Sentenza 26 febbraio 2001
Massime • 1
A seguito della entrata in vigore, in data 2 giugno 1999, del D.Lgs. n. 51 del 1998 sulla istituzione del giudice unico di primo grado, che ha soppresso l'ufficio pretorile, abrogando l'art. 8 cod. proc. civ. ed attribuendo al tribunale tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice, i procedimenti pendenti davanti al Pretore sono definiti dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo che sussista una delle ipotesi in cui, a norma degli artt. 132 e 133 del decreto, l'ufficio pretorile continua transitoriamente ad esistere, e cioè che si tratti di cause che alla predetta data si trovino già in fase decisoria. Tali sono da intendere quelle cause in relazione alle quali risulti esaurita l'istruttoria sia sulle eventuali questioni preliminari di rito e/o di merito, sia su quelle attinenti al merito, e precisate le conclusioni sulle une e sulle altre, sicché la pronunzia, definendo l'intero giudizio, ne concluda lo svolgimento in primo grado; mentre non sono da ricomprendere nella nozione di cause in fase decisoria quelle nelle quali la pronunzia non definisca l'intero giudizio, vuoi perché pervenute alla fase decisoria per la sola decisione di questioni preliminari di rito e/o di merito, vuoi perché, pur pervenute alla detta fase per la decisione delle stesse unitamente al merito, ne siano invece decise le sole questioni preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
MA TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 50, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE DIMASI, difesa dall'avvocato ANGELO PISANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA PP, MA DA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 101/99 del Tribunale di PALMI, depositata il 22/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22.9.99, il giudice monocratico del tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefondi - pronunziando in funzione di pretore sull'eccezione preliminare d'incompetenza per valore sollevata da US e ER NN nella causa di divisione ereditaria promossa nei loro confronti da TT NN - dichiarava la propria incompetenza a trattare il merito, indicava come competente per valore il tribunale di Palmi, stessa sezione distaccata, ed assegnava termine di sei mesi per la riassunzione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per regolamento di competenza TT NN, assumendo che erroneamente il giudice a quo avesse ritenuto la propria incompetenza a conoscere del merito e chiedendo che fosse accertata la competenza del pretore di Palmi, sezione distaccata di Cinquefondi, a decidere della causa di divisione oggetto di controversia.
Il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 1998 e dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 133 della detta normativa.
La ricorrente ha depositato memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, nel disporre la soppressione dell'ufficio del pretore, ha stabilito che, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto nel prosieguo, fuori dei casi in cui fosse diversamente disposto, le relative competenze rimanessero trasferite al tribunale ordinario;
di seguito, l'art. 49 ha abrogato l'art 8 del codice di procedura civile, contenente le disposizioni sulla competenza del pretore, ed il successivo art. 50 ha modificato l'art. 9 dello stesso codice di procedura civile disponendo che il tribunale è competente per tutte le cause che non siano di competenza d'altro giudice.
La richiamata normativa è entrata in vigore il 2 giugno 1999 in forza dell'art. 247 del decreto legislativo stesso, modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n. 188 non emendato, nella materia che qui interessa, dal recente decreto legge 24 maggio 1999 n. 145. Siffatto ius superveniens è d'immediata applicazione anche alle controversie in corso, in deroga all'art. 5 del codice di procedura civile, per l'espresso disposto dell'art. 132 dello stesso decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, il cui art. 134 ha disposto che solo in grado d'appello dette controversie possano essere definite sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. A questo riguardo non vale richiamare la disposizione contenuta nell'art 42 del richiamato decreto legislativo per sostenere che l'ufficio del pretore continui a funzionare per le cause pendenti davanti a detto giudice alla data del 2 giugno 1999, giacché il legislatore delegato, nel disciplinare la fase transitoria d'applicazione della nuova normativa, ha privilegiato il criterio di limitare quanto più possibile la "sopravvivenza" degli uffici soppressi anche, in relazione all'esaurimento del contenzioso pendente, come evidenziato nella Relazione alla legge delegata. Scelta siffatta ha indotto, da un lato, alla formulazione dell'art. 132 del decreto legislativo de quo, per il quale i procedimenti pendenti innanzi al pretore, in generale, proseguono innanzi al tribunale, con applicazione delle disposizioni proprie al detto giudice comprese quelle introdotte con il decreto stesso, e, dall'altro, alla previsione, con il successivo art. 133, di una unica eccezione alla regola precedente, posta per le cause che, trovandosi alla data del 2 giugno 1999 nella fase decisoria, non si è ritenuto dovessero essere trasferite al tribunale ma definite dal pretore. Tale essendo la ratio della novella, ed in particolare del prescelto regime transitorio, quale è desumibile anche dal disposto del secondo comma del citato art. 133 del decreto legislativo n. 51/98, appare evidente come per cause pendenti innanzi al pretore pervenute alla fase decisoria, in ragione del cui stato il legislatore ha ritenuto l'opportunità della decisione da parte dello stesso giudice, debbano intendersi quelle cause nelle quali - esauritasi l'istruttoria tanto sulle eventuali questioni preliminari di rito e/o di merito quanto su quelle attinenti al merito e sulle une e sulle altre precisatesi le conclusioni - la pronunzia, definendo l'intero giudizio, ne concluda lo svolgimento in primo grado;
previsione dalla quale restano, per contro, escluse quelle cause nelle quali - sia perché pervenute alla fase decisoria per la sola decisione di questioni preliminari di rito e/o di merito, sia perché, pur pervenuta alla detta fase per la decisione delle stesse unitamente al merito, ne siano invece decise le sole questioni preliminari - la pronunzia non definisca l'intero giudizio e non ne concluda, pertanto, lo svolgimento in primo grado.
Nella seconda delle ipotizzate situazioni - al cui ambito va ricondotto il caso in cui il pretore, investito della decisione tanto sulla sola competenza quanto sulla competenza unitamente al merito, limiti la pronunzia alla prima, come, appunto, in quello di specie - non può, infatti, essere ravvisata quella giustificazione di carattere logico - pratico, connessa all'ormai esaurito iter processuale in primo grado, che ha indotto il legislatore a prevedere l'eccezione al principio dell'immediata applicabilità del nuovo regime, giacché il giudizio deve, comunque, proseguire ancora in detto grado.
In forza delle commentate disposizioni, il giudizio di cui trattasi, pendente innanzi al pretore ma non in fase decisoria nel senso inteso dalle disposizioni stesse, deve, dunque, essere deciso dal tribunale in funzione di giudice unico di primo grado, onde resta ferma la pronunzia impugnata, sia pure per le diverse evidenziate ragioni.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara la competenza del tribunale di Palmi. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2001