Sentenza 11 giugno 2007
Massime • 1
Non costituisce condizione ostativa all'estradizione di una persona condannata la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda per l'esecuzione di pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole infantile non corrispondenti a quelle previste dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che siano presenti meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia. (Fattispecie relativa ad estradizione esecutiva richiesta dalla Romania).
Commentari • 2
- 1. MAE e figli, quale livello di tutela? (Cass. 47124/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2022
Mae e tutela della prole: non è richiesto che l'ordinamento dello Stato di emissione preveda le medesime tutele dell'ordinamento italiano per madre di prole in tenerà età, ma è comunque necessario verificare - anche con richiesta di informazioni supplementari - se vi sia una normativa quanto meno equivalente a quella interna ed in concreto idonea a perseguire quella medesima finalità di salvaguardia dell'interesse del minore. La mutua collaborazione fra gli Stati dell'UE non impone identità di ordinamenti, bensì comune rispetto dei principi fondamentali della Convenzione EDU. Corte Suprema di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 47125 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: …
Leggi di più… - 2. MAE per madre: quali verifiche per il giudice italiano? (Cass. 47125/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2022
Il MAE emesso nei confronti di madre di prole di età compresa tra tre e sei anni, impone una approfondita verifica in ordine alle condizioni di detenzione, dovendosi accertare se il paese emittente preveda meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente normativa italiana in materia, in modo tale da escludere che l'applicazione della misura cautelare si risolva in un trattamento inumano o degradante per la madre, nella misura in cui viene privata del rapporto con i figli e del loro accudimento, nonché in una lesione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2007, n. 25845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25845 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 11/06/2007
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1285
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 14019/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI NI LA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 1/3/2007 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. La difesa di OI VA LA ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di Napoli, Sezione Ottava Penale, ha deliberato in senso favorevole alla domanda di estradizione, avanzata dal Governo di Romania nei confronti della predetta, in quanto condannata alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per furto aggravato con sentenza n. 328.04, emessa in data 3/11/2004 dalla Corte di Appello di Hunedoara, divenuta irrevocabile il 27/4/2005. Con un unico motivo di ricorso si deduce la mancanza della motivazione e la erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lettera a). In particolare, la ricorrente contesta le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Appello in ordine alla sua incompetenza a verificare i gravi indizi di colpevolezza in presenza di una Convenzione di Estradizione tra l'Italia ed il Paese richiedente, e denuncia che nella sentenza censurata non è stata formulata alcuna osservazione sui rilievi sollevati dalla difesa in ordine alla incidenza sulla esecuzione della pena del provvedimento di indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 ed al fatto che la OI era madre di una bambina, che ancora non aveva compiuto il primo anno di età. 2.-. Il ricorso è infondato.
Questa Corte, proprio in relazione ad una richiesta avanzata dal Governo della Romania, ha già chiarito che in tema di estradizione, sollecitata sulla base della Convenzione Europea del 1957, non costituisce condizione ostativa alla estradizione di una persona condannata la circostanza che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda per la esecuzione di pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole infantile non corrispondenti a quelle previste dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che siano presenti meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e dell'intera famiglia (Sez. 6^, sent. 40612 del 31/10/2006, rv. 235444). È stato altresì già puntualizzato che ai fini della decisione della estradizione richiesta dall'estero, l'art. 705 c.p.p., comma 1, impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista Convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente (v., tra le tante, sez. 6^, sentenze n. 45253 del 22/11/2005, rv. 232633; n. 36550 dell'1/7/2003, rv. 227043; n. 1998 del 27/5/1999). D'altra parte ai fini del principio della doppia incriminazione non rilevano le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unicamente, a tal fine, la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti (sez. 6^, sent. n. 24717 del 16/5/2002, rv. 222193). 3.-. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, 11 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007