Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11908
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Sentenza 6 agosto 2003

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Anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18 del 2001, l'art. 2112 cod. civ. (già modificato con la legge n. 428 del 1990), relativo alla successione dell'imprenditore cessionario all'imprenditore cedente nel rapporto di lavoro, non prevede che il lavoratore ceduto presti il consenso al trasferimento del suo rapporto di lavoro, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1406 cod. civ., la cui disciplina sarebbe incompatibile con le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale , di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese, alle quali è finalizzata la normativa dettata dall'art. 2112 cit., anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 18 del 2001.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11908
    Data del deposito : 6 agosto 2003

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