Sentenza 4 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto migliore ut lit iqu 01620/03 selt profecti esela. siva i es filis uſ Composta dag mimate. R.G.N. 22407/01 Dott. Rafaele Presidente CORONA 13717 Consigliere Cron. Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 531 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere - Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 28/06/02 - Consigliere C.C. Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente mus est SENTENZA sul ricorso proposto da: IL IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE FORGIONE, difeso dagli avvocati FRANCESCO GRANATA, ALDO PERNA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PU RENATO, BR GILDA;
- intimati avverso la sentenza n. 504/00 del Tribunale di PAOLA, depositata il 06/12/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di 2002 consiglio il 28/06/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE 1030 -1- JULIO;
udito l'Avvocato ; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha chiesto che per il ricorso sia rigettato epr manifesta infondatezza, ex art. 375 cpc, trattandosi di censure di puro merito ' da adeguata motivazione. contrastate, nella s.i. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 7.9.89, IC RI Conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Paola i coniugi GL NA e di aver acquistato BR DA, esponendo con atto per notar unitamente al proprio coniuge, De Santo da Amantea del 17.10.81, dalla SICE s.p.a., con sede in San Lucido, un appartamento per ubicato al primo piano e civile abitazione 6 in un edificio denominato contraddistinto dal n. "B"; che nel piano sottostante era sita altra unità De Santo in abitativa venduta, con rogito Notar data 3.11.81, ai convenuti;
che costoro nell'anno 1988, nonostante le proteste dell'attrice, avevano eseguito lavori all'esterno del proprio apparta- mento, consistenti in chiusura in vetri con intelaiatura in alluminio dell'area e superficie sottostanti ad un balcone dell'immobile della attrice, inglobamento nella proprietà individuale dei convenuti, in conseguenza della realizzazione dell'opera, della canaletta di scarico delle acque piovane, a sua volta collegata ad un pozzetto, pure di loro costruito dai predetti nel terreno proprietà, installazione di un cancello di ferro ad uso esclusivo dei convenuti previa demolizione di 3 di recinzione, un tratto di condominiale muro intelaiatura in ferro nell'area antistante il fabbricato e amessa dimora di piante rampicanti;
state costruite in contrasto che tali opere erano con quanto disposto dal titolo di provenienza dello condominiale. immobile e dal regolamento Tanto premesso, IC RI chiedeva che il Pretore condannasse i convenuti alla eliminazione delle opere realizzate come sopra descritte. Si costituivano in giudizio GL NA ed BR DA, contestando la domanda proposta dall'attrice. In particolare deducevano che le opere realizzate non costituivano innovazioni da con le maggioranze di legge, ma autorizzarsi rappresentavano soltanto una migliore utilizzazione della proprietà esclusiva;
che comunque non era stato alterato il decoro architettonico dello pertanto rigetto della immobile. Chiedevano il domanda. Veniva esperita consulenza tecnica d'ufficio sullo stato dei luoghi e il Pretore in data 23.9.94 emetteva la sentenza con la quale condannava i convenuti a ripristinare lo stato dei luoghi. Avverso detta sentenza proponeva appello e BR DA, chiedendone la GL NA 4 con il rigetto della domanda integrale riforma, proposta in primo grado. Gli appellanti deducevano che, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, l'atto di acquisto dell'appartamento, essendo intercorso con l'originario proprietario, non poteva costituire fonte di obbligazione da farsi valere da soggetti diversi dal venditore, ai sensi del disposto dell'art. 1372 c.c.; che la decisone comunque contraddittoria, perché, da un lato, riconosceva la non vincolatività del regolamento di era condominio nei confronti degli appellanti, mentre, dall'altro stabiliva che doveva ritenersi operante che anche a volere la clausola contrattuale;
ritenere operante la richiamata clausola, le opere realizzate non costituivano modificazioni esteriori della casa. Con sentenza in data 16.11-6.12.2000 il in totale riforma dell'impu- Tribunale di Paola, accoglieva l'appello e respingeva gnata sentenza, la domanda proposta in primo grado da IC RI. sentenza cassazione Avverso tale ricorre per IC RI con due motivi di gravame. Non hanno preso parte al giudizio di legittimità GL NA ed BR DA. Il Procuratore Generale della Cassazione, in data 2.4.2002, ha chiesto il rigetto del ricorso 375 ex c.p.c., art. infondatezza, per manifesta trattandosi di censure di pure merito contrastate da adeguata motivazione della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE la ricorrente denuncia Con il primo motivo violazione falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., e per avere il Tribunale violato il principio “iura novit curia", non avendo curato di verificare se all'oggetto del contendere potevano applicarsi le norme che regolano rapporti di buon vicinato sulla (artt. 844 e segg. cod. civ.) quelle ○ comunione in generale (artt. 1102 cod. civ.) e sulla responsabilità civile (art. 2043 cod. civ.). secondo la ricorrente denuncia motivo Col un punto decisivo della omessa motivazione circa il Tribunale, omettendo di controversia, perché verificare se alla fattispecie potevano applicarsi le norme invocate col primo motivo, "affrontando la questione di fatto secondo diversi canoni metodo- logici ricavabili dall'ordinamento processuale, certamente sarebbe pervenuto ad una contraria risoluzione della controversia". È di tutta evidenza che la ricorrente chiede a questa Corte di riesaminare le questioni di fatto, già decise dal Tribunale con motivazione congrua, logica ed esente da errori di diritto, alla luce di disposizioni diverse da quelle poste a base della sentenza impugnata. rilevato Procuratore dal I motivi, come Generale, sono inammissibili, trattandosi di censure di puro merito. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammis- sibile. Nulla va disposto per le spese, non avendo i coniugi GL preso parte a questo giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
La Corte, nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2002 He comigliere est. H rendente Nerfachomani репти IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 4. FEB. 2003 RI Di UZ райе отто ого CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggi, Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 IL CANCELLIERE 340° versate RI Di UZ serie & al n. 3. 3 BEN 2013.. € 14 Sp.......// il IL FUNZIONARIO 7