Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2005, n. 9518
CASS
Sentenza 22 febbraio 2005

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Massime1

In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo del termine di mesi tre dall'accertamento per il pagamento del debito contributivo, integrante la causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, legge 11 novembre 1983 n. 683, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 1994 n. 211, è sufficiente l'effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dello stesso.

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2005, n. 9518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9518
Data del deposito : 22 febbraio 2005

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