Sentenza 15 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali adottate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il verbale illustrativo dell'attività di collaborazione non rientra fra gli atti di cui è obbligatoria la trasmissione al tribunale del riesame, in quanto, valendo soltanto ad attestare la tempestività delle dichiarazioni rese dal collaborante, è irrilevante in sede cautelare, nella quale è possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base di dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 16-quater, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, come successivamente modificato.
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La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 42892 del 2017, si è occupata di un interessante caso in materia di reati tributari e, in particolare, di fatturazione per operazioni inesistenti. Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d'appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale un imputato era stato condannato per “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 8, d. lgs. 74 del 2000). Nello specifico, l'imputato era stato accusato di tale reato in quanto egli, quale legale rappresentante di una società, “al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi”, negli anni 2009 e 2010 avrebbe emesso “112 fatture …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2017, n. 42892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42892 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2017 |
Testo completo
42892-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo TA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/12/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Presidente Sent. n. sez. 4213/2017 Rel. Consigliere - ROSA ANNA SARACENO REGISTRO GENERALE ALDO ESPOSITO N.42257/2017 FRANCESCO CENTOFANTI NT MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR NZ nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 03/08/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA il P.G. chiede l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore L'avvocato SCARVAGLIERI PIETRO chiede l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta dall'indagato ST CE, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, in data 22 giugno 2017, aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., commi 1, 3, 4, e 6; nonché per i reati, aggravati ex art. 7 L. n.203 del 1991, di cui agli artt. 110, 56 629 cod. pen., comma 2; artt. 110, 424 cod. pen., commi 1 e 2; artt. 110 cod. pen. e 4 e 7 L. n. 895 del 1967; artt. 110, 624, 625 cod. pen., n.2; art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. citato. ST CE, detto EN AF, era accusato, in particolare: (capo A) di avere partecipato all'associazione di tipo mafioso denominata "SI", costituente locale articolazione della famiglia mafiosa AU di Catania, diretta da ER IU e organizzata sul territorio da AN IU, ID EL, SE RO, CA RO, AN LF, IO CE, fatto commesso in Adrano dal 2014 con condotta perdurante;
(capo N) di avere compiuto, in concorso con CA RO, IO CE, AM NI, FU AN e EA GA, con l'esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza all'associazione, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere TA SA, titolare dell'azienda di prodotti ortofrutticoli denominata "La Manna Rosaria", a versare una imprecisata somma di denaro periodica a titolo di pizzo;
in Adrano dal mese di gennaio al mese di aprile 2015; (capo O) di avere, in concorso come sopra e agendo come esecutore materiale, appiccato il fuoco agli automezzi parcheggiati nell'autorimessa della ditta "La Manna Rosaria", provocando un incendio che distruggeva del tutto i veicoli con pericolo concreto per la pubblica incolumità; fatto commesso in Adrano il 28 aprile 2015; (capo F.1) di avere portato in luogo pubblico una pistola, agendo in concorso con FU AN e AN LF;
fatto commesso in Adrano e Acireale l'1 marzo 2015; (capo G.1) di avere sottratto, in concorso con CA RO, AN LF, AM NI, IO CE e EA GA, 36.000 euro in danaro contante, 15.000 euro in assegni e un libretto di assegni, previa 1 effrazione delle casseforti ove erano custoditi, dopo essersi illegittimamente introdotto all'interno del deposito di apparecchi di tipo slot-machine di proprietà di SA Leonardo;
fatto commesso in Santa Maria di Licodia il 4 luglio 2015; (capo L.1) di aver partecipato ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, promossa da CA RO e AN IU;
in Adrano dal mese di settembre 2014 con condotta perdurante;
(capo M.1) di avere effettuato, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo e con cadenza giornaliera, plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.
1.1 Il provvedimento in premessa riferisce che le incolpazioni provvisorie elevate nel presente procedimento, e recepite dal giudice della cautela nei confronti di 39 indagati, traevano origine da un'imponente attività investigativa, svolta nell'ambito dell'operazione denominata " Illegal Duty", consistita in attività di captazione di una ricca messe di conversazioni telefoniche e ambientali, in servizi di videoripresa, controlli su strada, pedinamenti, accertamenti di varia natura, cui si erano aggiunte le propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia che avevano delineato dinamiche personali e rapporti interni al sodalizio. Aggiunge che nel territorio di Adrano erano storicamente radicate due organizzazioni criminali: il sodalizio denominato LO (inteso anche come i Taccuni), riconducibile alla famiglia Catanese Santapaola-Ercolano; il gruppo SI, capeggiato da ER IU, riconducibile alla famiglia catanese dei AU, consorterie che sul finire degli anni ottanta erano rimaste coinvolte in una feroce faida con reciproca eliminazione di esponenti storici dell'una e dell'altra, per poi raggiungere una tregua a partire dall'anno 2008. L'esistenza ed operatività del gruppo SI era stata giudizialmente acclarata da diverse sentenze passate in giudicato, con le quali era stata accertata non solo la responsabilità di ER IU e dei suoi più stretti congiunti, ma l'internità di numerosi soggetti (SE RO, ID EL, AN IU, LO IU) che avevano sostenuto il primo nella guerra di mafia. La consorteria a partire dal 2010 aveva registrato un periodo caratterizzato da divisioni interne, conseguente alla contemporanea detenzione dello ER e degli elementi apicali, mentre a partire dall'anno 2012 in poi -tale era il periodo oggetto delle indagini svolte nel presente procedimento- era stata registrata una riorganizzazione del gruppo e la stipula di accordi di non belligeranza e di collaborazione con il clan LO.
1.2 Il Tribunale, che ha fatto integrale rinvio ai dati conoscitivi puntualmente illustrati nell'ordinanza genetica, condividendone le valutazioni, respinte le eccezioni processuali formulate dalla difesa del ricorrente, motiva la conferma fil 2 della misura, osservando che gravi indizi di colpevolezza emergevano dalle convergenti propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, da servizi di osservazione e videosorveglianza e da numerosissime conversazioni telefoniche e ambientali, asseveranti la partecipazione dell'indagato ai reati fine dedotti in contestazione, tutti riconducibili al contesto associativo ed eseguiti a beneficio dell'associazione. Esiti e dati conoscitivi che consentivano di apprezzare il concreto impegno dispiegato dal ST nell'interesse della consorteria mafiosa.
1.3 Più nello specifico, con riguardo alla partecipazione all'associazione, evidenzia: - le dichiarazioni dei collaboratori Di CO TA, NA AN, IT MA SA che lo avevano concordemente indicato come affiliato al clan SI, militante nel gruppo di CA RO, del quale era "un soldato", a disposizione del sodalizio per reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine, nonché per il compimento di atti intimidatori connessi alle estorsioni, inserito nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti e direttamente coinvolto nell'attività di spaccio;
- i controlli sul territorio che avevano fornito conferma alle indicazioni accusatorie, evidenziando frequentissimi contatti dell'indagato con gli altri affiliati, soprattutto con CA IU, CA RO, ID SA, SI IU, CO NO, ma anche con i collaboratori IT MA e NA, oltre che con esponenti del clan LO, da cui il gruppo SI si approvvigionava degli stupefacenti commercializzati;
le conversazioni telefoniche e ambientali che, poste a fondamento degli ulteriori addebiti, avevano consentito di delineare, fungendo da ulteriore e imponente riscontro alle propalazioni accusatorie, il ruolo svolto dall'indagato nel sodalizio attraverso l'esecuzione di specifiche attività illecite realizzate in nome e per conto del medesimo.
1.4 Con riferimento ai reati fine si evidenzia, quindi, che, per la tentata estorsione e il danneggiamento seguito da incendio ai danni del magazzino di agrumi di TA SA (capi n e o), gravi indizi emergevano: dalle dichiarazioni di Di CO TA e di TT IU che avevano annoverato l'esercizio commerciale tra quelli taglieggiati dal gruppo SI, il primo precisando che il magazzino pagava l'estorsione anche prima della sua reggenza e di essersi personalmente occupato dell'esazione del pizzo;
riferendo, in aggiunta, di contrasti successivamente insorti con l'imprenditore che si era rifiutato, da una certa epoca in poi, di pagare l'estorsione ed aveva ricevuto la visita di PO LO, RO CA e RO SE, subendo da costoro, a scopo ritorsivo, l'incendio di un furgone;
3 · dalle conversazioni registrate nell'autovettura in uso ad AM NI, nel gennaio 2015, nel cui contesto l'AM, IO CE e CA RO facevano espresso riferimento all'attività di TA e alla necessità di dare una risposta esemplare all'atteggiamento riottoso dell'imprenditore ("ci dobbiamo fare una sorpresa ti rompo le corna"), facendo ricorso ad un atto " 10 intimidatorio, della cui esecuzione sarebbero stati incaricati CE (ST CE), NT (FU AN) e tale Turi;
dalla denunzia sporta il 28 aprile 2015 dall'TA che riferiva di aver patito un danneggiamento a mezzo di incendio di alcuni automezzi parcheggiati all'interno della sua ditta, precisando che nel recinto all'interno dell'azienda vi erano due cani da guardia che erano stati intimoriti con il lancio di grosse pietre;
- dalle conversazioni, intercettate la notte tra il 27 e il 28 aprile, intercorse tra ST CE, FU AN e EA GA ( progr. n. 1773, 1787, 1789 e 1790), in un orario compatibile con l'atto incendiario, che ne confermavano l'ascrivibilità agli indagati, da esse risultando che i tre nottetempo si erano recati in un luogo in cui erano presenti cani da guardia, il cui abbaiare era stato registrato e la cui presenza era stata segnalata ai complici da EA GA, luogo posto vicino ad un passaggio a livello ("quello per andare a Licodia", come precisato da FU AN), descrizione che, per quanto confermato dagli accertamenti di p.g., risultava in tutto corrispondente al luogo in cui era ubicata l'attività commerciale dell'TA, sita nei pressi di detto passaggio a livello.
1.5 Per il furto presso il deposito "Robymatic" di SA Leonardo, ubicato in Santa Maria di Licodia, commesso intorno alle ore 2.30 del 4 luglio 2015 (capo G.1) si richiamano: - la conversazione del 4 luglio 2015, ore 00,13, registrata nell'autovettura Fiat 500 di ST CE, tra questi e EA GA che si trovavano nel territorio di Santa Maria di Licodia, nel corso della quale ST si accorgeva di aver dimenticato una chiave ed invertiva la marcia per far ritorno ad Adrano;
le conversazioni immediatamente successive (progr. n. 7765, 149 e 151) dalle quali risultava che a) i due avevano tentato di rintracciare FU AN che si trovava in compagnia di AN LF, chiamando lo zio del primo FU RI b) ritornati ad Adrano, si erano recati presso il campo sportivo ove avevano appuntamento con gli altri sodali dai quali erano stati rimproverati, c) durante il viaggio di ritorno a Santa Maria di Licodia si erano lamentati e rizelati per i rimproveri ricevuti, affermando che coloro che li avevano biasimati non avrebbero avuto il coraggio di portare a termine il furto che essi si accingevano ad eseguire;
4 -le conversazioni registrate a partire dalle ore 05.04 ( progr. n. 7771, 7774, 7775, 7777), dopo la consumazione del fatto delittuoso, asseveranti la spartizione degli utili ritratti e il coinvolgimento in qualità di mandanti di CA RO, AN LF, AM NI e IO CE. In particolare: la conversazione n. 7771 in cui FU RI chiamava AN, comunicandogli con tono soddisfatto che lo avrebbe raggiunto e che tutto era andato per il verso giusto;
quella ambientale n. 7774, dal cui contesto emergeva che AN e un altro soggetto erano impegnati a contare una grossa somma di denaro;
quella n. 7775 in cui CA, presso la cui abitazione si erano portati i sodali AN e AM, come riscontrato dalle telecamere ivi installate, convocava gli affiliati per la spartizione dei proventi del furto;
quella n. 777 in cui AN, da casa del CA, telefonava a IO, destinatario di una quota degli utili, chiedendogli se fosse rimasto soddisfatto ("già hai acchiappato...bastardo....ti è piaciuto il mio caffè?").
1.6 Quanto al porto dell'arma di cui al capo F.1 di rubrica si richiamavano: - i servizi di videoripresa che avevano documentato, a partire dal 28 febbraio 2015, vari incontri tra componenti del clan SI, tra cui anche ST CE e FU AN, tra loro e con esponenti del clan LO;
le intercettazioni, contestualmente registrate e trascritte nei brani di interesse a pp. 205 e ss. del titolo genetico cui il Tribunale faceva integrale rinvio, dalle quali emergeva il progetto di una rapina da commettere in Acireale da parte dei componenti di entrambe le consorterie;
- gli atti redatti da personale del Commissariato di Acireale che, in data 1.3.2015, aveva proceduto al controllo di due autovetture: una Y10, a bordo della quale viaggiavano ST CE e FU AN, i quali, alla vista degli operanti, si erano dati alla fuga per un tratto di strada, e l'autovettura Alfa 147, di proprietà di AM NI, a bordo della quale viaggiavano ID SA e RO CO del clan LO;
- la conversazione n. 3325, intercorsa tra AN LF e FU AN, nel cui contesto erano esplicitate chiaramente le ragioni del momentaneo allontanamento dell'autovettura Y10 dal luogo in cui la P.G. stava procedendo al controllo, allontanamento motivato dalla necessità di disfarsi dell'arma che ST e FU portavano.
1.7 Con riferimento all'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e alla condotta partecipativa dell'indagato, il Tribunale richiamava: le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e, in particolare, quelle di Di CO TA, il quale aveva riferito che, dopo la scarcerazione di CA RO e AN LF, anche il clan SI si era inserito nel 5 settore del traffico di stupefacenti, storicamente gestito sul territorio di Adrano dal clan LO, utilizzando quale principale canale di approvvigionamento proprio tale ultima consorteria ed intraprendendo un'attività organizzata di spaccio nel contesto del nuovo equilibrio raggiunto tra le due famiglie mafiose;
dichiarazioni che avevano trovato riscontro nelle propalazioni dei collaboratori NA e IT MA, tutte convergenti nell'indicare il Valastra organicamente inserito anche in tale separata struttura associativa;
le copiose risultanze dialogiche, illustrate e analizzate nel titolo genetico a pp. 230 e ss., dimostrative dell'esistenza e del funzionamento dell'associazione, in particolare dell'accordo con il clan LO per le stabili forniture di stupefacenti, della suddivisione del territorio in piazze di spaccio, dell'esistenza di una cassa comune, della assistenza agli associati, dei rapporti tra organizzatori e singoli spacciatori;
le emergenze esterne di tipo fattuale (riscontri, pedinamenti, sequestri); -le conversazioni direttamente coinvolgenti l'indagato, quelle che ne attestavano il materiale coinvolgimento nell'attività di spaccio (capo M.1), dialoghi in cui i conversanti, ST e i vari pusher, UA, SI, CO, parlavano in modo esplicito di grammi, fumo, pagamenti, consegne, appuntamenti, prelevamenti di sostanze, prezzo.
1.8 Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale osservava che vi era assoluta mancanza, nel caso in esame, di dati concreti cui ancorare l'eventuale superamento della presunzione di pericolosità legata al titolo di reato (art. 416 bis cod. pen.) e che il giudice della cautela si era limitato ad applicare la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria.
2. Ha proposto ricorso l'indagato, con il ministero del difensore avvocato RO ER, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
2.1 Con i primi cinque motivi di ricorso ripropone le eccezioni già respinte dal Tribunale. In particolare denunzia: 2.1.1 (primo motivo) inosservanza di norme processuali e motivazione apparente con riferimento al rigetto dell'eccepita violazione dell'art. 267 cod. proc. pen., osservando che nella motivazione dei decreti di intercettazione si era dato conto di circostanze apparentemente specifiche ma rivelatesi infondate, quali i riferimenti ad alcune attività estorsive in danno di esercizi commerciali, che poi non avevano dato luogo nemmeno alla formulazione di ipotesi investigative. La difesa aveva, pertanto, sollevato il tema della fondatezza storica delle ragioni della richiesta di intercettazioni, tema sul quale il Tribunale aveva omesso di fornire risposta, trascurando di considerare l'effetto domino M 6 delle diverse attività tecniche, per il quale il risultato dell'una costituisce spesso materia di innesto dell'altra; 2.1.2 (secondo motivo) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 268 cod. proc. pen., comma 3. Assume che per le intercettazioni (Rit. n. 1394/2014), ma anche per le successive autorizzate con i decreti menzionati a p. 6 del ricorso, non risultava la autorizzazione alla registrazione e all'ascolto mediante impianti diversi da quelli della procura, mentre dal verbale di fine intercettazione dell'1.2.2015 (prodotto a corredo del ricorso, in uno a quello di inizio delle operazioni) emergeva che dette attività erano state effettuate presso gli uffici del Commissariato P.S. di Adrano, il cui personale era in possesso del supporto di memoria (CD) su cui erano stati trasferiti i dati registrati;
2.1.3 (terzo motivo) violazione di legge in relazione al D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater, e difetto di motivazione con riferimento alla sollevata questione della mancanza in atti dei verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione relativi alle fonti dichiarative, le cui propalazioni erano state utilizzate per l'adozione della misura, con conseguente compromissione del diritto del destinatario della cautela alla verifica del materiale indiziario;
2.1.4 (quarto motivo) violazione dell'art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10 per omessa trasmissione di (non meglio indicate) dichiarazioni di collaboranti con conseguente perdita di efficacia della misura. La censura è articolata su tre profili: con il primo si contesta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato nella parte in cui sostiene che gli atti in questione non sarebbero stati trasmessi al G.i.p con la richiesta della misura, affermazione che si assume essere stata smentita dal P.M. nel corso dell'udienza camerale;
con il secondo si censura il principio, in forza del quale in sede di richiesta della misura possano essere trasmessi solo stralci di verbali e non gli atti nella loro integralità; con il terzo si stigmatizza l'adesione del Tribunale al non condivisibile orientamento di legittimità, secondo il quale il pubblico ministero non ha l'onere di trasmettere prima al G.i.p e poi al Tribunale del riesame tutti gli atti di indagine, essendo legittimato a selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice, sostenendosi, di contro, che la disciplina regolatrice di cui all'art. 291 cod. proc. pen. non autorizza alcuna cernita delle risultanze di indagine, snaturandosi altrimenti il sistema dei controlli sul concreto vaglio della consistenza indiziaria prima da parte del G.i.p e poi da parte del Tribunale del riesame;
2.1.5 (quinto motivo) violazione dell'art. 407 cod. proc. pen., comma 3. Si reitera l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine dalla iscrizionedecorrente dell'indagato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. Il ricorrente afferma 7пр (rinviando genericamente all'esame del fascicolo processuale, ma senza corredare le proprie osservazioni con gli atti di riferimento) che ST CE era stato iscritto nel registro degli indagati in data 24.11.2014 e che negli atti trasmessi al G.i.p. ( Fald. 2, Cartella I Gip) era rinvenibile un solo provvedimento di proroga emesso in data 8.1.2016; erano, pertanto, inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese a suo carico da NA CE in data 4.10.2016 e in data 26.10.2016 e da IT MA SA in data 27.2.2017. Il Tribunale, pur non avendo contestato la scansione cronologica cennata, si era limitato ad ipotizzare che le ridette dichiarazioni fossero pienamente utilizzabili siccome acquisite in distinti procedimenti, dei quali però non aveva specificato alcunché, nemmeno il numero del registro generale delle notizie di reato.
2.2 Con i successivi motivi (dal sesto al decimo) denunzia violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento all'affermata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati. Lamenta, in particolare: 2.2.1 (sesto motivo) quanto al reato associativo, che l'ordinanza aveva omesso di valutare le deduzioni difensive sul peso e l'idoneità dimostrativa delle dichiarazioni rese dai collaboranti, ignorando che le stesse erano generiche, prive di contenuti individualizzanti;
nulla era stato precisato sul momento di adesione al sodalizio da parte dell'indagato, sulla specificità del ruolo assunto, sull'apporto concreto fornito al gruppo, sicchè esse si riducevano a mera ed assertiva dichiarazione di appartenenza;
né il Tribunale aveva considerato che gli altri collaboratori (TT, AR, US) avevano mostrato di non conoscere ST, pur avendo a lungo militato nel medesimo consesso;
2.2.2 (settimo motivo) quanto ai reati di cui ai capi n) e o) di rubrica, che le conversazioni richiamate, incongruamente enfatizzate dall'accusa ma contenutisticamente assai scarne, non erano affatto indicative di condotte finalisticamente orientate al compimento di attività estorsive о di atti intimidatori;
nella conversazione del 9.1.2015 il nome di battesimo pronunciato dai conversanti, per l'appunto CE, era stato arbitrariamente ed apoditticamente ritenuto riferibile al ST;
non era stato apprezzato il lungo lasso temporale esistente tra i dialoghi captati nel gennaio 2015 e la data del contestato danneggiamento;
anche dalle brevi conversazioni registrate nella notte tra il 27 e il 28 aprile 2015 non emergeva alcun legame oggettivo tra l'indagato e il fatto delittuoso, il riferimento alla presenza di un cane era dato neutro, nei colloqui si faceva riferimento ad un centro cittadino, Santa Maria di Licodia, diverso da quello in cui si era verificato l'attentato incendiario;
19 8 2.2.3 (ottavo motivo) quanto al reato di porto dell'arma, che l'unica conversazione valorizzata risultava del tutto insufficiente a dar contezza della materialità dell'azione e, soprattutto, della sua riferibilità all'indagato; 2.2.4 (nono motivo) quanto al reato di furto, che le risultanze dialogiche erano affatto equivoche, anche a fronte delle piste alternative indicate dalla parte lesa, piste che gli inquirenti non si erano menomamente peritati di scandagliare;
2.2.5 (decimo motivo) quanto ai reati di cui ai capi L.1 e M.1 che, ancora una volta, il provvedimento impugnato" si era arroccato nella difesa ottusa delle posizioni del P.M. e poi del GIP, senza dar conto, anche solo per smentirli, dei rilievi difensivi", quali l'assenza di elementi conducenti in ordine alla compagine associativa, all'aspetto organizzativo della struttura, al ruolo in essa rivestito dall'indagato, ai rapporti con altra organizzazione mafiosa, all'esistenza di comuni risorse materiali;
in ordine alle circostanze di tempo, di luogo, di persone delle ipotizzate cessioni e alla natura e al dato ponderale delle sostanze in tesi commercializzate.
2.3 Con l'undicesimo motivo lamenta l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria in relazione all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, indiscriminatamente contestata per tutti i reati fine, senza alcuna indicazione di elementi fattuali realmente indicativi del ricorso al metodo mafioso e della finalità agevolatrice delle condotte.
2.4 Con il dodicesimo motivo denunzia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura applicata. Anche sotto tale aspetto l'ordinanza impugnata era sorretta da una motivazione che doveva considerarsi apparente, atteso che il Tribunale si era limitato ad asserire il ricorrere dei profili di cautela in maniera del tutto formale senza specifici nessi al contegno del ST, senza considerare la giovane età del ricorrente, la sua incensuratezza, la risalenza nel tempo dei fatti;
nessuna valutazione era stata, poi, condotta, sulla praticabilità, nel caso concreto, di adozione di misura gradata rafforzata dall'adozione di presidi di controllo elettronico. Considerato in diritto Il ricorso è in ogni sua deduzione inammissibile.
1. Le censure articolate nei primi due motivi, in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, sono inammissibili per plurime concorrenti ragioni: - anzitutto sono per ogni verso generiche;
9 non dicono ne' fanno comprendere quali specifiche conversazioni utilizzate nei confronti dell'indagato sarebbero frutto, in tesi, delle intercettazioni autorizzate con decreti irrituali o irritualmente eseguite;
-si basano su assunti manifestamente infondati, ai quali il Tribunale ha già ampiamente e correttamente risposto, osservando: - che, contrariamente a quanto genericamente lamentato dalla difesa circa l'omessa motivazione dei decreti R.I.T. 1394/14; 145/14, 1483/14, sia i decreti di intercettazione in via provvisoria emessi dal Pubblico ministero che quelli di convalida del G.i.p. soddisfacevano pienamente i requisiti di cui all'art. 267 cod. proc. pen., contenendo un puntuale riferimento agli atti di indagine ed esplicitando le ragioni sottese all'operazione di intercettazione sia sotto il profilo della sufficienza indiziaria sia sotto il profilo dell'urgenza: in particolare, si evidenziava come le attività di osservazione e di controllo eseguite dalla P.G. dopo le scarcerazioni di soggetti, già ritenuti intranei alle associazioni mafiose operanti nel territorio di Adrano, avessero consentito di registrare contatti tra gli associati e tra costoro e titolari di esercizi commerciali, così lasciando fondatamente ipotizzare una riorganizzazione in atto di tali compagini allo scopo di controllare il territorio anche attraverso attività estorsive;
che, pertanto, nessuno "snaturamento dello strumento di intercettazione", cui a detta del ricorrente si sarebbe fatto ricorso solo per una sorta di pregiudizio nei confronti degli indagati, si era verificato nel caso in esame: correttamente e per ovvie ragioni di ordine pubblico, gli organi di polizia, dopo la scarcerazione di soggetti detenuti per reati di mafia, ne avevano monitorato le frequentazioni, i contatti, i movimenti e, solo a seguito di tale attività di osservazione e a ragione dei dati fattuali medio tempore acquisiti, era stato motivatamente disposto il monitoraggio delle conversazioni;
che non diversa genericità e aspecificità affliggeva l'addotta violazione dell'art. 268 cod. proc. pen., comma 3, anch'essa completamente destituita di fondamento, in quanto le operazioni di intercettazione, come espressamente disposto dai relativi decreti, erano state eseguite per mezzo degli impianti in dotazione della Procura della Repubblica, avendo il P.M. autorizzato esclusivamente la procedura di contemporaneo instradamento del solo ascolto anche nelle postazioni installate presso gli uffici della p.g. delegata, al fine del raccordo delle attività investigative di riscontro, da eseguire contestualmente. A tal fine il Tribunale aveva compulsato tutte le correlative schede del centro intercettazioni telefoniche della Procura distrettuale di Catania e i corrispondenti verbali di inizio delle operazioni di ascolto e di registrazione, versati in atti. Entrambi i profili di doglianza sono, dunque, all'evidenza infondati, limitandosi, da un canto, a reiterare, con toni sterilmente polemici, censure che 10 sembrano non involgere il formale difetto di motivazione dei decreti ma l'obiettiva esistenza del presupposto della sufficienza indiziaria per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova sul rilievo, inconferente, che, sebbene nei provvedimenti "si desse conto di circostanze apparentemente specifiche, nessuna delle stesse si rivelava fondata", come se la legittimità delle operazioni di intercettazione potesse e dovesse essere valutata a posteriori in base alla proficuità degli elementi conseguiti e agli addebiti in concreto formulati;
dall'altro lato, a riproporre osservazioni astratte e smentite dagli stessi atti posti a corredo del ricorso, bastando qui porre in rilievo che nei verbali di inizio e fine delle operazioni di ascolto e di registrazione in esecuzione del decreto n. 1394/14 R.I.T. (che la difesa ha allegato a riprova della specificità della censura articolata) espressamente si attesta che "le operazioni di registrazione delle conversazioni (...) sono state eseguite presso gli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica di Catania", e, dunque, ribadire che "condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che consiste nell'immissione nella memoria informatica centralizzata (server), dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico sia avvenuta per mezzo - degli impianti installati in Procura, anche se le operazioni di ascolto, verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di polizia giudiziaria" (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395).
2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo con il quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine all'eccepita violazione dell'art. 16 quater D.L. n. 8 del 1991. Per come formulata la censura ruota intorno all'assunto che il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare le dichiarazioni dei pentiti, non risultando in atti i verbali illustrativi della collaborazione. Pertinente e puntuale è stata la risposta fornita dal Tribunale che ha fatto corretta applicazione del pacifico principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali adottate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il verbale illustrativo dell'attività di collaborazione, non costituendo elemento di prova a carico dell'indagato e valendo soltanto ad attestare la tempestività della dichiarazione collaborativa, non rientra fra gli atti di cui è obbligatoria la trasmissione al Tribunale del riesame;
la tempestività delle dichiarazioni rese dal collaborante, poi, è irrilevante in sede cautelare, nella quale è possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base di dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 16- quater, comma primo, D.L. n. 8 del 1991, come successivamente modificato (Sez. 2, n. 14907 del 11/01/2012, Iheukwumere, Rv. 252700).
3. Di carattere generico, perplesse e prive di giuridico pregio sono anche le doglianze relative all'asserito mancato inoltro al Tribunale del riesame dei verbali 11 delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Esse ripropongono questioni che il Tribunale ha già esaminato e disatteso, offrendovi soluzione giuridicamente corretta che non viene efficacemente contrastata dalle contestazioni difensive. In particolare, il collegio del riesame ha affermato che oggetto di inoltro per il giudizio di riesame erano stati tutti gli atti già messi a disposizione del G.i.p. a norma dell'art. 291 cod. proc. pen., comma, 1 e che i verbali indicati dalla difesa (taluni verbali di interrogatorio resi da Di CO TA e da NA AN) non erano stati trasmessi al giudice della cautela nella loro materialità, essendo state le dichiarazioni dei collaboratori integralmente trascritte nelle sole parti di interesse nell'informativa di reato, posta a sostegno della richiesta e regolarmente inoltrata al Tribunale, mentre affatto irrilevante era mancato inoltro al giudice della cautela -parimenti lamentato- dei ridetti atti investigativi, la sanzione prevista dall'art. 309 cod. proc. pen., comma 10, presidiando esclusivamente la corrispondenza tra quanto allegato ab origine e quanto trasmesso ex post. A tali ineccepibili rilievi, in fatto e in diritto, il ricorrente nemmeno oppone che gli atti di cui lamenta il mancato inoltro fossero tra quelli depositati a norma dell'art. 293 cod. proc. pen., comma 3, ma si spende prevalentemente a censurare l'esegesi dell'art. 309, comma 5 cod. proc. pen., e dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., operata dal Tribunale, sostenendo che il P.M. ha l'obbligo di mettere a disposizione, del G.i.p. prima e del Tribunale del riesame poi, gli atti di indagine nella loro integralità sì da consentire un effettivo e concreto vaglio della consistenza indiziaria. Così strutturata la censura è manifestamente infondata laddove afferma violato l'obbligo di completa discovery degli atti di indagine, dovendosi qui ribadire che, secondo consolidato avviso di questa Corte, l'espressione utilizzata dall'art. 291 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 309 cod. proc. pen., comma 5, esclude che il P.M. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del G.i.p. e poi del Tribunale del riesame, tutti gli atti d'indagine compiuti o, comunque, atti, quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, nella loro integralità. Il termine "elementi" comprende, infatti, non solo atti integrali, ma anche stralci di essi, comunque trascritti, sempre che tali stralci siano in grado di offrire elementi sufficienti sui quali fondare la domanda cautelare e di consentire l'attuazione del contraddittorio. E l'obbligo stabilito dall'art. 309 cod. proc. pen., comma 5, attiene soltanto agli atti che il P.M. ha scelto di porre a disposizione del giudice cautelare, secondo proprie considerazioni di opportunità, al fine di sostenere la sua richiesta, oltre agli eventuali elementi ulteriori, acquisiti a favore dell'indagato, ma non comporta la necessità di inoltrare l'intero contenuto del fascicolo processuale, l'ambito oggettivo di operatività della "discovery" M 12 estendendosi soltanto al corredo probatorio che il G.I.P. ha potuto conoscere ed apprezzare ed a quello eventualmente acquisito a vantaggio dell'indagato. Tanto è peraltro perfettamente coerente con la funzione assolta dalla prescrizione dell'art. 309 cod. proc. pen., comma 5, che non è orientata a garantire l'esercizio del diritto di difesa mediante l'accesso agli atti sui quali si è basata l'ordinanza applicativa della misura, effetto già consentito dagli adempimenti prescritti dall'art. 293 cod. proc. pen., comma 3, ma risponde all'esigenza di consentire al Tribunale del riesame di materialmente di condurre, nel contraddittorio tra le parti, le necessarie verifiche sull'ordinanza applicativa e sul materiale probatorio di supporto, imposte dalla proposizione del rimedio impugnatorio. La censura è poi all'evidenza generica, in quanto la difesa non pare tenere conto nemmeno del costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'omissione denunciata non è in sé decisiva per riscontrare l'inefficacia della misura qualora non sia specificato di quali dati conoscitivi il Tribunale sia stato privato e non sia illustrata la loro determinante incidenza ai fini della compiutezza e della legittimità della decisione dallo stesso organo assunta (Cass. sez. 2^, n. 15077 del 27/02/2007, Toffolo e altri, rv. 236460; sez. 6^, n. 8657 del 12/12/2013, De Simone, rv. 258797); mentre il ricorrente nulla ha specificato circa l'incidenza concreta degli atti indicati, asseritamente tramessi nella loro materialità al G.i.p., indicando quali errori di disamina sarebbero stati compiuti o quali parti delle dichiarazioni sarebbero state indebitamente pretermesse nella valutazione del giudice cautelare e nelle successive, conformi valutazioni operate dal Tribunale del riesame.
4. Parimenti generico è il quinto motivo di ricorso, con il quale si lamenta il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la data del 24.6.2016, ossia dopo la scadenza del termine prorogato con provvedimento emesso dal g.i.p. in data 8.1.2016. Il Tribunale, in disparte la stigmatizzata genericità dell'eccezione, avendo omesso il ricorrente di specificamente indicare gli atti asseritamente inficiati dal dedotto vizio e di chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio indiziario valutato, ne ha altresì rimarcato l'infondatezza, per essere stati tutti gli atti di indagine computi prima della data indicata dalla difesa, mentre le dichiarazioni collaborative successive a tale data erano state assunte in procedimenti diversi. Il principio richiamato ed applicato è quello, secondo il quale i nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale a condizione che essi siano stati acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti o che provengano da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente 13 diversi, e che, comunque, non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini siano scaduti (Sez. u., n. 8 del 23 febbraio 2000; Sez. U., n. 33885 del 24 giugno 2010). Il ricorrente, pur non contestando la validità del principio applicato, genericamente si duole del fatto che il Tribunale avrebbe ipotizzato e non provato la diversa provenienza delle dichiarazioni, mancando di indicare, donde il vizio di motivazione, i dati identificativi dei procedimenti in cui le dichiarazioni sarebbero state rese ed insiste, dunque, per l'espunzione dagli atti utilizzabili delle dichiarazioni rese da NA CE in data 4 e 26.10.2016 e di quelle rese da IT MA SA in data 27.2.2017. Senonché, e a prescindere dalla insussistenza del denunziato vizio, in quanto dalla lettura del provvedimento emerge con chiarezza che il Tribunale abbia effettivamente verificato, e non ipotizzato, la provenienza delle dichiarazioni, assunte in distinti procedimenti e non nell'ambito del medesimo procedimento per il quale il termine si asseriva scaduto, vale rimarcare che l'ordinanza genetica e l'ordinanza confermativa del riesame traggono giustificazione da una nutrita congerie di elementi indiziari cui non è riferibile né è riferita la dedotta violazione (propalazioni del collaboratore Di CO, controlli sul territorio, verificate frequentazioni e contatti tra ST e gli altri associati, risultanze dialogiche). E ciò imponeva al ricorrente di indicare anche le ragioni per cui le propalazioni assertivamente inutilizzabili avrebbero dovuto considerarsi decisive ai fini di escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in mancanza di che il ricorso va incontro anche ad un preliminare rilievo di aspecificità. Secondo pacifico indirizzo, infatti, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex plurimis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La MI e altro, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 25945).
6. Le doglianze articolate in ordine alla ritenuta gravità indiziaria dei provvisori addebiti sono inammissibili per molte concorrenti ragioni: - innanzitutto perché i motivi sono basati su censure prive di specificità, dal momento che l'atto impugnatorio non fa che riprodurre, in termini pressoché immutati (sovente ricorrendo all'integrale trascrizione), i contenuti della originaria istanza di riesame, senza affrontare in chiave critica gli specifici temi 14 trattati dall'ordinanza impugnata, che si è fatta carico di riconsiderare l'intero contesto indiziario raggiunto a carico dell'indagato, partitamente e globalmente considerato, e - come emerge dalla sintesi della decisione riportata per tali aspetti in "fatto", ai punti 1.3 1.7, cui per brevità si rimanda- ha analizzato ogni singolo elemento indiziario, annotando rilevanza e autonoma idoneità dimostrativa delle plurime conversazioni intercettate, puntualmente richiamate, nonché sottoponendo (a p. 22) ad adeguato vaglio la credibilità soggettiva delle fonti dichiarative e l'attendibilità oggettiva e specificità delle rispettive narrazioni accusatorie. L'ordinanza offre, dunque, un'appagante risposta agli interrogativi sollevati dal ricorrente, muovendo dal valore conferibile ai dialoghi oggetto di intercettazione che portano in luce gli indizi a carico di ST e che offrono al contempo plurimi, oggettivi ed individualizzanti riscontri ai dati conoscitivi di natura dichiarativa. Congruamente i giudici del riesame hanno segnalato la piena attendibilità e la pregnanza accusatoria sia delle dirette interlocuzioni dell'indagato sia dei riferimenti alla sua persona estrapolati dalle conversazioni oggetto di captazione, operandone una analisi aderente al valore storico e semantico delle vicende che vedono il ST protagonista con un attivo e specifico ruolo nella dinamica delle condotte illecite proprie del sodalizio criminoso e la significativa vicinanza ai suoi elementi di vertice. Nessun dubbio, pertanto, residua sulla logicità ed esaustività degli argomenti con i quali il Tribunale ha adempiuto l'obbligo di idonea motivazione, senza incorrere in nessuno dei vizi di legittimità formalmente lamentati, mentre le censure sollevate dal ricorrente in punto di adeguatezza ricostruttiva degli eventi e, in particolare di quelli sottesi ai dialoghi, di idoneità valutativa delle inferenze di segno penale, di attendibilità oggettiva delle propalazioni, sono, da un lato, scandite da riletture delle fonti di prova in termini fattuali che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, dall'altro non offrono tracce concrete del generico assunto del carattere apparente o elusivo della motivazione del provvedimento, la cui trama decisoria è al contrario esaustiva, chiara e pienamente rispondente ai parametri di controllo delle risultanze probatorie, propri della delibazione cautelare.
7. Inammissibile è la censura di omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991, trattandosi di tema nemmeno devoluto in sede di riesame.
8. Del tutto ingiustificate si delineano, infine, le critiche mosse al provvedimento gravato in tema di esigenze cautelari. La novellata formulazione dell'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, ha confermato il regime di presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari a fronte della avvenuta emersione di 15 M gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., cui è correlata la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, sicché quando sussistono i gravi indizi del reato e la presunzione relativa di pericolosità non sia stata superata dalla prova dell'inesistenza di una qualunque esigenza cautelare, è vincolante per il giudice la previsione legale di adeguatezza della sola custodia carceraria a fronteggiare il pericolo presunto, senza che assuma rilievo e possa discutersi della natura e del grado dello stesso e che possano applicarsi forme di coercizione cautelare di intermedia afflittività, ponendosi soltanto l'alternativa tra la custodia intramuraria e lo stato di libertà del soggetto, in deroga ai principi generali sanciti dallo stesso art. 275 e dall'art. 292 cod. proc. pen., comma 2, che impongono una valutazione specifica dell'idoneità di ciascuna misura rispetto alle esigenze del caso e la residualità dell'applicazione della custodia in carcere quando tutte le altre misure siano inefficaci. E, come già ripetutamente affermato da questa Corte, duplici sono le conseguenze di tale disciplina quanto ai compiti delibativi e giustificativi del giudice: "la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione" (Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419), mentre all'imputato o indagato compete allegare elementi di segno contrario, in grado di superare la presunzione e al giudicante di valutarne la sussistenza e l'efficacia rappresentativa in funzione dell'esclusione delle esigenze cautelari. Di tali condivisi principi il provvedimento impugnato ha fatto corretta e puntuale applicazione, evidenziando che tutte le risultanze cautelari militavano nel senso della piena operatività criminale dell'indagato e che al momento dell'esecuzione della misura le attività criminali di tipo associativo erano ancora in corso.
9. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. 16 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 te: L. 8-8-95 n. 332 12.8 SET, 2018 Roma,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2017 Il Consigliere extensore Il Presidente Rosanna Saraceno Francesco Maria Silvio Bonito hosenne jense DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 SET 2018 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 17