Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2002, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
ес 70278 02 REPUBBLICA TREPUBBLICA ITA AN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IVA:: rettifica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott Enrico PAPA Presidente R.G. N. 13486/00 Consigliere Cron.16550 Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Consigliere Ud. 15/11/01 Dott. Antonio MERONE Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente ww w
contro
AN DO, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE 43, dell'avvocato SILVANA CERENZIA, difeso dall'avvocato SALVATORE IANNOTTA, giusta procura a margine;
2001 - controricorrente 2271 avverso la sentenza n. 58/99 della Commissione -1- tributaria regionale di CATANZARO, depositata il 05/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo NI CA ha impugnato le rettifiche Iva relative agli anni 1980 e 1981, poste in essere per indebita detrazione dell'imposta e per omessa fatturazione. La Commissione di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di motivazione, ma la Commissione Regionale ha accolto l'appello del contribuente. Ha proposto ricorso l'Amministrazione delle Finanze deducendo un unico mezzo di impugnazione, con il quale ha sostenuto l'inammissibilità dell'appello poiché il contribuente con il ricorso introduttivo e con l'atto di appello aveva esposto motivi generici, ed aveva invece prospettato motivi di opposizione, peraltro infondati, solo con una memoria aggiunta presentata al giudice di appello. Il contribuente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione In via preliminare va dichiarata l'improcedibilità del ricorso poiché mancano i fascicoli di primo e di secondo grado e poiché il ricorrente non ha esibito copia dell'istanza di trasmissione ai sensi dell'art.369 c.p.c.- Nella nota di deposito il ricorrente ha fatto riserva di esibire tale istanza, ma successivamente non ha prodotto il documento. Conformemente all'orientamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. n.764/1995), va evidenziato come l'improcedibilità per l'omesso deposito della richiesta di trasmissione dei fascicoli dei giudizi di merito deve essere dichiarata solo quando la mancanza del fascicolo impedisce l'esame ed il controllo degli elementi indispensabili per la decisione. Nella specie, in verità, l'improcedibilità discende sicuramente dalla necessità di esaminare gli atti dei giudizi di merito per potere valutare se i motivi del ricorso introduttivo e quelli di appello debbano essere considerati come motivi generici, e pertanto produttivi di una inammissibilità come ritenuto dal ricorrente, oppure, se essi Jon the contengano gli elementi che sono poi stati esplicitati legittimamente con la memoria aggiunta presentata al giudice di appello. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 15.11.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. Enrico Papa - trico leja CANCEIL CANCELLIERE DEPORTAT G ERIA Osvaldo Ascanio Oggi 17 APR. 2002. IL CANCELLERE C1 Osveled Afcanio