Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 3
La sospensione dei lavori su un fondo, ordinata dal Pretore su ricorso del proprietario del fondo limitrofo, non vale automaticamente ad escludere la responsabilità per i danni conseguenti all'abbandono dei lavori a carico dell'autore di questi, il quale nell'attuare la sospensione ha il dovere di assumere le normali cautele per evitare l'insorgenza di danni (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto che la responsabilità per i danni da infiltrazioni di acqua meteorica nei vani sottostanti, a seguito della rimozione dello strato di asfalto del terrazzo, era da attribuirsi al proprietario dei vani che aveva chiesto la sospensione).
Le aperture lucifere che si trovano sulla volta superiore di un vano, a differenza di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui, sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza che caratterizza le luci di cui agli articoli da 901 a 904 cod. civ., con la conseguenza che sono sottratte alla disciplina di tali norme e che - qualora l'apertura sul piano orizzontale sia realizzata mediante opere visibili e permanenti strutturalmente destinate ad uno stabile assoggettamento del piano superiore di proprietà altrui al diritto reale di presa di luce e di aria a vantaggio del piano inferiore - è possibile l'acquisto della relativa servitù per usucapione a per destinazione del padre di famiglia.
Poiché competente a decidere in materia di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ. è in via esclusiva il giudice chiamato a decidere il merito della causa, dal cui esito discende la responsabilità medesima, non può farsi luogo ad una pronuncia limitata all'an, con rimessione della liquidazione del quantum in separato giudizio, ancorché vi sia istanza o accordo delle parti; pertanto la richiesta di separazione della domanda sul quantum è inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI TO, AN CE, elettivamente domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesi dall'avvocato GIOACCHINO DELLA PIETRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI CE AR IS, SI DO OL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 08668/96 proposto da:
DI CE AR IS, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesa dagli avvocati COPPOLA MARIO e SI MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CI TO, AN CE, SI DO OL;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 08672/96 proposto da:
SI DO OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CI TO, AN CE, DI CE AR IS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 171/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato GIOACCHINO DELLA PIETRA, difensore del ricorrente CI A. + 1, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato MASSIMO SI, difensore della controricorrente e ricorrente incidentale M.C. DI CE, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale DI CE;
udito l'avv. CLAUDIO SI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale SI DO OL, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale SI ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo, assorbito il secondo, del ricorso principale, l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi incidentali condizionati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi NT AC e NC PA, con ricorso per denuncia di nuova opera proposto al Pretore di Capri il 10 novembre 1990, chiesero la sospensione delle opere iniziate da IA NA Di CE sulla terrazza, di sua proprietà, dell'immobile sito in Capri, alla via Mulo n.c. 7, che avrebbero determinata la soppressione di servitù di luce ed aria, costituite dall'originario, unico proprietario del fabbricato a vantaggio dell'appartamento di proprietà di essi ricorrenti, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ.. I ricorrenti, che lamentavano anche l'arbitraria immissione, ad opera della stessa Di CE, di una trave in ferro e di una in cemento armato nel solaio comune, costituenti causa di lesioni nei muri portanti del loro appartamento, precisarono che la servitù di luce risultava costituita mediante realizzazione nella parte del solaio intermedio corrispondente al soffitto del bagno e del corridoio del loro appartamento di due aperture lucifere in vetrocemento e la servitù di aria risultava costituita mediante la realizzazione nello stesso solaio di due prese d'aria. L'adito pretore ordinò la sospensione dei lavori, disponendo la comparizione delle parti.
La Di CE, mentre dichiarava di non avere alcuna intenzione di spostare le prese d'aria, resistè alla domanda per la parte concernente la servitù di luce esercitabile mediante le aperture in vetrocemento, servitù la cui esistenza contestò.
Rimessa per competenza al Tribunale di Napoli, previa conferma della sospensione dei lavori, la causa venne riassunta da coniugi AC - PA, i quali chiesero l'accertamento dell'esistenza delle servitù rivendicate, con la conseguente condanna della convenuta alla riduzione in pristino ed al risarcimento danni. La convenuta, riportandosi a quanto dedotto nella fase interdittale, propose domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni sofferti a causa della sospensione dei lavori. L'adito Tribunale, in accoglimento della domanda principale, riconobbe l'esistenza delle servitù di luce e di presa d'aria, ordinando alla convenuta di astenersi da qualsiasi attività che potesse escludere o limitare l'esercizio di tali servitù, condannò, inoltre, la convenuta ad eliminare le lesioni manifestatesi nell'appartamento degli attori nonché a versare agli stessi la somma di L.
1.985.000 a titolo di risarcimento dei danni da infiltrazioni di acqua;
rigettò la domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Tale decisione, impugnata dalla Di CE, è stata riformata dalla Corte d'Appello di Napoli, in esito al giudizio nel corso del quale era volontariamente intervenuto OL AO ZI, quale acquirente della nuda proprietà dell'appartamento della Di CE, con sentenza resa in data 26 gennaio 1996, ha rigettato le domande proposte dai coniugi AC - PA, che ha, invece, condannato a risarcire alla Di CE i danni, da liquidarsi in separato giudizio, cagionati dalla sospensione dei lavori.
Ad avviso della corte distrettuale, l'esistenza della dedotta servitù di luce non poteva ritenersi implicitamente esclusa dall'atto per AR De OS del 9 giugno 1977, in virtù del quale l'originario unico proprietario dell'immobile aveva venduto alla Di CE l'appartamento sovrastante, poiché la clausola di cui all'art. 4 del contratto, che garantiva all'acquirente la libertà dell'immobile da vincoli, canoni, muri, servitù passive o altri peri reali, costituiva niente altro che una clausola di stile e la costituzione, ai sensi dell'art. 5, di altre servitù di luce, desumibile oggettivamente dalla presenza delle lastre in vetrocemento.
Cionondimeno, secondo il giudice d'appello detta servitù non poteva dirsi esistente, poiché il manufatto in vetrocemento inserito nel solaio di copertura dell'immobile dei coniugi AC - PA ne costituisce parte integrante, dal momento che, oltre a dare luce al corridoio ed al bagno sottostante, svolge una funzione di carattere statico, facendo parte del piano di calpestio del sovrastante terrazzo. Sicché, alla funzione di dar luce all'appartamento sottostante non poteva riconoscersi quel carattere di univocità richiesto dall'art. 1062 cod. civ. per dar luogo alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia. La Corte d'Appello ha ritenuto che a non diversa soluzione si perverrebbe ove si considerasse univoca la situazione di fatto creata dall'unico originario proprietario dello stabile, dovendo comunque, trovare applicazione la disciplina delle luci irregolari dettata dagli artt. 902 e 904 cod. civ. , in virtù della quale tutte le aperture che non hanno i caratteri di vedute o di prospetto devono essere considerate come luci, ancorché non risultino osservate le prescrizioni di cui all'art. 901 cod. civ., con la conseguenza che il vicino ha la facoltà di chiederne la regolarizzazione o di chiuderle, costruendo in aderenza e che, pertanto, la relativa servitù non può essere acquistata se non convenzionalmente. Tale disciplina, ad avviso della corte territoriale, benché dettata espressamente per le ipotesi normali di luci che si aprono su di un piano verticale, è estensibile alle ipotesi di luci che si aprono su di un piano orizzontale.
Avverso tale decisione i coniugi AC - PA ricorrono per cassazione, affidandosi a tre motivi. La Di CE ed il terzo ZI resistono con separati controricorsi, proponendo, a loro volta, ricorsi incidentali condizionati fondati su di un unico motivo.
Vi sono memorie illustrative dei ricorrenti e del terzo ZI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., tutti i ricorsi vanno riuniti, essendo rivolti verso una stessa sentenza. Col primo motivo i ricorrenti principali, coniugi AC - PA, censurano l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 901, 904, 1027, 1028, 1061, 1062, 1362 e segg. Cod. civ. nonché degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ..
All'uopo, adducono che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto equiparabili le servitù di luce che si aprono in un muro o manufatto orizzontale alle servitù di luce che si aprono da un fondo su di un altro fondo, in tutto od in parte edificato, poiché, invece, solo alle seconde si applica la disciplina dettata dagli artt. 901 e segg. Cod. civ. con i relativi principi giurisprudenziali.
Tale distinzione, a parere dei ricorrenti, è nel sistema, non potendosi dubitare dell'obbiettiva diversità di funzione tra un lume che si apre in un muro verticale sul fondo libero del vicino ed una luce che fa passare sole (e aria) da un piano edificato (orizzontale) di un fabbricato al vano sottostante di altro piano delle stesso fabbricato. Tale apertura. non costituisce una facultas compresa nel diritto di dominio, bensì, incidendo nella sfera giuridica di godimento della proprietà altrui, ha sostanza, struttura e funzione di uno ius in re aliena, acquistabile ex lege mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia, sempre che si concreti in opere visibili e permanenti, strumentalmente destinate ad un non equivoco e stabile assoggettamento , del vano superiore altrui al diritto reale di presa di luce (e di aria) a vantaggio del piano inferiore. Pertanto, ad avviso dei ricorrenti, la corte distrettuale è incorsa in un errore di metodo, perché, partendo dalla equiparabilità dei due tipi di luce, ha desunto l'inesistenza nel caso in esame della servitù di luce da argomenti tratti dalla disciplina delle luci di tolleranza, in tal modo non avvedendosi che le due aperture in questione non hanno quel carattere di precarietà e di mera tolleranza che esclude, per le luci previste dagli artt.900 e segg. Cod. civ., l'idoneità a dar luogo ad una servitù
apparente.
Tale idoneità, invece, a prescindere da possibili, concorrenti finalità, doveva essere riconosciuta in concreto, perché aperture di tale genere ben possono costituire una servitù, che, per la sua apparenza, può essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
E, poiché era pacifico in fatto che le due lastre in vetrocemento erano state sistemate nel soffitto dell'appartamento dei ricorrenti dall'originario unico proprietario dell'edificio, che, vendendo l'appartamento sovrastante, aveva lasciato inalterato lo stato di fatto, nel silenzio del contratto doveva ritenersi costituita, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., la servitù. Da ultimo, i ricorrenti sottolineano l'omesso esame di punti decisivi pacifici, quale quello dell'esistenza di prese d'aria poste sul terrazzo della Di CE a servizio degli stessi vani sottostanti, che denotavano più chiaramente la volontà dell'originario unico proprietario del fabbricato di creare una situazione di asservimento del terrazzo a vantaggio dell'appartamento sottostante al terrazzo, al fine di assicurare ad esso luce ed aria mediante l'apposizione delle lastre in vetrocemento e delle canne di aerazione.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità della censura, che i controricorrenti sollevano sul rilievo che il mezzo, investendo la sola possibilità alternativa della assegnazione alla superficie in vetrocemento della funzione di luce - esaminato dalla Corte d'Appello al solo fine di rafforzare ulteriormente la pronuncia di rigetto, già giustificata dalla prima ratio decidendi, incentrata sul rilievo della equivocità della funzione assoggettata alle lastre in vetrocemento - non sarebbe idonea ad, assicurare utile risultato ai ricorrenti.
Precisano, peraltro , i controricorrenti che, comunque, una censura che avesse avuto ad oggetto la prima ragione della decisione sarebbe stata ugualmente inammissibile, poiché avrebbe posto una quaestio facti, come tale sottratta al sindacato di legittimità. L'eccezione è priva di fondamento, poiché, come emerge chiaramente dall'esposizione della censura, questa, pur investendo l'esame delle due rationes decidendi che sorreggono la sentenza impugnata, dopo l'esposizione delle ragioni di diritto che, ad avviso dei ricorrenti, impedirebbero l'estensione alle luci che si aprono su di un piano orizzontale della disciplina codicistica delle luci aprentisi in un muro verticale sul fondo libero del vicino, passa ad esprimere le ragioni che avrebbero indotto erroneamente il giudice d'appello ad attribuire carattere di precarietà e di non univocità alle opere realizzate per assicurare il passaggio di luce dal terrazzo ai vani sottostanti.
L'errore attribuito alla corte di merito viene dai ricorrenti individuato, in primo luogo, nell'avere applicato al caso in esame le norme ed i principi giurisprudenziali disciplinanti le luci che si aprono su muri verticali anche in tema di inequivocità delle relative opere per poi evidenziare che il giudizio della idoneità delle opere a dar luogo ad una servitù apparente doveva esser dato con riferimento al caso concreto, caratterizzato, a loro avviso, da inequivocità della funzione assegnata alle due lastre in vetrocemento, anche in considerazione della creazione della servitù per l'aerazione dello stesso appartamento sottostante, evidenziante la volontà di creare una stabile e complessa relazione di servizio tra il terrazzo e detto appartamento.
Trattasi, peraltro, di censura fondata sulla denuncia di violazione di norme di diritto e di insufficiente motivazione, che, contrariamente a quanto sostenuto dai controricorrenti, non sconfina nella richiesta di riesame della valutazione di merito compiuta dalla corte distrettuale.
Ciò premesso ritiene il Collegio che il motivo debba trovare accoglimento.
Non può essere condivisa l'opinione espressa dal giudice d'appello in ordine all'estensibilità della disciplina dettata dagli artt. 901 e segg. Cod. civ. per le luci che si aprono in un muro verticale sul fondo libero del vicino alle luci realizzate su piani orizzontali ed all'interno di proprietà condominiali, poiché essa si pone in contrasto col costante indirizzo giurisprudenziale, cui si aderisce, che correttamente rileva l'estraneità delle luci del secondo tipo alle disposizioni di legge che prevedono e disciplinano le luci di tolleranza in contrapposizione alle vedute. Per vero, lè aperture create sulla volta superiore di un vano, al fine di trarre luce e/o aria dal piano superiore, di altrui proprietà non costituiscono estrinsecazioni del diritto di proprietà, poiché al contrario di quelle praticate in un muro verticale sul fondo libero del vicino, realizzano un'invasione nella sfera di godimento della proprietà altrui e, pertanto, la situazione giuridica soggettiva da esse determinata viene propriamente definita, non già come mero esercizio di una facultas attribuita al titolare del diritto di proprietà, bensì come ius in re aliena;
con la conseguenza che tale diritto, a differenza della servitù di luce irregolare aprentesi in un, muro verticale su di un fondo libero del vicino, potrà essere costituito, oltre che convenzionalmente, anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass., n. 12125 del 10 dicembre 1997; Cass., n. 786 del 22 febbraio 1977;
Cass., n. 1048 del 17 aprile 1974). È ben vero che, come sottolinea la stessa giurisprudenza citata, perché possa verificarsi l'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è necessario che l'apertura sul piano orizzontale sia realizzata mediante opere visibili e permanenti, strutturalmente destinate ad un non equivoco e stabile assoggettamento del piano superiore di proprietà altrui al diritto reale di presa di luce - e/o di aria - a vantaggio del piano inferiore, ma la motivazione data al riguardo dal giudice d'appello è chiaramente viziata da insufficienza.
Essa, invero, evidentemente condizionata dall'opzione in diritto operata, si adagia su di aprioristica negazione dell'idoneità dell'opposizione sul pavimento del piano superiore di lastre in vetrocemento a svolgere la funzione di assicurare il passaggio di luce a vantaggio del piano sottostante, laddove tale accertamento andava compiuto in concreto, con riferimento, non solo alla natura del materiale impiegato ed alla unione delle lastre alla restante parte del pavimento del terrazzo, ma anche a tutte le altre caratteristiche delle lastre in vetrocemento, comprese la loro dimensione ed ubicazione rispetto ai vani sottostanti, e con riferimento altresì ai vani nel cui soffitto esse risultavano realizzate e in particolare alle loro esigenze di luminosità. Nè a tale valutazione poteva essere estranea, come- rimarcano i ricorrenti, la considerazione dell'esistenza della non contestata servitù di aerazione, il tutto potendo concorrere ad accertare se fosse stata creata, come si diceva, una stabile e complessa relazione di subordinazione del terrazzo rispetto al piano sottostante, quanto alle esigenze di luce e di aria di esso.
Col secondo mezzo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 96, co. 20, 113, 277 e 278 cod. proc. civ. nonché motivazione insufficiente e perplessa, lamentando che erroneamente il giudice d'appello li ha condannati al risarcimento dei danni a favore della Di CE a motivo della sospensione dei lavori, per avere, essi, agito senza la normale prudenza. Il contrario, rilevano i ricorrenti, è dimostrato dalle pronunce a loro favorevoli adottate dal Pretore e dal Tribunale. I ricorrenti, infine, lamentano l'inammissibilità della richiesta di separazione della decisione sul quantum da quella sull'an.
Osserva il Collegio che il secondo profilo - quello processuale - della censura assume rilievo preliminare, essendo evidente che, se fosse stata inammissibile, la domanda non avrebbe potuto essere esaminata, con la conseguenza che il profilo della censura attinente al merito della decisione diverrebbe irrilevante.
Orbene, la doglianza è fondata, poiché la natura funzionale della competenza a conoscere della domanda di responsabilità processuale aggravata, attribuita dall'art. 96 cod. proc. civ. al giudice investito della causa, non consentiva la separazione del giudizio sul quantum da quello sull'an, ancorché l'altra parte avesse aderito alla richiesta di separazione.
Nè, contrariamente a quanto ritengono i controricorrenti, l'inammissibilità della richiesta di separazione dei due giudizi avrebbe potuto fa rivivere l'originaria domanda di contestuale accertamento dell'an e del quantum poiché la richiesta di separazione formulata con l'atto di appello modificò, sostituendola, la domanda, originariamente proposta nel rispetto dell'art. 96 cod. proc. civ., determinandone l'inammissibilità.
Col terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2053, 2697 cod. civ. , 112 e 113 cod. proc. civ. , nonché motivazione illogica ed omesso esame di punti decisivi della controversia, osservano che erroneamente la corte di merito ha escluso l'addebito della Di CE per i danni cagionati dalle infiltrazioni di acqua nei vani sottostanti, a seguito della rimozione dello strato di asfalto e dallò stato di abbandono in cui era stato lasciato il pavimento del terrazzo, ritenendo che tale responsabilità dovesse attribuirsi ad essi ricorrenti per avere richiesto il provvedimento di sospensione concesso dal Pretore. Anche questa censura è fondata.
Per vero, anche se il provvedimento di sospensione fosse stato richiesto senza la normale prudenza, l'autrice dei lavori nel sospendere i lavori non poteva essere esonerata dall'adozione delle normali cautele a tutela dell'appartamento sottostante, al fine di evitare che l'abbandono del pavimento del terrazzo privato dello strato di asfalto consentisse infiltrazioni di acqua meteorica. Il giudice d'appello ha omesso tale indagine, sul presupposto, evidentemente erroneo, che l'attribuibilità ai danneggiati della richiesta di sospensione dei lavori valesse, di per sè, ad esonerare la Di CE dalla responsabilità di avere omesso le anzidette cautele.
Vanno, ora, esaminati i ricorsi incidentali condizionati proposti, sulla base di un unico identico motivo, dalla Di CE e dal terzo ZI.
L'accoglimento del ricorso principale ne impone l'esame. I ricorrenti incidentali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1061, 1062, 1027, 1028, 1127, 1362 cod. civ., 112, 113 e 132 cod. proc. civ., lamentando che la Corte
d'Appello non abbia correttamente interpretato l'art. 1062 cod. civ., nella parte in cui richiese, per l'esclusione della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, la pattuizione di clausole logicamente incompatibili con tale effetto, avendo la stessa trascurato di considerare che nel rogito di compravendita del 6 settembre 1977 era stata espressamente prevista "la piena ed esclusiva proprietà dei lastrici solari di copertura", donde poteva arguirsi che, a norma dell'art. 1127 cod. civ., le era stato attribuito anche il diritto di sopraelevazione.
Nello stesso atto era stato, inoltre, previsto che il bene era trasferito "nello stato di fatto e di diritto" in cui lo stesso si trovava, comprese le servitù attive, mentre era stata esclusa l'esistenza di "vincoli, canoni, censi ed altri oneri reali" nonché di servitù passive, salvo quella relativa al fondo di Nunzia Benvenuta Pollio".
Infine, lo stesso art. 5 del rogito era stato interamente dedicato alla descrizione di tutte le servitù passive che si intendevano costituire sul cespite e a detta costituzione era stata deputata la stessa acquirente, anche se i modi di esercizio erano in parte già esistenti.
Avrebbe, pertanto, errato, a parere dei ricorrenti, la Corte d'Appello nel dar rilievo al solo fatto dell'insussistenza di una clausola di espressa esclusione.
I ricorsi incidentali sono privi di fondamento.
Non v'è dubbio che, com'è implicito nella censura, la volontà contraria alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, richiesta dall'art. 1062, co. 20, cod. proc. civ., non necessariamente debba emergere da una clausola con la quale le parti abbiano espressamente manifestato la volontà di impedire che lo stato fatto risultante al momento della divisione dei due fondi si trasformi in stato di diritto, essendo sufficiente a tal fine che, com'è ritenuto dal condiviso insegnamento costante della giurisprudenza, tale volontà emerga da altre clausole, che, pur non espressamente impeditive di detta trasformazione, siano, per il loro contenuto, logicamente ed univocamente incompatibili con la volontà di mantenere immutato detto stato di fatto.
Ma nessuno dei tre profili di incompatibilità prospettati dai ricorrenti è tale da far desumere tale univoca incompatibilità con la volontà di tener fermo lo stato di fatto risultante prima della stipula del rogito di compravendita del 6 settembre 1977. È, invero, evidente che: 1^) la vendita di terrazzo alla Di CE, lungi dal costituire circostanza logicamente incompatibile con la costituzione della servitus luminu per destinazione del padre di famiglia, costituiva il presupposto fondamentale per la nascita ope legis, di tale servitù, essendo, all'uopo, richiesta la divisione dei due fondi o, il che è lo stesso, la dismissione a favore di terzi della proprietà di uno di essi;
vero è che l'acquisto della proprietà esclusiva del terrazzo attribuiva alla Di CE il diritto di sopraelevare, ma tale diritto era esercitabile se e nei limiti in cui lo consentiva l'esistenza della servitù in esame;
2^) l'avere, le parti, aggiunto alla clausola di stile, che assicurava la piena libertà del terrazzo, la precisazione che restava in vita la sola servitù a vantaggio del fondo della Pollio non determinava una situazione logicamente incompatibile con lo stato di fatto emergente dalle opere realizzate prima della vendita del terrazzo e con la volontà di mantenere immutato tale stato di fatto;
3^) altrettanto dicasi con riferimento all'art. 5 del contratto, poiché ne' la creazione di altre servitù ne' il fatto che a costituire tali servitù fosse stata deputata la stessa acquirente Di CE erano circostanze incompatibili con detta volontà. Conclusivamente, mentre va accolto il ricorso principale, vanno rigettati i ricorsi incidentali.
L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con riferimento al ricorso accolto, con rinvio, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che si uniformerà ai principi di diritto enunciati nel corso dell'esame del ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta i ricorsi incidentali;
cassa l'impugnata sentenza, in relazione all'accoglimento del ricorso principale, e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese relative al presente procedimento, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.
Depositato in Cancelleria il 29 Marzo 1999