Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2007, n. 40196
CASS
Sentenza 11 ottobre 2007

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In tema di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto, la disciplina penale prevista dall'art. 89, comma secondo, lett. b) e lett. b - ter) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 per i reati di omessa presentazione ed omessa predisposizione del piano di lavoro (art. 59 duodecies) deve ritenersi più favorevole rispetto a quella prima contemplata dall'abrogato art. 34 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, in quanto inferiore è la pena pecuniaria prevista dalla nuova disciplina sanzionatoria. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì precisato che il reato di omessa presentazione rimane assorbito in quello di omessa predisposizione del piano).

In tema di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto, pur essendo stata disposta dall'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 l'abrogazione espressa delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, sussiste continuità normativa tra queste ultime e le disposizioni inserite dal citato D.Lgs. n. 257 del 2006 nel nuovo Titolo VI- bis del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Le situazioni di incompatibilità od incapacità ad assumere l'ufficio di testimone (art. 210 cod. proc. pen.), ove non risultanti al giudice dagli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento, devono essere dedotte solo dalla parte esaminata (o da colui che chiede l'audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato) ma non dall'imputato, in quanto la norma è dettata nell'interesse dell'esaminato e non di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha precisato che l'imputato non può nemmeno dolersi dell'eventuale mancata assistenza del difensore del dichiarante).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2007, n. 40196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40196
Data del deposito : 11 ottobre 2007

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