Sentenza 25 giugno 2004
Massime • 1
La rinunzia all'opposizione proposta avverso decreto penale di condanna è legittima sempre che essa intervenga entro il termine in generale previsto dall'art.589 cod. proc. pen., costituito dall'apertura del dibattimento, e a condizione che non sia già intervenuta la revoca del decreto medesimo.
Commentario • 1
- 1. L’assenza di procura speciale o il mancato accordo sulla richiesta concordata di patteggiamento in sede di opposizione a decreto penale non comportano…Federico Villa · https://www.diritto.it/ · 26 febbraio 2021
Suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 2143 del 08/01/2021 Riferimenti normativi: articoli 459, 461 e 464 c.p.p. – opposizione a decreto penale di condanna – applicazione pena su richiesta delle parti – giudizio immediato – conforme all'orientamento giurisprudenziale precedente. Volume consigliato La vicenda La pronuncia de quo prende le mosse dall'opposizione a decreto penale di condanna proposta dal difensore dell'imputato sulla base di una procura speciale rilasciata in data anteriore alla notifica del decreto penale. Con tale atto di opposizione, l'imputato, per il tramite del difensore, effettuava una scelta di rito optando per l'applicazione della pena su …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2004, n. 40186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40186 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato Presidente del 25/06/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere N. 1020
Dott. GALBIATI Ruggero Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere N. 018677/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI IO N. IL 24/09/1966;
avverso SENTENZA del 29/04/2003 TRIBUNALE di RIMINI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Gianfranco Ciani;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 29.4.2003 il Tribunale di Rimini dichiarava NC IO colpevole del reato di cui all'art. 186, 1 e 2 co., c.d.s. e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 550,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e la sospensione della patente di guida per 15 giorni. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo: 1) inosservanza della legge penale in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di rinuncia all'opposizione al decreto penale;
2) mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella testimonianza del capo pattuglia;
3) erronea applicazione della legge processuale in relazione al modalità dell'avvertimento ex art. 4 31 cpp. Il ricorso è fondato in ordine al primo motivo proposto, rimanendo in esso assorbiti gli ulteriori motivi.
Risulta dagli atti, al cui esame la Corte è legittimata, dovendo decidere su una questione di natura procedurale, che all'udienza del 19.9.2002 la difesa del NC, in via preliminare, depositava istanza di rinuncia all'opposizione al decreto penale di condanna (n. 747/2001 emesso dal Gip presso il Tribunale di Rimini il 17.9.2001) e chiedeva che il giudicante restituisse gli atti al giudice delle indagini preliminari per l'esecuzione. Il giudice solo dopo aver rigettato la detta istanza provvedeva alla revoca del decreto penale di condanna e all'ulteriore corso del giudizio, pervenendo alla resa statuizione.
Al riguardo il Collegio rileva che secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 3^ 12.3.1996 n. 1154, Signori m.u. 204274) l'opposizione a decreto penale va inquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni ed è rinunciabile;
ovviamente la rinuncia, per produrre i suoi effetti, deve, oltre a rivestire determinate forme che nella specie non vengono in contestazione, essere tempestivamente proposta;
essa deve dunque intervenire nel rispetto del termine ultimo, in generale (art. 589) previsto per la rinuncia, costituito dall'apertura del dibattimento, e di quello speciale, collegato alla specialità del procedimento in esame, costituito dal non essere già intervenuta la revoca del decreto stesso.
Nella specie, l'istanza di revoca è stata presentata prima di ogni altra difesa e prima della revoca del decreto stesso da parte del giudice, che, per quanto sopra detto, non avrebbe dunque dovuto revocare il decreto, ma bensì avrebbe dovuto dichiararne la esecutorietà.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la esecutorietà del decreto penale in data 17.9.2001 del Tribunale di Rimini a carico del ricorrente. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004