Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2967
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Sentenza 29 marzo 1999

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La sospensione dei lavori su un fondo, ordinata dal Pretore su ricorso del proprietario del fondo limitrofo, non vale automaticamente ad escludere la responsabilità per i danni conseguenti all'abbandono dei lavori a carico dell'autore di questi, il quale nell'attuare la sospensione ha il dovere di assumere le normali cautele per evitare l'insorgenza di danni (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto che la responsabilità per i danni da infiltrazioni di acqua meteorica nei vani sottostanti, a seguito della rimozione dello strato di asfalto del terrazzo, era da attribuirsi al proprietario dei vani che aveva chiesto la sospensione).

Le aperture lucifere che si trovano sulla volta superiore di un vano, a differenza di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui, sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza che caratterizza le luci di cui agli articoli da 901 a 904 cod. civ., con la conseguenza che sono sottratte alla disciplina di tali norme e che - qualora l'apertura sul piano orizzontale sia realizzata mediante opere visibili e permanenti strutturalmente destinate ad uno stabile assoggettamento del piano superiore di proprietà altrui al diritto reale di presa di luce e di aria a vantaggio del piano inferiore - è possibile l'acquisto della relativa servitù per usucapione a per destinazione del padre di famiglia.

Poiché competente a decidere in materia di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ. è in via esclusiva il giudice chiamato a decidere il merito della causa, dal cui esito discende la responsabilità medesima, non può farsi luogo ad una pronuncia limitata all'an, con rimessione della liquidazione del quantum in separato giudizio, ancorché vi sia istanza o accordo delle parti; pertanto la richiesta di separazione della domanda sul quantum è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2967
    Data del deposito : 29 marzo 1999

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