Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2005, n. 38966
CASS
Sentenza 27 settembre 2005

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La revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope iudicis. Ne consegue che, qualora avverso il decreto penale di condanna sia stata proposta opposizione, conclusasi con sentenza di incompetenza per materia e successivamente, a seguito di opposizione a nuovo decreto emesso dal Tribunale, l'imputato rinunci all'opposizione contro il primo decreto mai espressamente revocato, poiché detto decreto non è divenuto esecutivo ma è stato automaticamente revocato, la successiva rinuncia è tardiva e, pertanto, inefficace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2005, n. 38966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38966
    Data del deposito : 27 settembre 2005

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