Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
Una volta divenuto definitivo il decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale di p.s. con il quale sia stata rigettata la richiesta di confisca di determinati beni a norma dell'art. 2-ter L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), la possibilità di disporre in seguito, in sede esecutiva, a norma dell'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, la misura ablativa sugli stessi beni non si può far discendere "sic et simpliciter" dal fatto che in sede penale sia frattanto intervenuta condanna irrevocabile per il delitto di associazione di tipo mafioso, ma è subordinata alla sopravvenienza di nuovi elementi di prova suscettibili di modificare il quadro che ha formato oggetto di valutazione nel precedente procedimento di prevenzione. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la disposta confisca, demandando al giudice di rinvio il compito di accertare, attraverso l'esame della sentenza di condanna, la possibilità di enucleare dal suo contenuto elementi di novità idonei ad incidere in modo apprezzabile sul quadro che il giudice della prevenzione aveva preso in considerazione all'atto di respingere la richiesta di applicazione della misura patrimoniale, ritenendo lecita la provenienza dei beni in discorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 41942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41942 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 2652
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 20667/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI SE, N. IL 07/03/1943;
avverso l'ordinanza n. 5/2009 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 25/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza emessa in executivis il 18/3/08 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria ha disposto ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356,
inserito dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399 conv. in L. 8 agosto 94, n.501, la confisca di un agrumeto e di un fabbricato intestati a
ID IU - condannato con sentenza 23/4/04 della Corte medesima, divenuta irrevocabile il 17/2/05, per violazione dell'art.416 bis c.p. - e alla di lui coniuge NT UC.
Il gravame proposto nell'interesse del ID contro tale provvedimento, qualificato come opposizione da questa Corte, è stato rigettato dalla Corte di assise di appello con ordinanza in data 25/2/09. Ha ritenuto anzitutto la Corte di assise di appello che, stante la non operatività del principio di irretroattività della legge penale in materia di applicazione di misure di sicurezza, non potesse trovare accoglimento la richiesta difensiva di applicazione dell'art.2 c.p. per il fatto che l'acquisto dei beni di cui si tratta da parte dei coniugi ID era avvenuto negli anni 1979/1982, molto tempo prima quindi della entrata in vigore della norma che ha autorizzato la confisca. Ha respinto poi la tesi difensiva secondo cui la capacità reddituale del ID giustificava l'acquisto di detti beni, in alcun modo ricollegabili alle successive attività delittuose, ritenendo invece che essi costituissero il reimpiego di capitali illecitamente accumulati. Non ha ritenuto a questo riguardo la Corte di assise di appello, respingendo l'eccezione sollevata dalla difesa, che si dovesse attribuire effetto preclusivo al decreto divenuto irrevocabile emesso il 4/11/00 dal Tribunale di Reggio Calabria, in sede di procedimento di prevenzione, con cui il ID era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ma era stata respinta la richiesta di sottoporre i beni di cui si tratta a confisca ex L. 31 maggio 1965, n. 275, art.2 ter. Contro la pronuncia che ha respinto l'opposizione il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce sotto tutti questi profili violazione di legge e vizio di motivazione. Il motivo di ricorso, da esaminarsi logicamente per primo, che attiene all'effetto preclusivo che si sarebbe determinato per effetto del menzionato provvedimento irrevocabile emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in sede di procedimento di prevenzione merita accoglimento, nei limiti di cui ora si dirà. La Corte di assise di appello ha dato atto dell'esistenza di questa precedente pronuncia irrevocabile e ha correttamente riconosciuto la giuridica possibilità del verificarsi, rebus sic stantibus, di un effetto preclusivo come quello invocato dalla difesa del ID (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 18/11/08, P.M. in proc. Araniti, rv.242.201), ma ha ravvisato l'esistenza di un fatto nuovo modificativo della situazione definita nel procedimento di prevenzione rappresentato dalla sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. intervenuta in sede penale. Ha obiettato il Procuratore generale presso questa Corte, concludendo per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, che il novum suscettibile di impedire l'effetto preclusivo va inteso come nuove informazioni probatorie circa l'esistenza di elementi tali da mutare il quadro che ha formato oggetto di valutazione nella precedente pronuncia - nuove informazioni probatorie che nel provvedimento del giudice dell'esecuzione non vengono indicate e che la difesa sostiene essere inesistenti - e non può quindi nel caso di specie farsi discendere dal solo fatto che in sede penale è intervenuta sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Il rilievo è esatto, ma l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio poiché occorre verificare attraverso un esame comparativo dei due provvedimenti, il che il giudice dell'esecuzione ha del tutto omesso di fare, se dal contenuto di detta sentenza penale siano o meno enucleabili elementi concreti di novità idonei ad apprezzabilmente incidere sul quadro che il giudice della prevenzione ha preso in considerazione quando, pur ravvisando l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura personale, ha respinto la richiesta di applicazione della misura patrimoniale ritenendo lecita la provenienza dei beni di cui si tratta.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009