Sentenza 4 maggio 2012
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, è ostativo all'applicazione della confisca ex art. 2 ter l. n. 575 del 1965 l'accertamento della lecita provenienza di un bene (nella specie, immobile) contenuto in un provvedimento del tribunale del riesame, relativo a sequestro adottato ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1996, conv. in l. n. 356 del 1992.
Commentario • 1
- 1. La revoca della misura di prevenzione non osta alla confisca dell'intero patrimonio.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 aprile 2022
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non costituisce preclusione processuale ostativa all'applicazione della confisca dell'intero patrimonio di un indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento definitivo che abbia revocato l'applicazione della misura ablatoria per insussistenza del requisito della sproporzione tra entrate e beni acquistati in un determinato periodo oggetto di accertamento, quando il successivo decreto di confisca si fondi, in ragione di ulteriori elementi di valutazione, su un giudizio di pericolosità qualificata esteso all'intero percorso esistenziale del proposto e sul dimostrato illegittimo accumulo di ricchezza per reimpiego …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2012, n. 25846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25846 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 04/05/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1310
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - N. 34777/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO IC N. IL 07/11/1948;
2) NT AT N. IL 08/02/1950;
3) CO NI ES N. IL 03/07/1979;
avverso il decreto n. 22/2009 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 04/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Gialanella Antonio, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso: a) per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di "Catanzaro" - recte: Reggio di Calabria - limitatamente "alla posizione di CO HE e alla confisca del fabbricato sito in Pellaro (Reggio di Calabria) alla via La Monaca, n. 39"; b) per la inammissibilità del ricorso nel resto.
RILEVA IN FATTO
1. - Con decreto, deliberato il 4 febbraio 2011 e depositato il 18 aprile 2011, la Corte di appello di Reggio di Calabria ha confermato - per quanto qui rileva - il decreto del Tribunale ordinario di Reggio di Calabria, 26 giugno 2008, di confisca a carico del sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, HE CO, e dei terzi NO NA (coniuge) e NC MO CO (figlio), della sesta parte, intestata alla NO, dell'edificio, composto da tre distinte unità immobiliari, sito a Reggio di Calabria, frazione Pellaro, alla via Monaca (o La Monaca o Lamonaca), numero 39, e dei veicoli, intestati a CO NC MO, meglio indicati alle lettere E, F e G del decreto di sequestro 12 luglio 2007.
In relazione ai motivi di appello proposti dal sorvegliato e dai succitati terzi interessati la Corte territoriale ha osservato quanto segue.
In ordine all'immobile deve essere disattesa l'eccezione della preclusione, formulata dagli appellanti con memoria del 15 settembre 2009, in relazione alla decisione del Tribunale ordinario di Torino, 20 settembre 1995, in sede di incidente cautelare concernente il sequestro del fabbricato disposto, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356,
nell'ambito del procedimento instaurato a carico del CO per delitti in materia di stupefacenti.
I giudici torinesi, considerato che il fabbricato era stato edificato entro il 1983, hanno ritenuto di escludere, in considerazione del dato temporale, "il rapporto di pertinenzialità" tra l'immobile e i delitti addebitati al CO in quel processo "riferiti all'anno 1989 e agli anni seguenti", senza alcun ulteriore "accertamento sulla liceità della provenienza del bene".
Non sussiste pertanto nessuna preclusione per la confisca in sede di prevenzione, difettando - tra i due procedimenti - l'identità dei "contenuti della cognizione", del "tema decidendum" e delle "finalità giuridiche".
Nel merito, la perizia disposta in grado di appello, ha determinato il costo di costruzione del manufatto in complessive L. 194.527.000, escludendo dal computo il valore dell'area occupata, oggetto di usucapione, le successive addizioni, e tenendo conto della costruzione in economia, della tempistica di realizzazione e dei valori di mercato ragguagliati all'epoca (1983).
Orbene, la somma dei redditi dichiarati da CO dal 1975 al 1982 (analiticamente indicati anno per anno), pari a L. 28.864.000 - atteso che la consorte ha dichiarato la percezione di redditi solo nel 1992 e che nessun altro componente del nucleo familiare risultava percettore di redditi - non giustifica la acquisizione dell'immobile, neppure se per absurdum tutto il reddito prodotto fosse stato investito nella costruzione, senza essere, invece, destinato al sostentamento della numerosa famiglia dell'appellante (consorte e cinque figli).
La mera prospettazione difensiva di introiti frutto di "lavoro in nero" deve essere disattesa.
Al di là del rilievo che i proventi della evasione fiscale non devono esser valutati come lecite fonti di reddito, il sorvegliato non ha fornito la benché minima prova della asserita attività di lavoro non dichiarata.
Nè gli appellanti hanno offerto dimostrazione dell'assunto circa la edificazione del fabbricato a opera dei suoceri del CO ovvero circa il completamento di uno degli appartamenti a opera della figlia dell'appellante, PA, unitamente al consorte di lei, in occasione del loro matrimonio.
In ordine ai motocicli confiscati a NC MO CO, il quale ha prospettato di essere percettore di pensione di invalidità, l'interessato non ha prodotto alcuna documentazione circa la percezione delle pensione in epoca antecedente all'acquisto dei veicoli e, comunque, circa "adeguate possidenze di lecita provenienza, idonee a consentire l'acquisto".
2. - Ricorrono per cassazione gli interessati, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonio Managò, mediante atto recante la data del 13 giugno 2011, depositato il 14 giugno 2011, col quale dichiarano di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza della L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 bis e 2 ter, e mancanza di motivazione.
Il difensore, con richiamo di alcuni arresti di legittimità, deduce:
la lecita provenienza del fabbricato è stata accertata nel procedimento penale instaurato a carico di CO davanti al Tribunale ordinario di Torino;
sul punto si è consolidata la preclusione processuale;
quel Tribunale, nella ordinanza (peraltro riportata in parte de qua dalla Corte territoriale) ha positivamente acclarato che l'immobile era stato costruito dai suoceri del ricorrente;
nel merito la Corte di appello ha omesso di considerare il responso del consulente di parte circa il costo di costruzione (stimato in L. 55.000.000) e ha comparato i redditi del CO al costo dell'intera costruzione, anziché alla sesta parte del relativo importo, corrispondente alla quota di proprietà oggetto di confisca;
i ricorrenti hanno comunque offerto la dimostrazione che il fabbricato era stato realizzato in economia dei genitori della NO, avvalendosi della mano d'opera dei familiari;
anche i redditi prodotti da lavoro in nero possono concorrere alla formare la lecita provvista delle disponibilità; e tali redditi non possono essere dimostrati;
l'acquisto dei motocicli non è sproporzionato rispetto alle risorse di NC MO CO, percettore di pensione di invalidità;
uno dei veicoli ha formato oggetto "di vendita seppure non formalizzata".
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 24 novembre 2011, rileva con diffusa illustrazione della giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione: è fondata l'eccezione di preclusione riproposta dal ricorrente CO;
la preclusione costituisce principio generale dell'ordinamento; e, pertanto, si configura anche "in ipotesi di moduli procedimentali non identici"; pacificamente la preclusione opera nel caso della adozione di un provvedimento in sede di giudizio di prevenzione rispetto al procedimento instaurato per l'applicazione della confisca ai sensi della D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356; e il principio deve essere riaffermato se "si invertono i termini costitutivi";
nella specie, nel procedimento ex art. 12 sexies cit. D.L., è stata "raggiunta la prova positiva della provenienza legittima" degli immobili, siti al numero 39 della via La Monaca di Pellaro;
la stessa motivazione del decreto impugnato "dimostra la illegittimità del provvedimento"; i contestuali ricorsi proposti dai terzi interessati NO e NC MO CO sono inammissibili per difetto della procura speciale, prescritta dall'art. 100 c.p.p. (e della quale nel ricorso non è contenuta menzione alcuna); al di là di tale rilievo, resta, comunque, insuperabile la considerazione della Corte territoriale sul punto che i ricorrenti non hanno offerto alcuna dimostrazione "della sussistenza di adeguate possidenze, di lecita provenienza, idonee a conseguire l'acquisto" dei veicoli;
e, in relazione alla vendita di uno di essi "affermata solo verbalmente" nessuna prova è stata fornita, come rilevato nel decreto appellato del Tribunale. 4. - Rileva in limine la Corte che in difetto della procura speciale, prescritta dall'art. 100 c.p.p. in relazione alle parti private diverse dell'imputato (e dai soggetti processuali al medesimo assimilabili) i ricorsi proposti dai terzi interessati NO e NC MO CO sono inammissibili.
5. - Il ricorso del sorvegliato HE CO merita accoglimento limitatamente alla confisca della quota di proprietà delle tre unità immobiliari, site alla via Monaca, n. 39, della Frazione Pellaro di Reggio di Calabria.
5.1. - La dimostrazione del lecito acquisto del bene in capo alla consorte del ricorrente, NO NA, ha formato oggetto di accertamento nel procedimento penale a carico del CO, in sede di impugnazione incidentale del provvedimento di sequestro dell'immobile, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, giusta ordinanza del Tribunale ordinario di Torino, in funzione del giudice del riesame, 20 settembre 1995.
Il Tribunale, secondo quanto testualmente riportato nel decreto impugnato, ha accertato: "... la costruzione (..) può essere fatta risalire agli anni 1983 (..) è. opera dei suoceri del CO HE che si sono avvalsi della mano d'opera dei familiari realizzando non una costruzione lussuosa, ma una modesta abitazione". Orbene, non sono rilevanti le ulteriori argomentazioni dei giudici torinesi, citate dalla Corte territoriale, in relazione al rapporto tra la costruzione e i reati addebitati al CO in quel processo:
ciò che conta è l'accertamento, in punto di fatto, circa l'acquisto (della quota) della proprietà dell'edificio in capo alla consorte del ricorrente per effetto della attività edificatoria dei genitori (sul terreno pacificamente usucapito da costoro).
E al riguardo, in carenza dalla acquisizione di nuovi elementi in senso contrario, la questione dell'accertamento della lecita provenienza del bene risulta preclusa (v. in ordine alla preclusione in materia di confisca Cass., Sez. 1, 18 novembre 2008, n. 44332, Araniti, massima n. 242201; Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 41942, Caridi, massima n. 245067; Sez. 5, 28 aprile 2010, n. 22626, D. F., massima n. 247441).
5.2 - Per incidens il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella pregevole requisitoria, ha positivamente risolto la questione se la preclusione (affermata negli arresti di legittimità censiti con riferimento alle decisioni precludenti adottate dal giudice della prevenzione) operi reciprocamente, in senso inverso, nel procedimento di prevenzione in relazione alle decisioni assunte nell'ambito di altri procedimenti di diversa tipologia.
Invero il tema della proprietà simmetrica della preclusione non ha ragione di porsi in quanto evoca la relazione tra i procedimenti (quello della decisione precludente e quello della questione preclusa), la quale è estranea alla ratio dell'istituto. La preclusione risiede nella identità del decisum tra le stesse parti in ordine alla medesima questione di diritto ovvero di fatto, ceteris paribus;
e si informa al principio del ne bis in idem il quale è, innanzi tutto, l'espressione della intrinseca razionalità che connota ogni ordinamento giuridico - processuale. Il processo, quale sequela di atti preordinati alla decisione, postula invero che, una volta che sia intervenuta una determinata deliberazione del giudice (in ordine alla quale il rito assicuri la possibilità di impugnazione), qualora il rimedio non sia esperito ovvero sia esperito con esito infruttuoso, la parte non possa allora - ad libitum e indefinitamente - reiterare la proposizione della medesima questione decisa, in ogni momento e quante volte le aggrada. Tanto contraddirebbe la essenza e la funzione del processo, altrimenti snaturato, per absurdum, in una caotica sequenza di atti e di deliberazioni insuscettibili di approdo all'epilogo della decisione cui è preordinato, se fosse consentito rimettere sempre tutto in discussione senza limite alcuno.
Il divieto del nuovo giudizio, stabilito dall'art. 649 c.p.p., connota l'efficacia preclusiva delle sentenze e dei decreti penali nel senso forte del giudicato che "copre il dedotto e il deducibile" (Cass., Sez. Un., 27 giugno 2001, n. 34535, Petrantoni, massima n. 219615).
Ma la res iudicata è, a sua volta, frutto delle preclusioni (deboli, circoscritte al dedotto) che scandiscono l'iter procedimentale e ne consentono lo sviluppo ordinato, attraverso le fasi e i gradi. L'effetto giuridico della preclusione, coessenziale al processo siccome definito dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, con consolidato indirizzo (sentenze 1 luglio 1992, n. 11, Grazioso, massima n. 191183; 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, massima n. 195354; 12 novembre 1993, n. 26/1994, Galluccio, massima n. 195806; 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, massima n. 198213; 29 ottobre 2009, n. 600/2010, Galdieri, massima n. 245176), trova, ora, nel nostro ordinamento saldo ancoraggio costituzionale:
a) nel principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2), il quale (al di là della programmatica prospettiva della introduzione de lege ferendo, di istituti acceleratori) costituisce canone di indirizzo ermeneutico;
b) nonché, soprattutto, nel principio ulteriore, che del primo rappresenta la indefettibile esplicazione, della "efficienza processuale" (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati). Epperò non assume rilievo la specificità della sede procedimentale nella quale si consolidi la preclusione, una volta che sia acclarato l'idem decisum.
È, invece, dirimente la considerazione che i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della ragionevole durata del processo, della economia e della efficienza processuale ostano alla reiterazione di decisioni in ordine alla medesima questione tra le stesse parti in carenza del novum.
5.3 - Conclusivamente, nella specie la preclusione extra processuale - circa la quaestio facti della provenienza del bene nel patrimonio della NO - osta alla applicazione della misura di prevenzione della confisca, che presuppone la mancata giustificazione della acquisizione del bene (con lecite risorse) per la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o alla attività svolta (ovvero il concorso di sufficienti indizi di reimpiego di attività illecite). La Corte territoriale è, pertanto, incorsa nella inosservanza della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, in quanto ha proceduto alla confisca a dispetto della (rappresentata) decisione del Tribunale di Torino, costituente preclusione sul punto dell'accertamento della legittima provenienza del bene.
6. - Per il resto il ricorso del proposto è inammissibile Le deduzioni e censure residue non presentano, infatti, alcuna apprezzabile correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata (v., circa il requisito della correlazione, Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, n. 39.59 8, Burzotta, massima n. 230.63 4, secondo la quale "è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso"): non impongono - in quanto affatto prive dei necessari agganci e/o in quanto affatto immotivate e indimostrate - le strutture portanti del costrutto argomentativo della decisione nella prospettiva, prescritta dal rito, della confutazione dialettica delle ragioni specifiche effettivamente poste dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre assunti, motivatamente disattesi e confutati dai giudici di merito in entrambi i gradi del procedimento.
Sicché i motivi difettano del requisito della specificità, prescritto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e sanzionato, a pena di inammissibilità, dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). 7. - In virtù del principio della estensione della impugnazione, del quale l'art. 587 c.p.p., reca applicazione in ordine al giudizio penale, l'accoglimento del ricorso del CO, sul punto della confisca della quota dell'immobile, giova anche alla terza interessata NO, intestataria del bene in ragione della sesta parte.
Di riguardo, pur dovendosi ribadire il principio di diritto stabilito da questa Corte suprema di cassazione circa il "carattere straordinario" (ma non eccezionale) dell'istituto della estensione della impugnazione e circa la esclusione della stessa "al di fuori dei casi espressamente previsti che non appaiono giustificati dalla ratio che sorregge l'istituto" (v. Sez. 1, 22 novembre 2007, n. 2064/2008, Mattaliano, la quale ha richiamato gli arresti delle Sezioni Unite, circa l'inapplicabilità dell'effetto estensivo ai procedimenti incidentali de libertate, 22 novembre 1995, Ventura, e al procedimento di riesame della misure cautelari reali, 22 giugno 2002, Di Donato), tuttavia la stretta e inscindibile interdipendenza di posizione, nel processo di prevenzione, tra il proposto e il terzo interessato, intestatario del bene confiscato, riguardo alla legittimità dell'acquisto, conduce a ritenere che l'impugnazione del proposto, sul punto, giovi anche al terzo, in estensiva applicazione delle disposizioni di cui all'art. 587 c.p.p., commi 3 e 4, che contemplano, appunto, l'estensione della impugnazione tra figure processuali del giudizio penale affatto diverse, ma caratterizzate dalla interdipendenza di posizione.
Diversamente opinando, l'attribuzione al proposto del diritto di impugnare la confisca (ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.3 ter, comma 2, che richiama l'art. 4 L. 27 dicembre 1956, n. 1423)
sarebbe inutiliter data, in difetto della proposizione e dell'accoglimento del ricorso del terzo interessato, intestatario del bene nella disponibilità del ricorrente, posto che l'effetto ablatorio della misura patrimoniale, incidendo in radice sulla sfera giuridica del titolare del bene, travolgerebbe ineluttabilmente la situazione giuridica fatta valere dal proposto, salvo ad ammettere, in alternativa, ma altrettanto per absurdum che della confisca disposta dal giudice della prevenzione subisca le conseguenze negative - e in via esclusiva - non il sorvegliato, bensì il terzo. 8. - Conseguono l'annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e del decreto di sequestro 12 luglio 2007, limitatamente alla confisca della quota di proprietà delle tre unità immobiliari, site alla via Monaca, n. 39, della Frazione Pellaro di Reggio di Calabria, contraddistinte nei succitati provvedimenti dalle lettere B, C e D;
la declaratoria della inammissibilità dei ricorsi di NO NA e di NC MO CO;
la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali, nonché - in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
La Cancelleria comunicherà immediatamente il dispositivo al procuratore generale della Repubblica presso questa Corte perché dia i provvedimenti occorrenti.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto di confisca impugnato e il decreto di sequestro 12 luglio 2007, limitatamente alla quota di proprietà, intestata a NO NA, delle tre unità immobiliari, site alla via Monaca, n. 39, della Frazione Pellaro di Reggio di Calabria, contraddistinte nei succitati provvedimenti dalle lettere B, C e D.
Manda la Cancelleria per la immediata comunicazione del dispositivo al procuratore generale della Repubblica presso questa Corte perché dia i provvedimenti occorrenti.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NO NA e di CO NC MO nonché, nel resto, il ricorso di CO HE.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012