Sentenza 5 ottobre 2012
Massime • 1
Ai fini della estradizione per l'esecuzione di pena detentiva è sufficiente che l'ordinamento dello Stato richiedente contempli forme di tutela e garanzie giurisdizionali in sé non contrastanti con le condizioni previste dagli artt. 698 comma primo e 705 cod.proc.pen. e comunque finalizzate a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore e del genitore.
Commentari • 2
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Mae e tutela della prole: non è richiesto che l'ordinamento dello Stato di emissione preveda le medesime tutele dell'ordinamento italiano per madre di prole in tenerà età, ma è comunque necessario verificare - anche con richiesta di informazioni supplementari - se vi sia una normativa quanto meno equivalente a quella interna ed in concreto idonea a perseguire quella medesima finalità di salvaguardia dell'interesse del minore. La mutua collaborazione fra gli Stati dell'UE non impone identità di ordinamenti, bensì comune rispetto dei principi fondamentali della Convenzione EDU. Corte Suprema di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 47125 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: …
Leggi di più… - 2. MAE per madre: quali verifiche per il giudice italiano? (Cass. 47125/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2022
Il MAE emesso nei confronti di madre di prole di età compresa tra tre e sei anni, impone una approfondita verifica in ordine alle condizioni di detenzione, dovendosi accertare se il paese emittente preveda meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente normativa italiana in materia, in modo tale da escludere che l'applicazione della misura cautelare si risolva in un trattamento inumano o degradante per la madre, nella misura in cui viene privata del rapporto con i figli e del loro accudimento, nonché in una lesione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2012, n. 40289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40289 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/10/2012
Dott. GRAMENDOLA F. P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1357
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 30916/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SAY LYUBOV N. IL 15/07/1971;
avverso l'ordinanza n. 46/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 29/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 giugno 2012 la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda estradizionale presentata dalla Repubblica di Ucraina nei confronti della propria cittadina Say UB, in relazione al delitto (ex art. 199 c.p., parte 2, ucraino) di spendita di monete false (n. 2 banconote da 100 dollari) commesso in Ternopol il 29 gennaio ed il 30 gennaio 2002, sanzionato con la condanna ad anni cinque di reclusione pronunciata con sentenza emessa in data 19 giugno 2002 dalla Corte distrettuale di Ternopilska Oblast, divenuta esecutiva il 4 luglio 2002, per il quale il Tribunale di Ternopol aveva emesso un provvedimento restrittivo in data 6 aprile 2005.
1.1. Osservava la Corte d'appello che alla predetta sentenza di condanna aveva fatto seguito la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena con un periodo di rieducazione di anni tre, nel rispetto degli obblighi posti dall'art. 76 c.p., ucraino, obblighi di presentazione successivamente violati, che avevano dato luogo ad un ordine di ricerca del Tribunale provinciale di Ternopol in data 6 aprile 2005, con fermo ed ordine di accompagnamento in Tribunale sotto scorta, al fine di esaminare l'istanza dell'autorità competente in merito alla revoca della sospensione condizionale per l'esecuzione della pena a suo tempo determinata.
1.2. A seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 10-27 maggio 2010 (che aveva annullato la pronuncia della Corte d'appello di Bologna del 10 dicembre 2009, con cui erano state dichiarate sussistenti le condizioni per la richiesta estradizione), la medesima Corte d'appello richiedeva ed otteneva dalle competenti autorità ucraine, in data 15 ottobre 2010 e in data 8 maggio 2012, informazioni supplementari sul tipo di tutele previste per le madri detenute e per la prole di età rispettivamente inferiore e superiore a tre anni, escludendo al riguardo la presenza di fattori ostativi alla consegna a norma degli artt. 698 e 705 c.p.p.. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Say UB, deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo la Corte d'appello dichiarato, nonostante la puntuale osservazione al riguardo formulata dalla difesa, che non risulta che la pena comminata sia estinta per prescrizione, ne' secondo l'ordinamento italiano, ne' secondo quello ucraino: stante il chiaro disposto dell'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, sarebbe stato onere dello Stato richiedente fornire il dato relativo alle modalità ed al termine di prescrizione della pena infitta all'estradanda, pari ad anni cinque di reclusione, secondo le leggi dell'ordinamento ucraino;
b) vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p.,, comma 1, lett. e), circa l'esito delle informazioni fornite dallo Stato richiedente in merito al trattamento penitenziario riservato alle madri di prole infantile, atteso che il relativo grado di tutela, pur non dovendo essere necessariamente corrispondente a quello dell'ordinamento nazionale, dovrebbe essere comunque quello previsto dagli standards minimi contemplati dalle Convenzioni e dai Trattati internazionali in materia;
del resto, le forme di tutela al riguardo contemplate dall'ordinamento ucraino non sono neanche lontanamente equiparabili a quelle previste dall'ordinamento nazionale e dalle Convenzioni internazionali, prevedendosi che le madri condannate e la prole infantile scontino la pena in non meglio definite "colonie", mentre le relative garanzie sono assicurate solo per le condannate madri di prole infantile di età non superiore al limite dei sette anni, contrariamente alle previsioni stabilite dalle Convenzioni internazionali a tutela del fanciullo, che impongono che i meccanismi alternativi alla detenzione, funzionali alla salvaguardi dell'integrità del minore e della sua famiglia, rispettino quanto meno il limite dei dieci anni;
c) insussistenza delle condizioni per la concessione dell'estradizione, in forza dell'intervenuta prescrizione della pena ex art. 172 c.p. e art. 10 della Convenzione Europea di estradizione del 1957, atteso che la pena della reclusione di anni cinque, alla ricorrente inflitta il 19 giugno 2002 e divenuta esecutiva il 4 luglio 2002, risulta prescritta il 4 luglio 2012, non essendo intervenuta entro tale data alcuna pronuncia irrevocabile favorevole all'estradizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.
4. In ordine al secondo motivo di doglianza, la Corte distrettuale ha congruamente esaminato il contenuto delle informazioni supplementari provenienti dallo Stato richiedente, osservando, con motivazione esente da vizi logici, come nei confronti dell'estradanda, madre di prole con età superiore al limite di tre anni, l'ordinamento ucraino (artt. 76 e 79 c.p.) contempli forme di tutela e garanzie giurisdizionali in sè non contrastanti con le condizioni di cui all'art. 698, comma 1, e art. 705 c.p.p., in quanto comunque finalizzate a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore e del genitore, ivi stabilendosi la possibile esenzione dalla pena con la fissazione di un periodo di prova e l'imposizione di prescrizioni oggetto di controllo (obbligo di firma, divieto di espatrio, ecc), al cui termine l'autorità giudiziaria decide, sulla base del comportamento in concreto tenuto dalla condannata, se "sgravarla" dalla pena o determinarne l'esecuzione.
Al riguardo, pertanto, l'impugnata pronunzia ha fatto buon governo del quadro di principii da questa Corte delineato, secondo cui non costituisce condizione ostativa all'estradizione di una persona condannata la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda per l'esecuzione di pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole infantile non corrispondenti a quelle previste dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che siano presenti meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia (Sez. 6, n. 25845 del 11/06/2007, dep. 04/07/2007, Rv. 236864; Sez. 6, n. 24762 del 08/05/2007, dep. 22/06/2007, Rv. 237183;
Sez. 6, n. 40612 del 31/10/2006, dep. 12/12/2006, Rv. 235444).
5. Parimenti infondati devono ritenersi, inoltre, il secondo ed il terzo motivo di doglianza, ove si consideri che in entrambi gli ordinamenti non può dirsi integrata la condizione ostativa inerente all'asserito decorso del termine prescrizionale della pena: da un lato, infatti, deve rilevarsi come il petitum estradizionale pacificamente si fondi su un ordine di ricerca e fermo emesso il 6 aprile 2005 proprio al fine di valutare l'istanza di revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della condanna alla pena detentiva inflitta all'estradanda (istanza, evidentemente, non ancora valutata dalle competenti autorità estere, poiché l'esame del caso è rimasto in sospeso, secondo quanto espressamente precisato nella relativa ordinanza del Tribunale provinciale di Ternopoli, sino al suo reperimento); dall'altro lato, per quel che attiene più specificamente all'ordinamento italiano, è evidente che, ai fini dell'estinzione della pena ex art. 172, comma 5 cod. pen., qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il dies a quo da computare decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva (Sez. 1, n. 30593 del 13/05/2011 dep 02/08/2011, Rv. 251105; Sez. 1, n. 616 del 02/12/2009, dep. 11/01/2010, Rv. 245982;
Sez. 1, n. 14939 del 13/03/2008, dep. 09/04/2008, Rv. 240145).
6. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni meglio indicate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012