Sentenza 9 marzo 2009
Massime • 1
La rinunzia all'opposizione proposta avverso decreto penale di condanna è legittima, sempre che intervenga prima dell'apertura del dibattimento, ed a condizione che il decreto non sia già stato revocato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2009, n. 15041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15041 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 09/03/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 725
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 017553/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) IN LU N. IL 07/11/1984;
avverso SENTENZA del 04/02/2008 TRIBUNALE di RIMINI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la correzione dell'errore.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 4.2.2008 il Giudice monocratico del Tribunale di Rimini ha dichiarato non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. nei confronti di IN LU in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2), commesso il 9.7.2005, per intervenuta rinuncia all'opposizione del decreto penale di condanna, emesso dal GIP, e, per l'effetto ha dichiarato l'esecutività del decreto penale opposto, e, ai sensi della L. n. 241 del 2006, interamente condonata la pena inflitta all'imputato. Il giudice ha ritenuto che la rinuncia all'opposizione effettuata dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, produce gli effetti dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art.591 c.p.p., lett. d), essendo l'opposizione un mezzo di impugnazione.
Lo stesso giudice ha poi ritenuto di pronunciarsi nelle forme di cui all'art. 129 c.p.p., essendo stato investito della cognizione del processo, ma non potendo svolgere attività istruttoria per l'inammissibilità dell'opposizione.
Tale decisione, però, non osta - secondo il giudice di merito - all'applicazione di una causa estintiva del reato (melius pena), quale l'indulto.
Infine, il G.M. ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ex art. 592 c.p.p.. Avverso la succitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, chiedendone l'annullamento limitatamente al proscioglimento ex art.129 c.p.p., e all'applicazione dell'indulto, con ogni conseguente eventuale determinazione.
Con un primo motivo di gravame, il P.G. ha dedotto l'abnormità della sentenza e la violazione dell'art. 461 c.p.p., comma 5, per avere il giudice dibattimentale pronunciato contemporaneamente il proscioglimento dell'imputato e la esecutività del decreto, là dove la rinuncia all'opposizione comporta, come unica possibile decisione, l'inammissibilità dell'impugnazione con conseguente ordine di esecuzione del decreto opposto. Il richiamo all'art. 129 comporta invece necessariamente una declaratoria di proscioglimento, assolutamente non pronunciabile nella fattispecie. Con il secondo motivo di impugnazione, il P.G. ha eccepito l'abnormità della applicazione dell'indulto e la violazione dell'art. 589 c.p.p., potendo il beneficio applicarsi solo nella fase esecutiva, ma non a seguito della rinuncia alla opposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente vanno esaminate di ufficio, pur non essendovi contestazione da parte del P.G. ricorrente, le questioni della proposizione e della tempestività della rinuncia all'opposizione al decreto penale di condanna, trattandosi di valutazioni per la quale non sussiste una giurisprudenza costante di legittimità. L'orientamento prevalente, al quale questo Collegio ritiene di aderire, è nel senso che la rinunzia all'opposizione proposta è legittima sempre che essa intervenga entro il termine in generale previsto dall'art. 589 c.p.p., costituito dall'apertura del dibattimento, e a condizione che non sia già intervenuta la revoca del decreto medesimo (Cass. Sezioni unite, 6.3.1992 n. 3 riv. 189403;
Cass. Sez. 4, 25.6.2004 n. 40186 riv. 225969; Cass. Sez. 5, 27.9.2005 n. 38966 riv. 232552). Un orientamento minoritario ha ritenuto l'irretrattabilità dell'opposizione, trattandosi di un nuovo iter procedimentale, e segnando l'opposizione a decreto penale la fuoriuscita dal rito monitorio e l'ingresso in un altro tipo di rito (Cass. Sez. 2, 22.4.2004 n. 23263 riv. 229706).
Osserva questo Collegio che non vi è dubbio che l'opposizione a decreto penale va inquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, 10.12.2002 n. 10621 riv. 224701; Cass. Sez. 4, 25.6.2004 n. 40186) e si applica quindi anche ad essa la disciplina di cui all'art. 589 c.p.p., che prevede come termine ultimo per la dichiarazione di rinuncia l'apertura del dibattimento. Stante la peculiarità della procedura è comunque evidente che non si deve essere verificato un altro presupposto, e cioè la revoca del decreto penale opposto, statuizione che impedisce l'espletamento del diritto di rinuncia, là dove il provvedimento monitorio ormai non sussiste più.
Nella specie, la rinuncia all'opposizione è stata formulata dal difensore munito di procura speciale, nella fase di apertura del dibattimento, prima dell'espletamento di ogni altro incombente, e quindi anche della dichiarazione di revoca del decreto opposto. La rinuncia è, pertanto, formalmente corretta e tempestiva, ma le conclusioni che ne ha tratto il giudice del dibattimento sono in parte non solo errate in diritto, ma anche abnormi.
Il primo errore è consistito nel pronunciare una formula di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., là dove alla rinuncia consegue l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 589 c.p.p., e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d). Tale provvedimento è del tutto abnorme,
non solo perché estraneo alla disciplina della materia in questione (Cass. Sez. 5, 9.3.2005 n. 38667, riv. 232588), ma perché si pone anche in contrasto insanabile ed è inconciliabile con la successiva declaratoria di esecutività del decreto penale, pronunciata dal medesimo giudice con la stessa sentenza impugnata dal P.G. di merito. Le sezioni unite di questa Corte hanno, con due identiche decisioni, definito il significato giuridico dell'abnormità di un atto processuale, che può riguardare il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. sezioni unite 24.11.1999 n. 26; 10.12.1997 n. 17). Nella specie, senza dubbio si ravvisa l'abnormità strutturale dell'atto, non essendo il proscioglimento pronunciabile nella materia in esame, e contrastante in modo insanabile per il contenuto residuo della sentenza.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per l'applicazione dell'indulto. La rinuncia all'opposizione comporta l'esecutività del decreto penale, il quale è quindi immodificabile da parte del giudice della cognizione. Nella specie, lo stesso giudice monocratico da atto in motivazione di tale situazione, e che nessun ulteriore accertamento è possibile, ovviamente non solo per quel che concerne l'istruttoria processuale, ma altresì per l'applicazione di benefici in tema di estinzione della pena.
È evidente che il beneficio dell'indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, potrà essere applicato dal giudice dell'esecuzione,
non ostandovi il titolo del reato e il tempo in cui è stato commesso, ma l'inammissibilità per rinuncia dell'opposizione, e la declaratoria di esecutività del decreto penale precludono ulteriori decisioni da parte del giudice della cognizione, per cui si ravvisa una ulteriore abnormità del provvedimento impugnato. Ne consegue che la sentenza gravata va annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. d), limitatamente alla declaratoria di proscioglimento e alla applicazione dell'indulto. È invece confermata la declaratoria di esecutività del decreto penale di condanna n. 401/2006 per intervenuta rinuncia all'opposizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di proscioglimento e alla applicazione dell'indulto.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2009