Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2759
CASS
Sentenza 26 febbraio 2001

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A seguito della entrata in vigore, in data 2 giugno 1999, del D.Lgs. n. 51 del 1998 sulla istituzione del giudice unico di primo grado, che ha soppresso l'ufficio pretorile, abrogando l'art. 8 cod. proc. civ. ed attribuendo al tribunale tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice, i procedimenti pendenti davanti al Pretore sono definiti dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo che sussista una delle ipotesi in cui, a norma degli artt. 132 e 133 del decreto, l'ufficio pretorile continua transitoriamente ad esistere, e cioè che si tratti di cause che alla predetta data si trovino già in fase decisoria. Tali sono da intendere quelle cause in relazione alle quali risulti esaurita l'istruttoria sia sulle eventuali questioni preliminari di rito e/o di merito, sia su quelle attinenti al merito, e precisate le conclusioni sulle une e sulle altre, sicché la pronunzia, definendo l'intero giudizio, ne concluda lo svolgimento in primo grado; mentre non sono da ricomprendere nella nozione di cause in fase decisoria quelle nelle quali la pronunzia non definisca l'intero giudizio, vuoi perché pervenute alla fase decisoria per la sola decisione di questioni preliminari di rito e/o di merito, vuoi perché, pur pervenute alla detta fase per la decisione delle stesse unitamente al merito, ne siano invece decise le sole questioni preliminari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2759
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2759
    Data del deposito : 26 febbraio 2001

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