Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4716
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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La non trascrivibilità della sentenza dichiarativa del verificatosi trasferimento della proprietà di un immobile mediante scrittura privata non autenticata non esclude l'interesse a proporre la relativa domanda, diretta a contrastare il diniego dell'avvenuto trasferimento della proprietà sostenuto dalla controparte. L'eventuale statuizione (erroneamente pronunciata dal giudice con il dispositivo) di trascrivere la sentenza stessa (e non la scrittura privata) è, poi, del tutto inidonea a trasformare la sentenza "de qua" da dichiarativa in costitutiva.

La costruzione realizzata da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva di uno di essi non rientra nella comunione legale dei beni di cui all'art. 159 cod. civ., con la conseguenza che il coniuge titolare esclusivo del manufatto così realizzato può, del tutto legittimamente, attribuire all'altro coniuge, con atto unilaterale risultante da scrittura privata non autenticata (atto a causa atipica, non liberale ma corrispettiva, dall'effetto evidentemente costitutivo), il diritto di proprietà sul 50% dell'appartamento, sulla base del contestuale riconoscimento "dell'averlo costruito insieme".

Commentario1

  • 1Separazione dei coniugi, uso delle cose in comunione, comunione ordinariaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4716
Data del deposito : 12 maggio 1999

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