Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/2002, n. 2512
CASS
Sentenza 21 febbraio 2002

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Nei giudizi instaurati anteriormente alla operatività della nuova disciplina sulla giurisdizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in tema di controversie inerenti al conferimento degli incarichi di convenzionamento da parte delle aziende unità sanitarie locali ai medici professionisti aventi i requisiti previsti dalla legge, il riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, da farsi alla stregua del binomio interesse legittimo - diritto soggettivo, deve avvenire distinguendo la fase relativa alla formazione della graduatoria, in relazione alla quale sussiste il potere discrezionale della P.A. in ordine alla valutazione del titoli fatti valere dei singoli candidati, da quella, successiva, comportante esclusivamente la conclusione di una convenzione di diritto privato; ne consegue che la controversia relativa a quest'ultima fase - nella quale, essendo stata definita la graduatoria, l'amministrazione deve procedere alla stipulazione delle convenzioni sulla base dell'ordine progressivo della medesima e delle preferenze formulate dai medici interessati, non residuando spazio alcuno per l'esercizio di un potere discrezionale attinente alla scelta dei candidati - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui compete, ricorrendone le condizioni, il potere tanto di dichiarare illegittimo il rifiuto opposto dall'amministrazione all'attuazione della graduatoria, quanto di disapplicare, ove illegittimo, l'eventuale formale provvedimento di annullamento emanato in violazione del diritto soggettivo alla stipulazione della convenzione maturato dall'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/2002, n. 2512
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2512
    Data del deposito : 21 febbraio 2002

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