Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
Il procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto penale è del tutto autonomo rispetto a quello che lo ha preceduto e originato; ne consegue da un lato che, proprio in virtù di tale autonomia del nuovo iter procedimentale, l'opposizione a decreto penale segna la fuoriuscita dal rito monitorio e l'ingresso in altro tipo di rito, dall'altro che l' opposizione è irretrattabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2004, n. 23263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23263 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA CANNA Pasquale - Presidente - del 22/04/2004
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 616
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 32748/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER IO e CC UC, imputati del delitto di cui agli artt. 110, 646 c.p. commesso in Carrara il 27.9.01;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Massa in data 22.5.03 che ha dichiarato inammissibile per espressa rinuncia effettuata nella stessa data del 22.5.03 l'opposizione al decreto penale emesso dal Gip in data 11.12.02, disponendo l'esecuzione del decreto (condanna ciascuno alla pena di giorni 20 di reclusione ed E. 40 di multa, pena detentiva convenuta nella multa di E. 774);
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
viste le richieste del Procuratore Generale il quale ha concluso per il rigetto della proposta impugnazione;
letta l'ordinanza in epigrafe ed i motivi di ricorso;
LA CORTE OSSERVA I ricorrenti deducono violazione di legge rilevando la contraddittorietà del dispositivo che ha dichiarato non doversi procedere contro gli imputati per poi disporre l'esecuzione del decreto penale;
rilevano inoltre che la declaratoria di esecutività del decreto è di competenza del Gip che lo ha emesso e che il Tribunale non può procedere ad ulteriori statuizioni quali la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'ordinanza deve essere annullata. Se l'opposizione a decreto penale deve essere inquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni, la stessa, contrariamente a quanto ritenuto con una non recente decisione (Cass. 3^ 11.4.96 n. 1154, c.c. 12.3.96, rv. 204274) non è rinunciabile. In assenza di una specifica disposizione di legge al riguardo deve infatti aversi riferimento alla struttura del procedimento monitorio per decreto nel contesto dei vari riti definitori del giudizio penale. In proposito questa Corte condivide quanto recentemente affermato da altra sezione in ordine alla natura del procedimento instaurato a seguito di giudizio di opposizione (Cass. 5^ 2 4.1.03 n. 3610, c.c. 10.12.02, ricorrente Vozza). Trattasi di procedimento del tutto autonomo rispetto al procedimento per decreto, procedimento che sorge all'esito del procedimento monitorio concluso con detto decreto e che non può essere nuovamente reintrodotto. L'opposizione è irretrattabile perché il suo unico effetto come impugnazione è quello di provocare la revoca del decreto di condanna e la cessazione di quel particolare rito procedimentale richiesto dall'accusa e ritenuto conforme a legge dal Gip, ma non accettato dall'imputato. Con la revoca del decreto di condanna si entra nel rito dibattimentale che non può essere sostituito da altri riti (l'art. 464 c. 3 c.p.p. esclude la richiesta di abbreviato, oblazione e patteggiamento), è autonomo e svincolato dal precedente rito monitorio, rito che non può rivivere "ad libitum" del prevenuto per l'utilizzazione di strategie processuali dilatorie o comunque opportuniste, considerata nel caso concreto la costituzione delle parti civili.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Massa per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004