Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
In materia di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen. nel caso che sia asportata una rilevante quantità di materiale inerte dall'alveo di un fiume, in quanto, sebbene la sabbia o ghiaia prelevata perda, nel momento in cui viene "mobilizzata", la natura demaniale che compete al greto del fiume nel suo insieme, tale attività è idonea a pregiudicare lo stato del greto del fiume, ossia del bene immobile destinato a pubblica utilità.
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Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2002, n. 34360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34360 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI PIOLETTI - Presidente - del 12/06/2002
Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO NURZANO - Consigliere - N. 800
Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere - N. 27710/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D'OR ND, n. in Sant'Angelo a Cupolo il 05.01.1964;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 24 maggio 2001. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo a) e la inammissibilità del ricorso per il resto;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Maria Fabio Ferrari, in sostituzione dell'avv. Antonio Castiello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
1. Il 24 maggio 2001 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza in data 24 marzo 2000 del Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, con la quale ND D'OR era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazioni di cui agli artt. 624 c.p., 1, 1^ c., lett. c) L. n. 431/1985, 20, lett. c), L. n. 47/1985. Nel pervenire alla resa statuizione, i giudici del gravame rigettavano, tra l'altro, l'eccezione difensiva di non proseguibilità dell'azione penale in ordine al delitto di furto, sul presupposto che era stato contestato il furto semplice e mancando la querela, ai sensi della L. n. 205/1990, rilevando che, "sebbene non siano state richiamate in rubrica l'aggravante specifica di cui all'art. 625, n. 7, c.p., il furto contestato è da ritenersi aggravato attesa la evidente natura demaniale del fondo fluviale" (si contestava all'imputato di essersi impossessato di "inerti fluviali siti all'interno del letto del fiume Sabato, al fine di trame profitto" essendo detto fiume "sottoposto a vincolo paesaggistico").
2. Avverso tale sentenza ha personalmente proposto ricorso l'imputato, denunziando:
a) il vizio di violazione di legge, sotto il profilo che, "a prescindere dalla considerazione che la Corte si esprime in termini di '625 n. 7', senza specificare ulteriormente (...) quale delle ipotesi ivi contemplate era da ricondurre al caso specifico", non sarebbe condivisibile "il rilievo del giudice d'appello che ritiene comunque aggravato il reato attesa la particolare natura del bene sottratto (...), non potendosi considerare come 'ritenuto' un fatto processuale che al contrario necessita di esplicazione diretta". Soggiunge che, "quanto poi alla demanialità del bene sottratto (...), oggetto di furto può essere unicamente una cosa mobile e tale non può considerarsi certamente il greto del fiume (...), ma soltanto quella parte di esso che mediante ablatio o amotio viene mobilizzata. Tale operazione, però, comporta contemporaneamente per quella res la perdita della pubblica destinazione, che spetta unicamente al bene demaniale unitariamente considerato";
b) il vizio di violazione di norme processuali, giacché nel corso del dibattimento di primo grado era stato escusso quale teste MO VE, che "non era un teste strictu sensu, bensì un indagato nello stesso procedimento ed in capo al quale, nella fase delle indagini, era stata pronunciata archiviazione":
illegittimamente, quindi, egli "è stato escusso come qualsivoglia altro teste, senza ricevere alcun ammonimento circa la facoltà di astenersi dal deporre e senza essere assistito durante la dichiarazione da alcun difensore";
c) il vizio di motivazione, sotto il profilo che illegittimamente i giudici del gravame avevano tratto argomenti a sostegno della tesi accusatoria dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste VE, mentre "dalla lettura delle dichiarazioni rese dal teste nel giudizio di 1^ grado non si rinviene alcuna affermazione dello stesso che attribuisca al D'OR la proprietà del mezzo meccanico" che servì alla consumazione del reato;
d) il vizio di motivazione, sotto il profilo che, avendo la sentenza impugnata tratto "il suo punto di forza" dalle dichiarazioni rese dal teste Mar. AN, queste (che assume essere di "contenuto in verità lacunoso e non privo di contraddizioni") non sarebbero attendibili giacché "egli riferisce quanto percepito da un'altezza di circa 500 piedi (150 metri) da un elicottero in movimento e per un lasso di tempo esiguo";
e) ancora il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio: premesso che nei motivi di appello si era lamentata "la mancata concessione (...) delle attenuanti generiche, negate sulla base di precedenti penali (...), con conseguente conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria ex lege 689/81, la motivazione adottata dalla Corte sul punto non rende giustizia della richiesta avanzata", avendo anche serbato "silenzio rigoroso sulla richiesta di conversione.
3. Le proposte doglianze non possono condividersi.
Quanto al primo motivo di censura, invero, premesso che i giudici del merito hanno richiamato, come in fatto contestata, l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p. sotto il profilo della "evidente natura demaniale del fondo fluviale", sottoposto anche a vincolo paesaggistico, e quindi, sostanzialmente, destinato a pubblica utilità, è vero che questa Suprema Corte (Cass., Sez. 2^, n. 4397/1985, tra altre meno recenti), ha avuto occasione di rilevare che il furto ha per oggetto cosa mobile e tale non è il greto del fiume, che è immobile per natura, e che quella parte di esso, che mediante ablatio o amotio venga mobilizzata, perde nel contempo la pubblica destinazione che compete solo al bene demaniale unitariamente considerato (nel senso, invece, che l'estrazione non autorizzata di sabbia o ghiaia dall'alveo di un fiume integra gli estremi del reato di furto aggravate Cass., Sez. 2^, n. 1652/1983, in CED, Rv. 157562; ha anche rilevate autorevole dottrina che la norma usa l'espressione "fatto commesso su cose" e non di "cose", donde la ritenuta sussistenza dell'aggravante non solo allorché sia sottratta la cosa destinata a pubblica utilità, ma anche quando sia sottratta cosa ad essa aderente o in essa contenuta). Epperò, pur in tale contesto, ha avuto anche occasione di rilevare che sussiste la suindicata aggravante ove, per la rilevante quantità del materiale asportato, o per altro motivo, venga ad essere pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il bene stesso, in tal caso verificandosi quel maggior danno per la collettività che giustifica l'aggravante (Cass., Sez. 2^, n. 713/1967). Nella specie, è dato rilevare dalla sentenza impugnata che si trattava di prelievo di materiale inerte dal letto del fiume effettuato con un escavatore e l'utilizzo di un camion, tanto appalesandosi indicativo di un'attività intesa all'apprensione di cospicua, o comunque di certo non irrilevante, quantità di inerti (soggiungendo i giudici del merito che una prodotta documentazione fiscale, "attestante l'acquisto di materiale analogo presso ditte autorizzate", costituisse solo "una copertura di un continuo approvvigionamento illegale"), ragguagliato tale rilievo, sotto il profilo del maggior danno per la collettività, al pregiudizio del bene tutelato, trattandosi di materiale prelevato dal letto di un fiume "sottoposto a vincolo paesaggistico", come espressamente si contesta nella imputazione sub b) della rubrica, quella attività furtiva, quindi (per le non irrilevanti modalità con le quali veniva posta in essere), direttamente incidendo sulla fruibile utilità pubblica del bene, secondo l'uso determinato dal vincolo di immodificabilità dei luoghi.
Privi di consistenza sono gli altri motivi di ricorso. I giudici del merito, difatti, hanno tratto la prova della responsabilità dell'imputato soprattutto dalle dichiarazioni rese dal Mar. CC. TO AN, come lo stesso ricorrente deduce, non assumendo, perciò, alcun rilievo decisivo le dichiarazioni rese da MO VE, che in sentenza viene indicato solo come teste e la cui escussione, in tale veste e qualità, era stata richiesta proprio dal difensore dell'imputato; e nei motivi di appello le dichiarazioni di tale "teste di difesa" erano state evocate a fini difensivi e nessuna questione si era in quella sede al riguardo formulata. Le dichiarazioni del teste AN, come richiamate dalla sentenza impugnata, sono congruamente indicative delle circostanze fattuali logicamente apprezzate dai giudici del merito nel pervenire alla resa statuizione. E quanto, infine, al trattamento sanzionatorio (nella contenuta conclusiva misura di mesi quattro di reclusione e lire trecento mila di multa), la sentenza impugnata questo ha ritenuto congruo, nel legittimo esercizio del potere discrezionale al riguardo riservato al giudice del merito, tenuto conto che la pena concretamente inflitta per il delitto è stata comunque commisurata alla sanzione prevista dall'art. 624 c.p., non a quella di cui all'art. 625.1 c.p.; e la misura della pena conclusivamente inflitta, infine, non consentiva la sostituzione della sanzione detentiva con quella corrispondente pecuniaria, ai sensi dell'art. 53.1 L. n.689/1981. 4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2002