Sentenza 27 settembre 2005
Massime • 1
La revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope iudicis. Ne consegue che, qualora avverso il decreto penale di condanna sia stata proposta opposizione, conclusasi con sentenza di incompetenza per materia e successivamente, a seguito di opposizione a nuovo decreto emesso dal Tribunale, l'imputato rinunci all'opposizione contro il primo decreto mai espressamente revocato, poiché detto decreto non è divenuto esecutivo ma è stato automaticamente revocato, la successiva rinuncia è tardiva e, pertanto, inefficace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2005, n. 38966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38966 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 27/09/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1857
Dott. ROTELLA IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI GIgiacomo - Consigliere - N. 6016/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI GI IO, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 14-12-04 dalla Corte di appello di Cagliari;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 14-4-04 il Tribunale di Oristano dichiarava IA GI IO responsabile di lesioni volontarie aggravate ex artt. 582, 585 c.p. ai danni di FO GIfranco che egli colpiva con un coltello, e di porto abusivo di un coltello ex art. 4 L. 110/75 e lo condannava a pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Cagliari con pronuncia 14-12-04 avverso la quale l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa applicazione del principio del ne bis in idem.
In particolare ha rilevato che: in data 14-9-98 il Gip presso la Pretura di Oristano aveva emesso nei suoi confronti un decreto penale di condanna per gli stessi reati sopramenzionati;
che egli aveva proposta opposizione per cui era stato citato a giudizio dinnanzi al Pretore;
che era intervenuta sentenza di incompetenza per materia;
in data 29-5-00 il Gip presso il Tribunale aveva emesso nuovo decreto e che a seguito di opposizione era stato condannato dal Tribunale di Oristano con la richiamata sentenza 14-4-04, confermata da quella ora impugnata;
che in data 19-11-03 egli aveva rinunciato all'opposizione contro il primo decreto, mai revocato;
che pertanto detto decreto era divenuto definitivo con conseguente preclusione del presente procedimento.
La Corte osserva:
Sotto il profilo del vizio di motivazione va rilevato che il gravame è inammissibile in quanto a fronte di questioni di diritto ciò che rileva è esclusivamente la legittimità della soluzione adottata e pertanto, nel caso presente, la correttezza dell'esclusa situazione di "bis in idem".
Sotto codesto profilo e cioè con riguardo alla violazione di legge il ricorso è infondato.
All'uopo va rilevato che la revoca del decreto penale di condanna ex art. 464 c. 3 c.p.p. è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione, che si verifica per il solo fatto della celebrazione di esso, ope legis e non ope judicis (Cass. 22-7-97 n. 0 7140 RV. 208958;
Cass. 3-7-98 n. 0 7845 RV. 211352). Orbene, nella fattispecie, il primo decreto non è divenuto esecutivo in quanto esso fu automaticamente revocato ed il giudizio di opposizione si è concluso con la sentenza di incompetenza: ne deriva che la rinuncia operata successivamente a quest'ultima pronuncia è del tutto inoperante in quanto tardiva ed al contempo che non esiste pendenza di altro giudizio di opposizione.
In conclusione s'impone il rigetto del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2005