Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2010, n. 29378
CASS
Sentenza 29 aprile 2010

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Spetta al giudice dell'esecuzione, che accerti, nel corso dell'apposito incidente, la mancanza di buona fede del terzo che vanti diritti reali di garanzia sul bene confiscato, il potere di ordinare la cancellazione delle garanzie reali costituite in mala fede, in quanto provvedimento meramente consequenziale al compiuto accertamento circa la mancanza di buona fede, l'inefficacia del diritto reale di garanzia e, quindi, la sua estinzione per effetto della confisca con trasferimento della proprietà allo Stato.

L'Agenzia del demanio è legittimata, in riferimento a beni immobili confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992 e quindi acquisiti al patrimonio dello Stato, alla proposizione dell'incidente di esecuzione diretto a ottenere la liberazione degli stessi dagli oneri corrispondenti alle ipoteche costituite quale garanzia reale delle posizioni debitorie del condannato. (La Corte ha precisato che con il D.L. n. 4 del 2010, conv. con L. n. 50 del 2010, le competenze prima spettanti all'Agenzia del demanio sono state trasferite all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata anche in riferimento ai beni oggetto di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. con L. n. 356 del 1992).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2010, n. 29378
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29378
    Data del deposito : 29 aprile 2010

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