Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2003, n. 635
CASS
Sentenza 14 ottobre 2003

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La previsione di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen. - per la quale il P.M. se non deve formulare richiesta di archiviazione fa notificare alla persona sottoposta alle indagini ed al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari - deve essere interpretata alla luce dell'art. 24 Cost., nel senso che l'avviso in questione deve essere necessariamente notificato, oltre che all'indagato, anche al difensore, il quale deve essere, ove sia mancata l'assistenza difensiva in tale fase, nominato dal P.M., e, pertanto la relativa procedura può ritenersi perfezionata esclusivamente con la notificazione dell'avviso al difensore, oltre che all'indagato. Ne deriva che non solo non è abnorme, ma è, per contro, legittima l'ordinanza con cui il tribunale ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituito gli atti al P.M., sul presupposto che tale decreto non era stato preceduto dalla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini anche al difensore dell'imputato.

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  • 1Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2003, n. 635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 635
Data del deposito : 14 ottobre 2003

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