Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2006, n. 21181
CASS
Sentenza 9 maggio 2006

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Massime1

La facoltà di disporre la sospensione del processo al fine di valutare la personalità del minorenne, di cui all'art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non può essere esercitata dal giudice di secondo grado se non in sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omesso l'indagine sulla personalità del minore impostagli dalla norma di cui all'art. 9 d.P.R. sopra citato ed abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato. Pertanto, il mancato esercizio della facoltà di sollecitare la sospensione del processo per la messa alla prova nel corso del giudizio di primo grado e la mancata deduzione della omissione come vizio della decisione di primo grado, rende inammissibile la richiesta formulata per la prima volta nel giudizio di appello.

Commentario1

  • 1Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2006, n. 21181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21181
Data del deposito : 9 maggio 2006

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