Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12256 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere IR GL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che si è riportato alla requisitoria in atti e ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore delle parti civili costituite, Avvocato Antonino Gaziano, anche in qualità di sostituto processuale dell'Avvocato Rino Salvatore Di Caro, che si è riportato alla memoria per le parti civili AZ IC e OL CE trasmessa a mezzo Pec in data 4 febbraio 2026, nonché alle conclusioni per le parti civili SA IC, Giuseppe RE, RO RE e SA RE depositate dal loro difensore Avvocato Rino Salvatore Di Caro a mezzo Pec in data 19 febbraio 2026, e ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori del ricorrente, Avvocato Giovanna Morello e Avvocato Santo Lucia, che, illustrati i motivi di ricorso, ne hanno chiesto l’accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12256 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 24/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 gennaio 2022 la Corte di assise di Agrigento ha riconosciuto AE RT responsabile dei reati di omicidio e di rapina aggravata in danno di Giuseppe IC, commessi il 6 dicembre 2015 all’interno del laboratorio–abitazione di questi, condannandolo alla pena di anni ventiquattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili. La responsabilità dell’imputato è stata affermata sulla base di un complesso di elementi indiziari, ritenuti gravi, precisi e concordanti, essendosi, al riguardo, valorizzate le condotte da lui tenute il giorno dell’omicidio, il movente economico, l’alibi falso fornito dalla moglie, i tentativi di distruzione di oggetti sottratti alla vittima e il rinvenimento di una scarpa, corrispondente al suo numero di calzata, la cui suola risultava coincidente con le impronte rilevate nell’abitazione della vittima. Con sentenza del 22 giugno 2023 la Corte di assise di appello di Palermo ha integralmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo l’imputato dal delitto di omicidio con la formula per non aver commesso il fatto e dal delitto di rapina con la formula perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili. La Corte territoriale ha ritenuto che il quadro indiziario desumibile dalle prove raccolte fosse privo dei requisiti di univocità e decisività, perché era da escludere la compatibilità della calzatura rinvenuta con il piede dell’imputato, perché era da considerare credibile la versione da lui resa circa il fatto che in data 2 ottobre 2016 si fosse recato nei pressi di una discarica abusiva in territorio di Cattolica EA per raccogliere lumache e perché non era stato dimostrato il movente economico del delitto, tanto più che nulla era stato asportato con certezza alla vittima. Con sentenza n. 24117 del 2024 la Prima Sezione penale di questa Corte, in accoglimento dei ricorsi del Procuratore generale della Repubblica di Palermo e delle parti civili, ha annullato la sentenza di assoluzione di AE RT pronunciata dalla Corte di assise di appello di Palermo, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte di assise di appello. La Corte di legittimità ha rilevato l’utilizzo di prove acquisite fuori dal contraddittorio (informazioni meteorologiche e tabelle di conversione delle calzature), il travisamento e l’omessa valutazione di elementi decisivi, nonché il difetto di motivazione rafforzata in sede di riforma assolutoria. La Corte ha quindi demandato al giudice del rinvio di espungere il materiale probatorio illegittimamente introdotto, di procedere a una nuova e 3 complessiva valutazione unitaria degli indizi già acquisiti nel contraddittorio, di fornire una motivazione rafforzata idonea a confutare specificamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, nonché di approfondire la natura e la valenza dell’alibi agitato dall’imputato, verificandone l’eventuale falsità o fallacia, e di riesaminare, in piena libertà di giudizio, la sussistenza del movente. 2. Investita del giudizio rescissorio, la Corte di assise di appello di Palermo ha preliminarmente ricostruito il fatto storico, ribadendo che l’omicidio di Giuseppe IC venne commesso nel tardo pomeriggio o nella serata del 6 dicembre 2015 all’interno del suo laboratorio-abitazione, mediante reiterati colpi al capo infertigli con oggetti contundenti, nel contesto di un’aggressione finalizzata alla sottrazione di denaro contante. Ha dato per pacifica l’acquisizione processuale che l’autore dell’omicidio avesse lasciato sulla scena del crimine evidenti impronte di suola insanguinata, successivamente attribuite alla medesima calzatura rinvenuta in una discarica abusiva. In ossequio al mandato della Corte di cassazione, il giudice del rinvio ha proceduto anzitutto alla rinnovazione istruttoria in punto di condizioni meteorologiche esistenti nell’area di Cattolica EA nei giorni immediatamente precedenti e successivi al 2 ottobre 2016, acquisendo dati ufficiali provenienti dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano e dagli Annali Idrologici 2016, nonché escutendo i testi GI e HI. Elementi di prova, questi, attestanti che, in quei giorni e in quella zona, le precipitazioni piovose erano state assenti o del tutto modeste o, comunque, temporalmente limitate, tali da non determinare un inumidimento del terreno compatibile con l’attività di raccolta di lumache, addotta dall’imputato per giustificare la sua presenza, in data 2 ottobre 2016, nei pressi della discarica in cui, il successivo 7 ottobre, venne rinvenuta e sequestrata la scarpa del numero 41 ritenuta compatibile con le impronte rilevate sulla scena dell’omicidio di IC. Quanto al numero di calzata, la Corte ha rivalutato le risultanze processuali già acquisite nel contraddittorio, segnatamente, quelle derivanti dagli accertamenti tecnici effettuati dal RIS Carabinieri di Messina, confrontate con gli ulteriori elementi di prova desunti dai verbali di perquisizione e sequestro e dalle dichiarazioni dei testi. È stato così ricostruito che AE RT calzava abitualmente scarpe del numero 41, talora del numero 42 per calzature da lavoro, e che la lunghezza interna della scarpa rinvenuta nella discarica (pari a circa 27 cm) risultava compatibile con tali misure, tenuto conto dell’ordinaria tolleranza tra misura del piede e la misura interna della calzatura. 4 La Corte del rinvio ha quindi affrontato il tema del movente, ricostruendo la situazione economica sia della vittima che dell’imputato e dando atto di come dalle indagini patrimoniali e dalle prove testimoniali raccolte fosse emerso che IC, che conduceva una vita modesta ma era dedito al gioco, disponeva nei primi giorni di dicembre 2015 di una non trascurabile somma di denaro contante, derivante dal prelievo, in data 1 dicembre, della pensione e da pagamenti ricevuti da clienti. La Corte ha parimenti evidenziato come fosse stato accertato che RT era affetto da una persistente ludopatia, con conseguente continuo bisogno di denaro, rigidamente razionato dalla moglie;
circostanza, questa, ritenuta idonea a spiegare la finalità predatoria dell’azione omicidiaria. In ordine all’alibi, il giudice del rinvio ha esaminato puntualmente le dichiarazioni della moglie dell’imputato e le conversazioni intercettate, ritenendo falso quello domestico prospettato per la sera dell’omicidio. È stato evidenziato, al riguardo, come le stesse intercettazioni disvelassero l’incertezza e le contraddizioni della coniuge circa la presenza in casa di RT la sera del 6 dicembre 2015, nonché l’esistenza di versioni concordate tra i familiari, valutate come indice sintomatico di mendacio. Sono state infine vagliate le ipotesi alternative prospettate dalla difesa, concernenti il possibile coinvolgimento di terzi, tra cui i familiari della vittima, conoscenti o soggetti dediti all’usura. Tali piste, esaminate alla luce delle risultanze investigative e testimoniali, sono state ritenute prive di concreti elementi fattuali di sostegno, comunque inidonei a scalfire il quadro accusatorio, risolvendosi in mere congetture non sorrette da indizi specifici. All’esito della disamina analitica dei singoli elementi indiziari – il pedinamento della vittima la mattina del 6 dicembre 2015, la sottrazione dei suoi attrezzi da lavoro, il successivo tentativo di distruzione della refurtiva da parte dei figli dell’imputato, la condotta da costui tenuta la mattina del 2 ottobre 2016, non altrimenti spiegabile se non con il tentativo di recupero di calzature gettate nella discarica abusiva ubicata in C.da Giaimo di Cattolica EA, la compatibilità della scarpa ivi rinvenuta dalla polizia giudiziaria con quella la cui suola aveva lasciato un’impronta nel sangue sparso sul pavimento dell’ufficio-abitazione di IC e la falsità dell’alibi –, tenuti insieme dal collante del movente economico che aveva armato la mano di RT, il quale aveva urgente bisogno di procacciarsi denaro contante per dare sfogo alla propria dipendenza dal gioco, la Corte ha proceduto alla loro valutazione complessiva, ritenendoli convergenti in un quadro unitario, idoneo a fondare l’affermazione di responsabilità dell’appellante, sia per l’omicidio di Giuseppe IC che per la rapina in suo danno, oltre ogni ragionevole dubbio. 5 3. Con il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di AE RT avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo in sede di rinvio sono stati articolati cinque motivi, enunciati nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Con il primo motivo ci si duole della violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio si sarebbe sottratto all’obbligo di motivazione rafforzata, imposto dal ribaltamento di una precedente decisione assolutoria, essendosi limitato a una rivalutazione parcellizzata degli indizi e a una sostanziale adesione alla prospettazione accusatoria. In particolare, sarebbero state erroneamente valutate le condizioni meteorologiche esistenti in Contrada Giaimo di Cattolica EA il 2 ottobre 2016: pur dato atto dell’esistenza di precipitazioni piovose, la Corte non avrebbe spiegato sulla base di quali criteri le avesse ritenute non significative ai fini della raccolta delle lumache. Sarebbero stati travisati i dati, desunti dall’impianto GPS installato sull’autovettura in uso all’imputato, relativi alla sua condotta di guida: segnatamente, sarebbero state attribuite alle soste del veicolo una durata e una rilevanza incompatibili con i dati oggettivi, al solo scopo di renderle idonee a sostenere l’ipotesi di un’attività di recupero o occultamento in discarica delle scarpe utilizzate dallo RT in occasione dell’uccisione di IC. Parimenti frutto di fraintendimento sarebbero, per un verso, le modalità di rinvenimento della calzatura nella discarica, le quali sconterebbero il fio delle contraddizioni che si anniderebbero nelle dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria quanto al giorno (cioè, il 6 o il 7 ottobre) in cui sarebbe stata ascoltata la fonte confidenziale, che avrebbe loro riferito della presenza di RT nei pressi della discarica di C.da Giaimo la mattina del 2 ottobre 2015, per altro verso, l’attribuzione alla difesa di una tesi alternativa non effettivamente prospettata. Congetturale e intrinsecamente contraddittoria sarebbe anche la ricostruzione del movente, poiché fondata su stime teoriche e su inferenze prive di riscontro circa la disponibilità di denaro da parte della vittima, della quale le emergenze istruttorie avrebbero, invece, incontrovertibilmente attestato lo stato di indigenza;
emergenze parimenti comprovanti l’assenza di una condizione di bisogno dell’imputato tale da spiegare la condotta delittuosa. È infine dedotto il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dell’alibi come falso, censurandosi l’interpretazione delle conversazioni 6 intercettate e delle dichiarazioni della coniuge dell’imputato, in quanto lette in maniera decontestualizzata e parcellizzata, nonché in relazione all’omessa o apparente valutazione delle piste alternative prospettate, disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni stereotipate o attribuendo alla difesa tesi non formulate. - Con il secondo e il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 573, 597, 624, 648 e 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per essere il delitto di rapina aggravata di cui al capo 2) coperto da giudicato, non essendo stata impugnato dal Procuratore generale l’assoluzione dell’imputato pronunciata con riguardo ad esso. La Corte di assise di appello, con l’estendere la propria cognizione anche a tale capo, avrebbe violato sia il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, sia il principio della formazione del giudicato progressivo, non potendosi giustificare il travalicamento dei limiti segnati dal provvedimento rescindente e la riapertura del giudizio su un fatto ormai coperto dal giudicato con la ricerca del movente dell’omicidio. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 190, 603, 627, e 628 cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. nonché il vizio di motivazione, sul rilievo che, ancorché nel giudizio di rinvio fosse stato impedito alla difesa di utilizzare le dichiarazioni rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria nel precedente giudizio di appello per le contestazioni, di quelle dichiarazioni si era, poi, fatto uso nella sentenza impugnata: ciò avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa e della parità delle armi, nonché un’intrinseca contraddittorietà del percorso argomentativo. - Con il quinto motivo si eccepisce la violazione degli artt. 190, 495 e 603 cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte di assise di appello rigettato le richieste di rinnovazione istruttoria formulate dalla difesa (ossia, l’audizione della moglie e del figlio di AE RT nonché di GA SC, con il quale si sarebbe identificata la fonte confidenziale che aveva riferito ai Carabinieri della presenza dell’imputato in C.da Giaimo la mattina del 2 ottobre 2016) ritenendole superflue, a dispetto della loro decisività ai fini della valutazione dell’alibi, delle condizioni meteorologiche esistenti e della complessiva ricostruzione dei fatti, con conseguente deficit istruttorio e argomentativo, tanto più rilevante in presenza di un verdetto di condanna adottato in riforma di una precedente assoluzione. 4. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, con requisitoria depositata in data 23 gennaio 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso. 7 5. Le parti civili AZ IC, CE OL, SA IC, Giuseppe RE, RO RE e SA RE, tramite i loro difensori e procuratori speciali, hanno depositato in data 4 febbraio 2026 e 19 febbraio 2026 memorie conclusionali, corredate da nota-spese, insistendo per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 6. Il ricorso è stato discusso oralmente all’odierna udienza pubblica, come da tempestiva richiesta dei difensori del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Meritano prioritario esame le questioni processuali formulate con i motivi successivi al primo. 1.1. Vanno disattesi i rilievi – articolati con il secondo e con il terzo motivo – protesi a censurare la decisione del giudice del rinvio di ritenere oggetto del nuovo giudizio, devolutogli con la sentenza rescindente, entrambi i delitti ascritti a AE RT: ossia, tanto l’omicidio aggravato di cui al capo 1) che la rapina aggravata di cui al capo 2). 1.1.1 Invero, nella sentenza rescindente si è dato atto di come le parti civili AZ IC e CE OL avessero sviluppato «tre motivi di ricorso […] sostanzialmente coincidenti con quelli formulati dal Procuratore generale» protesi a sottolineare violazioni di legge e vizi motivazionali (cfr. sentenza Sez. 1, n. 24117 del 19 aprile 2024, pag. 11, punto 4, del «Ritenuto in fatto»): in particolare, «il vizio della motivazione, anche per travisamento, con riguardo al movente dell'omicidio da individuarsi, come aveva correttamente fatto il primo giudice, nella rapina consumata ai danni di IC» (cfr. sentenza Sez. 1, n. 24117 del 19 aprile 2024, pag. 13, punto 4.3, del «Ritenuto in fatto»). E tale specifico punto è stato, in effetti, esaminato dalla Corte di legittimità, che ha evidenziato come «l'esistenza del movente, individuato dal primo giudice nella disperata ricerca di soldi (da parte di AE RT), anche in quantità modesta, da dedicare al vizio del gioco», non fosse stata specificamente negata dal giudice della sentenza cassata: movente che, fungendo da catalizzatore dei vari indizi raccolti «non poteva essere del tutto trascurato dal giudice di secondo 8 grado» (cfr. sentenza Sez. 1, n. 24117 del 19 aprile 2024, pagg. 23 e 24, punto 4.2, del «Considerato in diritto»). Ne viene che, tenuto conto sia del tenore della richiesta formulata in calce al ricorso del Procuratore generale di Palermo, espressiva di un’istanza di cassazione della sentenza di appello nel suo insieme considerata, sia del dispositivo della sentenza rescindente, ossia, di annullamento in toto della sentenza impugnata, senza alcuna distinzione tra il capo 1) e il capo 2), deve ritenersi che l’oggetto del devolutum si riferisse ad entrambi i detti capi. 1.1.2. Ad ogni buon conto, sulla rapina aggravata in danno di Giuseppe IC, costituente il movente dell’omicidio, erano stati articolati motivi di impugnazione dalle parti civili costituite, come sopra rilevato, di modo che dell’accertamento del fatto di cui al capo 2) il giudice del rinvio era, comunque, tenuto a farsi carico se non altro agli effetti della responsabilità civile di AE RT, salva la decurtazione della pena inflittagli per quel titolo di reato: questione sulla quale però nulla è stato eccepito dal ricorrente. 1.2. Non colgono nel segno neppure le eccezioni processuali di cui al quarto e al quinto motivo. 1.2.1. Quanto all’utilizzazione ai fini delle contestazioni delle dichiarazioni rese dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria, Maresciallo GI e Maresciallo HI, in sede di rinnovazione istruttoria disposta nel precedente giudizio di appello, va rilevato che, stando al tenore della disposizione di cui all’art. 500, comma 1, cod. proc. pen., le parti possono valersi per procedervi solo «delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero»; donde, legittimamente la stessa è stata impedita alla difesa del ricorrente ai fini delle contestazioni da rivolgere ai testi. L’eccezione di violazione del diritto di difesa, perché di quelle stesse dichiarazioni si è fatto uso nella sentenza impugnata, è, comunque, generica e manifestamente infondata: è generica, perché, se è vero che, ai sensi dell’art. 500, comma 2, cod. proc. pen. «Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste», con le deduzioni a suo sostegno non si è lumeggiato in che termini e in che misura quelle contestazioni sarebbero state tali da far emergere la palese ed incontrovertibile mancanza di «credibilità» di quei dichiaranti;
è manifestamente infondata, perché le dichiarazioni rese dai testi GI e HI, in quanto legittimamente acquisite agli atti del processo – non incidendo sulla loro validità l’annullamento della sentenza emessa all’esito del giudizio di appello in cui erano state raccolte -, sono state legittimamente utilizzate nella sentenza impugnata. 9 Va, comunque, rilevato che il giudice del rinvio, avendo a disposizione tutte le dichiarazioni rese dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria indicati nel corso dell’intero processo, giacché raccolte nel relativo fascicolo, era perfettamente in condizione di apprezzare ex se la credibilità dei dichiaranti e l’attendibilità di quel che da loro era stato riferito. 1.2.2. Quanto al diniego di esame, in sede di rinnovazione istruttoria della moglie e del figlio dell’imputato, ritenuto «non assolutamente necessario ai fini della decisione, risultando i temi di prova indicati dalla difesa già ampiamente sviscerati dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruzione dibattimentale, in primo e secondo grado» (cfr. sentenza impugnata, pagg. 26 e 27), nonché del teste SC GA, detto ‘Gelataro’, ritenuto parimenti non assolutamente necessario, perché «i temi di prova risultavano già compiutamente accertati mediante prove per intercettazioni e per testi», va richiamato il principio di diritto secondo cui il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703 – 01; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, A, Rv. 262116 – 01). Il giudizio di rinvio non costituisce, invero, un nuovo giudizio di appello pieno, ma si svolge entro il perimetro tracciato dalla sentenza di annullamento, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., sicché il giudice del rinvio è chiamato a riesaminare i punti oggetto di annullamento e a conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e, conseguentemente, a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo ove ne ricorrano i presupposti di rilevanza e necessità, e non già in via automatica. Va, quindi, conclusivamente riconosciuto che il giudice della sentenza impugnata si è attenuto all’insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Da tale autorevole lezione interpretativa consegue che il sindacato che la Corte di cassazione può svolgere in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere 10 esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 - 01). Alla stregua di tali principi, poiché nulla di decisivo è stato addotto dal ricorrente per censurare la motivazione rassegnata a sostegno del diniego di assunzione delle testimonianze indicate, ossia, lumeggiando quali fossero gli specifici elementi atti a denotare l’indispensabilità e la rilevanza ai fini del decidere dei mezzi istruttori richiesti, i rilievi al riguardo articolati sono inammissibili. 2. Sono infondati tutti i rilievi di cui al primo motivo. 2.1. Avuto riguardo alla tipologia dei vizi con esso denunciati, che attengono alla violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e al difetto di motivazione rafforzata, nella conferma dell’affermazione di responsabilità di AE RT per i delitti ascrittigli, si rendono necessari alcuni chiarimenti onde spiegare le ragioni per le quali i vizi dedotti si ritengono insussistenti. 2.1.1. Con riferimento al tema del corretto impiego delle regole di inferenza che presiedono alla prova indiziaria, occorre richiamare i principi che la governano. Invero, la prova del fatto si fonda sempre su un giudizio di correlazione tra il fatto principale – ossia la proposizione fattuale contenuta nell’ipotesi accusatoria – e fatti secondari che, in ragione del loro contenuto informativo, siano idonei a denotare una potenziale corrispondenza al vero dell’enunciato contenuto nell’imputazione. La distinzione tra prova storica (diretta) e prova critica (indiziaria) opera esclusivamente sul piano della loro idoneità rappresentativa rispetto al fatto da provare e non attiene, dunque, alla tipologia della fonte: un medesimo testimone, infatti, può veicolare tanto elementi diretti quanto indiziari, poiché ciò che rileva è il rapporto tra la capacità dimostrativa del singolo dato e il fatto da provare nella sua oggettiva materialità, come descritto in imputazione. È, pertanto, prova critico-indiziaria ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando direttamente il fatto da provare, consente, mediante un’operazione di raccordo logico tra più circostanze, di contribuire al suo disvelamento, sicché dal fatto noto (l’indizio) si perviene alla conoscenza di quello ignoto. Anche l’indizio possiede, quindi, una propria autonoma capacità rappresentativa, ma, per la sua parzialità e per il riferirsi a una circostanza diversa – ancorché logicamente collegata – rispetto al fatto da provare, attiva un meccanismo di inferenza suscettibile di condurre a un accettabile risultato di conoscenza. Tuttavia, proprio in ragione di tale suo deficit strutturale quanto alla capacità dimostrativa, il legislatore ha previsto una speciale cautela valutativa, 11 ancorando il risultato probatorio, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., alla ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi posti a base dell’inferenza, nel quadro di una doverosa valutazione unitaria e globale del compendio. In tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno chiarito che, poiché l’indizio è significativo di una pluralità – maggiore o minore – di fatti non noti, tra cui quello da provare, la valutazione di una molteplicità di indizi richiede, dapprima, l’apprezzamento dell’indicatività di ciascuno, sia pure in termini possibilistici e non univoci, alla stregua di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e, successivamente, un esame complessivo e unitario, nel quale le ambiguità indicative dei singoli elementi possano risolversi per integrazione reciproca, così da conferire al complesso indiziario un significato dimostrativo pregnante e univoco (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 – 01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 - 01). Ne deriva che il singolo indizio, inteso come dato idoneo a concorrere all’accrescimento della verità dell’ipotesi di partenza, deve essere verificato quanto al suo grado di persuasività (Sez. 1, n. 47250 del 09/11/2011, Livadia, Rv. 251502 – 01; Sez. 1, n. 2226 del 02/02/1996, Monaro, Rv. 203895 - 01), senza che possa pretendersi un identico peso dimostrativo per ogni elemento, essendo fisiologica, nella valutazione unitaria richiesta dalla norma, la compresenza di indizi di maggiore o minore gravità; ferma, tuttavia, la necessaria precisione, intesa quale direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo, e la concordanza, che implica la convergenza dimostrativa dei dati considerati e l’assenza di elementi antagonisti o di smentita. Il diverso grado di gravità del singolo indizio incide, pertanto, sulla valutazione complessiva nel senso che i requisiti della molteplicità (che consente la verifica della concordanza) e della gravità devono risultare tra loro correlati e complementari: in presenza, cioè, di indizi poco significativi può assumere rilievo l’elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può risultare sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529 – 02; Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, MA e altri, Rv. 259552 - 01). Al contempo, deve ribadirsi che la prova indiziaria, per sua natura, non offre una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella della prova diretta, poiché la dimostrazione deriva non dalla narrazione o dal documento che riproduca l’azione criminosa, bensì dal raccordo logico tra fatto secondario e fatto principale;
sicché non è esigibile un tasso esplicativo delle modalità realizzative del fatto che ecceda i limiti ontologici della prova critica. Il procedimento inferenziale deve, quindi, condurre a una conclusione caratterizzata da un elevato grado di credibilità 12 razionale, ossia alla certezza processuale, una volta esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, circa l’attribuibilità della condotta all’agente come fatto proprio (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 – 01; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02). 2.1.2. Quanto al tema della motivazione rafforzata, occorre ribadire che, secondo il diritto vivente, il giudice di appello vi è tenuto ove riformi totalmente la decisione di primo grado: in tal caso ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01). Diversa è, tuttavia, l’ipotesi in cui il contrasto non si realizzi lungo l’asse verticale tra primo e secondo grado di giudizio, ma emerga tra due sentenze di appello, la prima assolutoria e la seconda di condanna, emessa all’esito del giudizio di rinvio conseguente all’annullamento disposto dalla Corte di cassazione. In tale evenienza, la sentenza d’appello annullata è radicalmente eliminata dall’ordinamento per effetto della pronuncia rescindente e non può assurgere a termine di comparazione ai fini della configurazione di un ribaltamento rilevante (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 02; Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671 – 02). Qualora, come nel caso in esame, la sentenza di condanna pronunciata in sede di rinvio si ponga in continuità con una precedente decisione di primo grado anch’essa di condanna, viene a configurarsi una situazione di doppia pronuncia conforme in malam partem. In tale contesto, non ricorrono né l’esigenza di superare un ragionevole dubbio generato da un’assoluzione di primo grado, né la necessità di adottare uno standard motivazionale rafforzato, essendo venuto meno il presupposto stesso della presunzione di innocenza rafforzata che giustifica l’eccezione alle regole ordinarie dell’appello. Deve, pertanto, riaffermarsi che, nel giudizio di rinvio, a seguito dell’annullamento di una sentenza d’appello assolutoria, la successiva pronuncia di condanna non richiede una motivazione rafforzata, sempre che essa si inserisca in un quadro di continuità con la condanna di primo grado, dando luogo a una doppia pronuncia conforme che esclude l’operatività delle garanzie previste per l’overturning verticale tra primo e secondo grado. 2.2. Considerato, inoltre, che con la sentenza rescindente si è imposto al giudice del rinvio di procedere «nella piena libertà delle valutazioni di merito, a 13 sanare i vizi motivazionali di omissione e travisamento» in cui era incorso il giudice della sentenza cassata (cfr. sentenza Sez. 1, n. 24117 del 19 aprile 2024, pagg. 27), conviene ricordare quali siano i limiti del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali dedotti con il ricorso per cassazione. Se è pacifico che la funzione di controllo sulla motivazione dei provvedimenti del giudice di merito assegnata al giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, non contraddittorio e sorretto da un minimo di razionalità giustificativa, rimanendovi estranea ogni rivalutazione del materiale probatorio o ricostruzione alternativa del fatto (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01), il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è, quindi, configurabile esclusivamente allorché l’impianto argomentativo della decisione impugnata risulti: mancante, ossia, caratterizzato dall’omesso esame di una o più questioni decisive;
manifestamente illogico, ossia, contrassegnato da una o più fratture logiche tra una premessa o più premesse e le conseguenze che se ne sono tratte, ma di spessore tale da risultare percepibili "ictu oculi" (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 – 01; Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01); connotato da inopinabili contraddittorietà, ossia, da situazioni di incompatibilità logica tra un passaggio ed un altro del tessuto argomentativo ovvero da una decisiva, incontrovertibile e pacifica distorsione del contenuto di specifiche prove assunte (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 - 01). Non rientra, pertanto, nel perimetro del sindacato consentito a questa Corte la verifica della maggiore o minore persuasività della motivazione, né la preferibilità di una determinata lettura delle risultanze processuali rispetto ad altre astrattamente possibili: il detto sindacato, lo si vuole sottolineare ancora, resta limitato alla verifica della completezza e della non manifesta illogicità delle argomentazioni con le quali il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni del proprio convincimento, senza, peraltro, che gli sia richiesto un esame analitico e confutativo di ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga, in modo chiaro e coerente, l’iter logico seguito e la tenuta razionale della decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 – 01). Non è, dunque, consentito sollecitare con il ricorso per cassazione, pur sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione, una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, fondata su criteri di giudizio alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice censurato (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01): in tale ipotesi, infatti, le censure si 14 risolvono in una mera contestazione del merito della regiudicanda, ossia, nella prospettazione di una versione dei fatti ritenuta dal ricorrente più plausibile o più favorevole. Ne viene che occorre tener ferma la netta distinzione esistente tra il travisamento del fatto e il travisamento della prova, trattandosi di vizi riconducibili a categorie concettualmente e funzionalmente diverse, suscettibili di determinare rilevanti ricadute sul piano dell’ammissibilità del ricorso per cassazione. Il vizio di travisamento del fatto si configura, infatti, quando il ricorrente solleciti una diversa ricostruzione della vicenda storica, prospettando una lettura alternativa del materiale probatorio o una differente valutazione delle risultanze istruttorie nel loro complesso considerate. Diversamente, il vizio di travisamento della prova integra un vizio denunciabile in cassazione quando ne ricorrano i rigorosi presupposti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità: ossia, che il giudice di merito abbia fondato la decisione su un’informazione probatoria inesistente, ovvero abbia omesso di valutare una prova effettivamente acquisita agli atti, ovvero, ancora, abbia attribuito a un atto processuale un contenuto oggettivamente diverso da quello reale, purché l’errore risulti decisivo, nel senso di incidere in modo determinante sull’iter argomentativo della decisione, rendendone illogico l’impianto complessivo (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 – 01). Sicché, ai fini della sua utile deduzione, è richiesto al ricorrente di farsi carico di uno specifico onere di allegazione, debitamente documentato alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: onere che si traduce nella necessità di indicare, in modo puntuale e inequivoco, l’atto o gli atti processuali asseritamente travisati, riproducendone il contenuto rilevante o localizzandoli con precisione nel fascicolo processuale, così da consentirne alla Corte l’immediato riscontro senza bisogno di autonome ricerche, e, altresì, nella necessità di «indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01). Non è, invece, consentito articolare, sotto l’egida formale del vizio di motivazione da travisamento della prova, una censura che investa genericamente il compendio probatorio nel suo insieme o che miri a una diversa ricostruzione del fatto storico. In definitiva, mentre il travisamento del fatto si traduce in un’inammissibile critica di merito, il travisamento della prova rappresenta un vizio eccezionale e tipizzato, scrutinabile in sede di legittimità solo quando l’errore percettivo o valutativo risulti specificamente individuato e dotato di un’effettiva forza disarticolante rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. 15 2.3. Al lume di tali criteri deve riconoscersi che le singole censure spiegate con il motivo in disamina non colgono nel segno. 2.3.1. Aspecifici, perché frutto di un mancato confronto con il tenore della motivazione, risultano i rilievi che indugiano sulla valutazione in termini di non significatività delle precipitazioni piovose registrate la mattina del 2 ottobre 2016, e nei giorni precedenti e successivi, in Contrada Giaimo di Cattolica EA, ossia, nel e luogo di ubicazione della discarica in cui il 7 ottobre venne rinvenuta una scarpa del tutto compatibile con l’impronta insanguinata rilevata in casa di Giuseppe IC;
valutazione effettuata dal giudice del rinvio senza dar conto delle ragioni per le quali quelle pur modeste precipitazioni non erano tali da giustificare la fuoriuscita di lumache. A ben vedere, però, la Corte territoriale ha escluso che la presenza dell’imputato in Contrada Giaimo fosse riconducibile alla raccolta di lumache, non solo sulla base delle rilevate condizioni meteorologiche, stimate inidonee (in quanto caratterizzate da piogge non intense e di durata limitata), secondo massime di comune esperienza, a determinare l’inumidimento del terreno propizio alla fuoriuscita delle lumache, ma anche valorizzando altri elementi: segnatamente, la circostanza che, nel corso dell’incontro occasionale con un conoscente, avvenuto nei pressi della discarica la mattina del 2 ottobre 2016, RT non avesse fatto alcun riferimento alla ricerca di lumache, essendosi limitato a riferire al suo interlocutore di essere alla ricerca di un arnese di ferro da utilizzare per disincrostare il filtro della benzina dell’autovettura che aveva in uso;
l’incompatibilità con il consumo umano di lumache raccolte in una discarica, considerate le evidenti controindicazioni di carattere igienico sanitario;
il rinvenimento in quella stessa discarica, dopo soli cinque giorni, di una scarpa del tutto congruente con quella indossata da chi aveva calpestato il sangue di IC. Dunque, non solo sull’assenza di “significatività” delle precipitazioni piovose verificatesi in Contrada Giaimo di Cattolica EA ai primi di ottobre 2016 il giudice del rinvio ha fondato il proprio convincimento circa le ragioni per le quali AE RT vi si fosse recato la mattina del 2 ottobre, ma, piuttosto, su una messe di elementi, dotati di riscontro oggettivo, tra loro convergenti e valutati unitariamente: e ciò ha fatto dandone conto con argomentazione rassegnata «nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369 - 01). Convincimento, ossia che la presenza di RT nei pressi della discarica si giustificasse con il tentativo di sbarazzarsi definitivamente delle scarpe utilizzate nell’omicidio di IC, non illogicamente sostenuto dall’ulteriore rilievo che egli a tanto si fosse determinato 16 perché posto in allarme – come attestato dalle intercettazioni debitamente richiamate nella sentenza impugnata - dalle attività investigative svolte sul suo conto nel mese di settembre 2016: attività che avevano portato la Polizia Giudiziaria a scoprire che i suoi figli avevano tentato di distruggere gli attrezzi da lui sottratti a Giuseppe IC la mattinata del 6 dicembre 2015 e a verificare, tramite il sequestro di calzature in suo uso, che egli indossava scarpe del numero 41, equivalenti, in effetti, a quella rinvenuta nella discarica di contrada Giaimo il 7 ottobre 2016. 2.3.2. Parimenti generiche e versate in fatto risultano le deduzioni difensive protese a negare, tramite la riconsiderazione del comportamento di guida tenuto da AE RT sulla strada prospicente la discarica di Contrada Giaimo (fermatosi tre volte in un arco di tempo limitato), che egli vi ci si fosse recato per smaltire o recuperare, in vista della loro distruzione, proprio quelle scarpe che avrebbero potuto costituire un grave indizio in riferimento al suo coinvolgimento nell’omicidio di IC. Al riguardo, esclusa la decisività della circostanza che fosse stata o meno la fonte confidenziale dei Carabinieri – peraltro, giova ribadirlo, da loro neppure disvelata - a consentire il recupero della scarpa, non essendo stati addotti specifici elementi atti ad attribuirle una volontà calunniosa nei confronti dell’imputato, valgono le argomentazioni sviluppate nel punto che precede in ordine alla plausibilità del ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata: ossia, che la ragione della presenza di AE RT nei pressi della discarica fosse da individuare nel suo intento di sopprimere un indizio capace di chiudere il cerchio sulla sua responsabilità per l’omicidio di Giuseppe IC. 2.3.3. Infondata è la censura che pretende di mettere in discussione la falsità dell’alibi offerto al ricorrente dalla moglie, NI UL, per la sera dell’omicidio. Il detto alibi è stato, invero, ritenuto falso e non meramente fallito perché rivelatosi consapevolmente non veritiero e frutto di una rappresentazione concordata dei fatti. Le intercettazioni ambientali, passate in rassegna nella sentenza impugnata, in cui apprezzamento non può essere sindacato in questa sede – giusta l’insegnamento al riguardo impartito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01) - hanno dimostrato che la UL non nutriva alcuna effettiva certezza circa la reale presenza del marito in casa la sera del 6 dicembre 2015, avendogli, successivamente, manifestato dubbi e chiesto chiarimenti sui suoi movimenti, in palese contrasto con la sicurezza ostentata nelle dichiarazioni rese agli inquirenti. Dichiarazioni, queste, accertate, oltretutto, come frutto di un previo accordo tra i coniugi sulle versioni da fornire. Ciò posto, la comprovata consapevolezza da parte della coniuge della non veridicità della versione offerta alla polizia giudiziaria circa la presenza in casa dell’imputato nelle ore in cui si consumò l’omicidio di Giuseppe IC esclude la 17 qualificazione dell’alibi come fallito. Pertanto, la Corte territoriale, avendo ritenuto il falso alibi come sintomatico del tentativo di RT di distogliere da sé l’attenzione investigativa in ordine al suo coinvolgimento nel delitto, l’ha correttamente considerato un indizio di reità idoneo a confluire, unitamente a tutti gli altri elementi indiziari, nella valutazione globale della sua responsabilità (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148 – 01; Sez. 1, n. 17261 del 01/04/2008, Guede, Rv. 239624 – 01). 2.3.4. Infondata è, pure, la censura con la quale si contesta l’individuazione del movente dell’omicidio nell’urgente bisogno di denaro da parte dell’imputato. Denaro lesinatogli dalla consorte per evitare che dilapidasse le risorse familiari nel gioco, rispetto al quale egli aveva manifestato una pericolosa dipendenza, come attestato dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nei confronti dei componenti la sua cerchia familiare. Avuto riguardo a tutte le evidenze probatorie passate in rassegna nella sentenza impugnata e non efficacemente smentite dalle deduzioni difensive, le quali non risultano sostenute dall’allegazione di specifici, inopinabili e decisivi elementi fattuali atte a sgretolarne la portata dimostrativa, alla stregua del ragionamento sviluppato dalla Corte di merito, il movente economico si configura come non implausibilmente suscettibile di offrire un collegamento razionale all’intera sequenza fattuale e a consente di conferire coerenza logica al complesso indiziario. A fronte dell’accertata, persistente e pressante esigenza di denaro contante da parte di AE RT – il quale riceva dalla moglie la somma di euro 20,00 a settimana per far fronte ai propri bisogni -, il giudice di legittimità ha valorizzato i suoi rapporti personali con la vittima, della quale conosceva abitudini di vita, attività lavorativa e disponibilità di somme in contanti in particolare nei primi giorni del mese (quando riscuoteva la pensione), di modo che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la condotta di pedinamento della vittima, da lui certamente posta in essere nella mattinata del 6 dicembre 2015, lungi dall’assumere carattere neutro o casuale, appare funzionale, ancora una volta come non implausibilmente opinato in sentenza, all’individuazione di un momento favorevole per accedere alla casa-ufficio del IC in sua assenza, allo scopo di trovarvi le risorse che gli erano necessarie per far fronte alla sua dipendenza dal gioco o alle conseguenze da essa derivate. In questa prospettiva, dunque, il furto degli attrezzi da lavoro della vittima – individuati in quelli che i figli di RT avevano cercato di distruggere nell’agosto 2016 e ricondotti a IC grazie ai numeri di matricola su di essi punzonati, che avevano resistito al fuoco –, consumato dal ricorrente in quella medesima fascia oraria, si colloca coerentemente in tale dinamica: segnatamente, quale primo 18 tentativo, non andato a buon fine, di reperire beni suscettibili di immediata utilità economica, in mancanza del denaro che la vittima era solita portare con sé. La successiva decisione di RT di fare ritorno presso l’abitazione-ufficio del IC nelle ore serali trova, quindi, persuasiva spiegazione nella perdurante esigenza di ottenere contante, posto che gli attrezzi da lavoro oggetto del furto mattutino non erano di facile collocabilità sul mercato, perché, appunto, dotati di numeri di matricola che, infatti, avevano consentito agli inquirenti di risalire a IC come loro acquirente: sicché l’aggressione mortale si pone come sviluppo non eccentrico, ma coerente, di una condotta unitaria orientata all’appropriazione di denaro. Il movente economico, così ricostruito, è frutto, perciò, non di una mera congettura ma di un ragionamento fondato su dati dotati di oggettivo riscontro, considerati nella loro unitarietà significante, e, come tale, risulta effettivamente idoneo a fungere da catalizzatore della valenza probatoria degli elementi indiziari raccolti a carico di AE RT in riferimento alla sua responsabilità, come affermato dal diritto vivente (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094 – 01). 2.3.5. Inammissibili sono, infine, le doglianze di omessa o apparente valutazione delle ‘piste alternative’ prospettate dalla difesa, che sarebbero state respinte con argomentazioni stereotipate incompatibili con il canone di giudizio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”. Escluso che la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale per disattenderle possa qualificarsi come assente o apparente, posto che è tale, secondo il diritto vivente, solo quella che sia afflitta da vizi così «radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01), deve riconoscersi che la stessa non può considerarsi neppure manifestamente illogica o palesemente contradditoria, e come tale suscettibile di essere censurata in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Giova, al riguardo, sottolineare che l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01). Perché sia ravvisabile il difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti prospettata 19 dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, è, infatti, necessario che la stessa sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01). Occorre, dunque, prendere atto che i rilievi in disamina, peraltro genericamente articolati, posto che neppure in questa sede la difesa del ricorrente ha allegato gli elementi oggettivi, emersi dal processo, atti a rendere fondatamente sostenibili le alternative ipotesi ricostruttive prospettate, finiscono per risolversi in censure meramente esplorative, rivolte in definitiva a suggerire una mera rivalutazione dei fatti medesimi. 3. Va, dunque, riconosciuto che la Corte di appello del rinvio è pervenuta alla conferma dell’affermazione di responsabilità di AE RT per i delitti di omicidio e di rapina aggravata in danno di Giuseppe IC attraverso una valutazione complessiva e non atomistica degli indizi, dei quali era stata previamente verificata la gravità, la precisione e la concordanza. In tale prospettiva sono stati valorizzati il pedinamento che di IC fece RT la mattina del 6 dicembre 2015, il successivo impossessamento da parte sua della valigetta contenente gli attrezzi da lavoro della vittima, la sua presenza nei pressi dell’abitazione di questa la sera del 6 dicembre 2015, il successivo tentativo dei figli ND e RI di disfarsi di quegli attrezzi, la falsità degli alibi offerti dalla moglie, il ritrovamento presso la stessa discarica, in cui egli si era recato solo cinque giorni prima, di una scarpa di un numero equivalente a quello delle calzature sequestrategli presso la sua abitazione e compatibile con la chiara impronta rimasta impressa nel sangue della vittima sparso sul pavimento della sua abitazione e di tali elementi, atti ad evocare in maniera significativa e precisa il suo collegamento con il crimine, si è ritenuta la convergenza in funzione della prova indiretta della sua responsabilità, in assenza di spiegazioni alternative plausibili. In questo contesto, il movente economico, connesso alla ludopatia che affliggeva l’imputato e all’urgente bisogno di procacciarsi liquidità per soddisfarla o per tamponarne le conseguenze, è stato persuasivamente individuato quale fattore unificante e ha fornito la chiave interpretativa dell’intera sequenza fattuale, saldando in un unicum probatorio i singoli indizi accertati. Di contro, nessuna delle obiezioni difensive esaminate si è rivelata dotata di effettiva portata disarticolante del ragionamento sviluppato nella sentenza 20 impugnata a sostegno della ricostruzione del fatto in chiave di identificazione dell’autore dell’omicidio e della rapina in danno di Giuseppe IC in AE RT. Piuttosto, le dette obiezioni si risolvono in una destrutturazione parcellizzante della motivazione che, in quanto tale, finisce per non cogliere la ratio della decisione impugnata, come desumibile dal procedimento di 'concatenazione' degli indizi, sviluppato in modo del tutto congruo nella sentenza di primo grado e nella sentenza di appello adottata all’esito del giudizio di rinvio. 4. Per tutto quanto esposto s’impone il rigetto del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'Avv. Antonino Gaziano, che si liquidano in complessivi euro 5500,00, oltre accessori di legge, e dalle parti civili assistite dall'Avv. Rino Salvatore Di Caro, che liquida in complessivi euro 6500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'Avv. Antonino Gaziano che liquida in complessivi euro 5500,00, oltre accessori di legge e dalle parti civili assistite dall'Avv. Rino Salvatore Di Caro che liquida in complessivi euro 6500,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IR GL OS ZZ