Sentenza 2 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2003, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIAN IN NO05 102 /0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: + - Presidente Dott. Sergio MATTONE R.G.N. 23547/00 - Rel. Consigliere D'ANGELO Dott. Bruno 24811/00 --- Cron. 11319 Consigliere | Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere - Rep. Dott. Paolo STILE - Consigliere - Ud. 22/01/03Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S EN TENZ A sul ricorso proposto da: RO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COL DI LANA 11, presso lo studio dell'avvocato CARLO D'INZILLO, che lo rappresenta e difende unitamente SORRENTINO, giusta delega in all'avvocato ARMANDO atti;
- ricorrente
contro
A.M.A.P.- AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO PALERMO;
- intimata °e sul 2° ricorso n' 24811/00 proposto da: - - SPECIALE AMAP in persona del legale2003 AZIENDA 382 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato -1- FANTE 2, presso 10 studio in ROMA PIAZZA DEL --- PALMIERI, rappresentato e difeso dell'avvocato PAOLO dall'avvocato DIEGO ZIINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
RO IO;
- intimato avverso la sentenza n. 74/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 22/06/00 R.G.N. 131/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica -- udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato D'INZILLO CARLO;
udito l'Avvocato ZIINO DIEGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per dei ricorsi, in subordine rigetto l'inammissibilità degli stessi.. -2- 2354700 Svolgimento del giudizio Con ricorso del 25 gennaio 2000, l'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo proponeva appello avverso la sentenza del 4 novembre 1998, con la quale il pretore di Palermo aveva riconosciuto il diritto del dipendente FE UR ad essere inquadrato nella superiore area A, livello Al a decorrere dal 21 novembre 1991, con condanna della Azienda a corripondergli le differenze retributive con gli accessori. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 marzo 2000, in parziale accoglimento del gravame della Azienda, che aveva lamentato vizi della motivazione della sentenza di primo grado, riconosceva al FE il diritto all'inquadramento in A3 ai sensi del Contratto collettivo del 2 agosto 1991. La Corte ha esaminato le declaratorie contrattuali del Contratto collettivo applicabile al caso di specie e le mansioni espletate dal dipendente, concludendo nel senso anzidetto. Avverso la sentenza il FE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La intimata ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale con quattro motivi. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di non specificate norme di diritto e con il secondo motivo vizi della motivazione. Il ricorso è infondato. Per quanto concerne il primo motivo, dal ricorso non è dato evincere quali sarebbero le norme di diritto violate e perché, per cui la censura è del tutto generica ed immotivata. Quanto al secondo motivo, il ricorrente sostiene innanzitutto che controparte non aveva impugnatola sentenza di primo grado sul capo dell'inquadramento in Al, per cui su di esso si sarebbe formato il giudicato. Viceversa dalla sentenza della Corte pare emergere il contrario ed il ricorso, nella sua genericità, non aiuta certo a comprendere esattamente i termini della censura. Per il resto il motivo, pur allegando vizi della motivazione, anziché metterne in evidenza contraddittorietà ed illogicità della sentenza, si risolve in una analisi dei fatti di causa sia in relazione alle mansioni espletate sia in relazione alla interpretazione delle norme del contratto collettivo, senza peraltro denunciare e dimostrare la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, per cui il motivo contiene inammissibilmente censure di fatto. Passando all'esame del ricorso incidentale, l'Azienda con i quattro motivi denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., vizi della motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 16 del contratto collettivo dell'11 novembre 1998. Il ricorso è infondato. A prescindere dai primi tre motivi che sono solo enunciati a Hon dimostrati quanto al quarto la ricorrente deduce che la sentenza gravata sarebbe erronea perchè, riconosciuto che il FE aveva diritto al superiore inquadramento dal 2 agosto 1991, nulla ha disposto per il periodo precedente, in cui era vigente il Contratto dell'11 novembre 1988, per cui vi sarebbe un vizio di omessa pronuncia. Il ricorso, tuttavia, in violazione dei principi di autonomia ed autosufficienza del ricorso per cassazione, nulla dice circa la esistenza di una specifica domanda posta alla Corte in sede di appello intorno alla 2 applicabilità di questo contratto collettivo, di cui non illustra i contenuti neanche relativamente alla denunciata violazione dell'art. 16. Nei limiti in cui, poi, il motivo va letto nel senso che tale art. 16 è stato falsamente applicato, va rilevato che non esiste nel ricorso censura alcuna relativa alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. Per il resto il ricorso in esame percorre inammissibilmente il medesimo iter di quello principale, addentrandosi in questioni di fatto, sulla nozione di “unità organizzative” e sulla relativa importanza, per cui non merita di essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di I A 0 3 D 1 S 3 , S . 5 cassazione. O A T L T . R L , A O N ' A B
PQM
S L E 3 I L P 7 E D S - D La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. 8 I A - I N T 1 S S G 1 N O Compensa le spese del giudizio di cassazione. O E P S E A M I G D I A E G Roma. 22 gennaio 2003. A , E O D O L T R E T T I Il Cons. est. Il Presidente T A S R I N L The I E to MetsainLep L G D S E E E R O D швее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 APR. 2003 ingeCons elleQu oggi, CANCELLIERE قتم 3