Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2014, n. 43308
CASS
Sentenza 15 luglio 2014

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Massime1

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, la notifica dell'avviso di accertamento presso la sede sociale, effettuata a mezzo del servizio postale non può ritenersi valida allorquando la stessa sia stata restituita al mittente per compiuta giacenza.

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2014, n. 43308
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43308
Data del deposito : 15 luglio 2014

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