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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1562/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINOLLI FRANCESCA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MARTINOLLI FRANCESCA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 6 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 10/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 15/05/2024 sentenza di separazione consensuale n. 332/2024, pubblicata in data 19/06/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Pronunciare la sentenza di divorzio.
2) Confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori (C.F. Persona_1
) nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 Persona_2
pagina 2 di 6 ) nato a Modena il [...] ad [...] i genitori. Minori che C.F._4
risiederanno presso e con la madre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i genitori i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni relative alla prole e quindi all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
3 Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà, previo accordo con la madre, ed indicativamente un pomeriggio alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 22.00, il sabato e la domenica a settimane alterne dalle ore 7.00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, , altrimenti dalle ore 19.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica quando il padre lavora il sabato, 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, 7 giorni,
anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni Natale
o Capodanno e viceversa, 3 giorni durante le vacanze pasquali, anche non consecutivi,
comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì di pasquetta.
1 Il padre, si obbliga a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 250,00 per ciascun figlio (per un totale di € 500,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena ed il 50% delle spese relative alla scuola, sport e eventuali centri estivi o quant'altro necessario per i figli che non rientri nelle spese straordinarie, quanto ai corsi scolastici, gite, corsi sportive i costi verranno pagina 3 di 6 sostenuti nella misura del 50% a carico di ognuno, così come per eventuali ulteriori necessità di vita;
4 La casa coniugale, sita in Vignola (MO) in Via Allegretti Mario n.67, viene assegnata definitivamente e unitamente alla mobilia che l'arreda, alla Sig.r e Parte_1
ciò nell'interesse dei figli.
5 Rimane fermo l'impegno del Sig. di trasferire alla signora CP_1
che si impegna sin da ora ad a accettare con separato atto pubblico Parte_1
notarile la propria quota in proprietà dell'immobile unità immobiliare uso civile abitazione e relative pertinenze site nel Comune di Vignola (MO) alla Via Mario Allegretti
n. 67 e precisamente un appartamento posto al piano secondo con n. 2 (due) locali ad uso cantina un sottoscala al piano primo sottostrada costituito da: corridoio, cucina, bagno,
ripostiglio e due came-re, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Vignola (MO),
regolarmente in ditta alla parte venditrice come segue: * foglio 20, particella 142, sub. 2,
Via Mario Alle-gretti n. 67, Piano S1-2, cat. A/3, classe 2, vani 5, superficie catastale totale mq. 83, R.C. Euro 309,87 * foglio 20 particella 415 particelle tra loro graffate pari al 50%
di proprietà dell'immobile in questione, cessione della quota che verrà effettuata tramite rogito notarile;
contestualmente o anche successivamente al rogito notarile di trasferimento della quota del predetto immobile la signora a fronte di tale Parte_1
trasferimento della quota dell'immobile e previa delibera della banca, si accollerà la quota parte del mutuo fondiario acceso in data 15.07.2020 con ciò liberando il signor CP_1
dalle relativa obbligazioni di pagamento, ovvero previa accensione di ulteriore mutuo
[...]
che andrà ad estinguere quello cointestato attualmente acceso.
pagina 4 di 6 7) Pronunciare, lo scioglimento del suddetto vincolo di matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale sopra trascritte ordinando l'annotazione della sentenza di divorzio con conseguente restituzione ai coniugi dello stato civile di nubile o celibe.
8) Autorizzare pertanto la signor (Cognome prima del matrimonio Parte_1
) (C.F. ) a sostituire al cognome del AR , il Per_3 C.F._1 Pt_1
proprio cognome paterno come da certificato di nascita che si allega ordinando Per_3
agli uffici di stato civile competenti ad annotare la relativa modifica e che quindi venga disposto l'aggiornamento del cognome della signora da a con Pt_1 Pt_1 Per_3
conseguente ordine di annotazione del mutamento di cognome sia nel registro dello stato civile italiano che nel registro dello stato civile albanese. Ordinarsi le annotazioni ed ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.PR. 03/11/2000 N. 396.
9) Ordinarsi l'annotazione del divorzio presso i competenti uffici dell'anagrafe italiana e corrispondenti uffici in Albania
10) Spese legali compensate.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 13/08/2014 e in data Per_1 Per_2
31/08/2017;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 5 di 6 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in DUSHK (ALBANIA) il
23/08/2010 fra nata in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato in [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Non disporre alcuna statuizione economica fra i coniugi a titolo di mantenimento.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1562/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINOLLI FRANCESCA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MARTINOLLI FRANCESCA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 6 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 10/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 15/05/2024 sentenza di separazione consensuale n. 332/2024, pubblicata in data 19/06/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Pronunciare la sentenza di divorzio.
2) Confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori (C.F. Persona_1
) nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 Persona_2
pagina 2 di 6 ) nato a Modena il [...] ad [...] i genitori. Minori che C.F._4
risiederanno presso e con la madre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i genitori i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni relative alla prole e quindi all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
3 Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà, previo accordo con la madre, ed indicativamente un pomeriggio alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 22.00, il sabato e la domenica a settimane alterne dalle ore 7.00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, , altrimenti dalle ore 19.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica quando il padre lavora il sabato, 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, 7 giorni,
anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni Natale
o Capodanno e viceversa, 3 giorni durante le vacanze pasquali, anche non consecutivi,
comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì di pasquetta.
1 Il padre, si obbliga a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 250,00 per ciascun figlio (per un totale di € 500,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena ed il 50% delle spese relative alla scuola, sport e eventuali centri estivi o quant'altro necessario per i figli che non rientri nelle spese straordinarie, quanto ai corsi scolastici, gite, corsi sportive i costi verranno pagina 3 di 6 sostenuti nella misura del 50% a carico di ognuno, così come per eventuali ulteriori necessità di vita;
4 La casa coniugale, sita in Vignola (MO) in Via Allegretti Mario n.67, viene assegnata definitivamente e unitamente alla mobilia che l'arreda, alla Sig.r e Parte_1
ciò nell'interesse dei figli.
5 Rimane fermo l'impegno del Sig. di trasferire alla signora CP_1
che si impegna sin da ora ad a accettare con separato atto pubblico Parte_1
notarile la propria quota in proprietà dell'immobile unità immobiliare uso civile abitazione e relative pertinenze site nel Comune di Vignola (MO) alla Via Mario Allegretti
n. 67 e precisamente un appartamento posto al piano secondo con n. 2 (due) locali ad uso cantina un sottoscala al piano primo sottostrada costituito da: corridoio, cucina, bagno,
ripostiglio e due came-re, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Vignola (MO),
regolarmente in ditta alla parte venditrice come segue: * foglio 20, particella 142, sub. 2,
Via Mario Alle-gretti n. 67, Piano S1-2, cat. A/3, classe 2, vani 5, superficie catastale totale mq. 83, R.C. Euro 309,87 * foglio 20 particella 415 particelle tra loro graffate pari al 50%
di proprietà dell'immobile in questione, cessione della quota che verrà effettuata tramite rogito notarile;
contestualmente o anche successivamente al rogito notarile di trasferimento della quota del predetto immobile la signora a fronte di tale Parte_1
trasferimento della quota dell'immobile e previa delibera della banca, si accollerà la quota parte del mutuo fondiario acceso in data 15.07.2020 con ciò liberando il signor CP_1
dalle relativa obbligazioni di pagamento, ovvero previa accensione di ulteriore mutuo
[...]
che andrà ad estinguere quello cointestato attualmente acceso.
pagina 4 di 6 7) Pronunciare, lo scioglimento del suddetto vincolo di matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale sopra trascritte ordinando l'annotazione della sentenza di divorzio con conseguente restituzione ai coniugi dello stato civile di nubile o celibe.
8) Autorizzare pertanto la signor (Cognome prima del matrimonio Parte_1
) (C.F. ) a sostituire al cognome del AR , il Per_3 C.F._1 Pt_1
proprio cognome paterno come da certificato di nascita che si allega ordinando Per_3
agli uffici di stato civile competenti ad annotare la relativa modifica e che quindi venga disposto l'aggiornamento del cognome della signora da a con Pt_1 Pt_1 Per_3
conseguente ordine di annotazione del mutamento di cognome sia nel registro dello stato civile italiano che nel registro dello stato civile albanese. Ordinarsi le annotazioni ed ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.PR. 03/11/2000 N. 396.
9) Ordinarsi l'annotazione del divorzio presso i competenti uffici dell'anagrafe italiana e corrispondenti uffici in Albania
10) Spese legali compensate.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 13/08/2014 e in data Per_1 Per_2
31/08/2017;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 5 di 6 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in DUSHK (ALBANIA) il
23/08/2010 fra nata in [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato in [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Non disporre alcuna statuizione economica fra i coniugi a titolo di mantenimento.