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Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20650 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell’interesse di 1. TT CO, nato ad [...] il [...] 2. RT IC, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 2 dicembre 2022 dal Tribunale di Trani nei confronti di CO TT e IC RT, per i reati di cui agli artt. 110-648 cod. pen. (entrambi) e 337 cod. pen. (RT). 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.
2.1. Ricorso di TT 2.1.1. Con il primo motivo, si eccepisce la mancata risposta alle censure con cui ci si Penale Sent. Sez. 2 Num. 20650 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 21/05/2026 doleva dell’applicazione della recidiva sulla sola base dell’indifferenziato dato formale dell’esistenza di precedenti penali, peraltro risalenti.
2.1.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, anche in conseguenza della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
2.2. Ricorso di RT 2.2.1. Con il primo motivo, si deduce l’insussistenza dell’elemento materiale e psicologico del delitto di ricettazione. Non emergerebbe alcuna prova a carico del ricorrente, mero passeggero nell’autovettura provento di furto, di una sua condotta diretta all’occultamento della res, né di un suo contributo alla condotta di ricettazione. Il tentativo di sottrarsi al controllo degli operanti ben potrebbe essere ricollegato alla volontà di non essere sorpreso in compagnia di pregiudicati.
2.2.2. Con il secondo motivo, si contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza, sottolineando come l’imputato non avesse avuto alcuna contezza che le persone armate che lo inseguivano, in abiti borghesi, fossero pubblici ufficiali e come la pretesa condotta violenta dovesse ritenersi del tutto casuale, derivando dall’improvviso porsi dell’operante sulla traiettoria del ricorrente in fuga.
2.2.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, anche in conseguenza della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 3. I ricorsi sono inammissibili.
3.1. Le deduzioni relative alla responsabilità concorsuale di RT, per quanto attiene alla ricettazione della vettura, erano già state compiutamente disattese dai giudici di merito (pp. 5-8), che avevano sottolineato come il ricorrente e i due còrrei avessero utilizzato il mezzo (recante segni inequivoci di manomissione dell’impianto di accensione) per un altro tentativo di furto, senza che le dichiarazioni degli imputati ovvero comunque altri elementi della piattaforma istruttoria consentissero di separarne le rispettive posizioni, alla luce della complessiva condotta (cfr. Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, [...], Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, [...], Rv. 268643-01). Il primo motivo del ricorso di RT non è quindi consentito in quanto reiterativo di questioni ricostruttive schiettamente fattuali ed evidentemente congetturali.
3.2. Le doglianze di RT in ordine all’affermazione di responsabilità ex art. 337 cod. pen. risultano del tutto generiche, poiché non si confrontano minimamente con l’effettivo discorso giustificativo espresso dalla Corte territoriale, che chiarisce puntualmente come gli operanti si fossero espressamente qualificati e come la violenza posta in essere dall’imputato nei confronti dell’appuntato Di MA risultasse del tutto intenzionale, onde liberare la via di fuga per sé e per l’altro complice rimasto ignoto (pp. 5, 8).
3.3. Parimenti aspecifici i profili di censura articolati da entrambi i ricorrenti in tema di 2 recidiva, in presenza di un’ampia motivazione (totalmente pretermessa negli atti di impugnazione), ove, dopo avere preliminarmente richiamato i precedenti – anche specifici e anche recenti – e la continuità nei delitti di tipo predatorio, si descrive una chiara pregnanza delle due sequenze recidivanti (distintamente esaminate;
cfr. pp. 9-10), senza dubbio espressive di una maggiore pericolosità e di una più accentuata colpevolezza, data la tipologia, l’omogeneità, la non occasionalità e la collocazione temporale dei reati precedenti (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270419-01).
3.4. Il secondo motivo del ricorso di TT consiste in una mera enunciazione di principi di diritto, privi di correlazione concreta con la vicenda che qui occupa (salvo un labile accenno alle «particolari modalità di svolgimento» dei fatti) e non evidenzia, dunque, alcuna specifica portata censoria, in violazione di quanto imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 2 dicembre 2022 dal Tribunale di Trani nei confronti di CO TT e IC RT, per i reati di cui agli artt. 110-648 cod. pen. (entrambi) e 337 cod. pen. (RT). 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.
2.1. Ricorso di TT 2.1.1. Con il primo motivo, si eccepisce la mancata risposta alle censure con cui ci si Penale Sent. Sez. 2 Num. 20650 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 21/05/2026 doleva dell’applicazione della recidiva sulla sola base dell’indifferenziato dato formale dell’esistenza di precedenti penali, peraltro risalenti.
2.1.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, anche in conseguenza della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
2.2. Ricorso di RT 2.2.1. Con il primo motivo, si deduce l’insussistenza dell’elemento materiale e psicologico del delitto di ricettazione. Non emergerebbe alcuna prova a carico del ricorrente, mero passeggero nell’autovettura provento di furto, di una sua condotta diretta all’occultamento della res, né di un suo contributo alla condotta di ricettazione. Il tentativo di sottrarsi al controllo degli operanti ben potrebbe essere ricollegato alla volontà di non essere sorpreso in compagnia di pregiudicati.
2.2.2. Con il secondo motivo, si contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza, sottolineando come l’imputato non avesse avuto alcuna contezza che le persone armate che lo inseguivano, in abiti borghesi, fossero pubblici ufficiali e come la pretesa condotta violenta dovesse ritenersi del tutto casuale, derivando dall’improvviso porsi dell’operante sulla traiettoria del ricorrente in fuga.
2.2.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, anche in conseguenza della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 3. I ricorsi sono inammissibili.
3.1. Le deduzioni relative alla responsabilità concorsuale di RT, per quanto attiene alla ricettazione della vettura, erano già state compiutamente disattese dai giudici di merito (pp. 5-8), che avevano sottolineato come il ricorrente e i due còrrei avessero utilizzato il mezzo (recante segni inequivoci di manomissione dell’impianto di accensione) per un altro tentativo di furto, senza che le dichiarazioni degli imputati ovvero comunque altri elementi della piattaforma istruttoria consentissero di separarne le rispettive posizioni, alla luce della complessiva condotta (cfr. Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, [...], Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, [...], Rv. 268643-01). Il primo motivo del ricorso di RT non è quindi consentito in quanto reiterativo di questioni ricostruttive schiettamente fattuali ed evidentemente congetturali.
3.2. Le doglianze di RT in ordine all’affermazione di responsabilità ex art. 337 cod. pen. risultano del tutto generiche, poiché non si confrontano minimamente con l’effettivo discorso giustificativo espresso dalla Corte territoriale, che chiarisce puntualmente come gli operanti si fossero espressamente qualificati e come la violenza posta in essere dall’imputato nei confronti dell’appuntato Di MA risultasse del tutto intenzionale, onde liberare la via di fuga per sé e per l’altro complice rimasto ignoto (pp. 5, 8).
3.3. Parimenti aspecifici i profili di censura articolati da entrambi i ricorrenti in tema di 2 recidiva, in presenza di un’ampia motivazione (totalmente pretermessa negli atti di impugnazione), ove, dopo avere preliminarmente richiamato i precedenti – anche specifici e anche recenti – e la continuità nei delitti di tipo predatorio, si descrive una chiara pregnanza delle due sequenze recidivanti (distintamente esaminate;
cfr. pp. 9-10), senza dubbio espressive di una maggiore pericolosità e di una più accentuata colpevolezza, data la tipologia, l’omogeneità, la non occasionalità e la collocazione temporale dei reati precedenti (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270419-01).
3.4. Il secondo motivo del ricorso di TT consiste in una mera enunciazione di principi di diritto, privi di correlazione concreta con la vicenda che qui occupa (salvo un labile accenno alle «particolari modalità di svolgimento» dei fatti) e non evidenzia, dunque, alcuna specifica portata censoria, in violazione di quanto imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3