Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
È abnorme la decisione con la quale il Tribunale - in sede di giudizio di opposizione avverso decreto penale di condanna - investito di una rinuncia all'opposizione ritualmente proposta, disponga non doversi procedere, ex art. 129 cod. proc. pen., e la contestuale restituzione degli atti al G.i.p., posto che si tratta di provvedimento estraneo alla disciplina della materia in questione, la quale, in tal caso, demanda al Tribunale la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, con i provvedimenti consequenziali, ivi compreso quello di ordinare l'esecuzione del decreto di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2005, n. 38667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38667 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/03/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 546
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 20376/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BRESCIA;
nei confronti di:
1) PA GO N. IL 23/12/1964;
2) LI US N. IL 29/12/1958;
3) OL SE;
contro avverso SENTENZA del 24/04/2003 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI POPOLO ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. Santi Consolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, trasmettendosi gli atti al tribunale di SC per l'ulteriore corso.
FATTO E DIRITTO
Le risultanze processuali evidenziano che a carico di UG ZZ e di PE RA è stato emesso decreto penale di condanna per l'imputazione di concorso in lesioni personali cagionate a OL GI e che nel giudizio conseguente all'opposizione proposta avverso il decreto ("durante la fase preliminare, dopo la costituzione delle parti" e nell'udienza di rinvio concesso all'uopo) nell'interesse degli imputati è stata depositata dichiarazione di rinunzia all'apposizione, che, ritenuta regolare e tempestiva, ha dato luogo alla sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di "non doversi procedere... essendo intervenuta rinuncia all'opposizione a decreto penale" e di trasmissione degli atti al G.I.P..
Hanno proposto impugnazione:
- il P.M. presso il Tribunale di SC (che, premettendo l'inesistenza di previsione normativa di facoltà - o potere - di rinvio dell'opposizione in materia, evidenzia anche l'abnormità della sentenza, che ha comportato indebita regressione del procedimento ad una fase processuale già conclusi);
- il P.G. presso la Corte d'appello di SC, che ha denunziato l'abnromità il provvedimento per violazione degli artt. 129, 178 lett. b) e c) e 461 - 5^ e 6^ co. - c.p.p. nei termini segnalati, per gli effetti da cui all'art. 572 c.p.p., dalla parte ..... costituita OL GI;
- la predetta parte civile, come costituitasi tempestivamente (che ha evidenziato la nullità della decisione, assunta "pari udienza" per l'intervenuto deposito della dichiarazione di rinunzia all'opposizione, comminata pronunzia sulle richieste già avanzate dalla stessa ricorrente, essendo comunque abnorme il provvedimento di proscioglimento emesso ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ed essendo dovuta - ove assimilato il giudizio conseguente all'opposizione al giudizio conseguente ad impugnazione - la dichiarazione di inammissibilità della stessa opposizione con statuizione esecutività del decreto penale di condanna per ogni effetto conseguente, anche di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.
Le questioni - sostanzialmente convergenti - proposte dai ricorrenti risultano fondate, in quanto puntualmente e correttamente evidenziano come il tribunale di SC sia in corso in palese violazione della previsione di cui all'art. 461/5 c.p.p.. Rileva, in particolare, che, in presenza di rinunzia dell'opponente (formalmente valida per il suo rilevante ed espresso contenuto - come da Cass. Sez. 3^, 24 marzo 1992, n. 430, Cozzolino - oltre che tempestiva siccome precisata nel termine di cui all'art. 589/1 c.p.p.), era demandato al tribunale soltanto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione (Cass. Sez. Un. 6 marzo 1992, n. 3, Glarey) con i provvedimenti consequenziali (compreso ovviamente quello di ordinare l'esecuzione del decreto di condanna), essendosi invece fatto luogo al concreto illegittimo provvedimento di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e di restituzione degli atti al G.I.P., estraneo allo schema processuale proprio della materia come innanzi delineato.
Conseguentemente la sentenza impugnata resta annullata;
ma omessa la statuizione di rinvio al primo giudice, essendo evidente che l'applicazione del principio avvalorato trova la diretta possibile attuazione in questa sede, ai sensi dell'art. 620 lett. c) c.p.p., laddove deve riconoscersi soltanto l'oggettivo rilievo della inammissibilità dell'opposizione ed ordinarsi l'esecuzione del decreto penale con solido obbligo di pagamento delle spese del procedimento a carico degli opponenti. E, tuttavia, il rinvio conseguente all'annullamento deve essere comunque disposto al limitato fine di liquidazione delle spese dovute alla parte civile costituita (in conseguenza della riconosciuta inammissibilità dell'opposizione), alla quale non può provvedersi con la presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere l'opposizione a decreto penale inammissibile per rinuncia ed ordina l'esecuzione del decreto penale;
condanna ZZ UG e RA PE al pagamento delle spese del procedimento;
rinvia al tribunale di SC per la liquidazione delle spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005