Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3800
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Sentenza 14 marzo 2003

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L'obbligazione nascente dal disposto di cui all'art. 2289 cod. civ. - dettato in tema di liquidazione della quota del socio uscente per recesso o esclusione, - avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1227 cod. civ., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 citato), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da "mora debendi".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3800
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3800
    Data del deposito : 14 marzo 2003

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