Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
REPUB0469 1 /0 1 IN NOME DEL PO PLOUALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 1430/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Cron.лолов Dott. Laura MILANI Consigliere Rep. 1623 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 19/01/01 Dott. Stefano BENINI Consigliere 14 AZIONE CORTY FET ha pronunciato la seguente S ENTENZA Richiesta cop a studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: par dintii 3000 NAAS NURI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IL CANCELLIETTE GAVINANA 4, presso l'avvocato ANGELINI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANCELLERIA giusta procura in calce al BILETTA ALESSANDRO, ricorso;
DOS19625 ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SpA, in persona delAGUSTA SpA, ora FINMECCANICA 6 Richiesta copia esecutiva legale rappresentante pro tempore, elettivamente dal Sig. RUFIM. per diritti L. 24000+4 domiciliata in ROMA VIALE CARSO 51, presso l'avvocato il FRANCESCO, che la rappresenta e difende 2001 RUFINI all'avvocato BUDELLI IGINO, giusta procura unitamente 140 -1- CORTE SUPHEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE speciale per Notaio Ignazio Leotta di Varese rep. n. Richiesta copia studio dal Sig. ANGELIMI 25018 del 2.2.1999; 3000 - per LUG. 2001 - controricorrente IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 58/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 13/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Biletta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Rufini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 10000 CANCELLERLIRE 2000 LANCELLERI AS028063 BE147547 -2- ASO28062 BE147546 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17 settembre 1987 RI Naas conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio la s.p.a. AG esponendo di aver effettuato in suo favore sin dal 1977 una serie di servizi in Libia, mettendo a disposizione la propria organizzazione, di essere stato regolarmente retribuito sulla base delle fatture emesse sino al 1986, di aver ricevuto nel febbraio 1986 da un incaricato della società la comunicazione che essa non intendeva più avvalersi della sua attività, di esser rimasto creditore della somma di 50.000 dinari libici per una fattura inviata il 30 aprile 1986, della quale chiedeva il pagamento. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 14 luglio 26 settembre 1989 il Tribunale rigettava la domanda, sul rilievo che i documenti prodotti non erano idonei a provare la sussistenza del rapporto dedotto in giudizio, e condannava l' attore al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di L.
5.000 all' erario dello Stato per la violazione dell' obbligo previsto dall' art. 59 del r.d.l. 27.11.1933 n.1578 e succ. modif. Proposto appello dal Naas, con sentenza del 24 settembre 1997 - 13 gennaio 1998 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma, disponeva la compensazione per intero delle spese processuali, revocando quindi la condanna al pagamento della pena pecuniaria per il mancato deposito della nota spese, e confermava nel resto la sentenza impugnata. Osservava in motivazione la Corte territoriale che sulla base della prova testimoniale espletata doveva considerarsi provata contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - l'esistenza di un contratto di collaborazione tra l' attore e la s.p.a. AG e la sua esecuzione per il periodo dal 1977 sino al febbraio 1986, ma che meritava di essere accolta l' eccezione proposta in via subordinata in sede di appello dalla società convenuta di nullità del contratto stesso ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 2 del d.l.
6.6.1956 n. 476, conv. in 1. 25.7.1956 n. 786, stante il divieto contenuto nella disposizione di cui al citato art. 2 per i residenti di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni con non residenti, esclusi i contratti di compravendita di merci, se non in base ad autorizzazione ministeriale: divieto di natura assoluta ed inderogabile, comportante la nullità del contratto per contrarietà all' ordine pubblico, venuto meno a seguito della liberalizzazione delle relazioni economiche e finanziarie disposta con effetto dal 1° gennaio 1989 dagli artt. 5 e 42 del d.p.r. 31 marzo 1988 n. 148, e quindi operante per le obbligazioni contratte in precedenza. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Naas deducendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso la AG s.p.a., ora Finmeccanica s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando omissione di motivazione su un punto decisivo, si deduce che la Corte di Appello, accogliendo l' eccezione di nullità del contratto sollevata dalla s.p.a. AG all' atto della seconda rimessione della causa al collegio ed illustrata nella comparsa conclusionale, non ha consentito all' esponente di 2 documentare l'esistenza della necessaria autorizzazione ministeriale. Si sostiene altresì che la medesima Corte non ha considerato che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 786 del 1956 l' autorizzazione in parola era necessaria anche per poter effettuare pagamenti a non residenti connessi con i contratti previsti dall' art. 2 della stessa legge e che pertanto, avendo l'attore prodotto in giudizio le contabili relative ai versamenti erogati dalla s.p.a. AG in suo favore, con la specifica deduzione che gli stessi erano avvenuti con regolari bonifici disposti tramite istituto bancario, avrebbe dovuto desumere da detti documenti - che pure ha preso in esame ai fini dell' accertamento del rapporto di collaborazione dedotto l'esistenza di un' obbligazione regolarmente - autorizzata dal competente Ministero. Il motivo di ricorso è infondato. Costituisce invero giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, che l'art. 2 del d.l. 6 giugno 1956 n. 476, convertito in 1. 25 luglio 1956 n. 786 ( espressamente abrogato dall' art. 42 del d.p.r. 31.3.1988 n. 148, che ha liberalizzato le relazioni economiche e finanziarie con l'estero, con effetto dal 1° gennaio 1999, e quindi applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame), nella parte in cui fa divieto ai residenti nel territorio nazionale di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni con i non residenti (con esclusione delle ipotesi di compravendita di merci per l' esportazione e l' importazione ) senza la preventiva autorizzazione amministrativa pone per ragioni di ordine pubblico attinenti all' - esigenza di evitare esodo di capitali una prescrizione assoluta ed - inderogabile, che non attiene soltanto alla fase dell' adempimento del 3 debito, ma investe direttamente la costituzione del rapporto obbligatorio, configurando detta autorizzazione come requisito della relativa fattispecie, con la conseguenza che ove essa manchi l' atto costitutivo dell' obbligazione deve considerarsi affetto da nullità insanabile, rilevabile di ufficio, per contrasto con norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418 c.c. ( v. Cass. 1996 n. 365; S.U. 1994 n. 2086; Cass. 1992 n. 10260; 1991 n. 7048; 1990 n. 6336; 1987 n. 5253; S.U. 1984 n. 3357). -Di tali principi la cui validità non è stata peraltro posta in discussione dal ricorrente, il quale ha soltanto prospettato un' omissione di motivazione su un punto asseritamente decisivo - la Corte di Appello ha fatto puntuale applicazione, rilevando che la mancata prova della esistenza della necessaria autorizzazione amministrativa alla stipula del contratto sul quale si fondava la pretesa dell' attore comportava la nullità dello stesso, e quindi l' insussistenza del credito dedotto in giudizio. Del tutto inammissibilmente il ricorrente deduce in questa sede che il rilascio della prevista autorizzazione avrebbe dovuto desumersi dal precedente reiterato pagamento di compensi, per lo stesso titolo, effettuato dalla s.p.a. AG attraverso regolari bonifici bancari: è invero evidente che l' accertamento del difetto di prova dell'esistenza del provvedimento autorizzativo che spettava alla parte attrice ww fornire, quale elemento costitutivo della fattispecie dedotta resta - riservato alla cognizione del giudice di merito e che l' assunto secondo Р il quale il pagamento tramite banca di precedenti prestazioni avrebbe й е с в dovuto far supporre l'avvenuto rilascio di detto provvedimento si 4 risolve in una pretesa di attribuzione di rilievo indiziario ad elementi non utilizzati dalla Corte di Appello, e quindi di riesame nel merito delle risultanze processuali, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Luo , oltre L.
5.000.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 19 gennaio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE M e 1Thecol parpelle too 10000 N ATE ROMA S UVICIO DELLE 13 GIU 2001 4. 290000 290.000 28460 DUECENTON VANIAMILA 11 Dirigente Area St (D.ssa Maria Grazia LFLIP il Responsabile Servit Anti Cludiziari (Dr. M. BACCHIN 13