Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 017 24 /02 UBBLICA ITALIANA 5 1 Z / P A 4 N 0060318 / R - 6 T 2 S B I . . R R G . L P E L A . R T A D U . L IB A B E A D D R T T I E S 1 T N 3 E A N S CORT S'SAZIONE RI E . I S E N A E T A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Saccucci Presidente R.G.N.11627/98 Dott. Bruno Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Cron.Consigliere a. 4303 Dott. Stefano Benini Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Consigliere Ud. 19/11/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
IA ES, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina 631 presso l'avv. Mario Contaldi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con l'avv. Enrico Grego del Foro di Genova;
controricorrente 8 0 3 2 avverso la sentenza n. 89/2/97, depositata il 15/5/1997 dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria. OGGETTO: Condono ex lege n. 413/1991. Effetti sui soci della dichiarazione integrativa presentata dalla società. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato Criscuoli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso anch'egli per l'accoglimento del ricorso, la Corte, osserva quanto segue. Avendo ricevuto avvisi di accertamento di maggiori redditi, la società in accomandita semplice UN US IA di E. IA e C." presentava istanza di definizione automatica ai sensi dell'art. 38 della legge n. 413/1991. In considerazione di quanto sopra, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l'appello proposto dall'Ufficio II.DD. di Genova contro la decisione con cui la locale Commissione Tributaria di 1° Grado aveva annullato la rettifica 2 dei redditi di partecipazione imputati alla socia IA ES per l'anno 1989. Sottolineava, a tal fine, la Commissione che a condono, era "venuta a mancareseguito del l'efficacia dell'accertamento a carico della società", per cui non poteva "più farsi luogo ad alcun accertamento IRPEF a carico dei soci". L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Esponeva, infatti, la ricorrente che l'art. 33/3 della legge n. 413/1991 stabiliva chiaramente che dichiarazione presentata dalla società non la poteva spiegare alcun effetto nei confronti dei soci per i redditi loro attribuiti ai sensi degli artt. 5 dei DPR nn. 597/1973 e 917/1986. Tenuto conto di quanto sopra, concludeva pertanto per la cassazione dell'impugnata sentenza con ogni consequenziale statuizione. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 19/11/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE di cui si La questione implicata dal ricorso 3 discute è già venuta più volte all'esame di questa stessa Sezione della Suprema Corte, che con sentenza n. 4281 del 15/6/2000-23/5/2001 si è anzi occupata proprio del problema relativo all'incidenza o meno sui redditi di partecipazione dei soci del condono "tombale" presentato dalla sas ! UN US IA di E. IA e C.". Ed a questo proposito ha rammentato che con una disposizione di carattere generale, valevole per tutti i tipi di condono prescelto, l'art. 33/3 della legge n. 413/1991 aveva ribadito quanto già affermato dall'art. 15 della legge n.516/1982 e, cioè, che la dichiarazione integrativa presentata da una società di persone poteva esplicare "efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante". Dato atto di quanto sopra, ha ulteriormente aggiunto che la inequivoca dizione del testo legislativo non poteva consentire alcun dubbio sul punto, come del resto confermato dall'andamento della giurisprudenza di legittimità, che sia con riferimento all'art. 15 della legge n. 516/1982 che con riguardo all'art. 33 della legge n. 413/1991, aveva costantemente escluso ogni possibile 4 influenza sui soci del condono richiesto dalla società (C.Cass. 1996/02173, 2000/05772, 2000/05787, 2000/07229, 2000/07913 e 2001/05312). Le società di persone avevano, infatti, una soggettività tributaria del tutto distinta da quella dei soci, che proprio per questo, dovevano sanare autonomamente la loro posizione ovvero contestare per altra via la legittimità о la congruità dei redditi di partecipazione ad essi attribuiti, senza poter pretendere di definire 1'IRPEF O l'IRPEG da loro dovuta sulla base della dichiarazione integrativa presentata dalla società ai fini dell'ILOR. Nella fattispecie in esame, la Commissione Tributaria Regionale ha, invece, erroneamente riconosciuto a tale dichiarazione integrativa la capacità di chiudere definitivamente il contenzioso. anche per l'IRPEF, oltre che per l'ILOR. In accoglimento del ricorso dell' Amministrazione, l'impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale.
P.Q.M.
La Corte, 5 accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, Tributaria Commissione ad altra Sezione della Regionale della Liguria. Roma, il 19/11/2001 IL CONSIGLIER EST."Naver feelpanenco 1 што лечислечиозВиши IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Innocento IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS E N ZIO 26/4/1986 ISTRA 5 . N REG .P.R. - B LL. A IA D D DEL R A TE B. A SI T ESEN A U T SEN IB 1 13 IA I R A . T R N E T A M