Sentenza 14 ottobre 2003
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 415- bis cod. proc. pen. - per la quale il P.M. se non deve formulare richiesta di archiviazione fa notificare alla persona sottoposta alle indagini ed al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari - deve essere interpretata alla luce dell'art. 24 Cost., nel senso che l'avviso in questione deve essere necessariamente notificato, oltre che all'indagato, anche al difensore, il quale deve essere, ove sia mancata l'assistenza difensiva in tale fase, nominato dal P.M., e, pertanto la relativa procedura può ritenersi perfezionata esclusivamente con la notificazione dell'avviso al difensore, oltre che all'indagato. Ne deriva che non solo non è abnorme, ma è, per contro, legittima l'ordinanza con cui il tribunale ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituito gli atti al P.M., sul presupposto che tale decreto non era stato preceduto dalla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini anche al difensore dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2003, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni IL Presidente del 14/10/2003
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni Consigliere N. 1880
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere N. 006813/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AVEZZANO;
nei confronti di:
1) DI VI FE N. IL 26/08/1980;
2) DI VI NO N. IL 10/02/1982;
avverso ORDINANZA del 29/04/2002 TRIBUNALE di AVEZZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso. IN FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano ricorre per Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio degli imputati Di IL DR e Di IL ND disponendo per l'effetto la restituzione degli atti al P.M. sul presupposto che tale decreto non era stato preceduto dalla notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini anche al difensore dell'imputato, pur non risultando dagli atti la nomina di un difensore di fiducia e pur non essendo imposta al P.M. la designazione di un difensore di ufficio quando si deve procedere all'avviso previsto dall'art. 415/bis c.p.p..
Deduce, infatti, il P.M. ricorrente il carattere abnorme del provvedimento impugnato, che comporta l'indebita regressione dogli atti al P.M. per il nuovo esercizio dell'azione penale. Il ricorso non è fondato.
Ed invero, il comma 1 dell'art. 415/bis c.p.p. stabilisce espressamente che il P.M. "se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini ed al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari". Alla luce del fondamentale principio costituzionale sancito dall'art. 24 comma secondo Cost., secondo cui "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", la disposizione di cui sopra non può essere interpretata se non nel senso che l'avviso in parola debba essere necessariamente notificato, oltre che all'indagato, anche ad un difensore, con la conseguenza che, se in quella fase del procedimento fosse mancata all'indagato l'assistenza di un difensore (o di fiducia o di ufficio), come in effetti nel caso di specie è avvenuto, sarebbe spettato al P.M. di provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio presso il quale poter effettuare la notificazione dell'avviso di cui all'art. 415/bis c.p.p..
Poiché la partecipazione del difensore al processo penale costituisce indubbiamente uno degli aspetti in cui si articola il significato del sopra menzionato principio costituzionale, ne consegue che la procedura introdotta con il citato art. 415/bis può ritenersi perfezionata esclusivamente soltanto con la notificazione dell'avviso ad un difensore, non bastando la notifica al solo indagato per tale perfezionamento.
È vero che manca una espressa, previsione normativa circa l'obbligo di nomina di un difensore d'ufficio in caso di assenza di difensore di fiducia o di uno di ufficio già nominato nella fase procedimentale in questione, ma è altrettanto vero che l'espressa previsione, da parte dell'art. 415/bis c.p.p., della notificazione dell'avviso al difensore comporta necessariamente, per ragioni sistematiche ricollegabili al principio costituzionale d'indefettibilità della difesa tecnica dell'imputato o indagato (e del quale è espressione il principio stesso sancito dall'art. 97 comma 1 c.p.p., secondo cui "l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio"), la nomina, da parte del P.M., di un difensore d'ufficio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve escludersi, pertanto, che l'ordinanza impugnata sia inficiata da abnormità perché anzi perfettamente conforme alla lettera ed allo spirito della normativa processuale e che essa, quindi, determini una indebita regressione del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004