CASS
Sentenza 8 marzo 2016
Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
È inammissibile la richiesta, per la prima volta formulata nel giudizio di appello, di sospensione del processo per la valutazione della personalità del minorenne, secondo quanto disposto dall'art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988, potendo il giudice d'appello intervenire sul punto solo nell'esercizio del controllo della decisione appellata e, quindi, alla condizione che l'inerzia del giudice di primo grado abbia formato oggetto dei motivi d'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. La responsabilità dell’accomandatario dopo l’estinzione della societàAccesso limitatoGiuseppina Satta · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2016, n. 11683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11683 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento