Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL02603 /02 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 14737/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 6250 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 08/01/02 Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: TI LF, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO NAZARENO 8, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CERNIGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ITALCATERING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 160, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende, giusta 2002 delega in atti;
controricorrente 13 -1- avverso la sentenza n. 5027/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/03/99 - R.G. N. 71005/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato ALESSANDRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 19.5.1993 il sig. IN Belfiore ha chiesto al Pretore di Roma di condannare il datore di lavoro Italcatering s.r.l. a pagargli il risarcimento del danno subito in un incidente stradale, investito da un terzo automobilista, dopo che era sceso dall'autobus aziendale, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in quanto da considerarsi infortunio in itinere. Il Pretore prima, ed il Tribunale poi in sede di appello, hanno dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per indeterminatezza della domanda. Axy Il Tribunale ha ritenuto che l'atto introduttivo, anche luce dei principi affermati dalla valutato alla giurisprudenza di legittimità (richiamati dall'appellante), un'interpretazione complessiva del contenuto secondo dell'atto, che prescinda dall'omessa espressa indicazione dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art.414 c.p.c., nella specie si presenta totalmente carente e tale da rendere assolutamente incerte le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa. Il Tribunale prosegue che il ricorso contiene l'indicazione del - condanna della società al risarcimento dei "petitum" pure indicato le rileva che il ricorrente aveva danni -1 percentuali di inabilità, temporanea e permanente, conseguenti all'evento lesivo, ammette che per la sua 3 quantificazione é ammissibile il rinvio operato all'esito della richiesta consulenza medico-legale; afferma tuttavia che le ragioni di diritto poste dal IN a fondamento domanda rimangono del tutto oscure, a prescinderedella dalla mancanza di un'espressa menzione delle norme di legge. Rileva ancora, con il Pretore, che risulta "per tabulas" l'avvenuto risarcimento dei danni subiti dal IN da parte della Compagnia assicuratrice dell'autovettura investitrice e che non si comprende perché non sia intervenuto nella vicenda, in relazione alla dedotta natura lavorativa dell'infortunio ("in itinere"), l'INAIL o, comunque, perché Axeq non sia stata inoltrata la relativa domanda di indennizzo. In difetto di elementi su tali punti (neppure forniti dal IN in grado di appello, nonostante le riportate considerazioni svolte dal primo giudice) il Tribunale afferma che non è dato comprendere se siano о meno in danni ulteriori rispetto aquella sede dedotti e richiesti quelli già risarciti, né su quale norma di legge о di contratto si fondi la pretesa nei confronti del datore di lavoro in linea generale e salve le eccezioni di legge, ex art.10 del d. P.R.n.1124/65, esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro in conseguenza dell'assicurazione presso 1'INAIL), sì da doversi concludere per la nullità del ricorso, inidoneo a garantire 4 una compiuta difesa ed a consentire al alla resistente dei termini fattuali e giudice la piena conoscenza ( 1 ) giuridici della controversia. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il IN, con unico motivo. società si è costituita con controricorso, La intimata resistendo. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 cod. civ. e 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (art. 360, n. 3 c.p.c.). Rileva che nessuna norma processuale impone a pena di nullità che il ricorso debba contenere anche l'indicazione delle norme di diritto che il ricorrente assume essere state oggetto di violazione, il che del resto si porrebbe in contrasto con il principio iura novit curia. Deduce poi che la regola dell'esonero citata dal Tribunale non opera con riferimento al danno biologico. Infine deduce, per la prima volta, che il fondamento della responsabilità del datore di lavoro è da rinvenirsi nella regola dell'art. 2049 cod.civ. Il motivo è inammissibile. correttamente impostato la decisione sul Il Tribunale ha diritto enunciato dalla costante principio di di questa Corte, secondo cui nel nuovo rito giurisprudenza 5 del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si è sufficiente l'omessa fonda la domanda stessa, non indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile, anche d'ufficio e in grado di appello, con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass. 7-7-1999 n. 7089; Cass. AXY 07-03-2000 n. 2572; Cass. 13-11-2001 n. 14090). Ciò posto, il Tribunale ha esposto in modo articolato e diffuso motivi per cui si è convinto che dall'esame complessivo dell'atto non era possibile desumere le ragioni di diritto (la cui esposizione è indefettibilmente richiesta dall'art. 414 n. 4 c.p.c.) per le quali il lavoratore chiedeva al proprio datore di lavoro il risarcimento del danno provocato da un terzo automobilista. Il ricorrente non deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata, ed invoca, per la prima volta, la norma dell'art. 2049 cod.civ., sulla quale la sentenza impugnata non si è pronunciata. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro oltre Euro 1.550 per onorari di avvocato.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 9.25 oltre Euro 1.550 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, 1' 8 gennaio 2002. Il Presidente in [...]d De Mellbein IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 FEB.2002 Qp\rig-nullità RG 14737/1999 1905 IL CANCELLIERE 3 3 5 0 . 1 . N u T R 3 A 7 - 0 - 1 1 E G A M E S E A L L E D 7