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Sentenza 23 aprile 2026
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 14851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14851 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI FR nato a [...] il [...] TA IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI LE LE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito l’avv. Elisabetta Carfora, per la parte civile ON AR, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e si è riportata alle conclusioni scritte, depositate in udienza unitamente alla nota spese;
udito l’avv. TO Nobile, per le parti civili - OB IA e Consiglio dell’ordine dei giornalisti della Campania -, il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e si è riportato alle conclusioni scritte, depositate in udienza unitamente alle note spese per entrambe le parti civili rappresentate;
udito l’avv. Giulio Vasaturo, per la parte civile Federazione nazionale della stampa italiana, che si è associato alle richieste del Procuratore generale e si è riportato alle conclusioni scritte, depositate in udienza unitamente alla nota spese;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14851 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MELE RI ELENA Data Udienza: 20/03/2026 2 udito l’avv. Luciana Spina, che si è riportata ai motivi del ricorso presentato dall’avv. Merluzzi nell'interesse dell'imputato FR DO, ed ha insistito per l'accoglimento degli stessi;
udito l’avv. Nicola Quatrano, difensore di LE AS, che si è riportato ai motivi di ricorso ed alla memoria, depositata a mezzo pec in data 11.03.2026, e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 luglio 2025 la Corte di Appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale di Roma del 24 maggio 2021, ha ritenuto LE AS e FR DO responsabili del reato di minaccia grave ed aggravata - ex artt. 612, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen. - nei confronti di AR ON e OB IA. 2. Le vicende processuali. È opportuno dare conto, innanzitutto, delle vicende che hanno interessato il presente procedimento. Il Tribunale di Napoli, innanzi al quale è stato originariamente incardinato il processo, con sentenza in data 11 novembre 2014 aveva ritenuto il AS responsabile del delitto contestato, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituite parti civili. Aveva, invece, assolto FR DO, TO VI e AR d’NI per non aver commesso il fatto. La Corte d’appello di Napoli, investita dell’impugnazione proposta dal AS e dal pubblico ministero, nei confronti dei soli DO e d’NI, con sentenza del 3 ottobre 2017 aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, in quanto il procedimento era connesso con quello avente ad oggetto i reati di diffamazione e calunnia commessi dagli odierni imputati in danno dei magistrati Federico IE De RA e LE NT, incardinato presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen.; aveva, quindi, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Roma. Con sentenza in data 24 maggio 2021 tale Tribunale ha ritenuto entrambi gli imputati responsabili del reato loro ascritto, condannando il AS alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed il DO alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, AR ON e OB IA. 3 La Corte d’appello di Roma, con la sentenza sopra richiamata, ha confermato tale decisione. 3. I fatti oggetto del giudizio. 3.1. I giudici del merito hanno concordemente ricostruito la vicenda nei termini che si possono così riassumere. Le condotte incriminate sono state poste in essere dagli imputati durante la celebrazione innanzi alla Corte d’assise d’appello di Napoli del processo cd. TA, il quale aveva ad oggetto l’esistenza e l’attività dell’associazione camorristica denominata “Clan dei LE” tra il 1988 e il 1992. Nell’ambito di tale processo il DO era accusato – anche sulla base delle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia – di avere assunto il controllo del clan, insieme a MA VI, FR CH e CE De FA, e di essere coinvolto in diversi omicidi e tentati omicidi. Nel corso dell’udienza innanzi alla Corte d’appello del 13 marzo 2008, dedicata alla discussione delle difese, l’avv. LE AS, difensore di FR DO e TO VI, aveva chiesto al Presidente della Corte d’appello di leggere i motivi a sostegno dell’istanza di rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen., che i suoi assistiti intendevano presentare alla Corte di cassazione. Ottenuta l’autorizzazione, dalle ore 10.36 alle ore 13.00 circa, l’avv. AS aveva letto il documento scritto in prima persona dal DO (e dallo VI), con cui si prospettava una sistematica collusione tra magistrati e giornalisti e si denunciava una illegittima gestione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da parte dei pubblici ministeri Federico IE de RA e LE NT, nonché il clima di pesanti pressioni poste in essere da parte della Direzione distrettuale antimafia presso la Procura di Napoli nei confronti dei giudici del distretto, i quali – si sosteneva – venivano spinti a condannare gli imputati al fine di non venire travolti dalle accuse infamanti dei “pentiti”. Si asseriva, inoltre, che tale clima di sospetti era alimentato anche grazie ai «soliti giornalisti prezzolati» della carta stampata locale, ritenuti al servizio di poteri forti, riferendosi, specificamente, a AR ON, cronista de “Il Mattino”, e al «noto romanziere» OB IA, che con i propri articoli tentavano di condizionare la libertà di determinazione dei giudici che partecipavano al processo. L’istanza, quindi, proseguiva invitando «il buon IA a non raccogliere solo notizie presso la Procura o solo presso alcuni Pubblici ministeri e gettare fango sugli operatori di diritto che da anni dedicano la loro vita allo studio di questo fenomeno ed esortarlo ad essere più serio e a leggere le sentenze dei vari episodi camorristici, perché crediamo che la serietà, la puntualità, l’obiettività la risonanza di una notizia vera non alberga mai in una teoria, in un’aspirazione di successo, 4 ma trova la sua forza nella sua essenza prima di qualsiasi influenza». E aggiungeva: «sarebbe altrettanto opportuno chiedere al buon IA perché ai boss vengono annullati tanti ergastoli?». Quindi concludeva: «Siamo ai limiti della diffamazione e della calunnia, ma non è quello che preme in questa sede sottolineare, bensì è solo un invito rivolto al signor IA e ad altri come lui a fare bene il proprio lavoro e a non essere la penna di chi è mosso da fini ben diversi rispetto a quello di eliminare la criminalità organizzata». Terminata la lettura, il DO, collegato all’udienza in videoconferenza dal carcere, autorizzato dalla Corte d’assise d’appello, rilasciava all’avv. AS procura speciale per depositare tale istanza di rimessione. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 28132 del 2008, dichiarava l’istanza di rimessione inammissibile. 3.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d’appello, ha ritenuto che le frasi pronunciate durante la lettura in udienza della richiamata istanza, anche alla luce del contesto in cui erano inserite, integravano il reato di minaccia - di cui alla contestazione in precedenza illustrata -, in ragione della loro concreta attitudine ad intimidire i giornalisti ON e IA e a limitarne la libertà morale, condannando gli imputati alla pena di giustizia. 4. Il ricorso proposto da LE AS. L’imputato, per il tramite del difensore avv. Nicola Quatrano, ha proposto ricorso per cassazione, articolando otto motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo deduce inosservanza della legge processuale e violazione del principio di imparzialità del giudice ex art. 6 CEDU, con riferimento all’erronea applicazione degli artt. 11-bis e 11, comma 3, cod. proc. pen. La difesa aveva dedotto in appello che, poiché il procedimento coinvolgeva magistrati addetti alla Direzione Nazionale AF (in qualità di persone offese o comunque in rapporto funzionale con i fatti per cui è processo), doveva applicarsi l’art. 11-bis cod. proc. pen., norma speciale che disciplina la competenza nei procedimenti in cui un magistrato della DNA riveste la qualità di persona sottoposta alle indagini, imputato o persona offesa. Non sarebbe invece condivisibile la decisione assunta dalla Corte d’appello, che sul punto aveva richiamato la decisione della Corte di cassazione nel processo connesso, secondo cui, svolgendo il Procuratore nazionale antimafia funzioni su tutto il territorio nazionale, non vi erano ragioni per spostare la sede del procedimento. Tale conclusione sarebbe fondata su una inammissibile interpretazione analogica in materia di competenza relativa ai magistrati della Suprema Corte, non disciplinata da alcuna norma, rispetto ad un caso, invece, disciplinato evidentemente dall’art. 11-bis cod. proc. pen. 5 4.2. Il secondo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 407, 238, 238-bis e 523 cod. proc. pen., la illegittima utilizzazione di prove inutilizzabili, nonché il vizio di motivazione in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata si fonderebbe su atti inutilizzabili, costituiti dalle intercettazioni telefoniche tratte da procedimenti diversi (proc. n. 10528/08 e n. 1669/11), dai verbali di udienza relativi al procedimento penale a carico di AR D’NI AR e FR DO (n. 10528/08 RGNR), nonché dai verbali delle dichiarazioni rese dal teste NT nel procedimento n. 1669/11 RGNR a carico del AS. Benché a fronte delle eccezioni difensive la Corte territoriale abbia affermato di non aver utilizzato tali atti, la motivazione richiama la sentenza di primo grado che, invece, aveva utilizzato detti atti (in particolare le intercettazioni e l’informativa). La difesa denuncia altresì il mancato esame dell’istanza ex art. 523 cod. proc. pen., finalizzata all’acquisizione dell’ordinanza della Corte d’appello di Napoli in altro procedimento, la quale non sarebbe stata verbalizzata dal Presidente nonostante la richiesta della difesa. 4.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 529 cod. proc. pen. e 12 d.lgs. n. 36 del 2018, nonché vizio di motivazione. La difesa contesta la mancata declaratoria di improcedibilità del reato per tardività della querela. Sostiene che il fatto è stato commesso il 13 marzo 2008, quindi in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, che ha reso procedibile a querela il reato di minaccia. Al momento dell’entrata in vigore del richiamato decreto, le parti offese ON e IA erano già a conoscenza del fatto, sicché doveva applicarsi la previsione di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2018, il quale stabilisce che il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore della riforma. Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile il comma 2 della richiamata disposizione. In ogni caso, anche accedendo a tale interpretazione, l’istanza di punizione sarebbe comunque tardiva, atteso che l’avviso di udienza preliminare era stato notificato in data 25.3.2019 e la querela era stata depositata il successivo 5.7.2019. È inoltre denunciato che la Corte avrebbe confuso la giurisprudenza riferita alla riforma Cartabia con la disciplina vigente all’epoca dei fatti. 4.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen., fondata sull’assunto che il clan dei LE fosse, all’epoca del fatto (13 marzo 2008), guidato da FR DO FR, e che l’atto di rimessione presentato dal AS ne favorisse l’operatività. 6 La difesa evidenzia che erano state depositate agli atti — e richiamate sia nelle conclusioni di primo grado sia nei motivi d’appello — due sentenze decisive: la sentenza Corte d’Appello di Napoli n. 3085/2013, definitiva dal 2.7.2014, che ha escluso la partecipazione del DO all’associazione mafiosa per il periodo successivo a quello oggetto del procedimento TA e fino a tutto il 2008; la sentenza del Tribunale Napoli Nord, n. 159/2019, che ha assolto il DO anche per il periodo successivo al 2008, sino al 2019. Secondo il ricorrente, tali pronunce, entrambe coperte da giudicato, dimostrano in modo inequivoco che nel marzo 2008 il DO non era né capo né partecipe del clan, sicché mancava la precondizione strutturale dell’aggravante contestata. Di tali pronunce la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, basando invece la ritenuta sussistenza dell’aggravante su altre sentenze che, o non riguardano DO come imputato della fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen., o lo assolvono da tale reato. 4.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 468, 495, 178 lett. c) cod. proc. pen. ed omessa valutazione della eccezione di nullità per revoca dei testi della difesa. La difesa lamenta che il Tribunale, in primo grado, aveva revocato inaudita altera parte i testi della difesa La TO, AN, ON e NT, già ammessi, motivando tale decisione con affermazioni non corrispondenti agli atti. I motivi di appello, con cui si censurava l’illegittimità di tale ordinanza per avere impedito l’esercizio del diritto di difesa, non sarebbero stati valutati dalla sentenza impugnata, ovvero sarebbero stati rigettati con motivazione apparente. 4.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato ostativa alla concessione del beneficio una precedente condanna ad anni cinque e mesi sei di reclusione, la quale non era, tuttavia, ancora divenuta definitiva l momento della pronuncia della sentenza impugnata. 4.7. Il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di escussione, ex art. 210 cod. proc. pen., del teste FR CH, capo del clan dei LE. La testimonianza dello CH, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, costituiva prova sopravvenuta in ordine alla circostanza che l’atto di rimessione non era volto a rafforzare il potere di controllo del territorio da parte del clan, oltre che funzionale a smentire la valenza intimidatoria della stessa. La Corte d’appello ha rigettato la richiesta definendola “superflua”, senza una motivazione specifica, omettendo di considerare che, trattandosi di prova 7 sopravvenuta potenzialmente decisiva, la rinnovazione del dibattimento era obbligatoria ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen. 4.8. L’ottavo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 612 cod. pen. La difesa deduce che le espressioni riportate nell’atto di rimessione costituirebbero delle critiche e non delle minacce, atteso che non contengono la prospettazione di un “male futuro dipendente dalla volontà dell’agente”. In ogni caso, la sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per cui le parole e gli atteggiamenti del ricorrente dovevano considerarsi minacciosi. Tale valutazione dovrebbe ancorarsi su dati oggettivi, attestanti l’idoneità ex ante e in concreto della condotta dell’agente a costituire un’effettiva minaccia, e non sulla percezione della stessa da parte della persona offesa, come invece avrebbe fatto la sentenza impugnata. Analogamente, la gravità della minaccia sarebbe stata ravvisata unicamente nelle reazioni istituzionali seguite alla lettura in aula dell’istanza di rimessione e non in ragione del fatto in sé considerato. Il ricorrente evidenzia che nella specie mancherebbe l’elemento oggettivo del reato, da rinvenirsi nel rapporto immediato tra l’agente e le persone offese, le quali, invece, non erano presenti in aula, sicché lo stato di preoccupazione non fu dai medesimi percepito ma fu loro indotto. Si rileva, inoltre, che la lettura in udienza dell’atto di rimessione non era irrituale, ma autorizzata dalla Corte di merito e finalizzata alla notifica alle parti ex artt. 45–46 cod. proc. pen., come ammesso dalla giurisprudenza. 5. Con successiva memoria, il difensore di LE AS ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso. 5.1. Quanto al primo motivo, si ribadisce e si sviluppa la critica all’interpretazione data dalla Corte di cassazione all’art. 11-bis cod. proc. pen., la quale si risolverebbe in una sostanziale abrogazione della citata disposizione. La sua formulazione chiarissima prevede la competenza del giudice, determinato ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., nei procedimenti dove la persona offesa o danneggiata sia un magistrato della DNA. 5.2. Con riguardo al secondo motivo, si sostiene che la mancata risposta da parte della Corte territoriale alla richiesta difensiva di acquisizione dell’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 15 febbraio 2025, e dunque mentre era in corso la discussione dinanzi alla Corte di appello di Roma, determinerebbe la nullità della fase della discussione che si estenderebbe alla sentenza impugnata (viene citata in proposito, Sez. 2, n. 46814 del 01/12/2005, Cariolo, Rv. 232776 – 01). 8 Anche la mancata verbalizzazione della richiesta determinerebbe la nullità della sentenza (viene citata Sez. 4, n. 22090 del 04/04/2019, Valente, Rv. 276090 – 01 e Sez. 6, n. 4911 del 17/02/1997, Cannito, Rv. 208139 – 01). 5.3. Con riguardo al terzo motivo sono ribadite le argomentazioni svolte nel ricorso. 5.4. Quanto all’ottavo motivo di ricorso, si sottolineano il carattere meramente congetturale delle considerazioni svolte dai giudici del merito, la liceità della lettura in udienza dell’istanza di rimessione a fini di notifica alle parti e la mancanza dell’elemento oggettivo del reato contestato. 6. Il ricorso proposto da FR DO. L’imputato, per il tramite del difensore avv. Fabrizio Merluzzi, articola un’unica censura con cui deduce l’illogicità e la carenza di motivazione. Totalmente indimostrata sarebbe la sussistenza della volontà del ricorrente di minacciare le persone offese. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le sentenze del Tribunale di Roma del 10 novembre 2014, resa nel presente procedimento, e quella dello stesso Tribunale dell’11 luglio 2016, resa nel parallelo processo per calunnia, le quali avevano escluso la responsabilità del DO per la redazione e il contenuto dell’atto di rimessione. Anche le conversazioni intrattenute dal ricorrente con l’avv. AS e con l’avv. D’NI, trascritte nell’atto di appello, dimostrerebbero che il giorno precedente l’imputato non era a conoscenza del tipo di atto che il difensore avrebbe depositato in udienza;
inoltre, successivamente, il ricorrente aveva affermato di non comprendere il clamore suscitato dalla lettura dell’istanza di rimessione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di spiegare le ragioni per cui tale atto doveva ritenersi soggettivamente riferibile al ricorrente, in assenza della prova di un concreto accordo tra gli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da LE AS è nel suo complesso infondato. 2. Il primo motivo, con cui si lamenta la violazione delle regole in materia di competenza per territorio dettate dall’art. 11-bis cod. proc. pen., è inammissibile. 2.1. Con i motivi di appello, l’imputato aveva eccepito l’incompetenza della Corte territoriale romana e chiesto la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria di Firenze, in quanto il presente procedimento era connesso con quello instaurato a carico di AS, DO e TO VI in relazione ai reati di diffamazione aggravata e calunnia in danno dei magistrati Federico IE De 9 RA e LE NT. La Corte d’appello, nel rigettare la doglianza, ha richiamato la decisione resa dalla Prima Sezione di questa Corte che, nel dirimere il conflitto negativo di competenza sollevato dalla Corte d’appello di Firenze, ha dichiarato la competenza della Corte di appello di Roma (Sez. 1, n. 43866 del 23/10/2024, Corte, Rv. 287100 - 01). Tale decisione ha affermato che, poiché nel caso di specie veniva in rilievo la posizione del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo (nel frattempo assunta da IE De RA), che quelle funzioni svolge in relazione all'intero territorio nazionale, non vi erano ragioni per spostare la sede di svolgimento del procedimento. Invero, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è istituita nell'ambito della Procura generale della Corte di cassazione e la sua competenza è estesa all'intero territorio nazionale, sicché sottrae i magistrati ad essa addetti dalla generale applicazione dell’art. 11 cod. proc. pen, al pari di quanto avviene per i magistrati di questa Corte di cassazione. Tale disposizione, infatti, non può trovare applicazione in relazione a magistrati che «non svolgono funzioni territoriali ma hanno una dimensione operativa di carattere nazionale». 2.2. Le argomentazioni svolte nella presente sede dal ricorrente, oltre a risolversi in affermazioni generiche, dal momento che neppure individuano quale sarebbe il giudice asseritamente competente, si sostanziano in una sorta di inammissibile censura della decisione del giudice di legittimità resa nel procedimento connesso. In ogni caso, poiché con riguardo a tale procedimento questa Corte di cassazione ha dichiarato la competenza dell’autorità giudiziaria romana, esso allo stato risulta pendente avanti alla medesima Corte d’appello di Roma che ha pronunciato la sentenza qui impugnata, con la conseguenza che viene meno ogni rilevanza della questione prospettata dalla difesa. 3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. 3.1. Secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe utilizzato ai fini della decisione verbali di udienza, intercettazioni di comunicazioni e informative di reato relativi ad altri procedimenti e dichiarate inutilizzabili. La censura è priva della necessaria specificità, perché è formulata senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della contestata affermazione di responsabilità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce, quando il ricorso per cassazione lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in 10 quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze siano sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex plurimis, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02, la quale ha affermato il principio in fattispecie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari. In senso conforme: Sez. 2, n. 30271 dell’11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 – 01). 3.2. In ogni caso, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – i giudici di appello hanno fondato le proprie conclusioni non già sugli atti dichiarati inutilizzabili, bensì sulle affermazioni rese in sede di spontanee dichiarazioni dal DO, il quale ha affermato di aver parlato con il AS del fatto che OB IA, nel libro “Gomorra”, aveva attribuito a lui la responsabilità dell’omicidio del AR, nonché sulle dichiarazioni dello stesso AS, che aveva confermato che l’istanza di rimessione era stata oggetto di discussione con FR DO. Da tali dichiarazioni la Corte territoriale ha logicamente desunto che risultava pacificamente che i due imputati avevano discusso del contenuto del libro di OB IA, che avevano deliberato insieme la strategia da intraprendere e che il DO era a conoscenza della volontà del AS di presentare l’atto di rimessione, pur non essendogli noti i dettagli tecnici. Pertanto, il giudizio è fondato su elementi diversi rispetto agli atti asseritamente inutilizzabili. Per le stesse ragioni è inammissibile anche l’ulteriore profilo di censura, con cui il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta e addirittura neppure verbalizzato l’istanza, ex art. 523 cod. proc. pen., avanzata dalla difesa all’udienza dell’8 luglio 2025 e finalizzata all’acquisizione dell’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Napoli con cui era stata dichiarata l’inutilizzabilità di tutti i verbali di prova, comprese le intercettazioni riportate alle pagg. 14, 15 e 16 della sentenza di primo grado, in quanto compiute successivamente alla scadenza del termine delle indagini preliminari. Anche volendo prescindere dalla genericità della censura, risulta dirimente l’irrilevanza della suddetta ordinanza in quanto relativa a prove non utilizzate dalla Corte ai fini della decisione. 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la doglianza con cui si deduceva l’improcedibilità per la mancata tempestiva presentazione della querela. 11 La decisione resa sul punto dalla Corte territoriale è corretta, ma ne deve esserne rettificata la motivazione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. 4.2. Al momento della commissione del fatto contestato all’imputato (13 marzo 2008), il reato di minaccia grave era procedibile d’ufficio. Successivamente, il d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, in vigore dal 9 maggio 2018, ha mutato il regime di procedibilità di taluni reati, tra cui quello di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen. (non connotata ai sensi dell'art. 339 cod. pen.), il quale è divenuto procedibile a querela. Il ricorrente sostiene che sarebbe stata violata la disciplina transitoria dettata dall’art. 12 d.lgs. n. 36 del 2018 per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per cui è mutato il regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di proporre querela. Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino), occupandosi di detta disciplina transitoria, ha affermato che, al fine di evitare «conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica» della disposizione transitoria, l’avviso alla persona offesa non deve essere dato «quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato;
che l’offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell’imputato». La richiamata pronuncia ha altresì precisato che «la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio» (successivamente, in senso conforme, v. Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 – 01; Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 – 01). La suddetta conclusione in ordine alla disciplina transitoria è stata successivamente ribadita dalle Sezioni semplici di questa Corte, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, l’art. 12, comma 2, del medesimo decreto - che prevede l’avviso alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela - non va applicato quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 – 01, in tema di minaccia grave ex art. 612, comma secondo, cod. pen.). 4.3. Nella specie, le persone offese si sono costituite parti civili nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Napoli conclusosi con sentenza del 10 novembre 2014, così manifestando in modo inequivoco la propria volontà di punizione dei colpevoli. 12 Sul significato e sul rilievo di tale atto non ha prodotto alcun effetto la successiva dichiarazione di nullità della suddetta sentenza da parte della Corte d’appello, in ragione della incompetenza funzionale dell’autorità giudiziaria napoletana, e la conseguente trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma. Questi, invero, ha successivamente esercitato l’azione penale, attraverso la richiesta di rinvio a giudizio degli odierni imputati avanzata in data 29 marzo 2019 e, nel giudizio così instaurato, la ON ed il IA si sono nuovamente costituiti parti civili. Poiché la querela riveste – secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità – natura mista, non solo processuale ma anche sostanziale (ex plurimis, Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, dep. 2025, La Rosa, Rv. 287440 – 01; Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01), una volta che la volontà punitiva sia stata manifestata dalla persona offesa, pur anche attraverso la costituzione di parte civile, e non vi sia stata remissione, essa non risente delle successive vicende del giudizio e non è incisa dalla eventuale regressione dello stesso alle fasi precedenti, al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui detta volontà sia manifestata attraverso un atto extra processuale. Nel caso in esame, la ON ed il IA avevano espresso la propria volontà punitiva costituendosi parte civile nel processo instauratosi innanzi al Tribunale di Napoli ben prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, sicché non era necessaria alcuna nuova manifestazione di volontà a seguito del mutato regime di procedibilità del reato di minaccia. Ne consegue che non viene in rilievo la disciplina transitoria di cui all’art. 12 d.lgs. n. 36 del 2018, di cui il ricorrente ha denunciato la violazione, sicché la censura prospettata è priva di fondamento. 5. Il quarto motivo, concernente la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 7, legge n. 203 del 1991 (oggi trasfusa nell’art. 416-bis.1 cod. pen.), è infondato. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, così come il Tribunale in primo grado, non abbiano considerato le sentenze che per il periodo successivo a quello oggetto del processo cd. TA, e segnatamente dal 1993 al 2019, avevano assolto FR DO dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., escludendone la partecipazione al clan dei LE;
ha pertanto sostenuto che, nel momento in cui la minaccia nei confronti della ON e del IA è stata posta in essere, FR DO non era partecipe, né tanto meno a capo dell’associazione camorristica, cosicché mancherebbero i presupposti dell’aggravante contestata. La censura è fuori fuoco. 13 L’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. postula che il reato sia commesso al fine specifico di favorire l’attività di un’associazione mafiosa, allo scopo, cioè, di contribuire, recare vantaggio e utilità all'attività di un sodalizio criminoso operante in un contesto di matrice mafiosa. Nel caso in esame, l’esistenza di un’associazione denominata “clan dei LE”, avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen., non solo non è contestata, ma risulta accertata processualmente con le sentenze passate in giudicato specificamente indicate dal Tribunale (p. 20 sentenza di primo grado). Poiché dall’imputazione risulta in modo chiaro che è contestato al AS di «aver agito al fine di favorire il clan dei LE», risulta del tutto inconferente che il DO fosse stato assolto dall’accusa di essere capo ovvero partecipe della suddetta associazione criminosa, e, più in generale, chi fosse a capo della stessa nel periodo in contestazione. Ciò è stato correttamente puntualizzato dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come la minaccia rivolta alla ON ed al IA fosse funzionale a favorire il sodalizio camorristico nel suo complesso, rafforzandone il potere di controllo sul territorio, evidentemente al fine di consentire allo stesso di continuare ad agire secondo logiche criminali in maniera indisturbata, tacitando quei giornalisti che divulgavano notizie concernenti la vita del clan. Tale conclusione, oltre ad essere logica e coerente con le risultanze istruttorie, si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ravvisato la finalità agevolativa di un sodalizio mafioso anche nel caso di minacce rivolte ad un giornalista con il fine di ottenere il cd. “silenzio giornalistico”, per consentire al clan di continuare ad agire secondo logiche criminali in maniera indisturbata (Sez. 5, n. 2725 del 07/12/2021, dep. 2022, Ventura, Rv. 282540 - 01). 6. Il quinto motivo è inammissibile. 6.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte, la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, secondo comma, Cost. in tema di contraddittorio tra le parti (ex multis, Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D., Rv. 271732 – 01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210 - 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891 - 01; Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680 - 01). Tale nullità, tuttavia, non è 14 assoluta, non rientrando nel novero di quelle definibili come tali dall'art. 179 cod. proc. pen. Secondo l'opzione dominante, cui il Collegio aderisce, detta nullità è di ordine generale a regime intermedio, con la conseguenza che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e che, in caso contrario, essa è sanata. 6.2. Sotto altro profilo, va ricordato che la parte che intende censurare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del giudice che non abbia ammesso o abbia revocato una prova testimoniale già ammessa, è tenuta, in ossequio al principio di specificità positivamente sancito dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a spiegarne il livello di decisività onde stigmatizzare l'erroneità della valutazione operata dal giudice che, al contrario, l'aveva giudicata superflua (Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Lolli, Rv. 285580 - 01; Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252581 - 01). 6.3. Nel caso in esame, a prescindere dalla tempestività dell'eccezione, la Corte d’appello ha confermato la valutazione di superfluità espressa dal Tribunale, specificando che le circostanze sulle quali dovevano deporre i testi o già emergevano documentalmente, o erano irrilevanti (come nel caso del teste ON rispetto al contenuto della denuncia sporta nei confronti del IA, nonché nel caso del teste NT in relazione ai risultati dell’attività intercettiva), ovvero attenevano a circostanze superflue (come quella concernente la scorta accordata al IA). A fronte di tali puntuali argomentazioni, la censura difensiva risulta del tutto generica, essendosi sostanzialmente limitata a sostenere che le testimonianze revocate, lungi dall'essere irrilevanti, come sostenuto dai giudici del merito, sarebbero state, invece, in grado di contrastare le prove assunte, omettendo tuttavia di specificare quale fosse in concreto la decisività delle circostanze su cui i testi avrebbero dovuto deporre. Ma, soprattutto, la difesa non si è confrontata con l’argomento determinante e assorbente posto a fondamento della valutazione svolta dalla sentenza impugnata, la quale ha spiegato che l’irrilevanza delle prove testimoniali indicate dal ricorrente discendeva dal fatto che la prova del reato e della responsabilità dell’imputato emergeva dal contenuto dell’atto di rimessione e, specificamente, dai passaggi dal medesimo letti in udienza, nonché dalle sue dichiarazioni. 7. Il sesto motivo, con cui si censura il diniego della sospensione condizionale della pena, è infondato. 15 L’imputato lamenta che la Corte territoriale, in violazione dell’art. 164 cod. pen., avrebbe ritenuto ostativa alla concessione del beneficio una condanna non definitiva dal medesimo riportata. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo. Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 – 01; Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613 – 01; Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep. 11/03/2010, Stimolo, Rv. 246250). Si è precisato in proposito che il rilievo dato dal giudice alla posizione di indiziato per la commissione di altro reato a carico dell'imputato, non contrasta con il principio della presunzione di innocenza dello stesso fino alla condanna definitiva, in quanto non viene dato rilievo al fatto che l'imputato abbia o non abbia commesso i reati o il reato di cui è indiziato in altri processi, ma solamente e precisamente alla sua condizione;
invero, il giudice può fondare il giudizio prognostico di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinquere dell’imputato desunta anche dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2), cod. pen., afferendo i medesimi, indipendentemente dall’essersi tradotti in una condanna definitiva, alla condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato (Sez. 7, n. 30345 del 07/06/2023, Manfrè, Rv. 285098 – 01; Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, cit.). Ne consegue che la Corte d’appello di Roma ha legittimamente valorizzato la precedente condanna, benché non definitiva, riportata dall’imputato, ritenendo che la stessa, unitamente alla mancanza di segni di resipiscenza, fosse di ostacolo ad un giudizio prognostico positivo circa la futura astensione del AS dalla commissione di nuovi crimini. 8. Il settimo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., è inammissibile. Il ricorrente ha denunciato la mancata rinnovazione dell’istruttoria da parte della Corte d’appello a seguito della sopravvenienza di una prova nuova, costituita 16 dalla escussione ex art. 210 cod. proc. pen. del coimputato FR CH, capo del clan dei LE, che nelle more del giudizio, era divenuto collaboratore di giustizia. La censura risulta del tutto generica. 8.1. In tema di rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, l’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., subordina la rinnovazione alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Diversamente, nell’ipotesi del comma 2, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite, previsto dall’art. 495, comma 1, cod. proc. pen., che richiama la regola generale stabilita dall’art. 190, comma 1, cod. proc. pen., costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv. 269334 - 01; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco, Rv. 253526 - 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341 - 01). L'assunzione di dette prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve quindi essere vagliata dal giudice di appello sotto il solo profilo dell’utilità processuale e non invece sotto quello della loro indispensabilità o assoluta necessità (Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, L, Rv. 265200; Sez. 2, n. 31065 del 2012, cit.), tenuto conto che il comma 2 dell’art. 603 cod. proc. pen. tutela il diritto alla prova che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la relativa ammissione, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Sez. 1, n. 43380 del 13/09/2022, Basile, Rv. 283742 – 01, in motivazione;
Sez. 6, n. 7197 del 10/12/2003, Cellini, Rv. 228462 - 01; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Marzullo, Rv. 226977 - 01). 8.2. La Corte territoriale ha motivato il censurato diniego sulla base della ritenuta superfluità della prova. Tale valutazione si sottrae alle censure del ricorrente. Risulta chiaro, infatti, che la richiesta dell’imputato non aveva ad oggetto l’ammissione di una prova scoperta successivamente al giudizio di primo grado, come previsto dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che la testimonianza dello CH, richiesta dalla difesa, doveva avere ad oggetto non un fatto, bensì, inammissibilmente, una valutazione, e cioè la mancanza di valenza intimidatoria delle affermazioni fatte in udienza dal AS nei confronti della ON e del IA. Quanto, poi, alle minacce subìte da costoro in precedenza, la difesa non ha spiegato quale fosse il rilievo di tale circostanza ai fini della sussistenza del reato oggetto di contestazione, né, ancor prima, ha 17 specificato se lo CH avesse mai, e in quali occasioni, fatto affermazioni del genere, tali da rendere necessaria la sua audizione. 9. L’ottavo motivo, concernente la sussistenza del reato di minaccia, è infondato. 9.1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: - la fattispecie disciplinata dall’art. 612 cod. pen. costituisce delitto di pericolo, rispetto al quale la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B, Rv. 257951); - ai fini dell'integrazione del reato, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. 4, n. 8264 del 02/09/1985, Giannini, Rv. 170482), atteso che la persona offesa potrebbe anche non impressionarsi affatto, non per la inidoneità dell’azione, ma perché dotato di sufficiente coraggio (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02); - è perciò sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678). L’attitudine intimidatoria della condotta va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 – 01, la quale ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per avere ripetuto più volte all'indirizzo della persona offesa la frase: “ti taglio la testa”; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv. 278740 – 01); - laddove debba stabilirsi se la minaccia è grave, ai sensi dell’art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l’entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite, ma anche al contesto nel quale esse si collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889 – 01), nonché alla personalità dei soggetti coinvolti (Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Mirabella, Rv. 266055 - 01). 9.2. Quanto alle modalità della condotta, si è affermato che: - la minaccia, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della 18 vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Rv. 247117 – 01, con riguardo alla minaccia costitutiva del delitto di estorsione); essa, inoltre, ben può assumere connotazioni del riferimento indiretto, o semplicemente allusivo, essendo anche in tale forma idonea a coartare la libertà morale del destinatario (Sez. 6, n. 34880 del 07/02/2007, Ferraro, Rv. 237603; Sez. 5, n. 463 del 06/10/2015, dep. 2016, Pg e pc in proc. Tripi, Rv. 265689 - 01). - può essere indiretta o mediata, e cioè rivolta a persona diversa dalla vittima, ad essa legata da vincoli di parentela o di affetto, quando vi sia certezza che l'intimidazione giunga a sua conoscenza (Sez. 5, n. 9573 del 01/02/2021, Brignolo, Rv. 280625 – 01, fattispecie in tema di violenza privata attuata mediante minaccia rivolta dall'imputato alla ex moglie e volta a costringere il compagno di questa a ritirare una denuncia). In tali casi, invero, si è condivisibilmente affermato che la potenziale efficacia coercitiva della minaccia indiretta o mediata, di cui abbia avuto notizia il soggetto passivo, non è diversa da quella diretta, essendo la coazione anche in tal caso certamente idonea a raggiungere lo scopo che l'agente si era prefisso (Sez. 3, n. 635 del 24/03/1969, Targioni, Rv. 111477). 9.3. La Corte d’appello di Roma si è attenuta a tali principi, ravvisando gli elementi costitutivi del reato contestato, di cui ha dato conto con motivazione ampia e coerente con le risultanze probatorie. La valutazione in ordine al carattere intimidatorio delle frasi pronunciate dagli imputati non è stata ancorata alla mera percezione soggettiva che delle stesse hanno avuto le persone offese, bensì anche ad elementi oggettivi, costituiti dal significato delle frasi pronunciate in ragione del contesto in cui le stesse erano inserite. La Corte territoriale ha, innanzitutto, spiegato in modo dettagliato le ragioni per cui le frasi pronunciate dal AS avessero significato intimidatorio. A tal fine ha descritto il contenuto dell’istanza di rimessione letta in udienza e, in particolare, le ripetute accuse rivolte ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia in ordine alle modalità di gestione dei collaboratori di giustizia e al clima di terrore e sospetto ingenerato per condizionare i giudici che si occupavano dei processi relativi alla criminalità organizzata, additando la ON ed il IA come coloro che, «sulle ceneri della camorra, con l’aiuto di qualche magistrato alla ricerca di pubblicità», attraverso la pubblicazione di articoli di giornale e libri, alimentavano il clima di sospetto e pressione, condizionando la magistratura e contribuendo alla pronuncia di condanne ingiuste, al solo fine di ottenere il proprio successo professionale. Ha poi evidenziato il tono sprezzante con cui venivano appellati i due giornalisti, definendoli «prezzolati», «pseudo giornalisti» «al servizio dei poteri forti», i quali «mascherano la loro indole servile 19 e meschina attraverso un vittimismo eroico di lotta alla camorra», pronti «a soddisfare con la penna le esigenze di alcuni Pubblici ministeri». I giudici dell’appello hanno quindi individuato le frasi minatorie allorché, nell’istanza letta in udienza, il AS ha affermato: «Siamo ai limiti della diffamazione e della calunnia, ma non è quello che preme in questa sede sottolineare, bensì è solo un invito rivolto al Signor IA e ad altri come lui, a fare bene il proprio lavoro e a non essere la penna di chi è mosso da fini ben diversi rispetto a quello di eliminare la criminalità organizzata». Tale “invito” – secondo la Corte territoriale – costituiva un chiaro avvertimento «che doveva giungere non solo alle orecchie dei giornalisti nominativamente indicati», ma altresì agli affiliati del clan, ai quali l ON ed il IA venivano espressamente indicati come nemici e, perciò, possibili destinatari di azioni ritorsive. Tale conclusione risulta ineccepibile, ove si consideri il soggetto da cui tali dichiarazioni provenivano, cioè il difensore di uno dei capi storici del clan dei LE, imputato in quel processo;
il contesto in cui tali frasi erano pronunciate, cioè nel corso di un’udienza pubblica del giudizio di appello che era alle sue battute finali, ed alla presenza di alcuni degli esponenti di spicco dell’associazione camorristica. In tale situazione, un’affermazione del genere, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, veniva chiaramente ad assumere il significato di prospettare un’ulteriore attività aggressiva illegittima nei confronti delle persone offese, già in precedenza screditate ed attaccate proprio per il lavoro svolto in relazione al sodalizio criminoso (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Di Maggio, Rv. 278664 – 01). Pertanto, a corroborare la conclusione cui è pervenuta correttamente, la Corte territoriale ha valorizzato le modalità con cui le affermazioni incriminate sono state pronunciate, evidenziando non solo la irritualità (oltre che la giuridica inutilità) della lettura in udienza dell’istanza di rimessione, in contrasto con la procedura delineata dal codice di rito, che ne prevede solo il deposito nella cancelleria del giudice che procede, il quale la trasmette “immediatamente” alla Corte di cassazione;
ma ha altresì rilevato la totale mancanza di funzionalità di tale lettura rispetto allo scopo dell’atto, atteso che la decisione sull’istanza non spettava alla Corte d’appello innanzi alla quale si svolgeva il processo, bensì unicamente alla Corte di legittimità, circostanza di cui il AS era senz’altro consapevole, in ragione proprio della sua professione di avvocato. A conclusioni diverse non può condurre l’asserita finalità di notifica alle altre parti, cui sarebbe stata destinata la lettura in udienza della richiesta di rimessione. Secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica di detta richiesta costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza 20 deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 – 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960 – 01; Sez. 1, n. 5026 del 07/10/1996, Lamberti, Rv. 205733 – 01; Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300). Nel medesimo senso si è pronunciata anche la decisione richiamata dal ricorrente, la quale si inserisce a pieno nel solco della suddetta interpretazione, in quanto espressamente afferma che la richiesta avanzata (e non già letta) in udienza non equivale alla notifica alle altre parti e non è a tal fine sufficiente, essendo comunque necessario che essa sia consegnata in copia a ciascuna delle parti e dovendo tale adempimento risultare dal verbale di udienza (Sez. 1, n. 56 del 09/01/1996, Farassino, Rv. 203888 – 01), condizioni tutte che, nel caso di specie, non sono state rispettate. Tutti tali elementi confermano la correttezza della conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito, e cioè che scopo della (irrituale) lettura in udienza non era affatto quello di proporre l’istanza di rimessione, né quello di notificarla alle altre parti, non avendo l’imputato svolto gli adempimenti necessari e al medesimo ben noti, perché la stessa potesse essere esaminata nel merito da questa Corte, la quale, infatti, l’ha dichiarata inammissibile proprio in ragione della mancata notifica. Altro era evidentemente lo scopo perseguito, individuato correttamente dalla sentenza impugnata nella volontà di rivolgere un attacco intimidatorio alla ON ed al IA, chiamati in causa in un processo nel quale non erano parti, proprio in ragione del lavoro dai medesimi svolto per denunciare l’attività del clan camorristico. Inconferente è il rilievo difensivo – di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte della Corte d’appello – secondo cui difetterebbe nella specie la prospettazione di un male futuro, nonché la percezione dell’intimidazione da parte delle vittime, mancando un rapporto personale tra costoro, che non erano presenti nel processo, e l’agente. Come si è già detto, il chiaro avvertimento rivolto alle persone offese, chiamate per nome e individuate con preciso riferimento al loro lavoro, ed alla presenza dei membri dell’associazione criminosa, rendeva evidente che esso era senz’altro finalizzato, sia pure in modo allusivo, ma non per questo meno efficace, a prospettare un male futuro nei loro confronti, per intimidirli e coartarne la libertà. Nel solco dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, si deve ribadire che ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 612 cod. pen. è indispensabile che la minaccia giunga al destinatario, il quale ben può non essere presente al momento della condotta, ed anzi potendo la minaccia 21 essere rivolta a persona diversa, quando comunque sia certo che l’intimidazione pervenga a sua conoscenza. Nel caso di specie, la certezza che le persone offese sarebbero venute a sapere della minaccia derivava dalla circostanza che essa era pronunciata durante una udienza pubblica, nell’ambito di un processo di indubbia risonanza mediatica, avente ad oggetto l’associazione camorristica che costituiva l’oggetto del lavoro dalle medesime svolto. Non può inoltre sostenersi, come fa il ricorrente, che lo stato di preoccupazione nelle persone offese fu indotto da terzi e non dalle stesse direttamente percepito. Invero, proprio nella prospettiva di una lettura “oggettivizzante” della intimidazione, sostenuta dalla difesa, risulta manifesto il carattere minatorio delle frasi pronunciate e la loro gravità, tant’è che essa fu percepita come tale non solo dalla ON e dal IA, ai quali fu riferita, ma anche dai vari apparati statali di sicurezza, che subito si mobilitarono per apprestare i necessari dispositivi per garantire l’incolumità dei due giornalisti. Infine, privo di pregio è il rilievo difensivo secondo cui la lettura in udienza dell’atto di rimessione «era un’azione legittima, ammessa dal Presidente della Corte d’assise». Anche volendosi accedere a tale prospettazione, risulta assorbente la considerazione secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di minaccia, occorre tenere distinto il mezzo utilizzato per comunicare il messaggio rispetto al contenuto dello stesso, sicché il carattere legittimo dello strumento impiegato per veicolare l’intimidazione non determina la liceità del contenuto della stessa. 10. Il ricorso proposto da FR DO è infondato, ai limiti dell’inammissibilità. 10.1. Deve innanzitutto ricordarsi che con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non sia manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). 22 Costituisce principio consolidato quello per cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). La valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, invero, costituisce attività riservata esclusivamente al giudice di merito, mentre il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (ex plurimis, Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658). 10.2. Alla luce di tali criteri, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia puntualmente analizzato le risultanze dell’istruttoria dibattimentale e confermato con motivazione accurata e persuasiva la sussistenza a carico di FR DO di un quadro probatorio del tutto univoco e convergente, tenuto conto del fatto che l’imputato, nelle spontanee dichiarazioni, aveva affermato che il libro di IA, “Gomorra”, aveva costituito oggetto di discussione con il proprio difensore, il quale gli aveva proposto di querelare lo scrittore, proposta che era stata rifiutata. Lo stesso AS aveva confermato di aver parlato con il proprio assistito dell’istanza, sia pure senza precisarne i dettagli tecnici. Da tali circostanze la sentenza impugnata ha desunto in modo logico e coerente che il DO fosse a conoscenza dell’intenzione del AS di presentare la richiesta di rimessione, pur non conoscendone i particolari tecnici. Inoltre, ai fini della diretta riferibilità al ricorrente delle affermazioni minatorie contenute in detta istanza, la Corte territoriale ha correttamente rilevato non solo che tale atto – il quale, come affermato dalla difesa, è atto proprio dell’imputato – era redatto in prima persona da FR DO (oltre che da TO VI), ma soprattutto che egli aveva conferito al AS procura speciale per depositare l’istanza di rimessione dopo che ne era stata data lettura in udienza, alla presenza (in videoconferenza) del ricorrente stesso, il quale, pertanto, aveva avuto piena conoscenza del suo contenuto e aveva condiviso l’operato del proprio difensore. 11. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio. Gli imputati devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell’impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo. 23
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, AR ON e OB IA, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 5.500,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Federazione nazionale della stampa italiana e Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Campania, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI LE LE RO CA
udita la relazione svolta dal Consigliere RI LE LE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito l’avv. Elisabetta Carfora, per la parte civile ON AR, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e si è riportata alle conclusioni scritte, depositate in udienza unitamente alla nota spese;
udito l’avv. TO Nobile, per le parti civili - OB IA e Consiglio dell’ordine dei giornalisti della Campania -, il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e si è riportato alle conclusioni scritte, depositate in udienza unitamente alle note spese per entrambe le parti civili rappresentate;
udito l’avv. Giulio Vasaturo, per la parte civile Federazione nazionale della stampa italiana, che si è associato alle richieste del Procuratore generale e si è riportato alle conclusioni scritte, depositate in udienza unitamente alla nota spese;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14851 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MELE RI ELENA Data Udienza: 20/03/2026 2 udito l’avv. Luciana Spina, che si è riportata ai motivi del ricorso presentato dall’avv. Merluzzi nell'interesse dell'imputato FR DO, ed ha insistito per l'accoglimento degli stessi;
udito l’avv. Nicola Quatrano, difensore di LE AS, che si è riportato ai motivi di ricorso ed alla memoria, depositata a mezzo pec in data 11.03.2026, e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 luglio 2025 la Corte di Appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale di Roma del 24 maggio 2021, ha ritenuto LE AS e FR DO responsabili del reato di minaccia grave ed aggravata - ex artt. 612, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen. - nei confronti di AR ON e OB IA. 2. Le vicende processuali. È opportuno dare conto, innanzitutto, delle vicende che hanno interessato il presente procedimento. Il Tribunale di Napoli, innanzi al quale è stato originariamente incardinato il processo, con sentenza in data 11 novembre 2014 aveva ritenuto il AS responsabile del delitto contestato, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituite parti civili. Aveva, invece, assolto FR DO, TO VI e AR d’NI per non aver commesso il fatto. La Corte d’appello di Napoli, investita dell’impugnazione proposta dal AS e dal pubblico ministero, nei confronti dei soli DO e d’NI, con sentenza del 3 ottobre 2017 aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, in quanto il procedimento era connesso con quello avente ad oggetto i reati di diffamazione e calunnia commessi dagli odierni imputati in danno dei magistrati Federico IE De RA e LE NT, incardinato presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen.; aveva, quindi, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Roma. Con sentenza in data 24 maggio 2021 tale Tribunale ha ritenuto entrambi gli imputati responsabili del reato loro ascritto, condannando il AS alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed il DO alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, AR ON e OB IA. 3 La Corte d’appello di Roma, con la sentenza sopra richiamata, ha confermato tale decisione. 3. I fatti oggetto del giudizio. 3.1. I giudici del merito hanno concordemente ricostruito la vicenda nei termini che si possono così riassumere. Le condotte incriminate sono state poste in essere dagli imputati durante la celebrazione innanzi alla Corte d’assise d’appello di Napoli del processo cd. TA, il quale aveva ad oggetto l’esistenza e l’attività dell’associazione camorristica denominata “Clan dei LE” tra il 1988 e il 1992. Nell’ambito di tale processo il DO era accusato – anche sulla base delle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia – di avere assunto il controllo del clan, insieme a MA VI, FR CH e CE De FA, e di essere coinvolto in diversi omicidi e tentati omicidi. Nel corso dell’udienza innanzi alla Corte d’appello del 13 marzo 2008, dedicata alla discussione delle difese, l’avv. LE AS, difensore di FR DO e TO VI, aveva chiesto al Presidente della Corte d’appello di leggere i motivi a sostegno dell’istanza di rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen., che i suoi assistiti intendevano presentare alla Corte di cassazione. Ottenuta l’autorizzazione, dalle ore 10.36 alle ore 13.00 circa, l’avv. AS aveva letto il documento scritto in prima persona dal DO (e dallo VI), con cui si prospettava una sistematica collusione tra magistrati e giornalisti e si denunciava una illegittima gestione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da parte dei pubblici ministeri Federico IE de RA e LE NT, nonché il clima di pesanti pressioni poste in essere da parte della Direzione distrettuale antimafia presso la Procura di Napoli nei confronti dei giudici del distretto, i quali – si sosteneva – venivano spinti a condannare gli imputati al fine di non venire travolti dalle accuse infamanti dei “pentiti”. Si asseriva, inoltre, che tale clima di sospetti era alimentato anche grazie ai «soliti giornalisti prezzolati» della carta stampata locale, ritenuti al servizio di poteri forti, riferendosi, specificamente, a AR ON, cronista de “Il Mattino”, e al «noto romanziere» OB IA, che con i propri articoli tentavano di condizionare la libertà di determinazione dei giudici che partecipavano al processo. L’istanza, quindi, proseguiva invitando «il buon IA a non raccogliere solo notizie presso la Procura o solo presso alcuni Pubblici ministeri e gettare fango sugli operatori di diritto che da anni dedicano la loro vita allo studio di questo fenomeno ed esortarlo ad essere più serio e a leggere le sentenze dei vari episodi camorristici, perché crediamo che la serietà, la puntualità, l’obiettività la risonanza di una notizia vera non alberga mai in una teoria, in un’aspirazione di successo, 4 ma trova la sua forza nella sua essenza prima di qualsiasi influenza». E aggiungeva: «sarebbe altrettanto opportuno chiedere al buon IA perché ai boss vengono annullati tanti ergastoli?». Quindi concludeva: «Siamo ai limiti della diffamazione e della calunnia, ma non è quello che preme in questa sede sottolineare, bensì è solo un invito rivolto al signor IA e ad altri come lui a fare bene il proprio lavoro e a non essere la penna di chi è mosso da fini ben diversi rispetto a quello di eliminare la criminalità organizzata». Terminata la lettura, il DO, collegato all’udienza in videoconferenza dal carcere, autorizzato dalla Corte d’assise d’appello, rilasciava all’avv. AS procura speciale per depositare tale istanza di rimessione. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 28132 del 2008, dichiarava l’istanza di rimessione inammissibile. 3.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d’appello, ha ritenuto che le frasi pronunciate durante la lettura in udienza della richiamata istanza, anche alla luce del contesto in cui erano inserite, integravano il reato di minaccia - di cui alla contestazione in precedenza illustrata -, in ragione della loro concreta attitudine ad intimidire i giornalisti ON e IA e a limitarne la libertà morale, condannando gli imputati alla pena di giustizia. 4. Il ricorso proposto da LE AS. L’imputato, per il tramite del difensore avv. Nicola Quatrano, ha proposto ricorso per cassazione, articolando otto motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo deduce inosservanza della legge processuale e violazione del principio di imparzialità del giudice ex art. 6 CEDU, con riferimento all’erronea applicazione degli artt. 11-bis e 11, comma 3, cod. proc. pen. La difesa aveva dedotto in appello che, poiché il procedimento coinvolgeva magistrati addetti alla Direzione Nazionale AF (in qualità di persone offese o comunque in rapporto funzionale con i fatti per cui è processo), doveva applicarsi l’art. 11-bis cod. proc. pen., norma speciale che disciplina la competenza nei procedimenti in cui un magistrato della DNA riveste la qualità di persona sottoposta alle indagini, imputato o persona offesa. Non sarebbe invece condivisibile la decisione assunta dalla Corte d’appello, che sul punto aveva richiamato la decisione della Corte di cassazione nel processo connesso, secondo cui, svolgendo il Procuratore nazionale antimafia funzioni su tutto il territorio nazionale, non vi erano ragioni per spostare la sede del procedimento. Tale conclusione sarebbe fondata su una inammissibile interpretazione analogica in materia di competenza relativa ai magistrati della Suprema Corte, non disciplinata da alcuna norma, rispetto ad un caso, invece, disciplinato evidentemente dall’art. 11-bis cod. proc. pen. 5 4.2. Il secondo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 407, 238, 238-bis e 523 cod. proc. pen., la illegittima utilizzazione di prove inutilizzabili, nonché il vizio di motivazione in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata si fonderebbe su atti inutilizzabili, costituiti dalle intercettazioni telefoniche tratte da procedimenti diversi (proc. n. 10528/08 e n. 1669/11), dai verbali di udienza relativi al procedimento penale a carico di AR D’NI AR e FR DO (n. 10528/08 RGNR), nonché dai verbali delle dichiarazioni rese dal teste NT nel procedimento n. 1669/11 RGNR a carico del AS. Benché a fronte delle eccezioni difensive la Corte territoriale abbia affermato di non aver utilizzato tali atti, la motivazione richiama la sentenza di primo grado che, invece, aveva utilizzato detti atti (in particolare le intercettazioni e l’informativa). La difesa denuncia altresì il mancato esame dell’istanza ex art. 523 cod. proc. pen., finalizzata all’acquisizione dell’ordinanza della Corte d’appello di Napoli in altro procedimento, la quale non sarebbe stata verbalizzata dal Presidente nonostante la richiesta della difesa. 4.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 529 cod. proc. pen. e 12 d.lgs. n. 36 del 2018, nonché vizio di motivazione. La difesa contesta la mancata declaratoria di improcedibilità del reato per tardività della querela. Sostiene che il fatto è stato commesso il 13 marzo 2008, quindi in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, che ha reso procedibile a querela il reato di minaccia. Al momento dell’entrata in vigore del richiamato decreto, le parti offese ON e IA erano già a conoscenza del fatto, sicché doveva applicarsi la previsione di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2018, il quale stabilisce che il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore della riforma. Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile il comma 2 della richiamata disposizione. In ogni caso, anche accedendo a tale interpretazione, l’istanza di punizione sarebbe comunque tardiva, atteso che l’avviso di udienza preliminare era stato notificato in data 25.3.2019 e la querela era stata depositata il successivo 5.7.2019. È inoltre denunciato che la Corte avrebbe confuso la giurisprudenza riferita alla riforma Cartabia con la disciplina vigente all’epoca dei fatti. 4.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen., fondata sull’assunto che il clan dei LE fosse, all’epoca del fatto (13 marzo 2008), guidato da FR DO FR, e che l’atto di rimessione presentato dal AS ne favorisse l’operatività. 6 La difesa evidenzia che erano state depositate agli atti — e richiamate sia nelle conclusioni di primo grado sia nei motivi d’appello — due sentenze decisive: la sentenza Corte d’Appello di Napoli n. 3085/2013, definitiva dal 2.7.2014, che ha escluso la partecipazione del DO all’associazione mafiosa per il periodo successivo a quello oggetto del procedimento TA e fino a tutto il 2008; la sentenza del Tribunale Napoli Nord, n. 159/2019, che ha assolto il DO anche per il periodo successivo al 2008, sino al 2019. Secondo il ricorrente, tali pronunce, entrambe coperte da giudicato, dimostrano in modo inequivoco che nel marzo 2008 il DO non era né capo né partecipe del clan, sicché mancava la precondizione strutturale dell’aggravante contestata. Di tali pronunce la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, basando invece la ritenuta sussistenza dell’aggravante su altre sentenze che, o non riguardano DO come imputato della fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen., o lo assolvono da tale reato. 4.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 468, 495, 178 lett. c) cod. proc. pen. ed omessa valutazione della eccezione di nullità per revoca dei testi della difesa. La difesa lamenta che il Tribunale, in primo grado, aveva revocato inaudita altera parte i testi della difesa La TO, AN, ON e NT, già ammessi, motivando tale decisione con affermazioni non corrispondenti agli atti. I motivi di appello, con cui si censurava l’illegittimità di tale ordinanza per avere impedito l’esercizio del diritto di difesa, non sarebbero stati valutati dalla sentenza impugnata, ovvero sarebbero stati rigettati con motivazione apparente. 4.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato ostativa alla concessione del beneficio una precedente condanna ad anni cinque e mesi sei di reclusione, la quale non era, tuttavia, ancora divenuta definitiva l momento della pronuncia della sentenza impugnata. 4.7. Il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di escussione, ex art. 210 cod. proc. pen., del teste FR CH, capo del clan dei LE. La testimonianza dello CH, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, costituiva prova sopravvenuta in ordine alla circostanza che l’atto di rimessione non era volto a rafforzare il potere di controllo del territorio da parte del clan, oltre che funzionale a smentire la valenza intimidatoria della stessa. La Corte d’appello ha rigettato la richiesta definendola “superflua”, senza una motivazione specifica, omettendo di considerare che, trattandosi di prova 7 sopravvenuta potenzialmente decisiva, la rinnovazione del dibattimento era obbligatoria ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen. 4.8. L’ottavo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 612 cod. pen. La difesa deduce che le espressioni riportate nell’atto di rimessione costituirebbero delle critiche e non delle minacce, atteso che non contengono la prospettazione di un “male futuro dipendente dalla volontà dell’agente”. In ogni caso, la sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per cui le parole e gli atteggiamenti del ricorrente dovevano considerarsi minacciosi. Tale valutazione dovrebbe ancorarsi su dati oggettivi, attestanti l’idoneità ex ante e in concreto della condotta dell’agente a costituire un’effettiva minaccia, e non sulla percezione della stessa da parte della persona offesa, come invece avrebbe fatto la sentenza impugnata. Analogamente, la gravità della minaccia sarebbe stata ravvisata unicamente nelle reazioni istituzionali seguite alla lettura in aula dell’istanza di rimessione e non in ragione del fatto in sé considerato. Il ricorrente evidenzia che nella specie mancherebbe l’elemento oggettivo del reato, da rinvenirsi nel rapporto immediato tra l’agente e le persone offese, le quali, invece, non erano presenti in aula, sicché lo stato di preoccupazione non fu dai medesimi percepito ma fu loro indotto. Si rileva, inoltre, che la lettura in udienza dell’atto di rimessione non era irrituale, ma autorizzata dalla Corte di merito e finalizzata alla notifica alle parti ex artt. 45–46 cod. proc. pen., come ammesso dalla giurisprudenza. 5. Con successiva memoria, il difensore di LE AS ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso. 5.1. Quanto al primo motivo, si ribadisce e si sviluppa la critica all’interpretazione data dalla Corte di cassazione all’art. 11-bis cod. proc. pen., la quale si risolverebbe in una sostanziale abrogazione della citata disposizione. La sua formulazione chiarissima prevede la competenza del giudice, determinato ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., nei procedimenti dove la persona offesa o danneggiata sia un magistrato della DNA. 5.2. Con riguardo al secondo motivo, si sostiene che la mancata risposta da parte della Corte territoriale alla richiesta difensiva di acquisizione dell’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 15 febbraio 2025, e dunque mentre era in corso la discussione dinanzi alla Corte di appello di Roma, determinerebbe la nullità della fase della discussione che si estenderebbe alla sentenza impugnata (viene citata in proposito, Sez. 2, n. 46814 del 01/12/2005, Cariolo, Rv. 232776 – 01). 8 Anche la mancata verbalizzazione della richiesta determinerebbe la nullità della sentenza (viene citata Sez. 4, n. 22090 del 04/04/2019, Valente, Rv. 276090 – 01 e Sez. 6, n. 4911 del 17/02/1997, Cannito, Rv. 208139 – 01). 5.3. Con riguardo al terzo motivo sono ribadite le argomentazioni svolte nel ricorso. 5.4. Quanto all’ottavo motivo di ricorso, si sottolineano il carattere meramente congetturale delle considerazioni svolte dai giudici del merito, la liceità della lettura in udienza dell’istanza di rimessione a fini di notifica alle parti e la mancanza dell’elemento oggettivo del reato contestato. 6. Il ricorso proposto da FR DO. L’imputato, per il tramite del difensore avv. Fabrizio Merluzzi, articola un’unica censura con cui deduce l’illogicità e la carenza di motivazione. Totalmente indimostrata sarebbe la sussistenza della volontà del ricorrente di minacciare le persone offese. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le sentenze del Tribunale di Roma del 10 novembre 2014, resa nel presente procedimento, e quella dello stesso Tribunale dell’11 luglio 2016, resa nel parallelo processo per calunnia, le quali avevano escluso la responsabilità del DO per la redazione e il contenuto dell’atto di rimessione. Anche le conversazioni intrattenute dal ricorrente con l’avv. AS e con l’avv. D’NI, trascritte nell’atto di appello, dimostrerebbero che il giorno precedente l’imputato non era a conoscenza del tipo di atto che il difensore avrebbe depositato in udienza;
inoltre, successivamente, il ricorrente aveva affermato di non comprendere il clamore suscitato dalla lettura dell’istanza di rimessione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di spiegare le ragioni per cui tale atto doveva ritenersi soggettivamente riferibile al ricorrente, in assenza della prova di un concreto accordo tra gli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da LE AS è nel suo complesso infondato. 2. Il primo motivo, con cui si lamenta la violazione delle regole in materia di competenza per territorio dettate dall’art. 11-bis cod. proc. pen., è inammissibile. 2.1. Con i motivi di appello, l’imputato aveva eccepito l’incompetenza della Corte territoriale romana e chiesto la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria di Firenze, in quanto il presente procedimento era connesso con quello instaurato a carico di AS, DO e TO VI in relazione ai reati di diffamazione aggravata e calunnia in danno dei magistrati Federico IE De 9 RA e LE NT. La Corte d’appello, nel rigettare la doglianza, ha richiamato la decisione resa dalla Prima Sezione di questa Corte che, nel dirimere il conflitto negativo di competenza sollevato dalla Corte d’appello di Firenze, ha dichiarato la competenza della Corte di appello di Roma (Sez. 1, n. 43866 del 23/10/2024, Corte, Rv. 287100 - 01). Tale decisione ha affermato che, poiché nel caso di specie veniva in rilievo la posizione del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo (nel frattempo assunta da IE De RA), che quelle funzioni svolge in relazione all'intero territorio nazionale, non vi erano ragioni per spostare la sede di svolgimento del procedimento. Invero, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è istituita nell'ambito della Procura generale della Corte di cassazione e la sua competenza è estesa all'intero territorio nazionale, sicché sottrae i magistrati ad essa addetti dalla generale applicazione dell’art. 11 cod. proc. pen, al pari di quanto avviene per i magistrati di questa Corte di cassazione. Tale disposizione, infatti, non può trovare applicazione in relazione a magistrati che «non svolgono funzioni territoriali ma hanno una dimensione operativa di carattere nazionale». 2.2. Le argomentazioni svolte nella presente sede dal ricorrente, oltre a risolversi in affermazioni generiche, dal momento che neppure individuano quale sarebbe il giudice asseritamente competente, si sostanziano in una sorta di inammissibile censura della decisione del giudice di legittimità resa nel procedimento connesso. In ogni caso, poiché con riguardo a tale procedimento questa Corte di cassazione ha dichiarato la competenza dell’autorità giudiziaria romana, esso allo stato risulta pendente avanti alla medesima Corte d’appello di Roma che ha pronunciato la sentenza qui impugnata, con la conseguenza che viene meno ogni rilevanza della questione prospettata dalla difesa. 3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. 3.1. Secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe utilizzato ai fini della decisione verbali di udienza, intercettazioni di comunicazioni e informative di reato relativi ad altri procedimenti e dichiarate inutilizzabili. La censura è priva della necessaria specificità, perché è formulata senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi asseritamente inutilizzabili sulla complessiva motivazione posta a fondamento della contestata affermazione di responsabilità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce, quando il ricorso per cassazione lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in 10 quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze siano sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex plurimis, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02, la quale ha affermato il principio in fattispecie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari. In senso conforme: Sez. 2, n. 30271 dell’11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 – 01). 3.2. In ogni caso, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – i giudici di appello hanno fondato le proprie conclusioni non già sugli atti dichiarati inutilizzabili, bensì sulle affermazioni rese in sede di spontanee dichiarazioni dal DO, il quale ha affermato di aver parlato con il AS del fatto che OB IA, nel libro “Gomorra”, aveva attribuito a lui la responsabilità dell’omicidio del AR, nonché sulle dichiarazioni dello stesso AS, che aveva confermato che l’istanza di rimessione era stata oggetto di discussione con FR DO. Da tali dichiarazioni la Corte territoriale ha logicamente desunto che risultava pacificamente che i due imputati avevano discusso del contenuto del libro di OB IA, che avevano deliberato insieme la strategia da intraprendere e che il DO era a conoscenza della volontà del AS di presentare l’atto di rimessione, pur non essendogli noti i dettagli tecnici. Pertanto, il giudizio è fondato su elementi diversi rispetto agli atti asseritamente inutilizzabili. Per le stesse ragioni è inammissibile anche l’ulteriore profilo di censura, con cui il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta e addirittura neppure verbalizzato l’istanza, ex art. 523 cod. proc. pen., avanzata dalla difesa all’udienza dell’8 luglio 2025 e finalizzata all’acquisizione dell’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Napoli con cui era stata dichiarata l’inutilizzabilità di tutti i verbali di prova, comprese le intercettazioni riportate alle pagg. 14, 15 e 16 della sentenza di primo grado, in quanto compiute successivamente alla scadenza del termine delle indagini preliminari. Anche volendo prescindere dalla genericità della censura, risulta dirimente l’irrilevanza della suddetta ordinanza in quanto relativa a prove non utilizzate dalla Corte ai fini della decisione. 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la doglianza con cui si deduceva l’improcedibilità per la mancata tempestiva presentazione della querela. 11 La decisione resa sul punto dalla Corte territoriale è corretta, ma ne deve esserne rettificata la motivazione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. 4.2. Al momento della commissione del fatto contestato all’imputato (13 marzo 2008), il reato di minaccia grave era procedibile d’ufficio. Successivamente, il d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, in vigore dal 9 maggio 2018, ha mutato il regime di procedibilità di taluni reati, tra cui quello di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen. (non connotata ai sensi dell'art. 339 cod. pen.), il quale è divenuto procedibile a querela. Il ricorrente sostiene che sarebbe stata violata la disciplina transitoria dettata dall’art. 12 d.lgs. n. 36 del 2018 per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per cui è mutato il regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di proporre querela. Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino), occupandosi di detta disciplina transitoria, ha affermato che, al fine di evitare «conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica» della disposizione transitoria, l’avviso alla persona offesa non deve essere dato «quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato;
che l’offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell’imputato». La richiamata pronuncia ha altresì precisato che «la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione;
ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio» (successivamente, in senso conforme, v. Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 – 01; Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 – 01). La suddetta conclusione in ordine alla disciplina transitoria è stata successivamente ribadita dalle Sezioni semplici di questa Corte, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, l’art. 12, comma 2, del medesimo decreto - che prevede l’avviso alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela - non va applicato quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 – 01, in tema di minaccia grave ex art. 612, comma secondo, cod. pen.). 4.3. Nella specie, le persone offese si sono costituite parti civili nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Napoli conclusosi con sentenza del 10 novembre 2014, così manifestando in modo inequivoco la propria volontà di punizione dei colpevoli. 12 Sul significato e sul rilievo di tale atto non ha prodotto alcun effetto la successiva dichiarazione di nullità della suddetta sentenza da parte della Corte d’appello, in ragione della incompetenza funzionale dell’autorità giudiziaria napoletana, e la conseguente trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma. Questi, invero, ha successivamente esercitato l’azione penale, attraverso la richiesta di rinvio a giudizio degli odierni imputati avanzata in data 29 marzo 2019 e, nel giudizio così instaurato, la ON ed il IA si sono nuovamente costituiti parti civili. Poiché la querela riveste – secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità – natura mista, non solo processuale ma anche sostanziale (ex plurimis, Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, dep. 2025, La Rosa, Rv. 287440 – 01; Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01), una volta che la volontà punitiva sia stata manifestata dalla persona offesa, pur anche attraverso la costituzione di parte civile, e non vi sia stata remissione, essa non risente delle successive vicende del giudizio e non è incisa dalla eventuale regressione dello stesso alle fasi precedenti, al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui detta volontà sia manifestata attraverso un atto extra processuale. Nel caso in esame, la ON ed il IA avevano espresso la propria volontà punitiva costituendosi parte civile nel processo instauratosi innanzi al Tribunale di Napoli ben prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, sicché non era necessaria alcuna nuova manifestazione di volontà a seguito del mutato regime di procedibilità del reato di minaccia. Ne consegue che non viene in rilievo la disciplina transitoria di cui all’art. 12 d.lgs. n. 36 del 2018, di cui il ricorrente ha denunciato la violazione, sicché la censura prospettata è priva di fondamento. 5. Il quarto motivo, concernente la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 7, legge n. 203 del 1991 (oggi trasfusa nell’art. 416-bis.1 cod. pen.), è infondato. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, così come il Tribunale in primo grado, non abbiano considerato le sentenze che per il periodo successivo a quello oggetto del processo cd. TA, e segnatamente dal 1993 al 2019, avevano assolto FR DO dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., escludendone la partecipazione al clan dei LE;
ha pertanto sostenuto che, nel momento in cui la minaccia nei confronti della ON e del IA è stata posta in essere, FR DO non era partecipe, né tanto meno a capo dell’associazione camorristica, cosicché mancherebbero i presupposti dell’aggravante contestata. La censura è fuori fuoco. 13 L’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. postula che il reato sia commesso al fine specifico di favorire l’attività di un’associazione mafiosa, allo scopo, cioè, di contribuire, recare vantaggio e utilità all'attività di un sodalizio criminoso operante in un contesto di matrice mafiosa. Nel caso in esame, l’esistenza di un’associazione denominata “clan dei LE”, avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen., non solo non è contestata, ma risulta accertata processualmente con le sentenze passate in giudicato specificamente indicate dal Tribunale (p. 20 sentenza di primo grado). Poiché dall’imputazione risulta in modo chiaro che è contestato al AS di «aver agito al fine di favorire il clan dei LE», risulta del tutto inconferente che il DO fosse stato assolto dall’accusa di essere capo ovvero partecipe della suddetta associazione criminosa, e, più in generale, chi fosse a capo della stessa nel periodo in contestazione. Ciò è stato correttamente puntualizzato dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come la minaccia rivolta alla ON ed al IA fosse funzionale a favorire il sodalizio camorristico nel suo complesso, rafforzandone il potere di controllo sul territorio, evidentemente al fine di consentire allo stesso di continuare ad agire secondo logiche criminali in maniera indisturbata, tacitando quei giornalisti che divulgavano notizie concernenti la vita del clan. Tale conclusione, oltre ad essere logica e coerente con le risultanze istruttorie, si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ravvisato la finalità agevolativa di un sodalizio mafioso anche nel caso di minacce rivolte ad un giornalista con il fine di ottenere il cd. “silenzio giornalistico”, per consentire al clan di continuare ad agire secondo logiche criminali in maniera indisturbata (Sez. 5, n. 2725 del 07/12/2021, dep. 2022, Ventura, Rv. 282540 - 01). 6. Il quinto motivo è inammissibile. 6.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte, la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, secondo comma, Cost. in tema di contraddittorio tra le parti (ex multis, Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D., Rv. 271732 – 01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210 - 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891 - 01; Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680 - 01). Tale nullità, tuttavia, non è 14 assoluta, non rientrando nel novero di quelle definibili come tali dall'art. 179 cod. proc. pen. Secondo l'opzione dominante, cui il Collegio aderisce, detta nullità è di ordine generale a regime intermedio, con la conseguenza che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e che, in caso contrario, essa è sanata. 6.2. Sotto altro profilo, va ricordato che la parte che intende censurare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del giudice che non abbia ammesso o abbia revocato una prova testimoniale già ammessa, è tenuta, in ossequio al principio di specificità positivamente sancito dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a spiegarne il livello di decisività onde stigmatizzare l'erroneità della valutazione operata dal giudice che, al contrario, l'aveva giudicata superflua (Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Lolli, Rv. 285580 - 01; Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252581 - 01). 6.3. Nel caso in esame, a prescindere dalla tempestività dell'eccezione, la Corte d’appello ha confermato la valutazione di superfluità espressa dal Tribunale, specificando che le circostanze sulle quali dovevano deporre i testi o già emergevano documentalmente, o erano irrilevanti (come nel caso del teste ON rispetto al contenuto della denuncia sporta nei confronti del IA, nonché nel caso del teste NT in relazione ai risultati dell’attività intercettiva), ovvero attenevano a circostanze superflue (come quella concernente la scorta accordata al IA). A fronte di tali puntuali argomentazioni, la censura difensiva risulta del tutto generica, essendosi sostanzialmente limitata a sostenere che le testimonianze revocate, lungi dall'essere irrilevanti, come sostenuto dai giudici del merito, sarebbero state, invece, in grado di contrastare le prove assunte, omettendo tuttavia di specificare quale fosse in concreto la decisività delle circostanze su cui i testi avrebbero dovuto deporre. Ma, soprattutto, la difesa non si è confrontata con l’argomento determinante e assorbente posto a fondamento della valutazione svolta dalla sentenza impugnata, la quale ha spiegato che l’irrilevanza delle prove testimoniali indicate dal ricorrente discendeva dal fatto che la prova del reato e della responsabilità dell’imputato emergeva dal contenuto dell’atto di rimessione e, specificamente, dai passaggi dal medesimo letti in udienza, nonché dalle sue dichiarazioni. 7. Il sesto motivo, con cui si censura il diniego della sospensione condizionale della pena, è infondato. 15 L’imputato lamenta che la Corte territoriale, in violazione dell’art. 164 cod. pen., avrebbe ritenuto ostativa alla concessione del beneficio una condanna non definitiva dal medesimo riportata. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo. Ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 – 01; Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613 – 01; Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep. 11/03/2010, Stimolo, Rv. 246250). Si è precisato in proposito che il rilievo dato dal giudice alla posizione di indiziato per la commissione di altro reato a carico dell'imputato, non contrasta con il principio della presunzione di innocenza dello stesso fino alla condanna definitiva, in quanto non viene dato rilievo al fatto che l'imputato abbia o non abbia commesso i reati o il reato di cui è indiziato in altri processi, ma solamente e precisamente alla sua condizione;
invero, il giudice può fondare il giudizio prognostico di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinquere dell’imputato desunta anche dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2), cod. pen., afferendo i medesimi, indipendentemente dall’essersi tradotti in una condanna definitiva, alla condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato (Sez. 7, n. 30345 del 07/06/2023, Manfrè, Rv. 285098 – 01; Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, cit.). Ne consegue che la Corte d’appello di Roma ha legittimamente valorizzato la precedente condanna, benché non definitiva, riportata dall’imputato, ritenendo che la stessa, unitamente alla mancanza di segni di resipiscenza, fosse di ostacolo ad un giudizio prognostico positivo circa la futura astensione del AS dalla commissione di nuovi crimini. 8. Il settimo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., è inammissibile. Il ricorrente ha denunciato la mancata rinnovazione dell’istruttoria da parte della Corte d’appello a seguito della sopravvenienza di una prova nuova, costituita 16 dalla escussione ex art. 210 cod. proc. pen. del coimputato FR CH, capo del clan dei LE, che nelle more del giudizio, era divenuto collaboratore di giustizia. La censura risulta del tutto generica. 8.1. In tema di rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, l’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., subordina la rinnovazione alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Diversamente, nell’ipotesi del comma 2, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite, previsto dall’art. 495, comma 1, cod. proc. pen., che richiama la regola generale stabilita dall’art. 190, comma 1, cod. proc. pen., costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv. 269334 - 01; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco, Rv. 253526 - 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341 - 01). L'assunzione di dette prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve quindi essere vagliata dal giudice di appello sotto il solo profilo dell’utilità processuale e non invece sotto quello della loro indispensabilità o assoluta necessità (Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, L, Rv. 265200; Sez. 2, n. 31065 del 2012, cit.), tenuto conto che il comma 2 dell’art. 603 cod. proc. pen. tutela il diritto alla prova che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la relativa ammissione, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Sez. 1, n. 43380 del 13/09/2022, Basile, Rv. 283742 – 01, in motivazione;
Sez. 6, n. 7197 del 10/12/2003, Cellini, Rv. 228462 - 01; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Marzullo, Rv. 226977 - 01). 8.2. La Corte territoriale ha motivato il censurato diniego sulla base della ritenuta superfluità della prova. Tale valutazione si sottrae alle censure del ricorrente. Risulta chiaro, infatti, che la richiesta dell’imputato non aveva ad oggetto l’ammissione di una prova scoperta successivamente al giudizio di primo grado, come previsto dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che la testimonianza dello CH, richiesta dalla difesa, doveva avere ad oggetto non un fatto, bensì, inammissibilmente, una valutazione, e cioè la mancanza di valenza intimidatoria delle affermazioni fatte in udienza dal AS nei confronti della ON e del IA. Quanto, poi, alle minacce subìte da costoro in precedenza, la difesa non ha spiegato quale fosse il rilievo di tale circostanza ai fini della sussistenza del reato oggetto di contestazione, né, ancor prima, ha 17 specificato se lo CH avesse mai, e in quali occasioni, fatto affermazioni del genere, tali da rendere necessaria la sua audizione. 9. L’ottavo motivo, concernente la sussistenza del reato di minaccia, è infondato. 9.1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: - la fattispecie disciplinata dall’art. 612 cod. pen. costituisce delitto di pericolo, rispetto al quale la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B, Rv. 257951); - ai fini dell'integrazione del reato, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. 4, n. 8264 del 02/09/1985, Giannini, Rv. 170482), atteso che la persona offesa potrebbe anche non impressionarsi affatto, non per la inidoneità dell’azione, ma perché dotato di sufficiente coraggio (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02); - è perciò sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678). L’attitudine intimidatoria della condotta va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 – 01, la quale ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per avere ripetuto più volte all'indirizzo della persona offesa la frase: “ti taglio la testa”; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv. 278740 – 01); - laddove debba stabilirsi se la minaccia è grave, ai sensi dell’art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l’entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite, ma anche al contesto nel quale esse si collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889 – 01), nonché alla personalità dei soggetti coinvolti (Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Mirabella, Rv. 266055 - 01). 9.2. Quanto alle modalità della condotta, si è affermato che: - la minaccia, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della 18 vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Rv. 247117 – 01, con riguardo alla minaccia costitutiva del delitto di estorsione); essa, inoltre, ben può assumere connotazioni del riferimento indiretto, o semplicemente allusivo, essendo anche in tale forma idonea a coartare la libertà morale del destinatario (Sez. 6, n. 34880 del 07/02/2007, Ferraro, Rv. 237603; Sez. 5, n. 463 del 06/10/2015, dep. 2016, Pg e pc in proc. Tripi, Rv. 265689 - 01). - può essere indiretta o mediata, e cioè rivolta a persona diversa dalla vittima, ad essa legata da vincoli di parentela o di affetto, quando vi sia certezza che l'intimidazione giunga a sua conoscenza (Sez. 5, n. 9573 del 01/02/2021, Brignolo, Rv. 280625 – 01, fattispecie in tema di violenza privata attuata mediante minaccia rivolta dall'imputato alla ex moglie e volta a costringere il compagno di questa a ritirare una denuncia). In tali casi, invero, si è condivisibilmente affermato che la potenziale efficacia coercitiva della minaccia indiretta o mediata, di cui abbia avuto notizia il soggetto passivo, non è diversa da quella diretta, essendo la coazione anche in tal caso certamente idonea a raggiungere lo scopo che l'agente si era prefisso (Sez. 3, n. 635 del 24/03/1969, Targioni, Rv. 111477). 9.3. La Corte d’appello di Roma si è attenuta a tali principi, ravvisando gli elementi costitutivi del reato contestato, di cui ha dato conto con motivazione ampia e coerente con le risultanze probatorie. La valutazione in ordine al carattere intimidatorio delle frasi pronunciate dagli imputati non è stata ancorata alla mera percezione soggettiva che delle stesse hanno avuto le persone offese, bensì anche ad elementi oggettivi, costituiti dal significato delle frasi pronunciate in ragione del contesto in cui le stesse erano inserite. La Corte territoriale ha, innanzitutto, spiegato in modo dettagliato le ragioni per cui le frasi pronunciate dal AS avessero significato intimidatorio. A tal fine ha descritto il contenuto dell’istanza di rimessione letta in udienza e, in particolare, le ripetute accuse rivolte ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia in ordine alle modalità di gestione dei collaboratori di giustizia e al clima di terrore e sospetto ingenerato per condizionare i giudici che si occupavano dei processi relativi alla criminalità organizzata, additando la ON ed il IA come coloro che, «sulle ceneri della camorra, con l’aiuto di qualche magistrato alla ricerca di pubblicità», attraverso la pubblicazione di articoli di giornale e libri, alimentavano il clima di sospetto e pressione, condizionando la magistratura e contribuendo alla pronuncia di condanne ingiuste, al solo fine di ottenere il proprio successo professionale. Ha poi evidenziato il tono sprezzante con cui venivano appellati i due giornalisti, definendoli «prezzolati», «pseudo giornalisti» «al servizio dei poteri forti», i quali «mascherano la loro indole servile 19 e meschina attraverso un vittimismo eroico di lotta alla camorra», pronti «a soddisfare con la penna le esigenze di alcuni Pubblici ministeri». I giudici dell’appello hanno quindi individuato le frasi minatorie allorché, nell’istanza letta in udienza, il AS ha affermato: «Siamo ai limiti della diffamazione e della calunnia, ma non è quello che preme in questa sede sottolineare, bensì è solo un invito rivolto al Signor IA e ad altri come lui, a fare bene il proprio lavoro e a non essere la penna di chi è mosso da fini ben diversi rispetto a quello di eliminare la criminalità organizzata». Tale “invito” – secondo la Corte territoriale – costituiva un chiaro avvertimento «che doveva giungere non solo alle orecchie dei giornalisti nominativamente indicati», ma altresì agli affiliati del clan, ai quali l ON ed il IA venivano espressamente indicati come nemici e, perciò, possibili destinatari di azioni ritorsive. Tale conclusione risulta ineccepibile, ove si consideri il soggetto da cui tali dichiarazioni provenivano, cioè il difensore di uno dei capi storici del clan dei LE, imputato in quel processo;
il contesto in cui tali frasi erano pronunciate, cioè nel corso di un’udienza pubblica del giudizio di appello che era alle sue battute finali, ed alla presenza di alcuni degli esponenti di spicco dell’associazione camorristica. In tale situazione, un’affermazione del genere, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, veniva chiaramente ad assumere il significato di prospettare un’ulteriore attività aggressiva illegittima nei confronti delle persone offese, già in precedenza screditate ed attaccate proprio per il lavoro svolto in relazione al sodalizio criminoso (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Di Maggio, Rv. 278664 – 01). Pertanto, a corroborare la conclusione cui è pervenuta correttamente, la Corte territoriale ha valorizzato le modalità con cui le affermazioni incriminate sono state pronunciate, evidenziando non solo la irritualità (oltre che la giuridica inutilità) della lettura in udienza dell’istanza di rimessione, in contrasto con la procedura delineata dal codice di rito, che ne prevede solo il deposito nella cancelleria del giudice che procede, il quale la trasmette “immediatamente” alla Corte di cassazione;
ma ha altresì rilevato la totale mancanza di funzionalità di tale lettura rispetto allo scopo dell’atto, atteso che la decisione sull’istanza non spettava alla Corte d’appello innanzi alla quale si svolgeva il processo, bensì unicamente alla Corte di legittimità, circostanza di cui il AS era senz’altro consapevole, in ragione proprio della sua professione di avvocato. A conclusioni diverse non può condurre l’asserita finalità di notifica alle altre parti, cui sarebbe stata destinata la lettura in udienza della richiesta di rimessione. Secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica di detta richiesta costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza 20 deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 – 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960 – 01; Sez. 1, n. 5026 del 07/10/1996, Lamberti, Rv. 205733 – 01; Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300). Nel medesimo senso si è pronunciata anche la decisione richiamata dal ricorrente, la quale si inserisce a pieno nel solco della suddetta interpretazione, in quanto espressamente afferma che la richiesta avanzata (e non già letta) in udienza non equivale alla notifica alle altre parti e non è a tal fine sufficiente, essendo comunque necessario che essa sia consegnata in copia a ciascuna delle parti e dovendo tale adempimento risultare dal verbale di udienza (Sez. 1, n. 56 del 09/01/1996, Farassino, Rv. 203888 – 01), condizioni tutte che, nel caso di specie, non sono state rispettate. Tutti tali elementi confermano la correttezza della conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito, e cioè che scopo della (irrituale) lettura in udienza non era affatto quello di proporre l’istanza di rimessione, né quello di notificarla alle altre parti, non avendo l’imputato svolto gli adempimenti necessari e al medesimo ben noti, perché la stessa potesse essere esaminata nel merito da questa Corte, la quale, infatti, l’ha dichiarata inammissibile proprio in ragione della mancata notifica. Altro era evidentemente lo scopo perseguito, individuato correttamente dalla sentenza impugnata nella volontà di rivolgere un attacco intimidatorio alla ON ed al IA, chiamati in causa in un processo nel quale non erano parti, proprio in ragione del lavoro dai medesimi svolto per denunciare l’attività del clan camorristico. Inconferente è il rilievo difensivo – di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte della Corte d’appello – secondo cui difetterebbe nella specie la prospettazione di un male futuro, nonché la percezione dell’intimidazione da parte delle vittime, mancando un rapporto personale tra costoro, che non erano presenti nel processo, e l’agente. Come si è già detto, il chiaro avvertimento rivolto alle persone offese, chiamate per nome e individuate con preciso riferimento al loro lavoro, ed alla presenza dei membri dell’associazione criminosa, rendeva evidente che esso era senz’altro finalizzato, sia pure in modo allusivo, ma non per questo meno efficace, a prospettare un male futuro nei loro confronti, per intimidirli e coartarne la libertà. Nel solco dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, si deve ribadire che ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 612 cod. pen. è indispensabile che la minaccia giunga al destinatario, il quale ben può non essere presente al momento della condotta, ed anzi potendo la minaccia 21 essere rivolta a persona diversa, quando comunque sia certo che l’intimidazione pervenga a sua conoscenza. Nel caso di specie, la certezza che le persone offese sarebbero venute a sapere della minaccia derivava dalla circostanza che essa era pronunciata durante una udienza pubblica, nell’ambito di un processo di indubbia risonanza mediatica, avente ad oggetto l’associazione camorristica che costituiva l’oggetto del lavoro dalle medesime svolto. Non può inoltre sostenersi, come fa il ricorrente, che lo stato di preoccupazione nelle persone offese fu indotto da terzi e non dalle stesse direttamente percepito. Invero, proprio nella prospettiva di una lettura “oggettivizzante” della intimidazione, sostenuta dalla difesa, risulta manifesto il carattere minatorio delle frasi pronunciate e la loro gravità, tant’è che essa fu percepita come tale non solo dalla ON e dal IA, ai quali fu riferita, ma anche dai vari apparati statali di sicurezza, che subito si mobilitarono per apprestare i necessari dispositivi per garantire l’incolumità dei due giornalisti. Infine, privo di pregio è il rilievo difensivo secondo cui la lettura in udienza dell’atto di rimessione «era un’azione legittima, ammessa dal Presidente della Corte d’assise». Anche volendosi accedere a tale prospettazione, risulta assorbente la considerazione secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di minaccia, occorre tenere distinto il mezzo utilizzato per comunicare il messaggio rispetto al contenuto dello stesso, sicché il carattere legittimo dello strumento impiegato per veicolare l’intimidazione non determina la liceità del contenuto della stessa. 10. Il ricorso proposto da FR DO è infondato, ai limiti dell’inammissibilità. 10.1. Deve innanzitutto ricordarsi che con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non sia manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). 22 Costituisce principio consolidato quello per cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). La valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, invero, costituisce attività riservata esclusivamente al giudice di merito, mentre il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (ex plurimis, Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658). 10.2. Alla luce di tali criteri, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia puntualmente analizzato le risultanze dell’istruttoria dibattimentale e confermato con motivazione accurata e persuasiva la sussistenza a carico di FR DO di un quadro probatorio del tutto univoco e convergente, tenuto conto del fatto che l’imputato, nelle spontanee dichiarazioni, aveva affermato che il libro di IA, “Gomorra”, aveva costituito oggetto di discussione con il proprio difensore, il quale gli aveva proposto di querelare lo scrittore, proposta che era stata rifiutata. Lo stesso AS aveva confermato di aver parlato con il proprio assistito dell’istanza, sia pure senza precisarne i dettagli tecnici. Da tali circostanze la sentenza impugnata ha desunto in modo logico e coerente che il DO fosse a conoscenza dell’intenzione del AS di presentare la richiesta di rimessione, pur non conoscendone i particolari tecnici. Inoltre, ai fini della diretta riferibilità al ricorrente delle affermazioni minatorie contenute in detta istanza, la Corte territoriale ha correttamente rilevato non solo che tale atto – il quale, come affermato dalla difesa, è atto proprio dell’imputato – era redatto in prima persona da FR DO (oltre che da TO VI), ma soprattutto che egli aveva conferito al AS procura speciale per depositare l’istanza di rimessione dopo che ne era stata data lettura in udienza, alla presenza (in videoconferenza) del ricorrente stesso, il quale, pertanto, aveva avuto piena conoscenza del suo contenuto e aveva condiviso l’operato del proprio difensore. 11. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio. Gli imputati devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell’impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo. 23
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, AR ON e OB IA, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 5.500,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Federazione nazionale della stampa italiana e Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Campania, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 20/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI LE LE RO CA