Sentenza 29 aprile 2010
Massime • 2
Spetta al giudice dell'esecuzione, che accerti, nel corso dell'apposito incidente, la mancanza di buona fede del terzo che vanti diritti reali di garanzia sul bene confiscato, il potere di ordinare la cancellazione delle garanzie reali costituite in mala fede, in quanto provvedimento meramente consequenziale al compiuto accertamento circa la mancanza di buona fede, l'inefficacia del diritto reale di garanzia e, quindi, la sua estinzione per effetto della confisca con trasferimento della proprietà allo Stato.
L'Agenzia del demanio è legittimata, in riferimento a beni immobili confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992 e quindi acquisiti al patrimonio dello Stato, alla proposizione dell'incidente di esecuzione diretto a ottenere la liberazione degli stessi dagli oneri corrispondenti alle ipoteche costituite quale garanzia reale delle posizioni debitorie del condannato. (La Corte ha precisato che con il D.L. n. 4 del 2010, conv. con L. n. 50 del 2010, le competenze prima spettanti all'Agenzia del demanio sono state trasferite all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata anche in riferimento ai beni oggetto di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. con L. n. 356 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2010, n. 29378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29378 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - est. Presidente - del 29/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1293
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 37620/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Agenzia del Demanio;
2) IC S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;
avverso l'ordinanza emessa in data 8.9.2009 dalla Corte di Assise di Catania;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
Esaminati gli atti;
Lette la conclusioni del Procuratore Generale, dott. Carmine Stabile, che ha chiesto dichiararsi rinammissibilità del ricorso della IC in liquidazione coatta amministrativa e il rigetto del ricorso dell'Agenzia del Demanio, con tutte le conseguenze di legge. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza depositata in data 8.9.2009, la Corte di Assise di Catania, pronunciando sull'incidente di esecuzione promosso dall'Agenzia del Demanio in ordine alla confisca dei beni appartenenti ad LL CI PO disposta con provvedimento del 17.11.2000 a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies convenite nella L. 7 agosto 1992, n. 356, dichiarava la mala fede di IC in liquidazione coatta amministrativa in relazione ai crediti e alle relative garanzie vantate nei confronti dell'LL e delle società del gruppo a lui facente capo. Dopo avere precisato che la confisca era stata disposta dal giudice dell'esecuzione a seguito della sentenza 21.6.2005 di applicazione concordata della pena di due anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso di cui all'artt. 110 e 416 bis c.p., contestato all'LL per il fatto di avere agito nell'interesse della famiglia mafiosa LA con il compito di riciclare i capitali di provenienza illecita, la Corte territoriale dichiarava di voler recepire i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di diritti reali di garanzia sui beni confiscati, esponendo che, nel concedere crediti rilevantissimi all'LL o a società da lui controllate a fronte di garanzie ipotecarie sui beni successivamente colpiti da confisca, la IC non si era trovata in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. LA Corte di Assise precisava, tuttavia, che esulava dai poteri del giudice dell'esecuzione ordinare la cancellazione delle ipoteche e l'inopponibilità dei crediti concessi al condannato. 2. - Avverso la predetta ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia la IC in liquidazione coatta amministrativa che l'Agenzia del Demanio.
2.1. - La IC denunciava erronea applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e/o fittizietà della motivazione del provvedimento gravato, in relazione al concetto di buona fede, sull'assunto che il sacrificio del diritto dei terzi deve considerarsi legittimo soltanto in presenza di condotte di agevolazione o di fiancheggiamento sorrette da un atteggiamento doloso tradottosi nella collusione con l'attività illecita del condannato titolare dei beni colpiti dalla misura ablatoria: di talché, contrariamente all'opinione accolta dal giudice dell'esecuzione, la condizione di buona fede non viene meno in caso di violazione colposa di un dovere di diligenza da parte del terzo titolare di ius in re aliena. Alla stregua di tali premesse l'istituto bancario ricorrente argomentava che la motivazione dell'ordinanza risultava apparente o fittizia in ordine alla relazione di connessione tra la garanzia ipotecaria vantata da IC e il reato per il quale era stata pronunciata la condanna dell'LL, onde era necessario l'accertamento del rapporto di derivazione tra i reati e le ritenute irregolarità nella erogazione del credito e delle facilitazione creditizie che ne avrebbero agevolato la commissione. La ricorrente aggiungeva che la Corte di Assise di Catania non aveva neppure tenuto conto che la concessione dei crediti all'LL aveva avuto inizio nel 1982 con due contratti condizionati di mutuo alberghiero, rispetto ai quali non era stata segnalata alcuna irregolarità o anomalia, e che era stata illegittimamente equiparata alla mala fede la situazione di assenza di buona fede, dando causa in tal modo ad una evidente violazione della tutela dell'affidamento incolpevole.
Nel ricorso della IC l'erronea applicazione della legge penale, in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies veniva prospettata sotto l'ulteriore profilo che l'imprudente erogazione e gestione del credito non risultava collegata al contesto criminale in cui operava il mutuatario, sicché la situazione dedotta nell'incidente di esecuzione non poteva integrare la condizione di mala fede che giustifica il sacrificio dei diritti dei terzi gravanti sui beni confiscati. Il ricorrente aggiungeva che nel caso di specie l'accertamento della buona fede dell'istituto bancario vale a scriminare la violazione colposa della regola cautelare e a scusare l'eventuale difetto di diligenza, tanto più che, sul piano oggettivo e su quello soggettivo, era riscontrabile il vizio di mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive concernenti la concessione dei crediti effettuata in base alla normativa della Regione Sicilia a conclusione di un procedimento nel quale erano intervenute le prescritte autorizzazioni delle autorità regionali. 2.3. - L'Agenzia del Demanio proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Assise di Catania in data 8.9.2009 nella parte in cui non era stata accolta la richiesta di dichiarare inopponibile ogni ragione di credito della IC in liquidazione coatta amministrativa (già Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele cui era subentrata la IC S.p.A.) e di disporre la cancellazione delle ipoteche costituite sui beni confiscati a garanzia dei crediti. In particolare l'Agenzia deduceva che IC non poteva vantare la posizione di terzo di buona fede alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità sull'accertamento delle condizioni di "appartenenza" e di "estraneità": di talché, doveva ritenersi che, una volta stabilita la mala fede dell'istituto bancario, rientrava nella competenza del giudice penale, e non del giudice civile, il compito di adottare un provvedimento meramente consequenziale come quello della cancellazione delle ipoteche.
2.4. - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto dei ricorsi, rilevando che la soluzione accolta dal giudice dell'esecuzione costituiva puntuale applicazione di consolidati indirizzi giurisprudenziali.
La IC e l'Agenzia del Demanio depositavano memorie difensive illustrando gli argomenti a sostegno delle tesi rispettive e a confutazione di quelle avversarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Preliminarmente è opportuno segnalare che l'Agenzia del Demanio è legittimata a proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la liberazione dei beni immobili confiscati dagli oneri corrispondenti alle ipoteche costituite quale garanzia reale delle posizioni debitorie dell'LL e delle società del gruppo da lui controllato nei confronti di IC in liquidazione coatta amministrativa. La legittimazione dell'Agenzia trae evidente referente giustificativo dalla circostanza che i beni colpiti dal provvedimento ablatorio sono stati acquisiti dallo Stato e, di riflesso, sono stati sottoposti ad un regime giuridico che - analogamente a quanto esplicitamente previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 decies per le misure di prevenzione patrimoniali -
esprime una condizione simile a quella dei beni compresi nel demanio pubblico ovvero, secondo l'opinione unanime della dottrina e della giurisprudenza, di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato (Cass., Sez. 1, 9 marzo 2005, n. 13413, Servizi Immobiliari Banche, rv. 231263). Ne segue che insuperabili ragioni di coerenza logica e sistematica postulano che i poteri di gestione dei beni confiscati e l'esercizio delle azioni a tutela degli stessi dovessero fare capo all'organo dell'Amministrazione statale legalmente investito delle funzioni che attualmente risultano devolute all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con il D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito nella L. 31 marzo 2010, n. 50. La fondatezza del rilievo è confermata dal fatto che il campo di applicazione di tale recente normativa comprende non solo la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, ma anche quella che - come nel presente incidente di esecuzione - sia stata disposta ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12-sexies convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, in procedimenti penali per reati rientranti nella competenza della Direzione Distrettuale Antimafia secondo il disposto dell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis.
Dalle precedenti considerazioni deve inferirsi che, anteriormente al D.L. n. 4 del 2010, non poteva prospettarsi alcuna plausibile ragione di dubbio sull'interesse dell'Agenzia del Demanio ad agire in giudizio e sulla correlativa titolarità del potere di fare accertare - mediante incidente di esecuzione - che le garanzie ipotecarie iscritte sugli immobili devoluti all'Erario restano caducate dal provvedimento di confisca.
4. - Le difese contrapposte dei ricorrenti concordano nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha elaborato i principi che reggono i rapporti tra confisca e diritti reali di garanzia a favore dei terzi, non sussistendo disparità di opinioni sull'operatività del consolidato l'indirizzo interpretativo che pone a fondamento del regime giuridico i seguenti due capisaldi sia della confisca-misura di sicurezza patrimoniale sia della confisca-misura di prevenzione patrimoniale.
La prima regola si identifica col principio per cui nessuna forma di confisca può determinare l'automatica estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sui beni confiscati, in quanto è da escludere che il provvedimento traslativo possa avere ad oggetto un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare, nel senso che la confisca investe il diritto sulla cosa nella esatta conformazione derivante dalla peculiare situazione di fatto e di diritto esistente all'epoca del provvedimento: con l'ovvia conseguenza che lo Stato, quale nuovo titolare del diritto dominicale sul bene, non può legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità. Una regola siffatta costituisce lineare espressione del principio generale di giustizia distributiva in forza del quale la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all'illecito (Cass., Sez. Un., 28 aprile 1 999, n. 9, Bacherotti, rv. 213511: nello stesso senso cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1, 1 dicembre 2009, n. 301/2010, P.G. in proc. Capitalia Service, rv. 246035).
In secondo luogo, la confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto reale di garanzia costituito sulle cose a favore di terzi allorquando costoro, pur avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole (Cass., Sez. Un., 28 aprile 1 999, n. 9, Bacherotti, cit., e, di recente, Cass., Sez. 3, 29 settembre 2009, n. 42178, Spini, rv. 245170; Sez. 1, 16 giugno 2009, n. 32648, Rocci Ris, rv. 244816). Le posizioni dell'Agenzia e della IC diventano nettamente divergenti sullo specifico punto riguardante la nozione di buona fede quale specificazione della "estraneità al reato" in funzione di limite dell'operatività della confisca rispetto ai diritti dei terzi.
L'orientamento della risalente giurisprudenza di legittimità non era uniforme nella determinazione del concetto di "estraneità", in quanto, in talune decisioni, tale condizione veniva intesa quale mancanza di qualsiasi collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto-reato, mentre, in altre sentenze, veniva configurata come assenza di ogni contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile, e, in altre ancora, come condizione del soggetto che abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato. Con la citata sentenza Bacherotti n. 9 del 1999, le Sezioni Unite Penali hanno superato i differenti indirizzi giurisprudenziali e hanno composto il contrasto preesistente attraverso un'analisi ricostruttiva della normativa il cui baricentro è connotato dall'avere privilegiato la dimensione soggettiva della nozione di estraneità al reato "identificatole nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta nella situazione concreta - del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato". Mediante il richiamo di varie pronunce del Giudice delle leggi nelle quali compare il riferimento alle nozioni di "difetto di vigilanza" (Corte cost. n. 229 del 1974; n. 259 del 1976; n. 2 del 1987), di "buona fede" e di "affidamento incolpevole, che permea di se ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (Corte cost. n. 1 del 1997), le Sezioni Unite hanno offerto una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, precisando che la decisiva rilevanza del requisito soggettivo della buona fede e dell'affidamento incolpevole del terzo rappresenta il necessario corollario della impossibilità di attribuire alla confisca una base meramente oggettiva, dato che, se così fosse, essa risulterebbe assolutamente incompatibile col principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, comma 1, della Carta costituzionale.
5. Le critiche all'ordinanza impugnata, sollevate col ricorso proposto da IC, muovono da una concettualizzazione della buona fede in base alla quale "solo un atteggiamento di contiguità dolosa può essere effettivamente ostativo al riconoscimento della condizione di buona fede del creditore ipotecario", con la conseguenza che "non può ragionevolmente dubitarsi che una tale contiguità debba necessariamente essere sorretta da un atteggiamento doloso, non già colposo". In altri termini, secondo il particolare modo di intendere la nozione di buona fede da parte della ricorrente, la violazione colposa di un dovere di diligenza da parte del terzo titolare dello ius in re aliena non è ostativa alla declaratoria della buona fede e, dunque, impedisce alla confisca di travolgere i diritti reali di garanzia costituiti sui beni.
La tesi propugnata da IC non ha pregio e deve essere disattesa.
Invero, l'assunto dell'istituto bancario ricorrente è contrastato da univoci e concludenti argomenti logici e sistematici che inducono a respingere un'interpretazione che, facendo leva sulla necessità di un atteggiamento doloso del terzo, finisce per attribuire alla nozione di buona fede un ambito estremamente restrittivo, al punto da configurare la posizione soggettiva del terzo come adesione consapevole e volontaria all'attività illecita del condannato, quasi che l'assenza di buona fede dovesse coincidere con una sorta di concorso nel reato la cui condanna corrisponde alla base giustificativa della confisca dei beni. Per rendersi conto dell'insostenibilità di una simile tesi basta considerare che rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento, che trascende la ripartizione tra diritto civile e diritto penale, quello per cui la nozione di colpevolezza o di volontà colpevole abbraccia sia il dolo che la colpa e che conseguentemente un comportamento non può classificarsi come incolpevole non soltanto quando sia qualificato dal dolo (vale a dire, dalla consapevolezza e dalla volontà della condotta e dell'evento), ma anche quando tale consapevolezza e tale volontà siano mancate in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia: sicché non può parlarsi di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l'uso della ordinaria diligenza e prudenza. In buona sostanza, deve ritenersi esistente un nesso di alternatività e di reciproca esclusione tra buona fede e affidamento incolpevole, da un canto, e addebitabilità della mancata conoscenza dovuta a colpa, dall'altro, di guisa che l'esistenza dell'un requisito deve reputarsi incompatibile con l'altro: con l'ulteriore conseguenza che non può certamente ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole allorquando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto ma risultasse pur sempre conoscibile se non avesse spiegato incidenza sulla rappresentazione del reale uno stato soggettivo addebitatale ad una condotta colposa.
Le precedenti riflessioni trovano sicura conferma nella più volte citata sentenza Bacherotti delle Sezioni Unite Penali in cui risulta precisato che in caso di collegamento del diritto del terzo con l'altrui condotta illecita il diritto reale di garanzia può sopravvivere alla confisca della cosa soltanto in presenza di "affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza": e la non scusabilità dell'ignoranza e del difetto di diligenza altro non sono che forme di condotta colposa.
Le linee interpretative uniformemente seguite dalla giurisprudenza di legittimità formatasi dopo il predetto intervento delle Sezioni Unite in materia di confisca e di diritti reali di garanzia dei terzi non hanno mai assimilato la mancanza di buona fede all'atteggiamento della volontà qualificabile come dolo, tanto che lo sviluppo di tutte le decisioni di questa Corte muove costantemente dalla premessa giuridica della equivalenza della buona fede all'assenza di colpa e alla scusabilità dell'ignoranza e del difetto di diligenza (cfr. Cass., Sez. 1, 14 gennaio 2009, n. 2501, San Paolo IMI s.p.a., rv 242817; 21 aprile 2004, n. 21860, Dragomirescu, rv. 228512), con la precisazione che la buona fede del terzo deve essere intesa come "assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza" (Cass., Sez. 1, 13 giugno 2001, n. 34019, Carla, rv. 219753). Ad identici parametri valutativi è ispirata la decisione con cui è stato stabilito, in tema di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter che sussiste a carico del terzo, titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, l'onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e quindi di avere fatto affidamento "incolpevole" ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza relativamente alla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti si acquisisce il diritto di garanzia (Cass., Sez. 5, 18 marzo 2009, n. 15328, Banca della Campania s.p.a., rv. 243610). Il principio enunciato da quest'ultima sentenza risulta tanto più convincente quando si considera che esso è stato espresso con riferimento ad una fattispecie affine a quella in esame, in quanto è stata esclusa la condizione di buona fede in conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo di diligenza gravante su un istituto di credito - creditore ipotecario di una società che aveva conseguito una apertura di credito di svariati miliardi, concedendo ipoteca su diversi immobili divenuti oggetto di provvedimento definitivo di confisca, ex L. n. 575 del 1965 - sul rilievo che già sulla base dei risultati della istruttoria predisposta dalla banca, funzionale alla valutazione del "merito creditizio", emergeva la scarsa entità del capitale sociale rispetto alle fonti di finanziamento e la percezione dell'influenza di vicende "extracaratteristiche" non sufficientemente specificate e che, pertanto, il terzo creditore di fatto disponeva di tutti gli strumenti utili alla formulazione di un giudizio di inaffidabilità e di "non illibatezza" dell'operatore commerciale. Inoltre, considerato che la tutela della buona fede costituisce un principio generale che permea di sè l'intero ordinamento (Corte cost. n. 11997, cit.), è utile segnalare che su posizioni analoghe è schierata anche la giurisprudenza civile, essendo stato stabilito che la nozione di buona fede è normalmente legata a quella di esenzione da colpa, di diligenza e di prudenza (cfr. Cass., sez. 2, 29 aprile 2008, n. 10841; Sez. 1, 25 agosto 2006, n. 18543; Sez. 1, 16 marzo 2006, n. 5825). 6. - La disamina della disciplina che regola i rapporti tra confisca e diritti dei terzi sui beni colpiti dal provvedimento ablatorio permette di riconoscere la totale inconsistenza giuridica delle censure mosse dalla ricorrente IC in liquidazione coatta amministrativa avverso l'ordinanza emessa in data 8.9.2009 dal giudice dell'esecuzione, dato che tale decisione, nel dichiarare la mala fede dell'istituto bancario, si è rigorosamente attenuta ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte ed ha ricostruito, con piena adeguatezza logica, le relazioni finanziarie della stessa IC (e, prima ancora, della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele) con il gruppo di società facente capo ad LL CI PO, al quale è stata applicata la pena di due anni di reclusione, a norma dell'art. 444 c.p.p., per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso di cui all'artt.110 e 416 bis c.p. per avere agito nell'interesse della famiglia mafiosa LA con l'incarico di riciclare i capitali di provenienza illecita.
La Corte di Assise di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha valutato le relazioni ispettive degli organi di vigilanza della Banca d'Italia dai quali emergono precisi rilievi di anomalie e di irregolarità di gestione posti a base del D.M. Tesoro 7 marzo 1996 con cui è stato disposto lo scioglimento degli ordinali organismi amministrativi e di controllo dell'azienda bancaria e la sottoposizione di essa alla procedura di amministrazione straordinaria. Per quanto concerne, in particolare, le operazioni finanziarie con il gruppo societario dell'LL la Corte territoriale ha posto in evidenza l'esistenza di una serie di rilievi sulla irregolare gestione dei crediti nell'ottica del possibile recupero e sull'eccessivo affidamento ad ipotetiche soluzioni transattive mai giunte a progetti concreti. Inoltre, per la ricostruzione del quadro complessivo dei rapporti dell'istituto bancario con il gruppo di società dell'LL giustamente sono state considerate utilizzabili le relazioni degli organi dell'amministrazione straordinaria, dei commissari liquidatori, dei consulenti del P.M. e dei periti del giudice dalle quali emerge una sistematica gestione anomala del credito concesso all'LL e alle società da lui controllate nel più ampio contesto della mancanza di una scrupolosa ed esatta applicazione della normativa antiriciclaggio e dell'esigenza di controllo della posizione giudiziaria dei clienti della banca soprattutto nel caso di operazioni di particolare rilevanza ed imponenza. Nell'ordinanza impugnata sono state correttamente considerate emblematiche delle reiterate irregolarità e delle gravi violazioni dell'obbligo di diligenza le vicende riguardanti "Gli Ulivi" s.p.a. contraddistinte dalla formazione di una esposizione debitoria anomala, dall'assunzione da parte della banca stessa di rischi eccedenti l'ordinata e corrente gestione dei rapporti di mutuo, dalla mancanza di garanzie o dalla loro inadeguatezza a causa della sovrastima dei beni offerti per assicurare l'adempimento delle obbligazioni del mutuatario. I risultati della valutazione degli elementi di prova acquisiti nel procedimento di esecuzione resistono alle critiche di mancanza e di illogicità manifesta della motivazione, formulate da IC, e superano il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato pone in luce la compatta coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si è sviluppato il tessuto argomentativo del ragionamento del giudice dell'esecuzione: di talché la decisione risulta immune da mende logiche e giuridiche censurabili a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ne segue che deve riconoscersi la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza del convincimento del giudice dell'esecuzione, a cui giudizio la banca era in condizioni di rendersi conto della complessiva mancanza di trasparenza di molteplici operazioni, spesso tra loro interdipendenti o collegate, sì da potere accertare, con l'uso della diligenza richiesta agli agenti nel settore bancario, che il ricorso al credito e la correlata prestazione di garanzie reali celavano un intento illegittimo diretto a creare una imponente liquidità occulta di difficile o impossibile controllo. Parimenti appare del tutto coerente e dotata di congruenza logica la conclusione accolta nell'ordinanza impugnata che ha ritenuto addebitarle all'istituto bancario, nei rapporti con l'LL, "la colpevole consapevolezza di fornire un'ingente quantità di finanziamenti (in alcuni casi, tra l'altro, privi di giustificazione) a fronte di garanzie spesso insufficienti o di fatto inesistenti, con la conseguente accettazione del rischio che quelle cospicue erogazioni potessero in realtà confluire nei progetti di riciclaggio di associazioni mafiose". In definitiva, il ricorso di IC deve essere rigettato perché destituito di giuridico fondamento, avendo il giudice dell'esecuzione dimostrato la mancanza di buona fede e di affidamento incolpevole dell'istituto bancario nelle operazioni finanziarie concluse con l'LL e con le sue società, nonché nelle garanzie ipotecarie costituite nell'ambito di detti rapporti di finanziamento connotati - per le ragioni dianzi indicate - da anomalie e da inosservanza delle regole di diligenza e di prudenza alle quali avrebbe dovuto essere conformata la condotta della banca.
Al rigetto segue la statuizione prevista dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.
7. - Occorre stabilire, a questo punto, quali siano le conseguenze della mancanza di buona fede accertata nei confronti della IC e, di riflesso, quale incidenza abbia avuto la confisca sui diritti reali costituiti a favore della banca a garanzia dell'adempimento dei debiti derivati dai finanziamenti concessi al condannato LL. Il tema di indagine introduce la disamina del contenuto della decisione devoluta al giudice dell'esecuzione nell'incidente avente ad oggetto iura in re aliena di terzi sulle cose confiscate e, nello stesso tempo, implica l'accertamento della fondatezza o meno delle censure mosse all'ordinanza impugnata dall'Agenzia del Demanio, la quale ha denunciato i vizi di violazione di legge e di illogicità manifesta della motivazione per la ragione che la corte di assise, dopo avere affermato la mala fede di IC, ha omesso di trarre le dovute conseguenze in ordine alla cancellazione delle ipoteche sui beni confiscati e alla inopponibilità alla stessa Agenzia dei crediti per i quali sono stati costituiti i diritti reali di garanzia.
Per quanto riguarda il primo profilo, deve precisarsi che nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte precisato che l'oggetto della pronuncia del giudice dell'esecuzione deve essere identificato nell'accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell'eventuale esistenza di iura in re aliena che, per il fatto di non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato, contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene stesso e a delimitare l'effettiva portata del trasferimento determinato dalla confisca: di talché rientra indubbiamente nella competenza del giudice dell'esecuzione l'accertamento della buona fede del terzo, dato che dall'esistenza o dall'esclusione di tale condizione soggettiva deriva la sopravvivenza o la caducazione del diritto sul bene confiscato (Cass., Sez. 1, 5 marzo 2005, n. 13413, Servizi Immobiliari Banche, rv. 231263; Sez. 1, 11 febbraio 2005, n. 12317, Fuoco ed altro, rv. 232245). Così delimitato il peculiare contenuto dell'incidente di esecuzione volto alla verifica dei diritti del terzo, è necessario riconoscere che, una volta accertata la mancanza di buona fede del terzo che vanta diritti reali di garanzia sul bene confiscato, la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione non può non estendersi alla declaratoria della inopponibilità di quei diritti del terzo, nel senso che deve controllarsi se l'atto costitutivo di detti diritti sia del tutto inefficace nei confronti dello Stato cui il bene stesso è stato devoluto in forza della confisca.
I risultati dell'indagine sin qui condotta offrono precisi ed inequivoci spunti ermeneutici, di ordine logico e sistematico, per affermare che se è certo che al giudice dell'esecuzione l'ordinamento attribuisce il compito di accertare la portata degli effetti della confisca e la condizione giuridica del bene che ne è oggetto, evidenti ragioni di consequenzialità logica impongono di ritenere che lo stesso giudice sia investito dei poteri di adottare i provvedimenti che derivano, in modo immediato e diretto, da quell'accertamento. E tra questi provvedimenti deve innegabilmente ricomprendersi quello relativo alla cancellazione delle ipoteche costituite in mala fede sui beni confiscati, trattandosi di un provvedimento di contenuto meramente consequenziale rispetto all'accertamento della mancanza di buona fede, della inefficacia del diritto reale di garanzia e, dunque, della estinzione di questo per effetto della confisca che ha determinato il passaggio allo Stato della proprietà del bene libero dall'ipoteca.
La precedente conclusione trova convincente conferma nella disciplina posta dall'art. 2884 c.c., a norma del quale la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata non solo con sentenza passata in giudicato, ma anche con altro provvedimento definitivo emesso dalla autorità competenti.
I rilievi critici formulati dall'Agenzia del Demanio su tale punto dell'ordinanza impugnata devono essere condivisi dal momento che il riferimento alla possibilità di cancellazione ordinata dalle "autorità competenti" implica che possa trattarsi anche di provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione penale nell'ipotesi in cui la decisione sull'opponibilità allo Stato dell'ipoteca iscritta sul bene confiscato rientri, come nella specie, nella sfera della giurisdizione penale. Se così non fosse, risulterebbero palesi l'irrazionalità e l'incoerenza, oltre che l'incompatibilità con il principio della ragionevole durata del processo, di una normativa che attribuisse, da un canto, al giudice penale il compito di accertare o di escludere la buona fede del terzo e la sopravvivenza dell'ipoteca sul bene confiscato e demandasse, dall'altro, al giudice civile la funzione meramente consequenziale di ordinare la cancellazione dell'onere di cui un giudice diverso ha già dichiarato l'inefficacia.
Dalla fondatezza del ricorso dell'Agenzia sul punto esaminato discende che, risultando superfluo il rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa cancellazione dell'ipoteca dovendo essere emesso simile provvedimento direttamente da questa Corte sulla base delle conclusioni accolte dal giudice dell'esecuzione.
Il ricorso dell'Agenzia deve essere, invece, rigettato nella parte diretta ad ottenere la declaratoria dell'inopponibilità dei crediti vantati dalla IC, in quanto - per le ragioni precedentemente esposte - tale accertamento esorbita dall'ambito della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione e la decisione circa l'eventuale inefficacia del credito non è riconducibile nell'ambito dell'incidente di esecuzione diretto alla verifica del contenuto del provvedimento di confisca e della condizione giuridica del bene che ne ha formato oggetto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa cancellazione dell'ipoteca sui beni confiscati con provvedimento della Corte di Assise di Catania in data 17.11.2000 e, per l'effetto, ordina la cancellazione dell'ipoteca su detti beni. Rigetta il ricorso proposto dalla IC in liquidazione coatta amministrativa, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010