Sentenza 21 aprile 2004
Massime • 1
Il proprietario del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di immigrazione clandestina, previsti dall'art. 12 D.Lgs. 286/1998, perché possa qualificarsi persona estranea ed incolpevole, facendo così valere il diritto al dissequestro ed alla restituzione, ha l'onere di provare l'assenza di una condotta colposa, l'esercizio cioè della diligenza e della vigilanza richieste in concreto per impedire l'uso illecito del mezzo di trasporto ( Fattispecie in cui la Corte aveva annullato un provvedimento di rigetto di dissequestro relativo alla richiesta di una società di leasing che aveva concesso in locazione finanziaria un mezzo ad un soggetto che poi aveva noleggiato il bene ad una terza società, mancando un collegamento diretto tra la prima e l'autore del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2004, n. 21860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21860 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/04/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1950
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 042819/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES IE FL;
avverso ORDINANZA del 10/10/2003 TRIBUNALE di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Palombarini, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il Tribunale di Udine con ordinanza in data 10.10.2003 (nel procedimento penale a carico di MI IO e OI CO, indagati del reato di cui all'art. 12, commi 1^ e 3^, d.lgs. n. 286/98), rigettava l'appello proposto da DR IE LO,
direttore generale della Eurobus Leasing s.r.l., avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Tolmezzo reiettivo della richiesta di revoca del sequestro preventivo di un autobus concesso in locazione finanziaria con atto 3.6.2002 alla Eurofly Turism s.r.l., da questa noleggiato all'agenzia Bucovina Tour ed utilizzato il 17.1.2003 per il trasporto e l'ingresso illegale in Italia di 39 cittadini romeni privi di idonea documentazione. Il Tribunale disattendeva la tesi difensiva dell'estraneità al reato della Eurobus Leasing, proprietaria del mezzo, poiché, attesa l'incertezza della data - 6.1.2003 - apposta all'atto di cessione dalla Eurofly ad altra società, la Eurotime Transport s.r.l., dell'originario contratto di leasing, non era stata fornita la prova della buona fede e dell'assenza di ogni addebito di negligenza nel controllo dell'attività della locataria, da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il DR, deducendo la violazione delle norme che disciplinano la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la consumazione dei reati riguardanti l'immigrazione clandestina, sul rilievo che non era ravvisabile a carico della Eurobus Leasing, proprietaria del mezzo ed estranea al reato, alcun collegamento con il fatto illecito ne' alcun addebito di mala fede o negligenza, a fronte del palese e colpevole VI inadempimento da parte della Eurofly, utilizzatrice dell'autobus locato, degli obblighi contrattuali.
2. - Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni di ordine logico- giuridico.
La confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di immigrazione clandestina, disciplinata dal quarto comma dell'art. 12 d.lgs. 25.7.1998 n. 286, sost. dall'art. 2 comma 1^ d.lgs. 13.4.1999 n. 113, nonostante le caratteristiche strutturali e funzionali proprie di tale "speciale" misura di sicurezza patrimoniale e la forte accentuazione per essa sia della finalità generai-preventiva sia di quella sanzionatoria, non avendo ad oggetto cose "illecite in modo assoluto" e "intrinsecamente criminose", non travolge comunque i diritti reali dei terzi estranei al reato in ossequio ai principi generali stabiliti dall'art. 240 comma 3^ c.p.: il che risulta confermato dall'esplicito richiamo dell'ottavo comma dell'art. 12 d.lgs. n. 286/98 cit. alla disposizione dell'art. 100.2 d.p.r. n. 309 del 1990, circa l'ipotesi di appartenenza a terzi del bene sequestrato e delle modalità di esercizio da parte di questi del diritto alla restituzione.
L'intangibilità della posizione giuridica soggettiva del terzo rispetto agli effetti ablatori della confisca presuppone dunque che la cosa confiscata appartenga a "persona estranea al reato", nel senso che non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità, dovendo anzi riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato. L'estraneità al reato è tuttavia configurabile, anche in presenza dell'oggettiva derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, quando sussista la buona fede del terzo, ossia la non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato.
Le Sezioni Unite hanno infatti recentemente affermato il principio per il quale "la coessenzialità del requisito della buona fede e dell'affidamento incolpevole alla condizione della persona estranea al reato, cui appartengono le cose confiscate, rappresenta l'inevitabile corollario della impossibilità di attribuire alla confisca una base meramente oggettiva, assolutamente incompatibile col principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, 1^ comma, Cost." (Cass., Sez. Un., 28.4.1999, Bacherotti, che richiamano sul tema l'univoca soluzione interpretativa offerta dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 229/74, n. 259116, n. 2/87, n. 1/97 e n. 487/95). E le stesse Sezioni Unite hanno altresì precisato che i terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, idonei ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della situazione limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato: "al terzo fa carico l'onere della prova sia relativamente alla titolarità sul bene, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa o, nell'ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza".
3.- Alla stregua della richiamata, coerente e rigorosa, linea ermeneutica di questa Suprema Corte e del Giudice delle leggi in tema di figure affini di confisca "speciale", ritiene il Collegio che il proprietario del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di immigrazione clandestina previsti dall'art. 12, commi 1^ e 3^, d.lgs. n. 286 del 1998, perché possa qualificarsi persona "estranea" ed
"incolpevole", facendo così positivamente valere il diritto al dissequestro e alla restituzione, abbia l'onere di provare l'assenza di una condotta colposa, l'esercizio cioè da parte sua della diligenza e della vigilanza richieste nella situazione concreta per impedire l'uso illecito del mezzo di trasporto.
Orbene, nel caso in esame il Tribunale ha disatteso la tesi del ricorrente di una mancanza di colpa, di non avere potuto cioè prevedere e prevenire mediante l'ordinaria diligenza e vigilanza l'illecito impiego del mezzo di trasporto, con motivazione meramente assertiva circa l'implicita portata presuntiva del precetto speciale e la sostanziale irrilevanza di una prova contraria, senza prendere affatto in considerazione le peculiari caratteristiche dell'attività esercitata dalla Eurobus Leasing, proprietaria dell'autoveicolo, ne' indagare in merito all'effettiva natura e alle specifiche clausole del contratto stipulato dalla prima con la società Eurofly Turism, onde eventualmente inferirne la prova dell'assenza di alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività illecita realizzata mediante l'operazione di noleggio dell'autobus da parte della società locataria ad altro soggetto e le concrete modalità di utilizzo del mezzo di trasporto.
Ed invero, se in linea di principio nel contratto di leasing mobiliare la proprietà della res locata rimane in capo all'impresa concedente mentre solo il possesso e il godimento della stessa spettano all'utilizzatore, occorre tuttavia stabilire, per la diversità degli effetti che ne conseguono, se esso sia "di godimento" con funzione di finanziamento, ovvero "traslativo" (equiparato alla vendita a rate con riserva di proprietà), e quindi accertare i profili di ripartizione dei rischi a carico di ciascuna delle parti e le ragioni dell'inadempimento da parte dell'utilizzatore che ne giustifichino la risoluzione. L'ordinanza impugnata, nella cui motivazione è assente siffatto, rigoroso, percorso argomentativo, va pertanto annullata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo e approfondito esame della vicenda alla stregua dei criteri suindicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Udine.
Così deliberato il 21 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004