Sentenza 14 marzo 2003
Massime • 1
L'obbligazione nascente dal disposto di cui all'art. 2289 cod. civ. - dettato in tema di liquidazione della quota del socio uscente per recesso o esclusione, - avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1227 cod. civ., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 citato), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da "mora debendi".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 44, presso l'avvocato AMEDEO POMPONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BOSSO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FI IL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 14518/00 proposto da:
FI IL, elettivamente domiciliato in ROMA 2002 VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ORESTE CAGNASSO, FABRIZIO GAIDANO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FI AR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 288/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 10/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo, l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale;
assorbito il primo motivo, inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 21.11.1994 TI AR convenne dinanzi al Tribunale di Torino il fratello TI SI e ne chiese la condanna al pagamento di somme per suo conto versate all'Erario e all'INPS e al risarcimento del danno subito per la mancata restituzione nel termine convenuto del locale di sua proprietà, previa deduzione della somma di L. 30.000.000, di cui essa era invece debitrice, giusta lodo arbitrale, che aveva liquidato la quota del fratello per lo scioglimento del suo rapporto con la società.
Il convenuto contestò la pretesa, all'uopo invocando una transazione intervenuta il 23.1.1993; e in via riconvenzionale chiese la condanna dell'attrice al pagamento della somma di L. 60.000.000, pari al valore della quota predetta.
Il tribunale condannò l'attrice a pagare L. 17.775.750, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertò che i rapporti definiti con la transazione del 23.1.1993 avevano riguardato il danno per la mancata consegna del locale e per il versamento in favore dell'INPS, sicché nulla era più dovuto a quei titoli;
mentre estraneo ad essa era rimasto il versamento all'Erario eseguito dall'attrice, che quantificò in L. 12.244.250; con riguardo alla domanda riconvenzionale, accertò il credito vantato dal convenuto nei limiti di L. 30.000.000 - essendo la differenza dovuta dal terzo socio - ed eseguita la compensazione tra i controcrediti determinò in L. 17.775.750 il debito dell'attrice. TI AR impugnò la decisione;
appello incidentale propose anche TI SI.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza 10.2.2000, ha respinto l'appello principale e, accogliendo l'incidentale, ha condannato la TI a pagare L. 30.000.000.
Ha ritenuto la corte di merito che la scrittura transattiva del 20.1.1993 non avesse regolato la questione del locale, essendosi limitata a definire la esclusione del socio TI SI, ma che nessun danno potesse esigere la appellante principale per la mancata consegna dell'immobile, non avendo provato la esigenza di ristrutturarlo e occuparlo, ne' avendo proposto mezzi istruttori idonei, essendo inammissibili la prova orale e la consulenza tecnica richiesta, la prima perché respinta in primo grado e riproposta in appello senza alcuna specificazione delle ragioni di censura a quella decisione e la seconda perché inidonea a liberare la parte dall'onere relativo.
Ha, poi, respinto il rilievo in ordine alla supposta indebita rivalutazione monetaria delle somme poste a carico della appellante, rilevando che il debito per la liquidazione della quota sociale è di valore.
Quanto all'appello incidentale proposto in riferimento all'addebito a TI SI del terzo di quanto pagato al fisco dalla appellante per imposte di successione ereditaria, rileva la corte piemontese che il pagamento delle imposte, eseguito da TI AR ed avvenuto prima della transazione, non era stato oggetto delle pattuizioni transattive ed ha, pertanto, respinto la censura;
mentre per ciò che attiene al debito relativo alla quota sociale, liquidata a TI SI, ha considerato che, se l'obbligazione è della società, obbligati in via sussidiaria sono i soci, per cui legittima è la pronuncia di condanna nei confronti del singolo socio, avendo il creditore il diritto di premunirsi di un titolo in fase di cognizione, salvo in sede esecutiva a preventivamente escutere la società.
La corte di merito ha infine compensato per la metà le spese del processo di primo grado, ponendo la differenza a carico della appellante principale, oltre a quelle del giudizio di impugnazione. Propone ricorso per cassazione con tre motivi TI AR;
resiste con controricorso TI SI, che propone anche ricorso incidentale condizionato e ricorso incidentale con un motivo per ogni mezzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunzia la ricorrente principale la violazione dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione anteriforma, e dell'art. 2697 c.c., con riguardo al vano occupato a Fiano dal fratello
SI, che egli avrebbe dovuto liberare entro il 31.12.1992 e per il quale aveva richiesto il risarcimento del danno in ragione di L. 12.118.566, pari all'esborso cui era stata costretta per condurre in locazione un alloggio in Torino. Assume di avere articolato, a fronte della avversa deduzione che la questione era stata definita con la transazione del 23.1.1993 e che comunque la sua sistemazione in Fiano poteva avvenire anche senza il vano occupato dal fratello, capitoli di prova di segno contrario, che la corte di appello non aveva ammesso, pur avendo accertato il suo diritto ad ottenere al disponibilità dell'immobile, affermando che la richiesta, formulata in primo grado, rigettata dal giudice istruttore, era stata riproposta con le conclusioni definitive ed era stata respinta dal giudice di appello, perché riformulata senza specifiche censure, si da risultare non nuova.
Osserva la ricorrente che, costituendosi nel giudizio di appello, controparte aveva sollevato questioni sulla ammissibilità dei capitoli di prova, perché irrilevanti, ovvero perché le relative circostanze implicavano valutazioni, ma non anche eccezioni di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; sicché la corte di merito non avrebbe potuto rilevare di ufficio la supposta carenza di specificità della censura.
Osserva che comunque il giudice istruttore in primo grado aveva respinto la istanza di prova, perché irrilevante ai fini della decisione, e infatti il tribunale aveva poi rigettato la domanda sotto il profilo dell'an debeatur, ritenendo la questione definita dalla transazione.
L'appello era stato incentrato, pertanto, su tale aspetto della controversia;
peraltro essa ricorrente aveva indicato le ragioni per le quali la prova per testi e la consulenza tecnica fossero ammissibili e cioè il fatto che la parte di stabile a lei assegnata necessitasse di ristrutturazione, la quale, per non risultare antieconomica, supponeva il rilascio del vano in contestazione, la cui mancanza obbligava la proprietaria a tenere in locazione l'alloggio di Torino.
La mancata ammissione della prova, che finiva per violare anche l'art. 2697 c.c., aveva portato alla disapplicazione dell'art. 342 c.p.c., sotto l'ulteriore profilo che, essendo stata richiesta la consulenza tecnica per verificare l'antieconomicità dell'intervento di ristrutturazione, senza la disponibilità del vano predetto, veniva ad essere superata la opposizione di controparte, che si era fondata sulla inammissibilità del capitolo di prova relativo, in quanto involgeva apprezzamenti. E il paradosso venutosi a profilare dopo la decisione impugnata era stato che essa aveva respinto la richiesta di consulenza tecnica, perché surrogatoria dell'onere della prova, e quella di prova orale, perché implicante giudizi e valutazioni: il tutto realizzando un impedimento a provare il proprio diritto.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata abbia attribuito alla parte un bene - e cioè la somma di L. 30.000.000 - per una causa petendi del tutto diversa da quella invocata.
Rileva che in primo grado il tribunale, a fronte della richiesta del fratello della condanna a pagare L. 60.000.000 per la liquidazione della sua quota sociale, in luogo dei trenta milioni stabiliti dal lodo arbitrale, aveva respinto la domanda, condannando però essa ricorrente alla rivalutazione monetaria sui trenta milioni;
l'appello era stato rivolto a tale pronunzia di rivalutazione, ma controparte aveva proposto appello incidentale per ottenere la differenza rispetto alla pretesa dei sessanta milioni. La corte di appello, pur ammettendo che la quota liquidata è a carico della società, ha aggiunto che i soci sono responsabili in via sussidiaria ed ha concluso che ciò abilita il giudice ad emettere una condanna di pagamento dell'intero credito vantato dal socio escluso o receduto nei confronti del singolo socio, avendo il creditore diritto a munirsi di un titolo esecutivo, salvo l'obbligo in sede esecutiva di preventivamente escutere la società ai sensi dell'art. 2304 c.c.. Il dispositivo che ne era conseguito era stato di condanna della TI a pagare L. 30.000.000 "salvo il disposto dell'art. 2304 c.c.". Rileva la ricorrente che controparte nei gradi di merito non aveva mai dichiarato di volersi precostituire un titolo esecutivo contro di lei, dopo la escussione della società, avendo invece impostato la sua domanda sul vincolo di solidarietà tra soci e società e in forza di esso richiesto la condanna della sorella.
Con il terzo motivo si denunzia la violazione degli art. 1224 cpv. e 1227 c.c. e dei principi giurisprudenziali sul debiti di valore e di valuta, nonché la omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Osserva che il tribunale aveva accolto la domanda di TI SI con interessi e rivalutazione. Essa ricorrente aveva in sede di appello non solo rilevato che la richiesta, accolta, di rivalutazione non era stata motivata e che il giudice di primo grado aveva del pari omesso di motivare a riguardo, ma anche contestato che il debito, essendo di valuta, fosse rivalutabile. La corte di merito aveva confermato la decisione del tribunale invocando due decisioni del giudice di legittimità, di cui la ricorrente contesta la pertinenza;
comunque rileva che essendo stato il valore della quota determinato con la decisione arbitrale, si era quel credito trasformato in ogni caso in credito di valuta. Sono infondati i primi due motivi del ricorso.
La doglianza contenuta nel primo è riferita alla mancata ammissione della prova testimoniale e della consulenza tecnica ed è articolata sui seguenti punti: ritualità della richiesta della prova orale, in quanto già formulata in primo grado e reiterata in appello;
non necessarietà di censure specifiche avverso la mancata ammissione della prova da parte del primo giudice, avuto riguardo al contenuto della sua decisione;
irrilevabilità di ufficio della supposta inammissibilità; fondatezza della richiesta di entrambi i mezzi istruttori, essendo la consulenza tecnica integrativa della prova testimoniale, laddove essa risultava inammissibile per avere avuto ad oggetto un apprezzamento, quale quello della antieconomicità degli interventi sull'immobile di proprietà della TI, senza la disponibilità del vano pure di sua proprietà, occupato da controparte, in dipendenza della quale essa non aveva potuto godere della intero immobile ed era stata costretta agli esborsi per la locazione dell'immobile in Torino.
Quanto alla prova orale la corte di merito ha rilevato che non vi erano state censure specifiche a fronte del mancato accoglimento della richiesta di ammissione in primo grado, omettendo però di considerare che la decisione del tribunale aveva superato il problema relativo a tale prova, avendo ritenuta disciplinata dalla transazione intercorsa tra le parti il 20.1.1993 la questione afferente al vano di cui si tratta.
Conseguentemente nessuna specifica censura era possibile a riguardo. Tuttavia le deduzioni istruttorie, così come riproposte in appello, non risultano decisive, posto che, dinanzi alla mancata restituzione del vano da parte di TI SI, la circostanza che fosse stata "sconsigliata" alla ricorrente la sistemazione dell'immobile, di cui la ricorrente era proprietaria in Fiano, senza avere avuto la disponibilità dell'intera consistenza, al di là della sua genericità e dell'apprezzamento meramente valutativo, si appalesa inidonea ad assumere il rango di elemento di prova, non prospettando la reale impossibilità di fruizione dell'immobile, a causa della occupazione di quella parte e, non risultando nemmeno indicate le reali esigenze degli interventi di riattamento, non specifica le ragioni per le quali detta "sistemazione" fu sconsigliata, se di natura tecnica o economica, e ove di queste ultime si fosse trattato, in che termini avrebbero aggravato i costi, sì da giustificare l'onere della locazione protratta nel tempo del quale la ricorrente ha chiesto il ristoro.
Nè trovava maggior titolo ad essere disposta la consulenza tecnica, richiesta per accertare se fosse o meno conveniente economicamente ristrutturare l'alloggio prima del rilascio del vano in questione, poiché, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata, l'onere probatorio che incombe alla parte non può essere assolto attraverso la consulenza che il giudice dispone, essa non essendo un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione di dati già acquisiti o di riscontro di situazioni, rilevabili solo con il sussidio di cognizioni tecniche (Cass. 9584/1998). Senza consistenza è anche la seconda censura.
Posto, infatti, che il convenuto in primo grado, TI SI, aveva richiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice a pagargli il valore della sua quota sociale e aveva impugnato in via incidentale la sentenza del tribunale - che non aveva accolto quella domanda, se non nella parte corrispondente alla frazione di pertinenza della attrice, ritenendo che l'altra frazione fosse a carico del terzo socio, estraneo alla lite - la corte territoriale, accogliendo la impugnazione, ha fornito a quella pretesa, che era stata prospettata in termini di solidarietà, senza alcuno specifico riferimento normativo, la base testuale dell'art. 2304 c.c.. Il vizio di ultra o extrapetizione, infatti, ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi della azione, (petitum o causa pretendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto o sostituendo l'azione formalmente ed espressamente proposta con una diversa, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero di individuare la esatta natura dell'azione e di porre a base della pronunzia adottata considerazioni di diritto persino diverse da quelle all'uopo prospettate (Cass. 258/1999;
1940/1998; 3670/1996).
Fondato è, invece, il terzo motivo.
La sentenza impugnata ha affermato che il debito relativo alla liquidazione della quota per il socio receduto o escluso è di valore ed ha sostenuto tale conclusione con il richiamo improprio a giurisprudenza di questa Corte, che è di segno contrario. Non par dubbio, infatti, che avendo il credito siffatto ad oggetto sin dall'origine una somma di danaro, sia di valuta e soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c., potendo la svalutazione monetaria assumere rilevanza quando, non essendo l'adempimento avvenuto tempestivamente, diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore (Cass. 5647/1994). In tal senso è anche Cass. 1403/1998, citata dalla corte piemontese, in cui il richiamo al maggior danno previsto dall'art. 1224 c.c. suppone la natura di debito di valuta;
mentre è improprio il riferimento a Cass. 565/1995, che ha riguardato una fattispecie di contratto di società nullo.
Il rigetto del primo motivo del ricorso principale comporta il venir meno del motivo di ricorso incidentale condizionato di TI SI, con cui sono state denunziate la violazione degli artt. 1362 e 1967 c.c. e la omessa o insufficiente motivazione, con riguardo al punto della decisione che ha ritenuto che nella scrittura di transazione mancassero riferimenti alla questione dell'alloggio; tale affermazione sarebbe derivata dalla violazione dei canoni ermeneutici in tema di contratti e sarebbe rimasta immotivata, perché fondata sulle premesse della scrittura, riduttive del testo di essa.
Con il secondo motivo - che è l'unico del ricorso incidentale non condizionato - si denunziano la violazione dell'art. 2304 c.c. e la omessa o insufficiente motivazione. Rileva il ricorrente che improprio sia stato il richiamo della corte di appello all'art. 2304 c.c., in quanto le obbligazioni di controparte non derivavano da quelle sociali, ope legis, ma dal contratto di transazione, in cui società e soci avevano assunto l'obbligo di pagare.
La censura, che trova corrispondenza nel 2^ motivo del ricorso principale - con il quale si era addebitato alla sentenza impugnata di avere rinvenuto la causa pretendi della pretesa del socio escluso nell'art. 2304 c.c., che non era stato invocato dall'avente diritto - è quanto quello infondata, inferendo sulla qualificazione giuridica del credito che la corte territoriale ha compiuto, non ignorando l'atto negoziale che il ricorrente incidentale invoca, ma fornendo ad esso la disciplina normativa dell'art. 2304 c.c. e così interpretando l'atto transattivo e la solidarietà della obbligazione afferente al pagamento della quota sociale, alla luce della predetta disposizione.
Alla portata di essa, così come ritenuta dai giudici di merito, nessuna censura muove il ricorrente incidentale, essendosi esso limitato ad invocare una fonte negoziale in luogo di quella legale, sicché non è in discussione ne' se in astratto l'obbligazione fatta valere sia dei soci o della società - avendo la corte di merito espressamente affermato che "la società in nome collettivo è passivamente legittimata rispetto alla domanda del socio escluso (o anche socio receduto) e che pertanto il credito è nei confronti della società e non dei singoli soci" (così Cass. SS.UU. 26.4.2000 n. 291). - ne' se l'art. 2304 c.c. disciplini anche le obbligazioni della società verso i soci, ma solo se, con il contratto di transazione, ad obbligarsi siano stati anche i soci in proprio, oltre alla società.
E tale obbligazione solidale, di natura pattizia, la sentenza non solo non ha negato, ma ha espressamente affermato, nel momento in cui ha premesso che la doglianza incidentale di TI SI era fondata nella transazione, ricavando però il suo regime dall'art. 2304, al pari di ogni altra obbligazione sociale;
punto questo rimasto inoppugnato, ancor più ove si consideri che nella deduzione relativa alla proposta censita il TI afferma che l'obbligazione della società era stata assunta in proprio dai signori ER e AR TI coerentemente "con la circostanza che la transazione stessa era destinata a coprire tutti i rapporti, compresi quelli personali", nella linea, cioè, segnata dalla norma citata.
Dall'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale - cui può seguire la decisione di merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - deriva che al debito relativo alla quota sociale, come determinato dai giudici di merito, non debba essere riconosciuta la rivalutazione monetaria.
La liquidazione delle spese processuali dei gradi di merito va compiuta in conformità a quanto stabilito nella sentenza impugnata, mentre per quelle di cassazione ricorrono giusti motivi, avuto anche riguardo alla reciproca soccombenza delle parti - totale per il ricorrente incidentale e parziale per il principale - per la integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e cassa la sentenza impugnata;
rigetta il ricorso incidentale e i primi due motivi del principale e, pronunziando nel merito, in relazione al motivo accolto, esclude la rivalutazione monetaria. Conferma la liquidazione delle spese di primo e secondo grado come effettuata nella sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2003