Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2016, n. 38801
CASS
Sentenza 19 luglio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'attualità del pregiudizio non è condizione necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda riparatoria rivolta al Magistrato di sorveglianza, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35 ter ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen., ai fini della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio medesimo.

In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente. (Fattispecie, nella quale la Corte, nell'annullare senza rinvio l'impugnato provvedimento del Magistrato di sorveglianza di inammissibilità della domanda risarcitoria, ha ritenuto che la scarcerazione nelle more del giudizio del ricorrente avesse comportato il trasferimento della competenza in capo al giudice civile e il conseguente onere per l'interessato di adire quest'ultimo per conseguire il ristoro patrimoniale del pregiudizio subito).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2016, n. 38801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38801
    Data del deposito : 19 luglio 2016

    Testo completo