondo quanto ha riferito dalla teste GI LI, le era stata fatta presente dai rappresentanti dell’Associazione in occasione dei colloqui con il sindaco. Ma soprattutto, diversamente da quanto affermato in ricorso, la IN non aveva proceduto a effettuare alcuna concreta verifica della sussistenza delle condizioni per il conseguimento della residenza secondo il meccanismo del silenzio-assenso delineato dall’art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 223 del 1989; verifica che ella sapeva avrebbe sortito un esito sfavorevole ai dichiaranti e che, soprattutto, avrebbe dovuto comportare l’adozione dell’annullamento dell’iscrizione ai sensi dall’art. 18-bis, comma 2, d.lgs. n. 223 del 1989 e finanche la segnalazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 223 del 1989. 10 Su tali basi, deve, dunque, ritenersi infondata la prospettazione difensiva circa la regolarità della procedura seguita e degli accertamenti svolti con l’acquisizione di informazioni al sindaco e agli abitanti del paese, che l’istruttoria ha, invece, consentito di escludere risolutamente;
e deve concludersi per la falsità delle attestazioni compiute dall’imputata in ordine alla regolarità della procedura prevista per il riconoscimento della residenza, a sua volta funzionale al conseguimento della cittadinanza italiana. 3.2. Del pari, quanto al primo motivo, con cui il ricorso lamenta che la Corte di appello abbia omesso di motivare la condanna per il reato contestato al capo B) e nonostante lo specifico motivo di appello riportato a pag. 5, paragrafo 5 della sentenza, impugnata la complessiva motivazione resa in ordine alla vicenda ha fornito una adeguata risposta alle doglianze che erano state articolate con l’impugnazione di merito. In tale frangente, infatti, era stato osservato che l’imputata avesse correttamente iscritto nel registro dei residenti i brasiliani entro due giorni dalla relativa domanda;
che, da quel momento, l’iscrizione aveva efficacia;
e che, decorsi 45 giorni dalla richiesta, la pratica dovesse ritenersi definita con il silenzio-assenso, sicché il certificato rilasciato ai Carabinieri avrebbe attestato una situazione giuridico-fattuale realmente esistente. E, tuttavia, una volta che, a partire dalla complessiva ricostruzione della vicenda, la Corte di appello ha riconosciuto in capo all’imputata la consapevolezza della insussistenza dei presupposti per l’attribuzione della residenza e, al contempo, il mancato espletamento dei controlli relativi sulla stessa incombenti, appare evidente che la certificazione di cui trattasi, rilasciata in data 30 ottobre 2017 e, quindi, dopo che i brasiliani avevano fatto rientro nel loro Paese di origine, non avrebbe dovuto essere emessa in quanto attestante delle circostanze non veridiche, atteso che essa descriveva una condizione giuridica, quella della regolarità della residenza, che nella specie doveva pacificamente escludersi. Ne consegue che il relativo motivo di appello ha ricevuto una implicita risposta da parte della sentenza di appello, donde l’infondatezza della relativa censura, tenuto conto del consolidato indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). Donde la manifesta infondatezza della censura difensiva in esame. 11 4. In ultimo, va disattesa anche la prospettazione, contenuta nella memoria difensiva trasmessa il 14 novembre 2025, secondo cui i reati sarebbero prescritti. Con riferimento al delitto contestato al capo A) è appena il caso di osservare che essendo stata ritenuta l’aggravante di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen., ancorché poi ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, il relativo regime edittale è quello della reclusione tra 3 e 10 anni, sicché il termine prescrizionale, pari a 10 anni, non è affatto spirato, tanto più ove si considerino gli atti interruttivi medio tempore intervenuti. Quanto, poi, al delitto contestato al capo B), il relativo motivo deve ritenersi, per le ragioni anzidette, inammissibile, sicché in relazione ad esso il rapporto processuale non può ritenersi instaurato e non dispiega alcun effetto la maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di appello e prima dell’odierno giudizio di legittimità (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01). Va, infatti, ribadito che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CA OL SA LO