Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10112 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
O L L O B 2 I 7 L C 10 1 12/ 01 - D 0 R 1 - A 6 T 2 S L U E O D P REPUBBLICA ITALIANA 2 M 4 I 6 . R A . ITA P D . D E * LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE * Oggetto * INDENNITA' DI SEZIONE PRIMA CIVILE ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LEGITTIMA R.G.N. 2749/00 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente 4363/00 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron.22720 - Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. 3371 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 02/04/01 Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA, in persona del Sindacoper diritti pro tempore, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA IL CANCELLIERE CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato €1,55 13000 CANCELLERIA e difeso dall'avvocato GIANFILIPPO BRUNETTO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente DF021843
contro
DF021844 CALAPAJ DOMENICO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 04363/00 proposto da: 2001 CALAPAJ DOMENICO, in qualità di erede di CAMINITI 965 BEATRICE BIANCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato GIANFRANCO TOBIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO ISNARDI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA;
intimato avversO la sentenza n. 475/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 02/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Tobia, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo CE CA MI con atto di citazione no- tificato in data 12.1.1991 esponeva che con decreto L sindacale del 7.6.1989 era stata disposta l'occupazione o d'urgenza di un proprio terreno di mq. 1365, sito nel g i territorio del Comune di S.Teresa di Riva e distinto al 2 locale catasto al F.10, part. 294 art.5812, da desti- narsi alla costruzione di una piazza;
che a seguito dell'occupazione era stata determinata l'indennità di espropriazione provvisoria fissata in £ 273.000.000 sulla cui base si sarebbe dovuta calcolare l'indennità di occupazione legittima , in ragione di 1/12 per cia- scun anno di occupazione. Precisava l'attrice che il valore venale del terre- no era notevolmente superiore a quello indicato nel- l'indennità provvisoria di esproprio, che non era stata quindi accettata e chiedeva pertanto determinarsi la giusta indennità di occupazione dovuta. Costituitosi in giudizio il Comune convenuto conte- stava la domanda attrice chiedendone la reiezione. La causa veniva rimessa al Collegio che con ordi- nanza decideva di rinviarla al G.I. per un supplemento di istruttoria. Ritornata in istruttoria la causa veniva cancellata dal ruolo per inattività delle parti e quindi riassunta da IC AL, erede unico della MI. Con separato atto di citazione IC AL conveniva nuovamente avanti alla Corte di appello di Messina il Comune di S.Teresa di Riva proponendo oppo- sizione avverso l'indennità definitiva di esproprio calcolata dalla C.P.E. ai sensi dell'art. 5 bis 3 L. 359/93 e determinata in £ 163.959.705. Rilevava il AL che la precedente indennità di esproprio provvisoria era divenuta definitiva, a segui- to dell'accettazione da lui effettuata mediante richie- sta di svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, talchè illegittima doveva ritener- si la successiva determinazione dell'indennità defini- tiva, per un ammontare inferiore. In via subordinata chiedeva che l'indennità stessa fosse ricalcolata in base al richiamato art. 5 bis ma senza la decurtazione del 40%. Costituitosi in giudizio il Comune convenuto chie- deva la reiezione della domanda ed in via riconvenzio- nale la restituzione delle somme versate in eccedenza, rispetto alla stima effettuata dalla C.P.E. Con sentenza in data 2.12.1998 la Corte di appello di Messina determinava in complessive £ 252.224.670 l'indennità di esproprio del terreno ed in £ 76.437.102 l'indennità di occupazione legittima. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su due motivi, il Comune di S.Teresa di Riva. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, IC AL che propone altresì ricorso incidenta- le fondato su unico motivo. 4 Motivi della decisione il primo motivo di ricorso l'Amministrazione Con ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del- l'art. 5 bis comma 6 della L.
8.8.1992 n 369, in rela- zione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva che le domande proposte dal AL, sia con l'atto di riassunzione del 16.3.1995 che con l'atto di citazione del 19.4.1995, andavano rigettate in quanto il AL medesimo quale procuratore di MI Bea- trice CA aveva richiesto ed ottenuto lo svincolo della somma di £ 273.000.000 depositata presso la Cassa DD.PP., a titolo di indennità di espropriazione e di indennità di occupazione. Richiesta di svincolo che costituiva accettazione incondizionata della somma determinata dall'Amministra- zione per i titoli indicati. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente censura l'impugnata sentenza per insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto rilevante della decisione, in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva con la prima parte del motivo che la Corte di appello nel ritenere la richiesta di svincolo nul- l'altro che la richiesta di pagamento di un acconto della maggior somma dovuta, non ha tenuto conto che: 1) l'istanza di svincolo è datata 1.7.1993; 5 2) alla data in cui è stato disposto lo svincolo il giudizio iniziato con l'atto di citazione notificato in data 11.1.1991 risultava interrotto;
3) non risultava proposta alcuna opposizione alla stima. Con la seconda parte del secondo motivo assume al- tresì l'Amministrazione che la Corte territoriale ha posto a fondamento della valutazione venale del terreno dati incerti, non univoci e comunque ricostruiti in modo arbitrario. In particolare la Corte distrettuale non ha tenuto conto che la striscia di terreno sita sul Lungomare di S.Teresa di Riva ricadeva parte in zona BO con indic di edificabilità 4 mc/mq e parte in zona Bl con indice di edificabilità 2 mc/mq. Di conseguenza il giudice di merito avrebbe dovuto dare alla parte ricadente in zona B1 un valore dimezza- to rispetto alla fascia ricadente in zona BO;
il non avere operato tale distinzione costituisce una valuta- zione fuori di ogni logica di economia di mercato e perciò viziata di manifesta illogicità. Il primo motivo del ricorso. e la prima parte del secondo motivo possono essere unitariamente esaminati stante la stretta connessione esistente. Al riguardo si osserva che la Corte territoriale ha 6 sul punto precisato che la richiesta di svincolo della somma depositata presso la Casa DD.PP. non poteva con- siderarsi quale accettazione della somma stessa perchè: a) in precedenza, con atto di citazione in data 11.1.1991, il dante causa del AL nel chiedere la liquidazione dell'indennità di occupazione, pari ad 1/12 dell'indennità di espropriazione, aveva contestato l'ammontare dell'indennità di espropriazione stessa de- terminata dall'Amministrazione; h b) alla richiesta di svincolo si doveva attribuire il significato di richiesta di pagamento di un acconto a p sulla maggiore somma pretesa e dovuta, per entrambi i p y titoli dedotti in giudizio. In relazione ad entrambe le riportate ragioni della decisione il ricorrente non ha proposto censure speci- fiche, essendosi limitato sostanzialmente a sostenere che la richiesta di svincolo costituiva accettazione delle indennità in quanto se così non fosse il Sindaco del Comune di S.Teresa di Riva non avrebbe autorizzato lo svincolo stesso. le, a vulnerare l'iter logico della motivazione adotta- Trattasi di valutazione di parte, inidonea come ta- ta dalla Corte territoriale e sintetizzata sotto le lettere a) e b). Il primo motivo va quindi dichiarato inammissibile. 7 Nè rilevanti appaiono le censure contenute nella prima parte del secondo motivo posto che il giudizio benchè interrotto era comunque pendente, non essendo stato dichiarato estinto e che benchè non fosse stata proposta espressa opposizione alla stima la richiesta di svincolo non poteva secondo la interpretazione in fatto della Corte di merito, ampiamente motivata ed im- mune da vizi logici, ritenersi quale accettazione della stima stessa, posto che la stima era stata implicita- mente contestata quale base di riferimento per la li- quidazione dell'indennità di occupazione legittima Le censure teste esaminate vanno pertante respinte. In relazione alla seconda parte del secondo motivo va rilevato che la Corte territoriale ha omesso di va- lutare le singole parti del terreno espropriato in quanto ha espressamente ritenuto di valutare l'appezza- mento di terreno nel suo complesso, pervenendo alla con- clusione che la notevole estensione del terreno stesso pari a mq. 1635 ne diminuiva il prezzo in una libera contrattazione. Tale affermazione non è stata specificamente conte- stata dall'Amministrazione ricorrente talchè il motivo in esame va dichiarato inammissibile, non avendo il Co- mune censurato una delle ragioni fondanti della deci- sione e non avendo neppure indicato dati numerici in 8 base ai quali poter ritenere che la valutazione richie- sta avrebbe portato ad un ammontare dell'indennità di espropriazione inferiore a quella determinata dalla Corte di appello, con la adottata diminuzione forfetta- ria del terreno a causa della sua estensione. Il ricorso principale va pertanto dichiarato inte- ramente inammissibile. Passando quindi all'esame del ricorso incidentale si osserva che con l'unico motivo del suo ricorso, ar- ticolato in due censure, il ricorrente incidentale de- duce in relazione all'art. 360 n 3 e 5 c.p.c. violazio- Allam ne dei principi giuridici e giurisprudenziali in mate- ria di determinazione dell'indennità di esproprio, non- chè contraddittorietà ed erroneità della motivazione. Assume con la prima censura che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la decurta- zione del 40% per non avere esso ricorrente attivato il meccanismo transattivo previsto dall'art. 5 bis L. l'amministrazione espro- 359/92, senza considerare che possibile l'accettazione priante al fine di rendere dell'indennità di espropriazione avrebbe dovuto comuni- care ed offrire all'espropriato una indennità provviso- ria di espropriazione ricalcolata in base ai criteri di cui al richiamato art. 5 bis. Il giudice di merito è caduto in equivoco avendo 9 confuso l'indennità provvisoria che avrebbe dovuto es- sere ricalcolata in base ai criteri previsti dalla L. 359/92 con l'indennità definitiva che avrebbe dovuto essere richiesta dall'espropriante qualora l'espropria- to avesse rifiutato l'indennità provvisoria. Con la seconda censura rileva il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto tenere conto che la decurtazione del 40% è ammissibile, in sede giu- diziaria, solo quando la indennità offerta sia di am- montare congruo. Ipotesi non ricorrente nella specie. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero va premesso che nella specie trova applica- zione l'art. 5 bis L.359/92 nella sua formulazione ori- ginaria, non integrata dalla pronunzia 16.6.1993 n 283 Costituzionale, posto che il decreto didella Corte esproprio è stato pronunziato dopo l'entrata in vigore della legge e l'indennità di espropriazione è stata calcolata in base ai parametri previsti dalla legge su indicata. Ciò premesso si Osserva che l'art. 5 bis in que- stione stabilisce che l'indennità di espropriazione calcolata in base alla semisomma del valore venale e dei redditi dominicali coacervati, se non accettata dall'espropriato, deve ulteriormente decurtataessere 10 del 40%. Il secondo comma dell'art. 5 bis consente peraltro all'espropriato di evitare la decurtazione attivando il meccanismo transattivo previsto dalla norma e consi- stente nell'accettazione dell'indennità determinata con i criteri di cui al primo comma, il tutto riferito al- l'indennità definitiva posto che nel corpo dell'intera articolata norma non è dato rinvenire alcun riferimen- to, come vorrebbe il ricorrente, all'indennità provvi- soria. Consegue che avendo il ricorrente, con atto di ci- tazione notificato in data 19.4.1995, proposto opposi- zione alla stima determinata dalla C.P.E. ed interamen- te recepita dal Comune in data 22.12.1994, rettamente la Corte di merito ha applicato la decurtazione de qua non avendo il ricorrente azionato il meccanismo tran- sattivo previsto dalla legge. La prima censura va pertanto respinta. Parimenti infondata è poi la seconda censura posto che nella specie non si può qualificare non congrua l'offerta fatta dall'Amministrazione espropriante con- siderato che la stessa ha legittimamente applicato la decurtazione prevista dall'art. 5 bis L. 359/92, con la conseguenza che, se accettata, l'intera indennità sa- rebbe stata di ammontare equo, in quanto molto vicino 11 all'ammontare liquidato dal giudice. Va a tal fine rilevato che l'iniquità dell'indenni- tà di espropriazione non può essere individuata in ogni differenza fra l'indennità offerta e qualle ritenuta dal giudice ma solo in una differenza sostanziale che renda impossibile o comunque assolutamente iniqua l'ac- cettazione dell'indennità stessa. Il ricorso incidentale va quindi respinto. C Attesa la reciproca soccombenza delle parti le spe- . A se del giudizio di cassazione possono essere compensate fra le stesse.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, spese com- pensate. I D A G 0 8 1 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 2.aprile.2001 годиё Il Presidente Il Consigliere estensore Alfnedo Mario Adamo Mario Mame IL CANCELLE PY A M 25 LUB 2001 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 ROVELLIERE 12