Sentenza 22 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo del termine di mesi tre dall'accertamento per il pagamento del debito contributivo, integrante la causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, legge 11 novembre 1983 n. 683, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 1994 n. 211, è sufficiente l'effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dello stesso.
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2005, n. 9518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9518 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 22/02/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 361
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 31472/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HN OS, nata a [...] il [...], avverso la sentenza n. 948 del 26/3-6/4/2004 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. PASSACANTANDO G., con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza essendo il reato estinto per prescrizione;
- udito il difensore, avv. P. Paterno, che si riporta ai motivi di ricorso e subordinatamente alle conclusioni del P.G.;
la Corte, osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in premessa, la Corte di Appello di Firenze, confermava integralmente la sentenza 16/9/2003 con la quale il Tribunale di Livorno-Sezione distaccata di Piombino. in composizione monocratica, aveva condannato CH IE alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 20 di reclusione ed E. 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 2 l. n. 638/1983. come modificato dall'art. 1 d.l.vo n. 211/1994, per aver omesso, quale titolare del pubblico esercizio bar-ristorante posto in località Colle di Palombara, il versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, relativamente al periodo luglio-novembre '96. Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo: 1) erronea applicazione dell'art. 2, comma 1 bis. D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983 (in relazione all'art. 606, comma 1 lett. "b", c.p.p.), in quanto, come datore di lavoro, non le era stata legalmente contestata la violazione ne' notificato l'avvenuto accertamento della stessa, impedendole di provvedere a sanare la sua posizione debitoria e così di avvalersi della speciale causa di estinzione della punibilità prevista dalla detta norma;
2) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si nega l'esistenza di un divieto di surroga dei procedimenti notificatori penali e di una condizione di procedibilità dell'azione penale (in relazione all'art. 606, comma 1 lett. "e", c.p.p.), in quanto la notifica degli atti aventi rilievo processuale deve essere effettuata attraverso l'ufficiale giudiziario e non direttamente dall'INPS, che è parte interessata nel procedimento penale;
inoltre la detta contestazione o la successiva notifica dell'accertamento costituiscono una vera e propria condizione di procedibilità dell'azione penale in relazione alla possibilità di estinguere il reato e quindi di valutare a tal fine la condotta (omissiva) del datore di lavoro.
All'odierna udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente ripropone la medesima questione decisa dalla Corte distrettuale in termini - ad avviso del Collegio - adeguati e corretti. Si ritengono opportune, peraltro, le seguenti considerazioni.
In sostanza la CH deduce di non essersi potuta avvalere della speciale causa di estinzione del reato, prevista dall'art. 2, comma 1 bis, L. n. 638/1983, non avendo avuto conoscenza legale dell'avvenuto accertamento previdenziale effettuato nei suoi confronti, per cui non aveva potuto provvedere, nel termine prescritto dalla legge, a corrispondere all'INPS quanto dovuto.
La tesi difensiva è palesemente pretestuosa, non trovando giuridica giustificazione l'omessa regolarizzazione contributiva da parte della CH, alla quale pacificamente l'accertamento de quo venne notificato in forma legale - da parte dell'Istituto previdenziale - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
la ricorrente, dunque, ebbe piena conoscenza del fatto ascrittole e conseguentemente la reale possibilità di estinguere il reato nel termine di legge. Ritenere irrituale la detta comunicazione solo perché effettuata direttamente dall'INPS a mezzo servizio postale, anziché tramite ufficiale giudiziario, a prescindere dalla effettiva conoscenza dell'atto che la contravventrice certamente ebbe, appare, nel silenzio della norma, ingiustificato ed illogico formalismo;
invero la ratio della disposizione in questione - che è comunque ispirata al favor rei per sanare situazioni limite cagionate per lo più da contrattempi, disguidi o equivoci in cui è incorso il datore di lavoro - è quella di dare la possibilità allo stesso di estinguere il reato effettuando il pagamento del dovuto entro tre mesi dalla conoscenza del proprio debito contributivo, come si evince dalla dizione dalla norma, che fa decorrere il trimestre "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Si vuoi venire incontro, cioè, al datore di lavoro che prontamente, appena a conoscenza del proprio inadempimento, corre ai ripari versando il dovuto, senza avvalersi di escamotages o cavilli, per cui appare logico ritenere sufficiente l'effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, non richiedendosi particolari formalità per la notifica dello stesso. Si richiamano comunque anche le argomentazioni dei giudici del merito, che questa Corte condivide.
La inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. Alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere per la stessa delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di E. 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di E. 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2005