Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
La facoltà di disporre la sospensione del processo al fine di valutare la personalità del minorenne, di cui all'art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non può essere esercitata dal giudice di secondo grado se non in sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omesso l'indagine sulla personalità del minore impostagli dalla norma di cui all'art. 9 d.P.R. sopra citato ed abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato. Pertanto, il mancato esercizio della facoltà di sollecitare la sospensione del processo per la messa alla prova nel corso del giudizio di primo grado e la mancata deduzione della omissione come vizio della decisione di primo grado, rende inammissibile la richiesta formulata per la prima volta nel giudizio di appello.
Commentario • 1
- 1. Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2006, n. 21181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21181 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento