Sentenza 26 agosto 2008
Massime • 1
È invalida, e pertanto inidonea agli scopi di legge, l'elezione di domicilio presso un'ambasciata o un consolato straniero, non essendo consentito procedere a notificazione in detti luoghi, caratterizzati da extraterritorialità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2008, n. 34503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34503 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2008 |
Testo completo
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345 03 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/08/2008
SENTENZA N. 90' Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. ESPOSITO ANTONIO CONSIGLIERE
N. 017375/2008 2.Dott.KOVERECH OSCAR "
" 3. Dott. MACCHIA ALBERTO
" 4. Dott. GAZZARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 19/05/1955 1) CH PE
N. IL 22/02/1958 2) HO JASMIN
avverso SENTENZA del 17/01/2008
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
MACCHIA ALBERTO
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. OSSERVA
Con sentenza del 17 gennaio 2008, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, il 5 maggio 2007 nei confronti di CH ET e SH AS, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cd. pen., confermando la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00, di multa inflitta nei confronti del predetti quali imputati del delitto di furto di capi di abbigliamento commesso con destrezza. Propone ricorso per cassazione il difensore deducendo vari motivi di ricorso.
Nel primo, riproponendo questione già sollevata e disattesa nel gravame di merito, rileva che, contrariamente all'assunto della Corte territoriale doveva essere ritenuta valida la dichiarazione di domicilio effettuata dagli imputati presso il consolato tedesco contestando la fondatezza della tesi secondo la quale la elezione di domicilio avvenga in Italia. Pertanto, le notificazioni dovevano essere effettuate presso il domicilio dichiarato dagli imputati, e cioè presso il consolato tedesco. Si contesta, poi, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., e si lamenta, infine, che i giudici dell'appello, pur eliminando l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., abbiano mantenuto inalterato il trattamento sanzionatorio, senza svolgere sul punto adeguata motivazione. Il ricorso è manifestamente infondato. A proposito del primo motivo, va infatti qui ribadito che deve essere ritenuta invalida ed inidonea agli scopi di legge l'elezione di domicilio presso una ambasciata od un consolato straniero, non essendo consentito procedere a notificazione in detti luoghi, caratterizzati da extraterritorialità
(Cass., Sez. III, 27 giugno 2007, Musaraj;
Cass., Sez. II, 13 gennaio 1986, Chasar). Le restanti censure si rivelano, da un lato, del tutto generiche, dall'altro inconsistenti, avuto riguardo alla più che esauriente motivazione che i giudici del merito hanno svolto per asseverare la sussistenza della aggravante della destrezza - alla luce della più che consolidata giurisprudenza consolidatasi sul punto - ed in merito alla determinazione di mantenere inalterato il trattamento sanzionatorio stabilito nella sentenza di primo grado;
trattamento che i giudici a quibus hanno, con motivazione incensurabile nella presente sede, reputato adeguato alla vicenda ed ai parametri di legge, stante il mantenuto giudizio di equivalenza che ha "sterilizzato", agli effetti dellapena, il risalto della residua circostanza aggravante. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del
2000.
P. Q. M.
1 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, il 26 agosto 2008 Il Consigliere estensore Presidente с ме м
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 1 SET. 2008
IL COLLABORATONE DI CANCELLERIA
Maria Angelllli
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