Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di sottrazione consensuale di minorenni la condotta del maggiore di età che offre preventivamente al minore un aiuto a sottrarsi alla sfera di vigilanza del tutore, attraverso la promessa di sostegno logistico ed affettivo nonché di mantenimento, (nella specie, agevolandone l'allontanamento dalla Comunità in cui è inserito), in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 573 cod. pen. concerne la potestà del genitore o del tutore fino al compimento della maggiore età e si radica nell'esigenza di sottoporre le decisioni del minore al vaglio di questi, onde evitare che una insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2014, n. 6058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6058 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/11/2014
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 1638
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 10120/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M. N. IL (SI) ;
avverso la sentenza n. 11623/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 19/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro che ha concluso per inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. M.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, in data 19-11-2013, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 573 cod. pen. per aver sottratto la minore F.L. , con il consenso di quest'ultima, alla tutrice, C.C. , allontanandola arbitrariamente dalla Comunità in cui si trovava.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 192 e 124 cod. proc. pen. e art. 573 cod. pen. nonché vizio di motivazione, poiché l'essere a conoscenza della minore età della ragazza e del divieto, per quest'ultima, di allontanarsi dalla struttura non realizza la condotta tipica. Ma anche il sostegno offerto dal ricorrente alla ragazza, nel suo allontanarsi dalla Comunità, non solo non è dimostrato, ma non equivale alla condotta di sottrazione prevista dalla fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice. Ciò che è certo è solo l'accompagnamento della ragazza in ospedale, da parte dell'imputato, nonché le richieste di quest'ultimo di incontrare la F. , in epoca successiva. Comportamenti che si riconnettono alla relazione sentimentale instaurata dopo che la ragazza si era allontanata dalla struttura. Inferire da ciò che la F. avesse ricevuto, già prima di fuggire dall'Autorità alla quale era stata affidata, una promessa di sistemazione logistica da parte dell'imputato costituisce inammissibile salto logico.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico- argomentativo e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez. 3, n. 37006 del 27- 9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova,non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (Cass. Sez. 3 n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469).
1.1. Nel caso in disamina, la Corte d'appello ha evidenziato che il M. , che era il fidanzato della F. , era consapevole che la minore aveva il divieto di allontanarsi dalla Comunità. La teste T. ha riferito che la minore le confidò la decisione di allontanarsi,con l'appoggio e il consenso del suo fidanzato. Quest'ultimo, d'altronde, non si è mai dichiarato estraneo all'allontanamento della ragazza, rivendicando anzi il ruolo di "protagonista" della vicenda. Di qui la conclusione, da parte del giudice a quo, secondo cui la minore si allontanò previo accordo con il M. , con il quale, secondo il suo racconto,trascorse i giorni intercorrenti tra il momento dell'allontanamento dalla Comunità e quello del ricovero in ospedale, affidandosi all'appoggio logistico permanente da parte del ricorrente, con l'aiuto anche della madre di quest'ultimo. A riprova di ciò -sottolinea la Corte d'appello - occorre osservare come la minore sia stata accompagnata dal ricorrente presso l'ospedale, alcuni giorni dopo essersi allontanata dalla Comunità, rimanendo ricoverata per qualche giorno e venendo poi dimessa, con una diagnosi che evidenziava l'avvenuta consumazione di una molteplicità di rapporti sessuali, non negati dal M. , il quale non ha mai contestato di essere il fidanzato della F. . Per di più, il ricorrente,sebbene reiterata mente diffidato dal cercare ancora la minore, aveva continuato a telefonare, chiedendo di vederla e alterandosi al diniego, come riferito dalla teste Suor G. . Di qui la conclusione del giudice di secondo grado,secondo cui la condotta del ricorrente si configura come un sostegno logistico, preventivamente concordato con la F. , all'allontanamento di quest'ultima dalla Comunità, avendo il M. apprestato luoghi di permanenza e di mantenimento alla minore.
2. Come si vede, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. D'altronde, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 573 cod. pen. concerne la potestà del genitore o del tutore fino al compimento della maggiore età e si radica nell'esigenza di sottoporre le decisioni del minore al vaglio dei genitori o del tutore, onde evitare che una insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura (Cass., Sez. 6, n. 2896 del 27-11-1985, Rv. 172436). Ne deriva che la condotta del maggiore di età che offra preventivamente al minore un aiuto a sottrarsi alla sfera di vigilanza del tutore,allontanandosi dalla Comunità in cui è inserito,attraverso la promessa di sostegno logistico ed affettivo nonché di mantenimento, è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 573 cod. pen., integrando gli estremi della condotta di sottrazione prevista da tale norma incriminatrice. Soltanto qualora l'agente si limiti a dare ospitalità al minore in luogo noto e accessibile al genitore o al tutore, senza impedire od ostacolare, in alcun modo, l'esercizio delle facoltà e l'adempimento dei doveri che a quest'ultimo competono, si esula dall'ambito di applicabilità della norma incriminatrice in disamina (Cass. Sez. 6 n. 7292 del 2/5/2000, Rv. 220571): ciò che certamente, sulla base della ricostruzione dei fatti enucleabile dalla sentenza impugnata, non è riscontrabile nel caso in esame.
3. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 4 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015