Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2025, proposto da
Tecnorad S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Scavone, Silvia Braschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 1233/2024 del Tribunale di Verona, dichiarato esecutivo e definitivo ex art. 647 c.p.c. in data 3.12.2024, notificato in forma esecutiva in data 9.12.2024, e rimasto inadempiuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. SI NI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato nelle forme di rito, la società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al titolo giudiziale monitorio in epigrafe, per il pagamento della somma capitale di € 24.178,55 relativa a fatture per servizi di dosimetria resi alla resistente, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 192/2012 sino all’effettivo soddisfo, spese legali della fase monitoria per € 735,18 e imposta di registro per € 663,75.
2. Il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo con provvedimento ex art. 647 c.p.c. del 3.12.2024; è stato notificato in forma esecutiva alla debitrice in data 9.12.2024. Ad oggi, nonostante richieste e scambi documentali intervenuti, la resistente non ha ottemperato.
3. Risulta altresì decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (conv. in L. n. 30/1997), legittimante l’azione di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
4. L’azione è ammissibile e fondata: nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., a condizione che il decreto stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (v., ex multis, TAR Emilia-Romagna, Parma, 14 maggio 2015 n. 146); il titolo monitorio definitivo ha accertato e reso esigibile il credito della ricorrente; la perdurante inerzia della ASP integra il presupposto dell’ottemperanza.
5. Deve pertanto ordinarsi all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al titolo, mediante pagamento della sorte capitale indicata, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n. 192/2012 maturandi fino al saldo, nonché al rimborso delle spese monitorie e dell’imposta di registro corrisposta.
6. Al fine di assicurare l’effettività della tutela, va nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro (o un suo delegato), che si insedierà su istanza della parte ricorrente in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, provvedendo agli adempimenti necessari entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1233/2024 del Tribunale di Verona, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, provvedendo al pagamento in favore di TECNORAD S.R.L. di:
€ 24.178,55 a titolo di sorte capitale;
interessi di mora al tasso delle transazioni commerciali ex D.Lgs. n. 192/2012 fino al soddisfo;
€ 735,18 per spese legali della fase monitoria;
€ 663,75 per imposta di registro sul titolo;
2. nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, che si attiverà, su istanza di parte, in caso di infruttuosa scadenza del termine di cui al punto 1), e provvederà agli adempimenti sostitutivi entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, anche adottando ogni atto necessario e idoneo al pagamento;
3. condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore di TECNORAD S.R.L., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
SI NI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NI | Ida AI |
IL SEGRETARIO