Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2014, n. 52026
CASS
Sentenza 21 ottobre 2014

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Massime1

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la conoscenza della contestazione da parte del contravventore può legittimamente presumersi anche in caso di notificazione dell'atto effettuata in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza". (conf. a n. 970 del 2015, non massimata).

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2014, n. 52026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52026
Data del deposito : 21 ottobre 2014

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