Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la conoscenza della contestazione da parte del contravventore può legittimamente presumersi anche in caso di notificazione dell'atto effettuata in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza". (conf. a n. 970 del 2015, non massimata).
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2014, n. 52026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52026 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 21/10/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 2873
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 10702/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE IN PE DI, n. a Roma il 15/03/1961;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste in data 27/11/2013;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. Tosel F., che ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. PE IN PE DI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste di conferma della sentenza del Tribunale di Udine che lo ha condannato per il reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, in relazione all'omesso versamento all'Inps delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni da settembre a dicembre del 2008.
2. Con un primo motivo, invocando la violazione di legge, lamenta che la Corte, respingendo il relativo motivo di gravame, abbia ritenuto sufficiente, ai fini della conoscenza della messa in mora inviata dall'Inps, la avvenuta notifica mediante compiuta giacenza non dovendosi confondere l'aspetto della regolarità formale dell'invio della raccomandata con l'aspetto della effettiva conoscenza del contenuto della ingiunzione inviata. Deduce inoltre che il ragionamento effettuato dalla Corte secondo cui il mancato ritiro della raccomandata non potrebbe pregiudicare l'esperimento dell'azione penale sarebbe in contrasto con i principi elaborati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 1855 del 2011.
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 59 essendo la sostituzione della pena pecuniaria stata negata, in contrasto col dettato normativo, sul presupposto della sussistenza di tre precedenti specifici e di intervenute, pregresse, sostituzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo è infondato.
Con riguardo alle modalità di comunicazione dell'avviso Inps di contestazione della violazione di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, va ribadito che la stessa non è soggetta a particolari formalità, non applicandosi il regime delle notificazioni previsto per i soli illeciti di natura amministrativa dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, ne' quello delle notificazioni previsto dal codice di procedura penale, e ben può essere, pertanto, anche effettuata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del datore di lavoro che presso la sede dell'azienda (Sez. U., n. 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268; Sez. 3, n. 26054 del 14/02/2007, Vincis, Rv. 237202; Sez. 3, n. 9518 del 22/02/2005, Jochner, Rv. 230985). Ne consegue che, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, è sufficiente l'effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti e del conseguente provvedimento amministrativo, conoscenza che ben può presumersi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, qualora l'atto sia notificato in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr., Sez. fer., n. 44542 del 05/08/2008, Varesi, Rv. 242294).
Ne consegue che, anche in caso di "compiuta giacenza" della relativa raccomandata di invio, la comunicazione della contestazione deve ritenersi validamente perfezionata proprio in virtù della presunzione appena ricordata, come costantemente affermato, del resto, dalle Sezioni civili di questa Corte (Sez. U, n. 321 del 12/06/1999, Rv. 527332; di recente, Sez. 2, n. 1188/ 14 del 10/12/2013, non massimata;
Sez. L., n. 6527 del 24/04/2003, Rv. 562463) e, di recente, sempre con riguardo alla fattispecie della comunicazione dell'avviso Inps, di contestazione, da questa stessa sezione (Sez. 3, n. 4541 del 18/07/2014, Cardaci, non massimata) in difformità, peraltro, rispetto ad altro indirizzo, non condivisibile, che ha escluso, invece, l'idoneità della "compiuta giacenza" (Sez. 3, n. 43308 del 15/07/2014, Parelio, non massimata). Sicché, in altri termini, in caso di impiego del mezzo postale, la comunicazione si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato all'ufficio postale, e, per il destinatario, nel momento in cui il medesimo piego sia dallo stesso ritirato ovvero, appunto, con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli venga consegnata per assenza sua e di altra persona abilitata a riceverla.
Detta presunzione legale di conoscenza può inoltre essere vinta solo ove il destinatario provi di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto, giacché è necessaria la prova di un fatto o di una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, ovvero non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 20482 del 06/10/2011, Rv. 619861; Sez. L, n. 25824 del 2013, non massimata). Nella specie, tuttavia, nessuna circostanza del genere è stata allegata dal ricorrente, limitatosi ad escludere l'equiparazione tra regolarità formale dell'invio ed effettiva conoscenza del contenuto senza tenere conto della presunzione legale appena ricordata.
4.1. Va peraltro chiarito, onde evitare possibili equivoci derivanti dall'affermazione della sentenza impugnata secondo cui "il mancato ritiro della raccomandata non può pregiudicare l'esperimento dell'azione penale", che, come affermato da Sez. U., n. 1855 del 18/01/2012, Sodde, Rv. 251268, non massimata sul punto, il D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 ter, non subordina affatto l'esercizio dell'azione penale alla contestazione della violazione ovvero alla notifica del relativo accertamento da parte dell'ente previdenziale ed al decorso del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per adempiere. Al contrario, la L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, prevede esclusivamente la non punibilità del reato, pertanto già perfezionatosi, per effetto di una condotta successiva in certa misura ripristinatoria del danno subito dall'ente pubblico, e, quindi, una tipica causa di non punibilità, non dissimile da altre frequentemente previste dal codice penale, destinate ad operare solo sul piano sostanziale e non anche processuale.
5. Anche il secondo motivo è infondato: seppure è vero che alla sostituzione della pena detentiva in pecuniaria non è di per sè di ostacolo il mero fatto di precedenti intervenute sostituzioni, è anche vero che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 59, comma 2, lett. a), è di ostacolo la condanna intervenuta, come nella specie, più di due volte per reati della stessa indole;
resta poi fermo che il potere del giudice di sostituzione deve esercitarsi, in generale, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. come richiamati dalla citata Legge, art. 58 sicché ben può ritenersi inutile la sostituzione quando le precedenti non abbiano sostanzialmente sortito effetti dissuasivi (cfr., Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717).
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014