Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 14851
CASS
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Incompetenza territoriale

    La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza dell'autorità giudiziaria romana, richiamando una precedente decisione in cui si affermava che, dato il ruolo del Procuratore nazionale antimafia con funzioni su tutto il territorio nazionale, non vi erano ragioni per spostare la sede del procedimento. La censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e per censurare una decisione di legittimità precedente.

  • Inammissibile
    Utilizzo di prove inutilizzabili

    La censura è stata ritenuta inammissibile per genericità, poiché non è stata prospettata l'incidenza di tali prove sulla decisione ai fini della prova di resistenza. Inoltre, la Corte ha specificato che la sentenza impugnata si è basata su dichiarazioni spontanee dell'altro imputato e dichiarazioni dell'AS, non sugli atti asseritamente inutilizzabili. Anche la mancata acquisizione di un'ordinanza di inutilizzabilità è stata ritenuta inammissibile per genericità e irrilevanza.

  • Rigettato
    Improcedibilità per tardività della querela

    La Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale, ma ha rettificato la motivazione. Ha affermato che le parti offese si erano già costituite parte civile nel precedente giudizio, manifestando inequivocabilmente la volontà di punizione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018. Tale volontà non è inficiata dalle vicende successive del processo. Pertanto, la querela non era tardiva.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa

    La Corte ha ritenuto la censura fuori fuoco. L'aggravante postula il fine di favorire l'attività di un'associazione mafiosa. L'esistenza del clan era accertata processualmente. L'imputazione contestava all'AS di aver agito al fine di favorire il clan. Pertanto, era irrilevante che il DO fosse stato assolto dall'accusa di partecipazione al clan, poiché la minaccia era funzionale a favorire il sodalizio nel suo complesso, ottenendo il silenzio giornalistico.

  • Inammissibile
    Nullità per revoca dei testi della difesa

    La censura è stata ritenuta inammissibile per genericità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la nullità per revoca dei testi è a regime intermedio e deve essere dedotta tempestivamente. Inoltre, la difesa non ha specificato la decisività delle circostanze su cui i testi avrebbero dovuto deporre e non si è confrontata con la motivazione della sentenza che riteneva le prove superflue o irrilevanti, poiché la responsabilità emergeva dall'atto di rimessione e dalle dichiarazioni.

  • Rigettato
    Diniego della sospensione condizionale della pena

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando il principio secondo cui il giudice può fondare il giudizio prognostico negativo sulla capacità a delinquere desunta anche da precedenti giudiziari non definitivi. La Corte d'appello ha legittimamente valorizzato la precedente condanna, ritenendola ostacolo a un giudizio prognostico positivo.

  • Inammissibile
    Mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale

    La censura è stata ritenuta inammissibile per genericità. La Corte ha specificato che la richiesta non riguardava una prova sopravvenuta, ma una valutazione sulla mancanza di valenza intimidatoria, e la difesa non ha spiegato il rilievo di tale circostanza ai fini del reato contestato.

  • Rigettato
    Sussistenza del reato di minaccia

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando la valutazione della Corte d'appello. Ha evidenziato che le frasi pronunciate, nel contesto in cui erano inserite, erano idonee a intimidire i giornalisti, prospettando un'azione aggressiva. La Corte ha valorizzato le modalità della condotta, la sua irritualità e la mancanza di funzionalità rispetto allo scopo dell'atto di rimessione. Ha altresì chiarito che la minaccia poteva essere indiretta e che la certezza che l'intimidazione giungesse a conoscenza delle vittime era data dalla risonanza mediatica del processo.

  • Rigettato
    Illogicità e carenza di motivazione sulla volontà di minacciare

    La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, ai limiti dell'inammissibilità, ribadendo che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza o illogicità manifesta. Ha confermato che le risultanze istruttorie erano univoche e convergenti, basandosi sulle dichiarazioni spontanee del DO, sulle conferme dell'AS e sul fatto che il DO aveva conferito procura speciale per depositare l'istanza, dimostrando la piena conoscenza e condivisione del contenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 14851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14851
    Data del deposito : 23 aprile 2026

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