Sentenza 6 marzo 1992
Massime • 3
La valutazione sull'ammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna non è riservata esclusivamente al giudice delle indagini preliminari, ma può essere compiuta anche nel giudizio conseguente all'opposizione, finché il decreto penale di condanna non sia stato revocato. (Nello stesso senso: Sezioni Unite, sent. 4 del 6 marzo 1992, dep. il 24 marzo 1992 in proc. Glarey).
L'emissione del decreto penale di condanna oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 459 Cod. proc. pen. non comporta la nullità del decreto stesso perché tale termine è ordinatorio e il suo mancato rispetto provoca una mera irritualità. (Nello stesso senso: Sezioni Unite, sent. 4 del 6 marzo 1992, dep. il 24 marzo 1992, in proc. Glarey).
L'atto di opposizione a decreto penale di condanna non è a forma vincolata e, quindi, l'indicazione in esso di tutti gli elementi previsti dall'art. 461 del Codice di procedura penale (estremi del decreto impugnato, data, giudice che lo ha emesso) non è richiesta a pena di inammissibilità, perché i detti elementi non sono requisiti formali ineliminabili dell'atto, ma hanno carattere indicativo ed equipollente, nel senso che debbono consentire , globalmente o alternativamente, l'individuazione certa del provvedimento opposto. Pertanto, l'opposizione è ammissibile, purché non vi siano dubbi sul provvedimento opposto, anche se manchi taluno degli elementi indicati nell'art. 461 Cod. proc. pen.. (Nella specie la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto ammissibile l'opposizione in cui erano stati indicati solo il numero del decreto, l'anno di emissione e il numero del procedimento con l'indicazione del registro al quale faceva riferimento). (Nello stesso senso: Sezioni Unite, sent. 4 del 6 marzo 1992, dep. 24 marzo 1992 in proc. Glarey).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/03/1992, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente N. 3
1.Dot. Gaetano LO COCO Consigliere
2. " CO CA " REGISTRO GENERALE
3. " DO IA " N. 20180/91
4. " RE EB "
5. " ID SC "
6. " SE DI AU "
7. " RA SI "
8. " Pasquale LA CAVA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GL RO, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza 9 gennaio 1991 del Tribunale di Aosta. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Pasquale LA CAVA;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede rigettarsi il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Il 14 maggio 1990, su richiesta del P.M., il GIP del Tribunale di Aosta ha emesso, nei confronti di EY RO, decreto penale di condanna di lire 200.000 di ammenda per il reato di cui al I comma dell'art. 1 della legge 516/82 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1984 nella qualità di legale rappresentante della società di fatto EY - Berlard). Contro tale provvedimento ha proposto opposizione il EY con atto intestato "Tribunale di Aosta". Il GIP, in data 28 maggio 1990, dopo aver rilevato, ex art. 464, I comma, Cod.proc.pen.che era stata proposta rituale opposizione ha disposto procedersi, nei confronti dell'opponente, con rito immediato ed ha fissato la data della relativa udienza dinanzi al Tribunale.
Quest'ultimo, all'udienza del 9 gennaio 1991, dopo la declaratoria di contumacia dell'imputato, su eccezione del P.M., ha dichiarato, ai sensi del II comma dell'art. 461 codice citato, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto detto atto era privo della data del decreto e del giudice che lo aveva emesso.
Contro tale decisione ricorre per cassazione il difensore che, con motivi contestuali, denuncia erronea applicazione della legge in ordine alla ritenuta inammissibilità.
Assume che nell'atto di opposizione presentato nella cancelleria del giudice che aveva emesso il decreto, era indicato il numero del provvedimento e l'anno di emissione nonché il numero del procedimento ed il registro di riferimento e che, quindi, senza possibilità di equivoco alcuno, era individuato l'atto impugnato. Deduce, altresì, che il Tribunale essendo stato investito del giudizio immediato non avrebbe potuto dichiarare un vizio di forma non più rilevabile competendo, il giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione, al GIP la cui decisione è sindacabile esclusivamente dalla Corte di Cassazione su ricorso dell'imputato nell'ipotesi di ritenuta inammissibilità.
Lamenta, infine, la violazione del primo comma dell'art. 459 C.P.P. per essere stato il decreto emesso oltre il termine di quattro mesi dalla data di iscrizione del nome dell'imputato nel registro delle notizie di reato.
Il ricorso, su segnalazione del presidente della III sezione penale, è stato assegnato alle Sezioni Unite sulla questione, che ha già dato luogo a contrasti giurisprudenziali, dell'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna nella ipotesi in cui l'opposizione, anche se priva di uno degli elementi previsti dell'art. 461, 2 C.P.P., sia, comunque, idonea alla identificazione del decreto.
Il ricorso va accolto per quel che si dirà.
Preliminarmente va osservato che la questione sollevata dal difensore che deduce la nullità del decreto penale perché emesso oltre il termine di quattro mesi dalla data di iscrizione del nome dell'imputato nel registro delle notizie di reato è infondata. Al limite temporale previsto dal primo comma dell'art. 459 C.P.P. (peraltro aumentato a mesi sei dal d. leg. 22.6.1990 n. 161) non è espressamente collegata alcuna sanzione di nullità o di decadenza. Le nullità sono solo quelle tassativamente previste dalla legge e, nella specie, il riferimento di quel termine non è sanzionato da alcuna comminatoria.
Si tratta di un termine ordinatorio il cui mancato rispetto provoca una mera irritualità che può soltanto dar luogo alle conseguenze previste dall'art. 124 C.P.P. ma non vizia l'eventuale decreto che venga emesso.
Il provvedimento del Tribunale poi, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non può ritenersi irrituale o abnorme sul presupposto che l'ammissibilità dell'opposizione sia soggetta esclusivamente al vaglio del giudice delle indagini preliminari.
Il terzo comma dell'art. 464 del codice citato prevede che nel giudizio conseguente all'opposizione il giudice revochi il decreto di condanna e, pertanto, prima di tale giudizio, il decreto penale deve considerarsi esistente a tutti gli effetti e non revocato. Finché, quindi, il provvedimento non è revocato è sempre possibile la declaratoria di quelle cause di inammissibilità che producono l'effetto di lasciare in vita il decreto penale.
Orbene, nella fattispecie, l'ordinanza del Tribunale di Aosta è stata emessa negli atti preliminari al giudizio prima della dichiarazione di revoca del decreto e, quindi, tale provvedimento non può ritenersi irrituale o abnorme.
In accoglimento del primo motivo del ricorso, in esso assorbiti gli ulteriori motivi di cui alle memorie difensive del 9.12.1991 e 19.2.1992, l'ordinanza impugnata, infine, va annullata senza rinvio. L'art. 461, 2 C.P.P. prevede che la dichiarazione di opposizione indichi "a pena d'inammissibilità gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso". Il contenuto di tale atto, modellato su una figura complessa, prevede una varietà di requisiti che il legislatore ha voluto al solo scopo di garantire l'identificazione certa del provvedimento impugnato. Se, dunque, lo scopo è quello di garantire l'identificazione certa del provvedimento impugnato l'atto di opposizione non può essere inteso come atto a forma vincolata e, quindi, i vari elementi indicati nella disposizione in esame (estremi del provvedimento - data - giudice che lo ha emesso) non possono e non debbono costituire requisiti formali ineliminabili dell'atto, ma essi hanno, invece, esclusivamente carattere indicativo ed equipollente nel senso che debbono consentire globalmente o alternativamente, l'individuazione certa del provvedimento impugnato. Una diversa interpretazione fondata sulla stretta lettera della legge oltre ad essere eccessivamente formalistica sarebbe anche in contrasto con la "ratio" della sanzione processuale. Pertanto, se l'atto di opposizione è formulato in termini tali che non vi siano dubbi sul provvedimento impugnato, lo scopo voluto dalla norma è raggiunto.
Tale interpretazione, poi, è conforme alla giurisprudenza di legittimità che si è formata in relazione al codice abrogato. Essa infatti prevedeva l'ammissibilità delle opposizioni tutte le volte in cui era possibile il riconoscimento dell'atto impugnato. Orbene, nella fattispecie, con l'atto di opposizione presentato nella cancelleria del Giudice che aveva emesso il decreto il EY ha indicato il numero del provvedimento e l'anno di emissione (n. 20/90) nonché il numero del procedimento ed il registro al quale il numero faceva riferimento (190/90 R.G.N.R.).
Tali indicazioni caratterizzano in modo chiaro l'atto impugnato e lo identificano in modo certo senza possibilità di equivoco alcuno. L'opponente mediante tali indicazioni ha assolto dunque all'esigenza di individuazione dell'atto opposto e, pertanto, con la presentazione dell'opposizione nella cancelleria del giudice che aveva emesso il decreto e con le indicazioni precisate nell'atto, ha soddisfatto la "ratio" della norma preordinata, come già detto, alla possibilità di identificazione dell'atto impugnato. Erroneamente, quindi, i giudici di merito hanno dichiarato l'inammissibilità dell'atto di opposizione e disposto l'esecuzione del decreto penale. Dato ciò, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al giudice che l'ha pronunciata per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite, visti gli artt. 611 e 620 C.P.P., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Aosta per il corso ulteriore.
Roma 6 marzo 1992.