Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 2
La non trascrivibilità della sentenza dichiarativa del verificatosi trasferimento della proprietà di un immobile mediante scrittura privata non autenticata non esclude l'interesse a proporre la relativa domanda, diretta a contrastare il diniego dell'avvenuto trasferimento della proprietà sostenuto dalla controparte. L'eventuale statuizione (erroneamente pronunciata dal giudice con il dispositivo) di trascrivere la sentenza stessa (e non la scrittura privata) è, poi, del tutto inidonea a trasformare la sentenza "de qua" da dichiarativa in costitutiva.
La costruzione realizzata da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà esclusiva di uno di essi non rientra nella comunione legale dei beni di cui all'art. 159 cod. civ., con la conseguenza che il coniuge titolare esclusivo del manufatto così realizzato può, del tutto legittimamente, attribuire all'altro coniuge, con atto unilaterale risultante da scrittura privata non autenticata (atto a causa atipica, non liberale ma corrispettiva, dall'effetto evidentemente costitutivo), il diritto di proprietà sul 50% dell'appartamento, sulla base del contestuale riconoscimento "dell'averlo costruito insieme".
Commentario • 1
- 1. Separazione dei coniugi, uso delle cose in comunione, comunione ordinariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso 'avvocato DARIO DI GRAVIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIA ORIOLI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AN NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso l'avvocato FRANCO MELONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRANDI GIANFABIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 204/97 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 15/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gizzi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Meloni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7/7/1994 il Tribunale di Pesaro, a seguito di ricorso proposto il 12/12/1985 da ZI SS, pronunciava la separazione personale tra la stessa ricorrente ed il coniuge NI FE, con addebito a quest'ultimo; dichiarava la ZI proprietaria per il 50% di un appartamento al secondo piano di un immobile ubicato nel Comune di San Leo, sulla base di una scrittura privata intervenuta tra i coniugi in data 18/3/1981 e condannava il NI al pagamento delle spese del giudizio.. Avverso la sentenza proponeva appello il NI. Resisteva al gravame la ZI.
Con sentenza del 19/3-15/5/1997 la Corte di Appello di Ancona, rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del secondo grado del giudizio. Osservava la corte di merito, in particolare, in ordine alla censura relativa all'accertamento della comproprieta' della casa, che con la scrittura privata del 18/3/81 i coniugi - dopo aver precisato che il regime patrimoniale era quello della comunione dei beni;
che dopo la celebrazione del matrimonio avevano costruito insieme un fabbricato di civile abitazione, intestato solo al marito;
che era loro intenzione adottare il regime della separazione dei beni, dopo aver proceduto alla definizione del patrimonio a quella data esistente - avevano convenuto che "il NI riconosce(va) alla moglie i diritti di proprietà su metà dell'appartamento". Escludeva, quindi, la Corte che il c.d.
riconoscimento costituisse una convenzione matrimoniale di mutamento del regime patrimoniale della famiglia, sia perché nello stesso giorno (18/3/19981) era stata stipulata dinanzi al notaio la convenzione relativa all'introduzione del regime della separazione dei beni., sia perché oggetto della scrittura privata era stato un bene determinato e non la totalità dei beni singolarmente o congiuntamente pervenuti ai coniugi durante il matrimonio. Escludeva, altresì, la corte che la scrittura contenesse un negozio divisionale, come affermato dall'appellante al fine di dedurne la nullità per mancanza di causa, essendo l'appartamento di proprietà esclusiva del marito. Riteneva, in definitiva, la corte di merito che la scrittura conteneva "una precisa attribuzione patrimoniale a favore della ZI, volta a superare il dato formale dell'intestazione della proprietà in capo al NI ed a valorizzare e far emergere giuridicamente il dato sostanziale dell'avere "insieme costruito", vale a dire il contributo personale della ZI dato per la realizzazione del bene". Riteneva, pertanto, la causa del negozio di natura corrispettiva e non liberale, e l'atto di disposizione ad effetti reali e non meramente obbligatori.
In ordine al dedotto errore di diritto quale causa di annullabilità del negozio, vertente sull'avere ritenuto il bene compreso nella comunione legale, rilevava la corte che dagli atti non si evidenziava siffatta falsa rappresentazione della realtà normativa, tanto meno la riconoscibilità da parte della ZI, mentre l'essenzialità dell'errore era esclusa dal rilievo dato al contributo apportato dalla ZI alla costruzione della casa ed all'esigenza di definire i rapporti patrimoniali inerenti al bene, in particolare ai diritti di credito riconoscibili alla ZI, quanto meno a titolo di arricchimento senza causa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI FE sulla base di sette motivi, illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso ZI SS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione degli artt.70, 71 e 72 c.p.c. sull'intervento obbligatorio del pubblico ministero (art.360, n.3 c.p.c.)". - Deduce che la sentenza della Corte di Appello non contiene alcun riferimento alla presenza del p.m. nel processo di appello pur trattandosi di separazione personale e di nullità di convenzione matrimoniale modificativa dei rapporti patrimoniali, e che la mancata partecipazione comporta la nullità della sentenza per omessa partecipazione del litisconsorte necessario. Aggiunge nella memoria che il p.m. non fu avvisato ne' in primo grado, ne' in secondo grado e cita in proposito lo stralcio di una massima di questa corte (n. 910 del 30/1/1991), il cui testo integrale è il seguente: "Anche con riguardo alle cause di separazione personale dei coniugi, l'eventuale inosservanza dell'art. 70 cod. proc. civ., in tema d'intervento del pubblico ministero, implica nullità della sentenza, e, pertanto, ove verificatasi in primo grado, è conoscibile da parte del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., solo se denunciata con l'atto di gravame".
Pertanto, in base al citato principio, la eventuale mancata partecipazione del p.m. nel giudizio di primo grado, poiché non si deduce che sia stata denunciata alla corte di appello con l'atto di impugnazione, non avrebbe dovuto essere rilevata dal giudice di appello. Risulta, invece, dagli atti che il p.m. partecipò al giudizio di primo grado, tant'è che nel ricorso si fa riferimento solo al mancato intervento del p.m. "nella fase di appello", per cui sotto tale profilo va esaminata la censura.
Osserva il collegio che la sentenza della Corte di Appello di Ancona, oggetto del ricorso per Cassazione riguardava due cause, già riunite dinanzi al Tribunale di Pesaro: la prima proposta dalla ZI con atto di citazione notificato il 23/11/1985, come si legge nello stesso ricorso del NI, avente ad oggetto la domanda con cui la ZI chiedeva che fosse dichiarata verificata la scrittura privata del 15/1/1986, l'altra, proposta dalla stessa ZI con ricorso depositato il 12/12/1985, avente ad oggetto la domanda di separazione personale con addebito al marito e quella di divisione del fabbricato di cui alla precedente domanda. Le due cause erano state riunite e solo in quella di separazione personale era necessario l'intervento del P.M., riguardando le altre domande materie in cui non è richiesto l'intervento in causa del P.M. Oggetto del gravame avverso la sentenza del tribunale era solo la pronuncia di addebito e la statuizione relativa alla causa avente ad oggetto la scrittura privata. La Corte di appello ha rigettato il gravame del NI e questi, proponendo il ricorso per cassazione, pur deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza, ha censurato con gli altri sei motivi solo la statuizione della corte di merito con cui è stato rigettato il gravame avverso la decisione concernente la comproprietà dell'appartamento ubicato nel Comune di San Leo, nulla osservando in ordine alla pronunciata separazione con addebito. La mancanza di doglianze in ordine alla conferma della statuizione relativa alla dichiarata separazione con addebito fa escludere l'interesse del NI a dedurre la nullità della sentenza di appello per la mancata partecipazione del p.m. nella causa di separazione, mentre nell'altra causa non era richiesto l'intervento del p.m., come innanzi si è detto. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 708 in relazione agli articoli 2392, 2 co. e 2657 cod. civ., omessa pronuncia su un punto decisivo della causa, motivazione contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)". Deduce che malgrado la domanda di divisione e quindi di intestazione delle rispettive quote del bene immobile (oggetto della scrittura privata) formulata dalla ZI, "le sentenze impugnate" hanno omesso di decidere sul punto, limitandosi ad esaminare ed a rigettare le eccezioni di nullità della scrittura privata, "senza considerare che tali eccezioni erano pregiudiziali, ma non escludevano i diritti attribuiti al NI correlati proprio all'eventualità della separazione".
Deve anzitutto osservarsi che le censure in questa sede possono essere rivolte solo alla sentenza oggetto del ricorso, cioè a quella della Corte di Appello, e non a quella del Tribunale.
Peraltro, la mancata statuizione sulla domanda di divisione del bene da parte del tribunale non fu oggetto di gravame da parte della ZI, e tanto meno da parte del NI, che non aveva, comunque, formulato alcuna domanda subordinata in merito alla richiesta della ZI di divisione del bene e non aveva, quindi, interesse a dedurre l'omessa pronuncia. Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2932, 2 co. e dell'art. 2657 cod. civ., nonché dell'art. 112 c.p.c., errata qualificazione della scrittura privata 18/3/1981, omessa pronuncia su un punto decisivo ed erroneità (per mancata menzione delle condizioni di tempo e di adempimenti) degli effetti traslativi delle proprietà (art.360, n.3 e 5 c.p.c.)". Deduce sostanzialmente il ricorrente che, a fronte di una domanda di accertamento e dichiarazione di autenticità e di efficacia della scrittura privata, è stata emessa una sentenza di natura costitutiva, travalicando i limiti della domanda. La censura è infondata.
Osserva il Collegio che la Corte di appello non ha fatto che confermare la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato la ZI comproprietaria al 50% dell'appartamento, sulla base dell'atto contenuto nella scrittura, e non aveva costituito ex nunc il diritto di comproprietà della stessa. Non risulta, invero, che il NI abbia dedotto in sede di gravame avverso la sentenza del tribunale alcun vizio di extrapetizione;
in ogni caso, la sentenza non è di natura costitutiva, perché la corte di merito ha rilevato che la scrittura privata contiene un atto di disposizione ad effetti reali e non meramente obbligatori, vale a dire che con tale atto si è operato l'immediato trasferimento della quota del 50% della proprietà del bene in capo alla ZI. Cadono conseguentemente tutte le argomentazioni poste dal ricorrente a fondamento del motivo in esame, sul presupposto non esatto che il Tribunale avesse pronunciato una sentenza costitutiva (ex art. 2932 c.civ.) e non dichiarativa. In particolare la non trascrivibilità della sentenza dichiarativa del verificatosi trasferimento della proprietà di un immobile mediante scrittura privata non autenticata, che non esclude l'interesse a proporre la relativa domanda, diretta a contrastare il diniego dell'avvenuto trasferimento della proprietà sostenuto dalla controparte (cfr. Cass., 11-08-1986, n. 5010), non è principio invocabile per dedurre dall'ordine di trascrivere la sentenza e non la scrittura privata (erroneamente dato in dispositivo) che la sentenza sia costitutiva e non dichiarativa.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia "violazione degli artt.936, 1602 e 1603 cod. civ., motivazione perplessa e contraddittoria 276 c.p.c. (art.360 n.3 e 5 c.p.c.)". Deduce che i coniugi con la scrittura privata e con l'atto notarile in pari data (18/3/1981) avevano dato vita ad una convenzione unica, ricadente sotto la disciplina degli artt. 162 e163 cod. civ., perché i due atti furono simultanei e richiamati espressamente, onde la natura di convenzione matrimoniale modificativa del regime e l'esigenza della forma richiesta dall'art. 1621 cod. civ. Lamenta, pertanto, il ricorrente che la corte di merito non abbia posto il contenuto della scrittura privata in relazione con l'atto notarile, così incorrendo nel vizio di difetto di motivazione ed in quello di violazione di legge. Anche questo motivo è infondato.
L'interpretazione dell'atto è riservata al giudice di merito e non è censurabile se sorretta da sufficiente motivazione, basate su argomentazioni corrette sotto il profilo logico e giuridico, come nel caso in esame, in cui la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici in tema di interpretazione dei contratti. La simultaneità degli atti e l'identità delle parti non comporta che ciascuno degli atti perda la propria individualità e che si confondano le cause poste a base dei singoli negozi contenuti in essi. Nè specifica il ricorrente in quali termini gli atti fossero "reciprocamente integrati e richiamati espressamente". In particolare, nei patti contenuti nella scrittura privata, riportati a pag. 12 del ricorso, non si fa alcun riferimento all'atto notarile di modifica delle convenzioni matrimoniali, ma si stabiliscono le alternative modalità di divisione di quel bene dichiarato comune. Peraltro, se il bene oggetto della scrittura privata non faceva parte della comunione, perché il suolo su cui era stato costruito l'edificio era, come è pacifico, di proprietà esclusiva del NI, l'atto notarile modificativo del regime patrimoniale non poteva riguardare ne' riflettersi in alcun modo su un bene che non faceva parte della comunione, tanto più che la convenzione modificava il regime di comunione in quello di separazione dei beni. Infine, il dedotto intento delle parti di "raggiungere un assetto economico globale ed inscindibile", comunque con due atti separati, non comporta un collegamento sotto il profilo giuridico dei due atti, che hanno cause distinte.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.708 c.p.c., omessa motivazione su punti decisivi (art. 360 n.3 e 5 c.p.c.)". Lamenta il ricorrente, riprendendo una censura enunciata con il secondo motivo, che "le sentenze" abbiano violato l'obbligo di dare disposizioni per il regolamento dei rapporti economici.
Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte in ordine al secondo motivo. Poiché la mancata statuizione da parte del tribunale sulla domanda di divisione del bene (proposta solo dalla ZI) non fu oggetto di gravame da parte della ZI, e, tanto meno da parte del NI, che non aveva, comunque, formulato alcuna domanda subordinata in merito alla richiesta della ZI di divisione del bene, e non aveva, quindi, interesse a dedurre l'omessa pronuncia, non può essere introdotta in questa sede una censura in ordine all'omessa pronuncia.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt.162, 163, 177 cod. civ., motivazione contraddittoria (art.360 n.3 e 5 c.p.c.)". Deduce che l'art. 177 lett. a) c.c. si riferisce anche agli acquisti a titolo originario,
in deroga alla norma generale di cui all'art. 934 c.c. e che, pertanto, costituisce oggetto di comunione anche l'edificio costruito da uno dei coniugi su suolo di proprietà personale. Sostiene che la sentenza per escludere la proprietà esclusiva sul bene di esso NI, ne afferma la comproprietà per averlo costruito insieme in costanza di matrimonio, senza collegarlo alla modificazione dei rapporti attuata senza le forme di cui all'art.163 cod. civ. La censura è infondata sotto entrambi i profili.
Sotto il profilo della violazione di legge, deve osservarsi che è principio ripetutamente affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, che "nel regime di comunione legale la costruzione realizzata, in pendenza di matrimonio, su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, non costituisce oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ., mentre gli apporti alla realizzazione della costruzione, che per legge si presumono resi dal coniuge non proprietario, trovano corrispettivo in un suo credito verso l'altro". (Cass. 25/11/1993 n. 11663; cass., 16/2/1993, n. 1921; cass. 14/3/1992 n. 3141; cass. 11 giugno 1991 n. 6622). Corretta applicazione di tale principio ha fatto, pertanto, la corte di merito, che ha escluso l'errore di diritto dedotto dal NI quale causa di annullabilità del contratto. Sotto il secondo profilo, non sussiste la dedotta contraddittorietà, perché la corte di merito non ha affatto affermato che la comproprietà scaturisca dall'avere i coniugi costruito insieme in costanza di matrimonio l'edificio. Ha, invece, rilevato che la scrittura contiene una attribuzione patrimoniale a favore della ZI (con effetto costitutivo) volta a superare il dato formale della intestazione della proprietà e a fare emergere il dato sostanziale del contributo apportato dalla ZI alla costruzione. Coerentemente, più oltre la stessa corte specifica, circa "l'esigenza di definire i rapporti patrimoniali" inerenti al bene, che tali rapporti potevano avere, secondo le rappresentazioni delle parti, anche un contenuto obbligatorio (diritti di credito spettanti alla ZIo per il contributo prestato). Rilevando la causa atipica, non liberale ma corrispettiva, del negozio, la corte territoriale ha confermato la natura costitutiva dell'atto contenuto nella scrittura privata, il che vale ad escludere che la corte abbia ritenuto scaturire la comproprietà del bene dallo "averlo costruito insieme".
Non sussiste contrasto tra l'avere escluso la natura ricognitiva dell'atto, che aveva invece natura costitutiva, e la sentenza di accertamento della comproprietà del bene per effetto proprio di quell'effetto costitutivo dell'atto.
Non sussiste contraddizione tra l'avere pronunciato la separazione personale dei coniugi e l'avere escluso che la scrittura privata, che attribuiva il diritto di comproprietà sul bene alla ZI, contenesse anche un negozio divisionale, avendo le parti in essa previsto solo le modalità alternative di divisione in vista di una futura separazione personale.
Non sussiste contraddizione tra l'avere giustificato la causa atipica, ma meritevole di tutela, del negozio con il contributo dato alla costruzione della casa, e l'avere escluso un collegamento giuridico con la cessazione della comunione legale dei beni (che non comprendeva l'immobile in questione, di proprietà esclusiva del NI fino al trasferimento della quota del 50% della proprietà operata con la scrittura privata in questione). Con il settimo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 245, 164, 163, 177 cod. civ. in relazione agli artt. 2703 e 2704 cod. Civ., motivazione omessa ed esame omesso di un punto decisivo (art. 360 n.3 e 5 c.p.c.)". Deduce che la scrittura privata è priva di data certa successiva all'atto notarile che mutava il regime di comunione e conseguentemente è nulla "per errore di diritto, per difetto di forma, per mancanza di causa". Il motivo è incomprensibile e, quindi, non specifico, perché non sorretto da argomentazione logica e giuridica a sostegno del dedotto vizio. Non spiega il ricorrente (neanche nella memoria illustrativa, nella quale viene in proposito riportato pedissequamente quanto esposto nel ricorso) il nesso logico e giuridico tra la mancanza di data certa (peraltro mai contestata nel giudizio di merito) e la dedotta nullità. Nè è argomentazione valida, a sostegno di una pretesa nullità della scrittura privata, la deduzione che l'atto notarile spiegava i suoi effetti con la trascrizione, perché proprio l'autonomia degli atti non comporta che il bene di cui alla scrittura privata sia entrato a far parte della comunione legale, avendo le parti autonomamente regolamentato la proprietà di quel bene.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in £. 2.131.700 , di cui £.
2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 13/1/1999, nella Camera di Consiglio della Depositata in Cancelleria il 12 maggio 1999.