Sentenza 6 agosto 2003
Massime • 1
Anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18 del 2001, l'art. 2112 cod. civ. (già modificato con la legge n. 428 del 1990), relativo alla successione dell'imprenditore cessionario all'imprenditore cedente nel rapporto di lavoro, non prevede che il lavoratore ceduto presti il consenso al trasferimento del suo rapporto di lavoro, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1406 cod. civ., la cui disciplina sarebbe incompatibile con le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale , di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese, alle quali è finalizzata la normativa dettata dall'art. 2112 cit., anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11908 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FIAT AUTO SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott. FRANCO VALPREDA e LA FENICE SPA, in persona del suo Amministratore Delegato Dott. PIETRO POMODORO, elettivamente domiciliati in ROMA CSO VITTO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BONAMICO, GIAN PIETRO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 288/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 02/03/00 - R.G.N. 2157/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 marzo 1998 PP OI chiedeva al ET di Torino di accertare, nei confronti della Fiat Auto s.p.a. e della CE s.p.a., la nullità del suo trasferimento, disposto dalla Fiat nel settembre 1997, presso lo stabilimento di Verrone, e la conseguente nullità della cessione del suo contratto alla CE s.p.a., cui la Fiat aveva trasferito, il 17 dicembre 1997, il ramo aziendale relativo ad attività di gestione energetica ed ecologica. Chiedeva che, accertata la permanente sussistenza del suo rapporto di lavoro con la Fiat Auto, la stessa fosse condannata ad adibirlo a mansioni equivalenti a quelle per le quali era stato assunto e al pagamento dei danni subiti a causa del comportamento della società dopo la chiusura dello stabilimento di Chivasso.
Le società convenute si costituivano e si opponevano alle domande. Prodotti documenti e fallito il tentativo di conciliazione, con sentenza del 30 luglio/10 settembre 1999 il ET rigettava integralmente il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite. L'appello del lavoratore, cui resistevano le società, veniva respinto dal Tribunale di Torino con sentenza del 17 gennaio/2 marzo 2000. Condividendo la decisione del ET, i giudici di secondo grado osservavano che la chiusura dello stabilimento di Chivasso, cui l'appellante era stato addetto, aveva comportato, anche in forza dell'accordo sindacale 2.7.1992, un periodo di cassa integrazione, cui erano seguite, come accertato da altra sentenza pronunciata tra le stesse parti e non impugnata, varie offerte di lavoro al OI, tutte da questi rifiutate;
dopo un periodo di quasi totale inutilizzazione del lavoratore presso il reparto manutenzione sito nell'ex stabilimento di Chiasso, lo stesso era stato legittimamente trasferito presso lo stabilimento di Verrone, attesa la mancanza di lavoro, ammessa dallo stesso lavoratore, presso la precedente sede. I giudici di appello escludevano che vi fosse stata perdita di professionalità del lavoratore, sottolineando anche il fatto che questi aveva rifiutato di frequentare un corso per il conseguimento del patentino di fuochista;
escludevano, poi, che il dissenso manifestato dal signor OI avverso la cessione del suo contratto di lavoro alla CE s.p.a. comportasse, ai sensi dell'art. 2112 c.c., come modificato con l'art. 47 della legge n. 428/90, il mantenimento del rapporto di lavoro con il cedente, attesa la inapplicabilità dell'art. 1406 c.c. alla fattispecie. Compensavano per la metà le spese del grado e condannavano il soccombente al rimborso della restante metà.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando cinque motivi di censura, illustrati con memoria, PP OI. La Fiat Auto s.p.a. e la CE s.p.a resistono con controricorso, illustrato anch'esso con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la difesa del ricorrente, denunciando il vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c, deduce che la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, ha omesso di motivare in ordine al lamentato demansionamento precedente alla cessione del suo contratto di lavoro alla CE e alla conseguente richiesta di condanna della Fiat ad adibire il lavoratore a mansioni uguali o equivalenti a quelle di assunzione. Con il secondo motivo la difesa del ricorrente sostiene che il Tribunale ha nuovamente violato il disposto dell'art. 360, n. 5, c.p.c, non avendo motivato in ordine alla censura di mancata ammissione della prova testimoniale da parte del ET (sulla questione della dequalificazione), ne' avendo motivato in ordine alla mancata ammissione della stessa prova in appello. I due motivi, che si trattano congiuntamente in quanto entrambi relativi alla lamentata dequalificazione (o demansionamento), non possono essere accolti.
II Tribunale ha dato atto che la cassa integrazione, prima, e le successive assegnazioni ad altre sedi derivavano non tanto da particolari ragioni tecniche organizzative, quanto dalla chiusura dello stabilimento di Chivasso e dalla necessità di assicurare comunque una utilizzazione del lavoratore, anche in forza dell'accordo sindacale del 2.7.1992, che prevedeva di "favorire la mobilità all'interno del settore Auto e all'interno del Gruppo Fiat".
Ha altresì rilevato che, come risultava da una sentenza pronunciata fra le stesse parti, passata in giudicato, il signor OI aveva rifiutato diverse offerte di lavoro;
ha quindi escluso, condividendo la prima decisione, che vi fosse stata perdita di professionalità del lavoratore, che aveva anche rifiutato la possibilità di conseguire il patentino di fuochista.
Si tratta di una motivazione congrua e priva di errori logici o giuridici.
La stessa non viene puntualmente censurata, ma si lamenta un generico vizio di motivazione e la mancata ammissione di una prova testimoniale;
non si spiega, peraltro, in che cosa sia consistito il dedotto demansionamento, sul quale il Tribunale non avrebbe motivato, ne' quale fosse il contenuto della prova testimoniale che non è stata ammessa;
ne' come tale prova sarebbe stata decisiva agli effetti della decisione.
Il che rende i motivi inammissibili prima che infondati. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., la difesa del ricorrente denuncia una errata interpretazione dell'accordo del 2.7.1992, il quale non può considerarsi "applicabile anche al trasferimento alla CE s.p.a.", in quanto il piano di ristrutturazione/riorganizzazione aveva una durata di 36 mesi, mentre il trasferimento a Verrone era successivo e risultava privo di ogni base tecnico-organizzativa. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., si deduce che il Tribunale, nel confermare la motivazione del ET in ordine alla ritenuta legittimità del trasferimento a Verrone, non ha considerato l'assenza di ragioni tecnico-organizzative, erroneamente valutando la precedente inutilizzazione del lavoratore (frutto di un comportamento illegittimo del datore di lavoro) come giustificatrice del trasferimento.
Anche questi due motivi, entrambi relativi alla ritenuta (dai giudici del merito) legittimità del trasferimento del lavoratore allo stabilimento di Verrone, non appaiono fondati. Non vi è stata una errata interpretazione dell'accordo sindacale del luglio 1992, atteso che il Tribunale ha dato atto che il termine, posto dall'accordo per il riassorbimento della manodopera in esubero, era di tre anni;
ma ha, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, ritenuto che parte datoriale potesse offrire il riassorbimento anche oltre tale termine.
Nè risulta violato l'art. 2103 c.c., atteso che, come già sopra rilevato, il Tribunale ha osservato che il trasferimento allo stabilimento di Verrone era stato determinato non tanto da particolari "ragioni tecniche organizzative", quanto dalla necessità di assicurare una utilizzazione lavorativa a chi, come il signor OI, tale utilizzazione aveva perduto per effetto della chiusura dello stabilimento ove lavorava.
E neppure si spiega perché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere illegittima la mancata utilizzazione del lavoratore già occupato in uno stabilimento successivamente chiuso, con la previsione, in sede sindacale, di un periodo (non breve) di cassa integrazione ed un successivo riassorbimento attraverso la mobilità all'interno del Gruppo.
Con il quinto motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 1406 c.c. Assume che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CEE del 16.12.1992 (secondo la quale "il disposto di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 14.2.1977, 77/187/CEE ... dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che un lavoratore occupato dal cedente alla data del trasferimento dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva, si opponga al trasferimento al cessionario del suo contratto o del suo rapporto di lavoro"), l'art. 2112 c.c. va interpretato non più come eccezione al principio generale contenuto nell'art. 1406 c.c., ma come norma che afferma lo stesso principio, sulla rilevanza della volontà del contraente ceduto, con la conseguenza che il rapporto di lavoro del lavoratore che non consente alla cessione non può trasferirsi al cessionario.
Invita la Corte, in caso di dubbi sulla esatta interpretazione da dare all'art. 3, n. 1, della direttiva 187/77, ad investire della questione, ai sensi dell'art. 234 del Trattato, la Corte di Giustizia.
Solleva, infine, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2112 c.c.: a) ove interpretato nel senso che il lavoratore che si opponga alla cessione del suo contratto di lavoro al cessionario dell'azienda cui appartiene sia considerato automaticamente dimissionario;
b) oppure, nella parte in cui non prevede che, in caso di opposizione del lavoratore alla cessione del suo contratto di lavoro al cessionario dell'azienda cui appartiene, il contratto di lavoro dello stesso prosegua con il cedente, salvo recesso del lavoratore o del datore di lavoro a norma delle leggi vigenti.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'art. 2112 c.c., nel testo modificato con la legge n. 47/90 (e prima della modifica di cui al d. lgs. n. 18 del 2001), non prevede che il lavoratore ceduto presti il consenso al trasferimento del suo rapporto di lavoro;
con conseguente inapplicabilità dell'art. 1406 c.c. L'art. 2112 c.c., come questa Corte ha già avuto modo anche di recente di rilevare, risulta sicuramente congegnato in modo da "determinare l'inscindibilità tra rapporto di lavoro e azienda, facendo della successione a titolo particolare nel contratto di lavoro dell'acquirente un effetto legale immancabile della cessione di azienda" (Cass., 25 ottobre 2002 n. 15105; v., nello stesso senso, Cass., 22 luglio 2002 n. 10701; 23 luglio 2002 n. 10761). Posto che nel nostro ordinamento non è dato riconoscere alle direttive europee una efficacia diretta, per cui non risulta impedita l'applicazione, in controversie tra parti private, di norme interne con esse eventualmente in contrasto (Cass., 21 marzo 2001 n. 4073; 30 agosto 2000 n. 11422), la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che il disposto dell'art. 2112 c.c., così come interpretato dai giudici di legittimità, non risulta in contrasto con la direttiva europea e con la normativa comunitaria. È stato, sul punto, rilevato che la funzione socio-economica cui deve assolvere il trasferimento d'azienda osta "a che a detto trasferimento possa applicarsi la disciplina dettata dagli arti. 1406 e ss. c.c., risultando di palmare evidenza come gli adempimenti richiesti da tale disciplina e la necessità del consenso del contraente ceduto concretizzano un complesso di disposizioni che, per la propria articolazione e la propria rigidità, si presentano come poco permeabili alle esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese. Esigenze queste alla cui soddisfazione è funzionalizzata invece la normativa dettata dall'art. 2112 c.c., volta a coniugare le ragioni dell'economia con quelle della tutela del lavoro" (Cass., 22 luglio 2002 n. 10701). Della correttezza di tale interpretazione è stata tratta conferma dal nuovo testo dell'art. 2112 c.c., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18; è stata prevista solo una speciale facoltà
di dimissioni, fondata su una "sostanziale modifica" delle condizioni di lavoro, che può essere esercitata entro tre mesi dal trasferimento, ovviamente nei confronti del cessionario, dunque senza che il trasferimento del rapporto di lavoro sia posto in dubbio (Cass., 25 ottobre 2002 n. 15105). Nè l'art. 2112, così come interpretato, pone problemi di illegittimità costituzionale. Lo esclude la complessa ratio sopra evidenziata:
coniugare le ragioni dell'economia con quelle della tutela del lavoro.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al rimborso delle spese di questo giudizio nei confronti delle società resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore delle resistenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 28,10 per spese ed in complessivi euro 2.000,00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2003