Sentenza 19 luglio 2016
Massime • 2
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'attualità del pregiudizio non è condizione necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda riparatoria rivolta al Magistrato di sorveglianza, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35 ter ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen., ai fini della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio medesimo.
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente. (Fattispecie, nella quale la Corte, nell'annullare senza rinvio l'impugnato provvedimento del Magistrato di sorveglianza di inammissibilità della domanda risarcitoria, ha ritenuto che la scarcerazione nelle more del giudizio del ricorrente avesse comportato il trasferimento della competenza in capo al giudice civile e il conseguente onere per l'interessato di adire quest'ultimo per conseguire il ristoro patrimoniale del pregiudizio subito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2016, n. 38801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38801 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2016 |
Testo completo
388 0 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - SENTENZA N. 2541/2016- - Consigliere - Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO N. 52708/2014 - Consigliere - ROSA ANNA SARACENO Dott. Rel. Consigliere - MONICA BONI Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMMISSO ME ND N. IL 19/02/1956 avverso il decreto n. 4922/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di PAVIA, del 17/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Poob Converell, che ha dist qualifiers it Nous coup rec Udit i difensor Avv.; केह Ritenuto in fatto 1.Con decreto reso in data 17 novembre 2015 il Magistrato di sorveglianza di Pavia dichiarava inammissibile il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. da EN RO Commisso per ottenere la riduzione della pena detentiva, secondo quanto previsto dall'art. 1 del d.l. 26/6/2014 n. 92, convertito nella legge 11/8/2014 n. 117; a fondamento della decisione rilevava, quali condizioni ostative all'accoglimento della domanda, la carenza del requisito dell'attualità del pregiudizio e la genericità della domanda.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato personalmente, il quale ne ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi: a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35-ter ord. pen. in relazione agli artt. 3 CEDU, 3 e 111 Cost., 69 ord. pen., comma 6 lett. b). Il rimedio approntato dall'art. 35-ter ord. pen. riguarda le situazioni di sovraffollamento carcerario in contrasto con le previsioni dell'art. 3 CEDU, ma non prevede espressamente la situazione di coloro che, pur essendo detenuti o internati nel momento in cui hanno proposto l'azione risarcitoria, lamentino un pregiudizio non più attuale per le mutate condizioni detentive, condizione questa che il giudice di sorveglianza ha ritenuto necessario sussistesse al momento di presentazione dell'istanza. Simile interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché nega l'accesso al rimedio della riduzione della durata della pena a detenuti che abbiano subito in passato condizioni detentive disumane e degradanti solo perché non più attuali, imponendo il solo riconoscimento di un compenso pecuniario;
né la carenza di tutela potrebbe superarsi con la previsione della proponibilità dell'azione civile una volta terminata di scontare la pena, soluzione illogica e discriminatoria, mentre dovrebbe valere l'applicazione analogica delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35-ter quale effetto di interpretazione costituzionalmente orientata. b) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35-ter ord. pen. in relazione agli artt. 3 CEDU e 3 e 111 Cost., 69 ord. pen., comma 6. Il provvedimento impugnato ha censurato la mancata indicazione nel reclamo degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda risarcitoria;
in tal modo l'interpretazione proposta dal giudice di merito dimentica che il detenuto è un soggetto debole che non ha la piena conoscenza di indagini, statistiche ed atti amministrativi dell'amministrazione penitenziaria da cui poter desumere la correttezza o meno della detenzione. La situazione di carente conoscenza 1 stata aggravata dalla scelta di procedere "de plano" senza avere instaurato il contraddittorio tra le parti che, se attivato, avrebbe potuto consentire il confronto e la conoscenza reciproca delle relative ragioni. Per tali ragioni il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato e, in subordine, ha proposto questione di illegittimità costituzionale dell'art. 35-ter ord. pen. in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui non consente di proporre reclamo al magistrato di sorveglianza ai detenuti che al momento della presentazione non subiscano più carcerazione in condizioni vietate dall'art. 3 CEDU, pur avendola subita in precedenza.
3. Con requisitoria scritta depositata in data 26 gennaio 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Paolo Canevelli, ha chiesto qualificarsi il ricorso come reclamo e trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1.In primo luogo si ritiene di dover dissentire dalle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale presso questa Suprema Corte e di dover confermare il corretto esperimento nel caso in esame del ricorso per cassazione.
1.1 Si consideri, in proposito, che l'originaria istanza veniva presentata dal Commisso in data 30 luglio 2014, in un momento nel quale era già provvisoriamente vigente il disposto dell'art. 35-ter ord. pen., come introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, non ancora convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 117, recante, tra l'altro: "Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". In particolare, il legislatore con il nuovo testo normativo ha introdotto nell'ordinamento degli specifici rimedi risarcitori e comunque compensativi a favore di quanti abbiano subito il pregiudizio, costituito dalla sottoposizione a detenzione in condizioni tali da violare l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nell'interpretazione offertane dalla Corte EDU, consentendo loro di ottenere una riduzione della pena ancora da espiare, ovvero una somma di denaro commisurata alla protrazione dell'esecuzione carceraria della pena detentiva in condizioni degradanti ed inumane, perciò non conformi alle prescrizioni convenzionali. Ha quindi regolato anche il procedimento da attivarsi da parte dell'interessato per 2 寸 ottenere il riconoscimento di tali rimedi e la competenza a provvedervi: al riguardo, mediante il rinvio testuale alla previsione dell'art. 69, comma 6 lett. b) della legge di ordinamento penitenziario, per coloro che non versino nelle situazioni previste dal terzo comma dell'art. 35-ter, -ossia non abbiano subito il lamentato pregiudizio in stato di custodia cautelare, non computabile nella pena definitiva da scontare, oppure non abbiano già terminato l'espiazione in carcere-, ha inteso rendere esperibile lo strumento del reclamo giurisdizionale delineato dall'art. 35-bis della stessa legge, da rivolgere al magistrato di sorveglianza secondo uno specifico procedimento.
1.2 Viene dunque richiamata espressamente la disciplina processuale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. che governa il procedimento di sorveglianza ed impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti, esteso anche all'amministrazione penitenziaria interessata, e la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per dar modo alle stesse di partecipare ed interloquire innanzi al giudice. E' altresì contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato del reclamo in termini d'inammissibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura "de plano" ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata "già rigettata (perché, n.d.r.), basata sui medesimi elementi", ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". In tali situazioni, il difetto dei presupposti richiesti dalla legge deve essere oggetto di immediata constatazione, senza richiedere sforzi interpretativi o valutazioni discrezionali, esito di articolate ed approfondite verifiche circa la situazione di fatto posta a base della richiesta, suscettibili di condurre a soluzioni decisorie opinabili e diversificate: l'eventuale adozione anticipata di pronuncia espressa in termini di inammissibilità, ma che nella sostanza investe il merito della domanda, si porrebbe in contrasto col principio del contraddittorio, che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la partecipazione e l'interlocuzione dell'interessato nell'ambito del confronto dialettico tra le parti. I commi 4 e 5 dell'art. 35-bis contengono anche la regolamentazione del regime d'impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, che è contestabile dall'interessato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione о comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, mentre la decisione del predetto tribunale è ricorribile per cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza per il solo vizio di violazione di legge. 3 辟 1.3 Per quanto già esposto, l'analisi dei testi normativi di riferimento non può però arrestarsi agli artt. 35-bis e 35-ter della legge nr. 354/1975; deve tenersi nel debito conto anche la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, la quale prevede espressamente che contro il decreto d'inammissibilità, reso "de plano", sia proponibile ricorso per cassazione. Deve dunque ribadirsi che avverso il provvedimento di inammissibilità adottato "de plano" dal magistrato di sorveglianza l'unico mezzo di impugnazione è costituito dal ricorso per cassazione e non dal reclamo al tribunale di sorveglianza nel contraddittorio delle parti, per la ragione evidente che la relativa declaratoria, adottata eventualmente fuori dai casi previsti, impone che la richiesta venga esaminata dal magistrato nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando il contraddittorio espressamente previsto, e non dinanzi al tribunale con l'omissione di un grado di merito. Se, al contrario, si opinasse per la tesi opposta, sostenuta dal P.G., della reclamabilità del provvedimento illegittimamente emesso "de plano" a fronte della violazione del contraddittorio, dovrebbe riconoscersi che il tribunale è comunque tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., comma 4, dichiarando la nullità del provvedimento di primo grado e rimettendo le parti davanti al magistrato di sorveglianza con un inutile dispendio di tempo e di risorse.
1.4 Né in senso contrario, è sufficiente richiamare quanto stabilito da questa sezione prima con la sentenza nr. 315 del 17/12/2014, Le Pera, rv. 261706, secondo la quale "avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa sull'istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma quarto, ord. pen., ma non il ricorso diretto per cassazione che, se proposto dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), va qualificato come reclamo e trasmesso al detto tribunale per il principio di conservazione dell'impugnazione espresso nell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.". Tale decisione, al contrario, non contrasta con la linea interpretativa sopra esposta, dal momento che riguarda un caso in cui, ad onta della decisione espressasi in termini d'inammissibilità, la stessa era stata assunta nella forma dell'ordinanza ed all'esito di compiuta istruttoria, quindi all'esito di una approfondita disamina sulla fondatezza della domanda ed al di fuori dello schema procedurale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., comma 2. In termini corrispondenti alla linea interpretativa qui esposta, si è pronunciata questa sezione con plurime decisioni sul punto (sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, Mecikian, rv. 265366; sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Olaru, rv. 264237; sez. 1, n. 35840 del 14/05/2015, Manrique Sanchez Josue Ismael;
sez. 1 n. 45376 del 12/06/2015, Giordano, non massimata).
2. Così ricostruita l'attuale cornice normativa di riferimento quanto al rimedio impugnatorio esperibile, il decreto impugnato ha stabilito l'inammissibilità dell'istanza del detenuto per un duplice ordine di ragioni, per non essere attuale il pregiudizio lamentato quale violazione dell'art. 3 CEDU e per la generica formulazione della domanda, priva dell'indicazione delle circostanze e degli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa risarcitoria azionata con la conseguenza che l'interessato avrebbe dovuto attivare, qualora ne fossero maturati i requisiti, lo strumento di tutela indicato al comma 3 dell'art. 35-ter dell'azione risarcitoria da rivolgere al giudice civile, non potendo pretendere la riduzione della durata della pena detentiva inflitta.
2.1 La disamina della domanda avanzata dall'interessato evidenzia che in realtà egli aveva rappresentato di avere sofferto carcerazione presso l'istituto penitenziario di Pavia in condizioni di sovraffollamento alloggiativo nel periodo compreso tra il 10/7/2010 ed il 23/10/2014, situazione cessata allorchè ne era stato disposto il trasferimento presso altra struttura detentiva.
2.2 Premesso che la domanda in realtà contiene un errore nell'indicazione del termine finale della dedotta lesione dei diritti fondamentali del richiedente, poiché la data 23/10/2014 è persino successiva al momento di presentazione dell'istanza ed è comunque smentita dagli atti, indicanti il suo ingresso nella Casa circondariale di Voghera il 23/10/2013, la decisione è frutto di interpretazione dell'istituto non condivisibile perché non coerente, sotto il profilo logico-sistematico, con le finalità perseguite dal legislatore con le riforme della disciplina dell'ordinamento penitenziario introdotte negli anni 2013-2014. Con tali interventi si è inteso perseguire plurimi obiettivi, ossia far cessare condizioni di espiazione delle pene detentive ritenute in contrasto con la Convenzione dei diritti dell'uomo secondo le indicazioni della Corte EDU, ristorare i pregiudizi derivati da tali condizioni e, più in genere, introdurre un sistema di tutela dei diritti dei detenuti, improntato a maggiore effettività e tempestività rispetto a quello esistente. La "ratio" complessiva delle modifiche, compresa la disciplina dei particolari rimedi di cui all'art. 35-ter ord. pen., va rintracciata come già riconosciuto da questa Corte (sez. 1, n. 43722 dell'11/06/2015, Salierno, non massimata) nelrafforzamento - complessivo degli strumenti tesi alla riaffermazione della legalità della detenzione con estensione dei poteri di verifica e di intervento dell'autorità giurisdizionale». л 1 5 с 2.2.1 L'individuazione nell'attualità del pregiudizio lamentato al momento della presentazione della domanda e della decisione quale criterio selettore della competenza del magistrato di sorveglianza rispetto all'ambito di cognizione del giudice civile e della forma di tutela riconoscibile al soggetto danneggiato con possibilità di conseguire nel primo caso il rimedio compensativo nella forma specifica della riduzione delle pena da espiare, nel secondo soltanto quello pecuniario per equivalente, non è giustificato neppure dalla considerazione della formulazione letterale della norma.
2.2.2 Sebbene il pregiudizio sofferto dal detenuto che abbia espiato la pena in condizioni inumane e degradanti sia ricondotto alla tutela dei diritti del soggetto ristretto, derivante dall'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario attraverso il richiamo espresso nel comma 1 dell'art. 35-ter all'art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ciò non autorizza a ritenere che i requisiti di «gravità» e «attualità» del pregiudizio, pretesi da tale ultima norma, costituiscano presupposto essenziale per accedere al rimedio risarcitorio compensativo, accordabile dal magistrato di sorveglianza a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 35-ter citato.
2.2.3 E' stato, innanzitutto, rilevato che il requisito del pregiudizio ai diritti del detenuto, di cui all'art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen., oltre ad essere menzionato esplicitamente al comma 1 dell'art. 35-ter, è inserito anche nel comma 3, che richiama appunto il «pregiudizio di cui al comma 1», seppure sia testualmente previsto che la condizione detentiva inumana e degradante risarcibile attraverso la azione dinanzi al giudice civile non possa essere attuale ma già cessata per il ripristino dello stato di libertà del condannato. Così come, pur essendo testuale l'attribuzione della competenza a provvedere al magistrato di sorveglianza, il risarcimento di un pregiudizio protrattosi per una durata inferiore a quindici giorni, secondo la previsione di cui al comma 2 della stessa disposizione, riguarda una situazione che non potrebbe mai essere attuale al momento della decisione. Se la competenza del magistrato di sorveglianza venisse meno nel momento in cui vengono rimosse le condizioni di carcerazione, ragione del pregiudizio risarcibile, sarebbe arduo in base alla lettera della norma individuare il giudice al quale il soggetto ancora detenuto si dovrebbe rivolgere per ottenere il rimedio compensativo del pregiudizio cessato, posto che il comma 3 dell'art. 35-ter ord. pen. espressamente attribuisce la competenza al giudice civile per le richieste di coloro hanno terminato di espiare la pena detentiva. E come è - stato osservato da parte della dottrina non sarebbe giustificabile una - soluzione che paralizzi eventualmente per anni la possibilità di indennizzare chi ha subito un trattamento contrario al senso di umanità solo perché ancora 6 My detenuto in condizioni divenute conformi al dettato normativo ed al parametro comunitario al momento della domanda. Una simile interpretazione sarebbe foriera della violazione dei principi convenzionali e costituzionali, tanto più che il rimedio ottenibile di natura esclusivamente pecuniaria sarebbe ancor più limitato dalle caratteristiche dello specifico procedimento dinanzi al tribunale civile in composizione monocratica, come disciplinato ai sensi dell'art. 737 cod. proc. civ. e che, secondo quanto già affermato da questa Corte e qui ribadito (sez. 1, n. 43722 dell'11/06/2015, Salierno, non massimata;
sez. 1, n. 46966 del 16/7/2015, Koleci, rv. 265973; sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, Ruffolo, rv. 265855), l'essenziale caratteristica del rimedio in questione è costituita dalla finalità compensativa risarcitoria, ulteriore rispetto all'ordinaria inibizione della prosecuzione della violazione da parte dell'amministrazione penitenziaria delle regole a tutela del diritto negato o compromesso, cui tende il reclamo giurisdizionale in genere. Se i due istituti, quello inibitorio e quello risarcitorio, sono quindi cumulabili, l'attualità del pregiudizio è condizione connaturata soltanto al reclamo di cui all'art. 69, comma 6, ord. pen. in ragione della tipologia di tutela che appresta e che postula una situazione di perdurante lesione del diritto individuale, che si chiede di fare cessare, mentre non è presupposto necessario del reclamo volto ad ottenere effetti "compensativi">>, che «garantiscano una riparazione effettiva delle violazioni della CEDU risultanti dal sovraffollamento», secondo le indicazioni della Corte EDU nella sentenza "pilota" Torreggiani recepite dal legislatore nazionale con l'introduzione di uno strumento di ristorazione in forma specifica dei pregiudizi subiti che abbrevia la durata della pena ancora da espiare nella misura di un giorno per ogni dieci di detenzione in condizioni disumane e degradanti, rimedio che postula solamente la detenzione in atto. Sia l'interpretazione letterale, sia quella sistematica della disposizione di riferimento inducono a ritenere che il richiamo contenuto all'art. 35-ter comma 1 ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), opera ai fini dell'individuazione del reclamo e del relativo procedimento quale misura per eliminare la violazione dei diritti inviolabili del detenuto, ma non può essere riferito ai presupposti del pregiudizio come necessariamente in atto al momento della domanda e, ancor meno, della decisione.
2.2.4 In tal senso rileva che anche la Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 204 del 21/7/2016, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter ord. pen. proposta in riferimento all'inapplicabilità ai soggetti condannati all'ergastolo, abbia sottolineato che il riparto di competenza a provvedere fra ufficio di sorveglianza e giudice civile è affidato al solo criterio dello stato detentivo del 7 To richiedente, non già dell'attualità del pregiudizio al momento della formulazione della domanda. Ha altresì rimarcato, così offrendo autorevole conferma alla persuasività della interpretativa sopra esposta, che le sollecitazioni rivolte all'Italia dalla Corte EDU nella pronuncia Torreggiani hanno riguardato l'introduzione di procedure "accessibili ed effettive;
procedure, in altri termini, idonee a produrre rapidamente la cessazione della violazione, anche nel caso in cui la situazione lesiva fosse già cessata, ad assicurare con rapidità e concretezza forme di riparazione adeguate. questa richiesta deve costituire un indefettibile criterio ermeneutico ai fini della corretta applicazione della disciplina successivamente introdotta dal legislatore".
3. Non può essere condiviso nemmeno il rilievo sulla genericità della domanda: la stessa specificava il luogo di detenzione, il periodo di permanenza in tale istituto e la natura del pregiudizio lamentato, fonte del diritto di conseguire la misura compensativa, consistente nella riduzione degli spazi vitali al di sotto dei livelli minimi ritenuti tollerabili in sede giurisdizionale sopranazionale. Pertanto, seppur con esposizione sintetica e molto elementare, l'istanza introduttiva consentiva di discernere gli elementi essenziali della pretesa formulata, sia quanto all'oggetto della pronuncia richiesta, sia alle ragioni in fatto, e di condurre le necessarie verifiche da parte del giudice che ne era stato investito con l'attivazione dei poteri istruttori conferitigli più in generale dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 5 e nello specifico dall'art. 35-bis ord. pen., comma 3. Tale ultima disposizione, col descrivere l'attività del giudicante in termini di "accertamento", postula l'allegazione da parte dell'interessato dei dati conoscitivi di base, ma non l'imposizione di un onere di completezza ed esaustività nella rappresentazione della situazione lamentata, tale da esaurire le tematiche sulle quali deve intervenire la decisione. Deve dunque escludersi che l'istanza fosse affetta da tale genericità per indeterminatezza o per carenza delle informazioni basilari da impedire di individuare il rimedio preteso ed i presupposti giustificativi e quindi da potersi assimilare alla manifesta infondatezza per "difetto delle condizioni di legge".
3.1 Questa sezione ha già riconosciuto (Cass.sez. 1, n. 47480 del 16/07/2015, Manfra, rv. 265468; sez. 1, n. 22164 del 13/05/2015, Ferraro, rv. 263613; sez. 1, n. 45376 del 12/06/2015, Giordano, non massimata;
sez. 1, n. 876 del 16/07/2015, Ruffolo, rv. 265855), che la genericità della domanda non è riconducibile alle ipotesi in cui è immediatamente percepibile l'assenza delle condizioni per il suo accoglimento e quindi è consentito, in assenza di valutazioni discrezionali, rilevare la relativa causa 8 inammissibilità ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2: l'istanza proposta ai sensi dell'art. 35-ter non richiede una forma specifica, dovendo soltanto esplicitare "petitum" e "causa petendi" ed il tipo di procedimento attivato implica che l'attività di accertamento venga demandata al magistrato di sorveglianza, previa conduzione delle indagini necessarie. Inoltre, se il rimedio introdotto dalla norma ha più natura compensativa che risarcitoria in senso proprio, anche tale finalità dell'istituto, come sollecitato dalla sentenza della Corte EDU Torreggiani
contro
Italia, concorre ad escludere che sia onere del proponente corredare l'atto introduttivo della indicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento della stessa;
né l'eventuale genericità di contenuto può fondare una pronuncia d'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. per mancata indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, disposizione questa applicabile soltanto alle impugnazioni, quale non è il reclamo ex art. 35-ter. Infine, deve considerarsi ulteriore argomento: secondo quanto osservato da Sez. U, n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, rv. 219614 in riferimento ad istituto riguardante la riparazione per ingiusta detenzione che presuppone anch'esso l'apprezzamento a posteriori delle caratteristiche della restrizione carceraria subita, deve escludersi che il procedimento in esame, pur trattato dal giudice penale, abbia i caratteri del processo civile o sia ad esso assimilato. Non rileva a tal fine che abbia per oggetto il riconoscimento di un indennizzo e la patrimonialità della prestazione pretesa, quanto la sua introduzione nell'ordinamento per finalità solidaristica, volta ad alleviare pregiudizi di chi sia stato ingiustamente ristretto, a prescindere dall'accertamento di un fatto illecito addebitabile alla specifica responsabilità per dolo o colpa di un soggetto determinato, e la natura pubblicistica dell'istituto.
3.2 Da quanto esposto discende che il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio. S'impone però ulteriore rilievo: dagli atti emerge che il ricorrente è stato scarcerato e rimesso definitivamente in libertà in data 3/6/2015; tanto pregiudica la possibilità che della sua istanza possa occuparsi nuovamente il Magistrato di sorveglianza di Pavia, difettando il presupposto per radicare la sua competenza, ossia lo stato perdurante di restrizione del richiedente, il quale dovrà adire il giudice civile per conseguire il ristoro patrimoniale del pregiudizio lamentato. 9
P. Q. M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato. Così deciso, il 19 luglio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Cristina Stotto Monica Boni لها DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania EA ELLA 10