Sentenza 16 luglio 2015
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità del reclamo ai sensi degli artt. 35 bis e 69, comma sesto, ord. pen., è sufficiente l'indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive, in relazione ai quali l'interessato deduce un trattamento penitenziario subito in violazione dell'art. 3 Cedu.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/07/2015, n. 47480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47480 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2015 |
Testo completo
47 4 8 0 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - SENTENZA Dott. SEVERO CHIEFFI N.2231/2015 - Consigliere - MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI N. 9659/2015 Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NF ON N. IL 03/02/1946 avverso il decreto n. 16774/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA, del 02/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A. P. Viowa cha la Clients qualificant l'infernasion come reclens Косшейся fl oral TRIBUNALE Di Jorveglianze di ROMA. مسلم Udit i difensor Avv.; e RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 2.12.2014 il Magistrato di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., il reclamo con il quale ON FR chiedeva il risarcimento in forma specifica della riduzione della pena da espiare per le condizioni inumane di detenzione ai sensi dell'art. 35-ter legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 1 d.l. n. 92 del 2014 conv. nella legge n. 117 del 2014. Rilevava che la genericità della domanda non consente la individuazione del grave pregiudizio>>.
2. Avverso detto decreto il FR proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma che, con ordinanza del 25.2.2015, qualificava l'impugnazione come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte. Il detenuto, in specie, contesta la valutazione di genericità della istanza rilevando che aveva indicato i periodi ed i luoghi di detenzione e, sommariamente, la condizione inumana patita, evidenziando, altresì, come il magistrato di sorveglianza sia a conoscenza delle condizioni detentive in ragione delle funzioni di vigilanza attribuitegli dall'art. 69 comma 1 Ord. Pen. sulle quali deve procedere alle necessarie verifiche attraverso il procedimento di cui all'art. 35-bis Ord. Pen.. Infine, esclude che l'attualità del pregiudizio sia presupposto necessario per ottenere la riduzione della pena residua ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato.
1. E' preliminare - stante la richiesta del Procuratore generale di riqualificare il ricorso come reclamo al tribunale di sorveglianza - la valutazione in ordine alla scansione procedimentale da applicare al rimedio risarcitorio azionabile dinanzi al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-ter, comma 1 e 2, legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 1 d.l. n. 92 del 2014 e conv. nella legge n. 117 del 2014. La norma citata fa introdotto nel nostro sistema rimedi risarcitori >> conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo nei confronti di soggetti detenuti ed internati che consistono nella riduzione di un giorno di pena per ogni dieci giorni di detenzione inumana ovvero in una somma di 8,00 euro per ogni giorno di pregiudizio subito. La riduzione della pena residua da espiare è disposta dal magistrato di sorveglianza (comma 1 art. 35-ter) che soltanto nel caso in cui la pena residua non consenta la detrazione nella misura 2 д еА percentuale prevista ovvero nel caso di pregiudizio inferiore a quindici giorni provvede a liquidare la suddetta somma (comma 2); al risarcimento diverso da quello in forma specifica>> provvede il giudice civile (comma 3). Posto che l'art. 35-ter disciplina specificamente soltanto il procedimento per il risarcimento di competenza del giudice civile di cui al comma 3, per quello attribuito al magistrato di sorveglianza si deve ritenere come anche la dottrina ha affermato che il modello procedimentale sia quello previsto per il reclamo - giurisdizionale di cui all'art. 35-bis Ord. Pen., introdotto con il d.l. n. 146 del 2013, conv. con legge n. 10 del 2014. In tale senso, del resto, milita anche il rinvio del comma 1 della disposizione in esame all'art. 69 comma 6 Ord. Pen., come modificato dal predetto d.l., secondo il quale il magistrato di sorveglianza applica il procedimento di cui all'art. 35-bis, per decidere sui reclami dei detenuti ed internati relativi alle condizioni di esercizio del potere disciplinare ed ai pregiudizi all'esercizio di diritti che derivino dalla inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria dell'ordinamento penitenziario. D'altro canto, il modello del reclamo giurisdizionale introdotto con l' art. 35- bis, che si svolge secondo le cadenze degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. appare, invero, sotto il profilo logico-sistematico conforme alla ratio che complessivamente sottende alla introduzione del rimedio compensativo nella forma specifica della riduzione della pena da espiare, volto alla effettiva e congrua riparazione del pregiudizio per inumano trattamento detentivo in violazione dell'art. 3 della convenzione EDU. E' stato giustamente osservato come, nonostante il richiamo all'art. 678 cod. proc. pen., lo schema procedimentale del reclamo giurisdizionale introdotto con l' art. 35-bis Ord. Pen. si distingua dal procedimento di sorveglianza in senso stretto, caratterizzato tra l'altro dalla procedibilità di ufficio, mentre quello in esame prende avvio con il reclamo dell'interessato che, pur non richiedendo una forma specifica, deve indicare almeno cosa chiede (petitum) e perché (causa petendi). Il primo comma, poi, prevede in maniera inequivoca che Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., il magistrato di sorveglianza fissa l'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste>>. Tra le peculiarità del procedimento disciplinato dall'art. 35-bis Ord. Pen., quindi, vi è certamente, la previsione del doppio grado di giudizio di merito nel contraddittorio delle parti: difatti, la decisione sul reclamo deve essere adottata dal magistrato di sorveglianza all'esito dell'udienza nel contraddittorio delle parti e, al comma 4, è prevista l'impugnazione di tale decisione attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 146 del 2013 in luogo della sola ricorribilità per 3 е cassazione, normalmente prevista (salvo casi specifici come per l'applicazione delle misure di sicurezza, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o tendenza a delinquere) per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza assunti all'esito di procedimento in contraddittorio. La descritta cadenza processuale introdotta dall'art. 35-bis Ord. Pen. e la scelta legislativa del contraddittorio nel doppio grado di merito impone di considerare come la possibilità per il magistrato di sorveglianza di emettere un provvedimento fuori dal modello partecipato sia limitata alla sola eccezione prevista dallo stesso art. 35-bis comma 1 Ord. Pen. laddove fa salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen.>>. Quindi, soltanto nei casi in cui risulti che la richiesta è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi>>, il magistrato di sorveglianza potrà dichiarare con decreto de plano il reclamo inammissibile. Come è stato già affermato da Sez. 1, n. 43722 del 11/06/2015, Salierno, - sia pure pervenendo a diverse conclusioni quanto al regime impugnatorio - l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. deve essere limitato alle ipotesi in cui la presa d'atto>> dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali. Si è, infatti, richiamato in proposito l'orientamento consolidato secondo il quale la dichiarazione di inammissibilità risulta possibile solo quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale (Sez. 1, n. 277 del 13.1.2000, rv. 215368). Con riferimento al rimedio del reclamo giurisdizionale in esame che ha riguardo alla materia della violazione dei diritti, anche la dottrina ha avvertito del pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda involga una implicita valutazione del merito con la adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza della esplicazione del regolare contraddittorio che l' art. 35-bis Ord. Pen. impone. Di tal che, la carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile ictu oculi, non deve comportare valutazioni discrezionali, né valutazioni negative fondate su argomentazioni complesse o rese opinabili da possibili differenti ricostruzioni della situazione di fatto posta a base della richiesta >>, Infatti, l'anticipazione alla fase del vaglio preliminare di ammissibilità di una decisione sostanzialmente nel merito sull'istanza violerebbe il contraddittorio che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, laddove prevista, garantisce il diritto di partecipazione dell'interessato finalizzato alla possibilità di prospettare le proprie opzioni nella dialettica tra le parti. е 4 A Le peculiarità ed i limiti evidenziati della pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. sono coerenti con il mezzo di impugnazione che la norma indica nel ricorso per cassazione. Ed il rinvio espresso del comma 1 dell' art. 35-bis Ord. Pen. all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. non può che operare anche sotto tale profilo. Avverso il provvedimento di inammissibilità adottato de plano dal magistrato di sorveglianza ad avviso del Collegio - unico mezzo di impugnazione potrà - essere il ricorso per cassazione e non il reclamo al tribunale di sorveglianza nel contradditorio delle parti, per la ragione evidente che la declaratoria di inammissibilità de plano adottata eventualmente fuori dai casi previsti impone che la richiesta venga esaminata dal magistrato nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando il contraddittorio espressamente previsto, e non dinanzi al tribunale saltando un grado di merito. I medesimi argomenti sono stati posti a fondamento di analoghe decisioni di questa Corte sul punto (Sez. 1, n. 35840 del 14/05/2015, Marique Sanchez Josue Ismael;
Sez. 1 n.45376 del 12/06/2015, Giordano). -E' stato, in specie, rilevato con la prima delle citate sentenze dando conto anche di precedenti decisioni parzialmente diverse che l'analisi in via - sistematica dell' art. 35-bis Ord. Pen. induce a ritenere che la previsione del reclamo al tribunale di sorveglianza riguardi soltanto le decisioni assunte dall'ufficio di sorveglianza che si sia pronunciato sul merito del reclamo, accogliendolo o respingendolo, e che la declaratoria di inammissibilità sia contestabile unicamente mediante ricorso per cassazione e ciò in coerenza con la previsione più generale dell'art. 666 cod. proc. pen. comma 2, richiamata nella sua interezza e senza eccezioni di sorta dal primo comma dell' art. 35-bis. Tale lettura, oltre a rispettare la formulazione testuale ed il significato logico del richiamo all'art. 666, offre il vantaggio di assicurare alle parti la possibilità di uno scrutinio di merito, esteso a tutte le questioni coinvolte ed articolate in due successivi gradi innanzi a giudici dotati di pieni poteri di cognizione sul fatto quando la decisione si sia addentrata in tali profili, mentre quando si sia limitata al riscontro immediato e formale d'inammissibilità siffatto raddoppio del sindacato di merito non è necessario ed è esperibile il solo controllo di legittimità>>. D'altronde, se si seguisse la tesi secondo la quale anche in caso di provvedimento illegittimamente emesso de plano l'unico rimedio è il reclamo di merito al tribunale di sorveglianza, a fronte di una patente e radicale violazione del contraddittorio, dovrebbe, giocoforza, riconoscersi che il giudice collegiale : sarebbe comunque tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 604 comma 4 cod. proc. pen., dichiarando al nullità del provvedimento di primo grado, rimettendo le parti davanti al magistrato di sorveglianza, con inutile dispendio di tempo. 5 е s Per dette ragioni correttamente il tribunale di sorveglianza ha qualificato come ricorso per cassazione il reclamo proposto dal FR avverso il decreto di inammissibilità emesso dal magistrato di sorveglianza ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen.; conseguentemente, non può essere riqualificato reclamo ai sensi del comma 4 dell' art. 35-bis Ord. Pen. con trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza, come richiesto dal Procuratore generale.
2. Tutto quanto premesso in ordine ai limiti entro i quali può essere esercitato dal magistrato di sorveglianza il potere di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., consente di esaminare compiutamente le doglianze del ricorrente la cui richiesta è stata ritenuta inammissibile per genericità quanto alla deduzione del pregiudizio reclamato. Se, infatti, la inammissibilità della istanza può essere dichiarata de plano per assenza delle condizioni di legge limitatamente alle ipotesi in cui è rilevabile ictu oculi e non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali, la genericità>> della richiesta non è ex se causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen, laddove non palesi la mancanza dei presupposti richiesti per accedere ai rimedi di cui all'art. 35-ter comma 1 e 2 Ord. Pen.. Come si è detto, infatti, il reclamo dell'interessato con il quale prende avvio il procedimento in esame non richiede una forma specifica, essendo sufficiente l'indicazione del petitum e della causa petendi;
d'altro canto, la disciplina del procedimento di cui all'art. 35-bis comma 3 Ord. Pen. prevede l'attività di accertamento del magistrato di sorveglianza che è chiamato a pronunciarsi sul reclamo, esercitando, evidentemente, gli ampi poteri istruttori di cui è titolare ai sensi dell'art. 666 comma 5 cod. proc. pen.. compensativa>>, рій cheAnche la natura essenzialmente risarcitoria>> in senso stretto, del rimedio introdotto dall' art. 35-ter Ord. Pen., finalizzato a garantire una riparazione effettiva delle violazioni dell'art.3 della Convenzione EDU derivanti dal sovraffollamento>> richiesta dalla Corte europea nella sentenza pilota Torreggiani, esclude che la domanda debba essere corredata dalla indicazione precisa e completa degli elementi che si pongono a fondamento della stessa ed, in specie, che configurano il pregiudizio da ristorare. Non avendo la richiesta con la quale viene iniziato il procedimento in esame . natura di impugnazione, la genericità del reclamo non può neppure essere : ricondotta alla causa di inammissibilità prevista dall'art. 591 cod. proc. pen. con : riferimento alle forme di cui all'art. 581 cod. proc. pen. per mancata indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. E', quindi, soltanto necessario che vengano indicati i periodi di detenzione, gli istituti di pena e la riconducibilità delle condizioni detentive alle suddette е 6 A : violazioni derivanti dal sovraffollamento, mentre la sussistenza del pregiudizio per specifiche violazioni dell'art. 3 della Convenzione EDU costituisce thema probandum. Nello stesso senso si sono sostanzialmente espresse Sez. 1, n. 22164 del 13/05/2015, Ferraro e Sez. 1, n. 45376 del 12/06/2015, Giordano. Il provvedimento impugnato, quindi, deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Roma per la trattazione della richiesta nel contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 35 -bis comma 1 Ord. Pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Roma. Così deciso, il 16 luglio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia La Posta Severo Chieffi chiefli DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA : 7