Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2007, n. 26054
CASS
Sentenza 14 febbraio 2007

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Massime1

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione è a forma libera. (In motivazione, la Corte di cassazione ha affermato che detta comunicazione può essere effettuata mediante un verbale di contestazione, una lettera raccomandata o una notificazione giudiziaria, ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale, sia di ufficiali di polizia giudiziaria).

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2007, n. 26054
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26054
Data del deposito : 14 febbraio 2007

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