Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 41942
CASS
Sentenza 14 ottobre 2009

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Una volta divenuto definitivo il decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale di p.s. con il quale sia stata rigettata la richiesta di confisca di determinati beni a norma dell'art. 2-ter L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), la possibilità di disporre in seguito, in sede esecutiva, a norma dell'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, la misura ablativa sugli stessi beni non si può far discendere "sic et simpliciter" dal fatto che in sede penale sia frattanto intervenuta condanna irrevocabile per il delitto di associazione di tipo mafioso, ma è subordinata alla sopravvenienza di nuovi elementi di prova suscettibili di modificare il quadro che ha formato oggetto di valutazione nel precedente procedimento di prevenzione. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la disposta confisca, demandando al giudice di rinvio il compito di accertare, attraverso l'esame della sentenza di condanna, la possibilità di enucleare dal suo contenuto elementi di novità idonei ad incidere in modo apprezzabile sul quadro che il giudice della prevenzione aveva preso in considerazione all'atto di respingere la richiesta di applicazione della misura patrimoniale, ritenendo lecita la provenienza dei beni in discorso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 41942
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41942
    Data del deposito : 14 ottobre 2009

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