Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, la condizione di madre di prole di età che, anche se superiore ai tre anni, necessiti di continua assistenza materiale ed affettiva, impone che la consegna sia subordinata all'esistenza nel Paese richiedente di garanzie idonee ad assicurare i contatti dell'estradanda con i figli con modalità sia pure non corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento penitenziario italiano, ma comunque tali da salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, del genitore e della stessa famiglia.
Nel procedimento di estradizione per l'estero, se emerge l'esigenza di acquisire elementi conoscitivi in ordine alla disciplina penitenziaria applicata dallo Stato richiedente, la corte d'appello deve effettuare i necessari accertamenti anche chiedendo informazioni alle autorità del Paese istante. (Fattispecie in cui occorreva assicurarsi della disciplina vigente nella Repubblica di Polonia in ordine al trattamento penitenziario riservato alle madri detenute con prole infantile).
Commentari • 7
- 1. MAE per madre ineseguibile se .. (Cass. 20135/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2025
La consegna di una madre di prole in tenera età è subordinata all'esistenza, nel Paese richiedente, di garanzie idonee ad assicurare i contatti dell'estradanda con i figli, con modalità sia pure non corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento penitenziario italiano, ma comunque tali da salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, del genitore e della stessa famiglia: sono insufficienti, ad esempio, informazioni trasmesse dalle Autorità croate che, a fronte di una madre unica affidataria di una bambina di tre anni appena compiuti, si sono limitate a rappresentare che «l'ordinamento della Repubblica della Croazia attribuisce all'Istituto croato per l'assistenza …
Leggi di più… - 2. Diritti fondamentali e tutela dei minori prevalgono sul trattato di estradizione (CA Catanzaro, 6/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2026
L'estradizione deve essere negata quando sussistano elementi oggettivi, attendibili e aggiornati che attestino un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti derivanti da carenze sistemiche del sistema penitenziario dello Stato richiedente, anche senza richiedere specifiche garanzie diplomatiche individualizzate. In tema di estradizione per l'estero, le cause ostative previste dall'art. 705, comma 2, c.p.p. operano anche in presenza di una convenzione bilaterale, qualora emergano violazioni concrete e attuali dei diritti fondamentali della persona richiesta. Non può essere concessa l'estradizione esecutiva qualora la persona sia stata condannata in contumacia e l'ordinamento dello …
Leggi di più… - 3. Brasile, per estradizione va esclusa violazione dei diritti fondamentali (Cass. 15661/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2024
Non si può dar seguito alla consegna quando sussista un rischio concreto di violazioni dei diritti fondamentali (qui: condizioni di detenzione, tutela di madri di minori in tenera e e condanna in contumacia). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE SENTENZA n 15661/24 7 febbraio 2024 – 16 aprile 2024 sul ricorso proposto da APD, nata in Brasile il **/1986 avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il …
Leggi di più… - 4. MAE e figli, quale livello di tutela? (Cass. 47124/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2022
Mae e tutela della prole: non è richiesto che l'ordinamento dello Stato di emissione preveda le medesime tutele dell'ordinamento italiano per madre di prole in tenerà età, ma è comunque necessario verificare - anche con richiesta di informazioni supplementari - se vi sia una normativa quanto meno equivalente a quella interna ed in concreto idonea a perseguire quella medesima finalità di salvaguardia dell'interesse del minore. La mutua collaborazione fra gli Stati dell'UE non impone identità di ordinamenti, bensì comune rispetto dei principi fondamentali della Convenzione EDU. Corte Suprema di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 47125 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: …
Leggi di più… - 5. MAE per madre: quali verifiche per il giudice italiano? (Cass. 47125/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2022
Il MAE emesso nei confronti di madre di prole di età compresa tra tre e sei anni, impone una approfondita verifica in ordine alle condizioni di detenzione, dovendosi accertare se il paese emittente preveda meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente normativa italiana in materia, in modo tale da escludere che l'applicazione della misura cautelare si risolva in un trattamento inumano o degradante per la madre, nella misura in cui viene privata del rapporto con i figli e del loro accudimento, nonché in una lesione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2013, n. 41642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41642 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/10/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1428
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 29809/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
WI AN, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/06/2013 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava sussistenti le condizioni per la estradizione verso la Repubblica di Polonia della cittadina polacca AN WI, condannata con sentenza del 3 settembre 2002 del Tribunale di Cieszyn, passata in giudicato l'11 settembre 2002, per i reati di truffa e falso, commessi reiteratamente in Cieszyn in data 2 giugno, 4 luglio e 11 luglio 2000, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con statuizione di sospensione condizionale della stessa revocata con successiva sentenza del medesimo Tribunale in data 7 settembre 2005, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2005. La WI, a seguito di mandato di cattura internazionale emesso dall'a.g. polacca in data 17 dicembre 2010, veniva tratta in arresto dai Carabinieri della stazione di Brianza in data 27 novembre 2012, e il giorno successivo il Presidente della Corte di appello convalidava l'arresto e applicava alla medesima la misura della custodia cautelare in carcere. Tale misura veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari con ordinanza della Corte di appello in data 20 dicembre 2012, e successivamente revocata con ordinanza della medesima Corte in data 9 gennaio 2013 a norma dell'art. 715 c.p.p., comma 6, non essendo stata trasmessa tempestivamente la domanda di estradizione, che perveniva solo in data 25 gennaio 2013. 2. Rilevava la Corte di appello che sussistevano i presupposti per la estradizione della WI, non essendo applicabile nella materia estradizionale la causa ostativa connessa alla accertata residenza del soggetto nel territorio dello Stato prevista per il mandato di arresto europeo dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), come affermato dalla Corte cost. con sentenza n. 274 del 2011; ne' quella di cui alla lett. s) del medesimo art. 18, avendo il figlio della estradanda un'età superiore ai tre anni.
3. Ricorre per cassazione la WI, con atto sottoscritto personalmente, con il quale con un primo motivo denuncia la inosservanza dell'art. 172 c.p., essendo la pena inflitta da ritenere prescritta, posto che la sentenza di condanna del 3 settembre era divenuta irrevocabile l'11 settembre successivo, e da tale data era trascorso il termine di dieci anni contemplato dalla riferita norma, al superamento del quale è collegato l'effetto estintivo. Con un secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di mancato accertamento circa l'esistenza nell'ordinamento polacco di norme a tutela delle detenute madri di bambini in tenera età (come nel caso di specie, avendo l'estradanda un figlio di cinque anni), in fattispecie del tutto simile a quella considerata da Sez. 6^, n. 20147 del 10/03/2010 con riferimento all'ordinamento della Repubblica di Ucraina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
La previsione dell'art. 172 c.p., comma 4, secondo cui il termine di prescrizione della pena decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, va coordinata con quella del successivo comma 5, in base al quale nel caso in cui l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata (v. ex plurimis Sez. 1^, n. 13414 del 21/02/2013, Strusi, Rv. 255647;
Sez. 1^, n. 46691 del 24/10/2012, Jacovitti, Rv. 253974). Nella specie, la sentenza di condanna della WI, divenuta irrevocabile TU settembre 2002, era accompagnata dalla clausola della sospensione della esecuzione della pena, poi revocata con sentenza del 7 settembre 2005, divenuta esecutiva il 27 ottobre 2005, data dalla quale decorre dunque il termine di dieci anni previsto dall'art. 172 c.p., comma 1, che pertanto non era maturato alla data di presentazione della domanda di estradizione (14 dicembre 2012) ed è del resto ancora in corso.
2. Il secondo motivo è fondato.
Mancano del tutto accertamenti sulla esistenza nell'ordinamento polacco di norme a tutela delle detenute madri di bambini in tenera età, come è il caso di specie, risultando che l'estradanda ha un figlio di appena cinque anni, quindi all'evidenza bisognoso di assistenza genitoriale.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è parte del nostro ordinamento il principio generale volto ad assicurare la tutela dell'interesse del bambino (v. per tutte Sez. 6^, n. 20147 del 10/03/2010, Say, n.m.; Sez. 6^, n. 12498 del 04/12/2007, dep. 2008, Kochanska, Rv. 239145), tanto che la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. s), in tema di mandato di arresto europeo, che di quel principio costituisce significativa estrinsecazione, prevede perfino un caso di divieto di consegna della madre con prole convivente di età inferiore ai tre anni. L'esigenza primaria di proteggere l'interesse del minore è stata affermata in vari testi sovrannazionali, tra cui la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 27 maggio 1991, n. 176 (v. in particolare art. 9), e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata il 7 dicembre 2000 (v. l'art. 24), e trova varie applicazioni nella normativa interna: oltre alla richiamata disciplina sul mandato di arresto europeo, si vedano, ad esempio, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 28, in materia di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, all'art. 146 c.p., comma 1, n. 2 e art. 147 c.p., comma 1, n. 3, in materia di rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena, l'art. 275 c.p.p., comma 4, in materia di applicazione della misura cautelare in carcere, gli artt. 11 e 47 quinquies Ord. Pen., proprio in materia di detenute madri.
Ora, se la condizione di madre di prole convivente di età inferiore a tre anni è stato considerata causa di rifiuto della consegna dalla riferita disposizione della L. n. 69 del 2005, ritenuta analogicamente estensibile ai procedimenti di estradizione passiva in quanto promossi da autorità giudiziarie di Stati appartenenti all'U.E. ai quali non erano applicabili, per meri motivi temporali, le disposizioni sul mandato di arresto europeo (v. Sez. 6^, n. 12498 del 04/12/2007, dep. 2008, Kochanska, Rv. 239145), quella di madre di prole di età che, pur se superiore ai tre anni, necessiti indiscutibilmente di una continua assistenza materiale e affettiva, come nel caso in esame, impone che la consegna della estradanda sia subordinata alla esistenza nell'ordinamento del Paese richiedente di garanzie idonee ad assicurare che durante il periodo di detenzione la madre possa mantenere idonei contatti con i figli in tenera età, sia pure con modalità non necessariamente corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento penitenziario italiano, purché venga salvaguardata l'integrità psicofisica non solo del minore, che altrimenti resterebbe privato del rapporto affettivo con la madre in una fase delicata della sua esistenza, ma dello stesso genitore e della stessa famiglia (v., per tale puntualizzazione, Sez. 6^, n. 40289 del 05/10/2012, Say, Rv. 253775; Sez. 6^, n. 46444 del 26/12/2009, Benevides, Rv. 245487; Sez. 6, n. 25845 del 11/06/2007, Voina, Rv. 236864; Sez. 6^, n. 24762 del 08/05/2007, Sava, Rv. 237183; Sez. 6^, n. 40612 del 31/10/2006, Sochiu, Rv. 235444). Proprio al fine di assicurarsi della esistenza nell'ordinamento polacco di una normativa preordinata a una tutela effettiva dei minori la Corte di appello avrebbe dovuto dunque provvedere ai necessari accertamenti in ordine alla disciplina penitenziaria riservata da quel Paese alle madri detenute con prole infantile. Una tale omissione, rilevante ai fini della decisione sulla domanda di estradizione avanzata nei confronti della ricorrente, impone l'annullamento della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che dovrà provvedere a richiedere le necessarie informazioni integrative allo Stato richiedente. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013