Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione è a forma libera. (In motivazione, la Corte di cassazione ha affermato che detta comunicazione può essere effettuata mediante un verbale di contestazione, una lettera raccomandata o una notificazione giudiziaria, ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale, sia di ufficiali di polizia giudiziaria).
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2007, n. 26054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26054 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/02/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 438
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 21643/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI QU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 31.3.2005 dalla corte d'appello di Cagliari. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 31.3.2005 la corte d'appello di Cagliari, parzialmente riformando quella resa il 9.3.2004 dal locale tribunale, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, ha ridotto a venti giorni di reclusione ed Euro 90,00 di multa la pena irrogata, con i doppi benefici di legge, a QU VI in quanto responsabile del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, perché - quale legale responsabile della ditta AN
EL VI s.n.c. - aveva omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte a quattro lavoratori dipendenti nel periodo da ottobre 1996 ad agosto 1997 e nel mese di ottobre 1999.
In particolare la corte cagliaritana ha osservato che:
- la notificazione della violazione, prevista dal comma 1 bis del citato art. 2, era ritualmente avvenuta a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla società AN EL VI, atteso che era la società, come datore di lavoro, ad essere obbligata al versamento delle ritenute previdenziali, anche se responsabile penale del relativo delitto di omesso versamento era il legale rappresentante della società stessa;
- comunque, anche a voler seguire la contraria tesi difensiva, la contestazione personale all'imputato era avvenuta con la notificazione del decreto penale di condanna in data 7.12.2002, mentre il VI aveva versato gli importi dovuti solo il 25.9.2003, e quindi ben oltre il termine di tre mesi previsto dalla norma di legge per evitare la punibilità.
- in forza del pagamento tardivo spettava all'imputato solo l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. 2 - Il difensore del VI ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi a sostegno.
Col primo denuncia erronea applicazione della norma incriminatrice e manifesta illogicità della motivazione sul punto, giacché, per salvarne la costituzionalità, la disposizione della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis secondo cui il datore di lavoro non è
punibile se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica della violazione, deve essere interpretata nel senso che la notificazione deve avvenire al soggetto personalmente responsabile della violazione e non alla società che giuridicamente si configura come datore di lavoro.
Col secondo motivo lamenta inosservanza dell'art. 157 c.p.p., sostenendo che la notificazione de qua deve essere eseguita secondo le forme stabilite dal codice di procedura penale, e non può essere effettuata con una semplice lettera raccomandata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Com'è noto, la L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis prevede che il datore di lavoro non è punibile per il reato de quo se entro tre mesi dalla contestazione o dalla notificazione della omissione contributiva provvede al versamento delle ritenute non versate. A questo proposito, il primo motivo di ricorso prospetta il problema della individuazione del destinatario della contestazione o notificazione.
3.1 - Il problema nasce quando il datore di lavoro, che, nella sua veste di "sostituto", è responsabile verso l'istituto previdenziale del versamento dei contributi gravanti sui lavoratori dipendenti, è una persona giuridica. Se è una persona fisica, infatti, egli è responsabile contemporaneamente sia sotto il profilo amministrativo per il versamento all'istituto delle trattenute all'uopo operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, sia sotto il profilo penale per l'omesso versamento delle trattenute stesse. Se invece il datore di lavoro è una persona giuridica i due profili di responsabilità vengono a scindersi, perché se il primo continua a far capo alla persona giuridica, il secondo grava soltanto sulla persona fisica che, come amministratore o legale rappresentante della persona giuridica, è il destinatario della norma incriminatrice di cui all'art. 2, comma 1 bis, primo periodo della predetta L. 11 novembre 1983, n. 638 e succ. mod..
Va però osservato che, proprio per il rapporto di immedesimazione organica o comunque di rappresentanza che lega la persona fisica alla persona giuridica, la comunicazione (in forma di contestazione, di notificazione o di missiva) che dell'omesso versamento è validamente fatta alla prima vale anche per la seconda e viceversa. Inoltre, la medesima comunicazione, proprio a causa della stretta connessione tra i due profili di responsabilità, vale sia ai fini amministrativi, per il pagamento delle somme aggiuntive e delle altre sanzioni pecuniarie che la legge prevede a carico della persona giuridica, sia ai fini penali, per consentire alla persona fisica di evitare la punizione qualora entro i tre mesi dalla comunicazione le trattenute omesse siano versate all'istituto previdenziale (non importa se a carico del bilancio della persona giuridica o a carico del patrimonio della persona fisica).
Non va peraltro dimenticato che la sede della persona giuridica è per definizione anche il domicilio di lavoro del suo amministratore o legale rappresentante, sicché ogni comunicazione effettuata presso quella sede vale anche per la persona fisica che l'amministra o comunque la rappresenta, a meno che quest'ultima non provi concretamente di non essere venuta a conoscenza, senza sua colpa, del contenuto della comunicazione. Siffato sistema non confligge con i principi costituzionali, e in particolare col principio della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., dove responsabilità penale è correttamente intesa come responsabilità colpevole.
Infatti l'amministratore o il rappresentante legale della persona giuridica, da una parte, risponde penalmente dell'omesso adempimento di un obbligo (il versamento delle ritenute retributive) che a lui incombeva nella sua specifica veste;
e dall'altra può fruire della speciale causa di non punibilità prevista dalla legge, quando versi all'istituto le ritenute retributive entro tre mesi dalla comunicazione dell'accertamento della violazione, potendo sempre dimostrare che la comunicazione regolarmente effettuata alla persona giuridica non sia stata portata alla sua conoscenza senza sua colpa. 3.2 - A rigore però il problema di cui si tratta non nasce quando il soggetto obbligato al versamento delle ritenute retributive non sia giuridicamente diverso dal soggetto su cui incombe la responsabilità penale per l'omesso versamento, cioè quando il primo non assuma una personalità giuridica distinta dal secondo.
È questo il caso delle società di persone, in cui - a differenza delle società di capitali - non si configura una persona giuridica diversa da quella dei soci, ma solo un'autonomia patrimoniale imperfetta, in forza della quale tutti i soci che hanno agito per la società (e in particolare i soci amministratori nelle società in nome collettivo e i soci accomandatari nella società in accomandita semplice) hanno la responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali (quali sono quelle contributive verso gli enti previdenziali e assistenziali) con il solo beneficio della preventiva escussione sul patrimonio sociale. In tali casi, infatti, la responsabilità di tipo amministrativo e pecuniario che incombe sull'amministratore sociale verso l'istituto previdenziale si intreccia anche soggettivamente con la responsabilità penale per l'omesso adempimento degli obblighi.
3.3 - Alla luce di questi principi, si deve concludere che la comunicazione della violazione contributiva effettuata alla s.n.c. AN EL VI era ritualmente valida ed efficace anche nei confronti dell'amministratore con rappresentanza VI QU, ai sensi e per gli effetti di cui alla causa di non punibilità prevista nel secondo periodo della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis. QU VI, infatti, non ha dimostrato, e neppure prospettato, di non aver avuto conoscenza della comunicazione per fatto a lui non imputabile.
4 - Il secondo motivo di ricorso solleva il problema della "forma" della comunicazione, che è diverso da quello della sua destinazione soggettiva.
Sotto questo profilo, però, la giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenere che si tratta di una comunicazione a forma libera: come tale può essere effettuata mediante contestazione a verbale, o mediante lettera raccomandata, o mediante notificazione giudiziaria, sia a opera dei funzionari dell'istituto previdenziale, sia a opera di ufficiali di polizia giudiziaria.
Quello che conta, conformemente alla ratio che ispira la ripetuta disposizione di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, è solo che il responsabile penale della omissione contributiva abbia avuto effettiva conoscenza della comunicazione, con la conseguenza che, se non ne abbia avuto effettiva conoscenza, non decorre il termine trimestrale per poter versare tardivamente i contributi omessi e poter così beneficiare della causa di non punibilità. Nel caso di specie, quindi, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata da parte dell'istituto previdenziale deve ritenersi perfettamente rituale.
Solo ad abundantiam si può aggiungere che il termine trimestrale per il versamento tardivo decorreva comunque dalla data in cui il decreto penale di condanna era stato notificato alla persona dell'imputato, e che anche questo termine era decorso inutilmente, sicché il versamento avvenuto oltre il termine stesso non poteva avere alcuna efficacia esimente.
5 - Il ricorso è quindi infondato e va respinto.
Giova rilevare d'ufficio che il reato non è ancora estinto per prescrizione, atteso che il relativo periodo prescrizionale scadrà soltanto il 16.5.2007.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007