Sentenza 1 aprile 1998
Massime • 1
Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la polizia giudiziaria dispone di un margine di autonoma operatività non solo prima della comunicazione al P.M. della notizia di reato (art.347 cod. proc. pen.), ma anche dopo tale comunicazione (art.348 cod. proc. pen.), giacché essa - oltre a dare esecuzione alle specifiche direttive impartite dal P.M. - ben può compiere ulteriori attività investigative, a condizione che tali attività non siano incompatibili (o comunque in contrasto) con le specifiche direttive impartite dal P.M. stesso. Ne consegue che nessun limite investigativo è ravvisabile nei casi in cui, nonostante l'avvenuta comunicazione al P.M. della notizia di reato, questi non abbia in concreto emanato direttiva alcuna, non potendosi nemmeno astrattamente prospettarsi (in tali casi) problemi di incompatibilità o contrasti; e dovendosi ritenere, pertanto, l'esclusiva operatività, nei casi in questione, del disposto di cui all'art.348 primo comma cod. proc. pen. (Fattispecie in materia di eccepita inutilizzabilità di individuazioni fotografiche svolte in assenza di delega da parte del P.M.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/1998, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 1.4.1998
1. Dott. RENATO FULGENZI Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 1235
3. " LF DI NI " REGISTRO GENERALE
4. " BE LB " N. 1699/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SI EN, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza in data 22.10.1997 del Tribunale di Bari;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa Elena Paciotti che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza in data 22.10.1997, il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento 18.9.97 del Giudice per le indagini preliminari (nel seguito "GI") presso esso ufficio, che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IT OM per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90. In motivazione il Tribunale ricordava, anzitutto, lo svolgimento della vicenda: il 14.5.97 tale NC CC, arrestato per furto, aveva indicato MI il PE (IT OM) quale spacciatore di droga;
il 19.6.97 un servizio di appostamento dei carabinieri aver portato al fermo di IT EA e PI SC e al rinvenimento di sostanze stupefacenti e siringhe (occultate fra le fessure di un muro); nell'occasione, numerosi giovani giunti sul posto avevano dichiarato di sapere che li si spacciava droga (in particolare EL CI e GI CC avevano riferito che a dirigere lo spaccio era IT OM, soprannominato MI il PE); il 27.6.97 NC aveva riconosciuto, nelle foto mostrategli dai carabinieri, sia IT OM che IT EA e PI SC. Il giudice del riesame passava, quindi, all'esame del merito, ponendo in particolare evidenza: come fossero utilizzabili sia l'individuazione fotografica effettuata dal NC, sia le dichiarazioni rese da costui;
come gravi indizi di colpevolezza a carico dell'IT fossero emersi dalle accuse del NC, dal riconoscimento fotografico, dagli esiti dell'attività investigativa, dalle dichiarazioni degli altri tossicodipendenti;
come sussistessero le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) c) c.p.p.; come la custodia in carcere fosse da ritenere unica misura adeguata al caso (apparendo del tutto insufficienti gli arresti domiciliari). Proponeva ricorso per Cassazione OM IT, deducendo nell'ordine:
1) "Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., per inosservanza e violazione dell'art. 361 c.p.p.": in assenza di apposita delega da parte del Pubblico Ministero, l'individuazione fotografica non avrebbe potuto esser posta in essere da parte dei carabinieri;
il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della "non coincidenza" degli ambiti di attività rispettivamente riconosciuti al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria (il ricorrente ha richiamato, in proposito, gli artt. 326, 357, 373, 500 c.p.p.);
2) "Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione agli artt.273 c.p.p., 110 c.p., 73 DPR 309/90. Manifesta illogicità e carenza della motivazione": il Tribunale non avrebbe tenuto nel dovuto conto il particolare che il GI (provvedimento 18.9.97) aveva escluso la sussistenza di "gravi indizi" con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74 DPR 309/90; sarebbero state "supervalorizzate... e stravolte" le dichiarazioni del NC (che non avrebbe mai formulato accuse dirette verso l'indagato, ne' precisato il ruolo di costui); in realtà mancherebbero "gravi indizi di colpevolezza", le accuse nei confronti di esso indagato sarebbero solo generiche e apodittiche, la motivazione in proposito sarebbe gravemente carente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di OM IT non è fondato.
È opportuno ricordare brevemente che il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., è valutabile in Cassazione solo ove consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
il che significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se - a parere del ricorrente - più esatta) valutazione delle risultanze processuali. Esula dai poteri della Cassazione, infatti, quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, accertare se il giudice del merito abbia o meno dato adeguatamente conto, attraverso l'"iter" argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto a emettere la decisione (Cass. III, sent. 1709 del 13.8.93, rv. 194649;
Cass. Sez. Un., sent. 930 del 29.1.96, rv. 203428). È opportuno ricordare, altresì, che per "gravi indizi di colpevolezza" - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 273 c.p.p. - devono intendersi quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'indagato, e tuttavia consentono, per la loro consistenza di prevedere che - attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi - saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, così fondando una qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis, v.: Cass. II, sent. 3777 del 22.11.95, Tomasello). Proprio i condivisibili orientamenti giurisprudenziali appena ricordati consentono di ritenere che le doglianze proposte DAIT (in buona parte ai limiti della ammissibilità, giacché risolventisi in una "lettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dai giudici del merito) debbano essere disattese.
1) Quanto alla pretesa inutilizzabilità della "individuazione" fotografica operata dal NC, non può che ribadirsi l'esattezza delle considerazioni svolte dal Tribunale del riesame di Bari, nel senso che: nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la polizia giudiziaria dispone di un margine di autonoma operatività non solo prima della comunicazione al P.M. della notizia di reato (art. 347 c.p.p.), ma anche dopo tale comunicazione (art. 348 c.p.p.), giacché essa - oltre a dare esecuzione alle specifiche direttive impartite dal PM - ben può compiere ulteriori attività investigative, a condizione naturalmente che tali attività non siano incompatibili (o comunque in contrasto) con le specifiche direttive impartite dal PM stesso (v. Cass. VI, sent. 4603 del 26.1.93, Mancini); consegue che nessun limite investigativo è ravvisabile nei casi in cui, nonostante l'avvenuta comunicazione al PM della notizia di reato, questi non abbia in concreto emanato direttiva alcuna, non potendosi nemmeno astrattamente prospettarsi (in tali casi) problemi di incompatibilità o contrasti;
e dovendosi ritenere, pertanto, l'esclusiva operatività, nei casi in questione, del disposto di cui all'art. 348 c. 1 c.p.p., onde la polizia giudiziaria "continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55, raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole" (v. in proposito: Cass. I, sent. 4640 del 1.2.91, PM e Scarcia). Come opportunamente sottolineato dal Tribunale di Bari (pag. 19 ord. imp.), non risultava che nel caso di specie il PM avesse emanato "direttive specifiche e/o comunque in contrasto con l'attività investigativa compiuta dai carabinieri"; ne' poteva affermarsi che, al di fuori dei casi di cui agli artt. 361-370 c.p.p., fosse precluso agli organi di PG di sottoporre foto segnaletiche a persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini (rientrando il "riconoscimento fotografico" nell'ambito delle funzioni, dei compiti istituzionali e delle possibilità operative attribuite alla P.G. dagli artt. 55, 347, 348 e ss. c.p.p.). È appena il caso di aggiungere che, in riferimento alla specifica questione in oggetto, non appaiono ne' pertinenti ne' rilevanti le considerazioni del ricorrente in ordine ai contenuti e ai significati degli artt. 326, 357, 373, 500 c.p.p.. Nè è revocabile in dubbio, da ultimo, che il riconoscimento fotografico operato nel caso in esame costituisca "circostanza di fatto" individualizzate, e come tale idonea a essere valutata come rilevante elemento indiziario, ai fini della applicazione di misure cautelari (v. in proposito: Cass. VI, sent. 401 del 22.4.96, Notarianni;
Cass. II, sent. 3494 del 5.4.96, Santoro e altri;
Cass. II, sent. 3777 del 22.11.95, Tomasello;
Cass. I, sent. 4722 del 24.10.95, Caterino). 2) Le argomentazioni proposte dal ricorrente a sostegno del secondo motivo di doglianza (ai limiti dell'ammissibilità, come già si è avuto modo di rilevare in altra parte di questa stessa decisione) sono anch'esse da disattendere.
a) La doverosa correlazione - integrazione fra l'ordinanza del GI e quella del Tribunale, consente di ritenere che i giudici del merito abbiano correttamente escluso la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74 DPR 309/90, e altrettanto correttamente motivato il proprio convincimento della sussistenza di "gravi indizi" con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73 del citato DPR: l'apodittica asserzione contraria del ricorrente, infatti, non vale certo a intaccare lo spessore accusatorio delle argomentazioni addotte in entrambi i provvedimenti in questione;
b) dal testo dell'ordinanza impugnata risulta, invero evidente che il Tribunale - lungi dal "supervalorizzare o stravolgere "le dichiarazioni del NC - si limitò a sottolineare opportunamente e convincentemente: come il NC, nell'indicare quale spacciatore MI il PE, avesse fornito una serie di precisazioni e particolari che portavano inequivocabilmente a individuare in OM IT il detto spacciatore;
come le dichiarazioni accusatorie del NC avessero trovato significativa e puntuale conferma nei risultati del servizio di PG svolto dai Carabinieri il 19.6.97 (blocco di IT EA e PI SC;
rinvenimento di sostanze stupefacenti già predisposte per lo spaccio;
dichiarazioni dei numerosi consumatori sopraggiunti in loco, ecc.); come, in particolare, CI EL e CC GI avessero indicati anch'essi nell'IT OM "colui che dirigeva l'attività di spaccio nella stradina";
come il NC avesse senza incertezze riconosciuto IT OM, IT EA e PI SC, nelle foto mostrategli dai Carabinieri.
Devesi ritenere, pertanto, che il Tribunale di Bari abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre, in sede di legittimità, questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
Il ricorso proposto nell'interesse di OM IT dev'essere dunque rigettato, ed esso ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter Disp. Att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1/ter Disp. Att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 1 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1998