Sentenza 24 ottobre 2012
Massime • 2
Il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio e non dal momento in cui è stato commesso il reato che ha dato luogo alla revoca.
Per essere ostativa all'estinzione della pena per decorso del tempo, a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte, cod. pen., la condanna riportata nel corso del periodo di prescrizione deve riferirsi ad un reato commesso successivamente all'inizio del termine della prescrizione medesima.
Commentario • 1
- 1. Preclusione dell'estinzione della pena per prescrizioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 settembre 2021
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 172, c. 7) Il fatto Il G.I.P. del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato una opposizione proposta da avverso un provvedimento, reso de plano, con il quale il predetto Giudice aveva parzialmente rigettato la richiesta di estinzione per prescrizione della pena di due anni e nove mesi di reclusione, costituente residuo della maggiore pena di cinque anni e nove mesi di reclusione e 958,23 euro di multa, da espiarsi a seguito dell'indulto applicato al condannato, nella misura di tre anni di reclusione e per l'intero ammontare della multa, con provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2012, n. 46691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46691 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2012 |
Testo completo
46 6 9 1/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rel. Consigliere - N. 2984/2012- Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Presidente - SENTENZA Dott. MARGHERITA CASSANO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIUSEPPE LOCATELLI N. 9721/2012 Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) TT PP N. IL 04/10/1961 avverso l'ordinanza n. 31/2011 TRIBUNALE di ROMA, del 31/01/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
G. Mazzotta che ha chiesto il lette/semite le conclusioni del PG Dott. G. Mazzolta che zipetto del ricorse. سے Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto.
1.Con ordinanza del 31 gennaio 2012 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda avanzata da IA TT, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione pena ex 172, comma 1, c.p. con riguardo alla pena, condizionalmente sospesa, di sette mesi di reclusione, inflitta per il delitto di truffa con sentenza del 15 gennaio 1997 (irrevocabile il 16 gennaio 1998). Il Tribunale osservava che il beneficio della sospensione condizionale della pena, in precedenza concesso a TT, era stato revocato con sentenza del 3 luglio 2006 (irrevocabile il 18 ottobre 2008) e che, pertanto, il termine decennale di prescrizione della pena decorreva dalla data di irrevocabilità di tale pronuncia. Argomentava, infine, a mente dell'art. 172, ultimo comma, c.p., che TT aveva riportato, durante il tempo necessario per la prescrizione della pena e dopo la sentenza di condanna per truffa con pena sospesa, altra condanna per reato contro il patrimonio (art. 646 c.p.) e che tale circostanza, per espressa previsione normativa, era ostativa all'estinzione della pena.
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, TT, il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta erronea applicazione della legge penale, osservando che la iniziale decorrenza del termine doveva essere individuata nel momento in cui si era verificato il presupposto per la revoca del beneficio, ossia nell'11 settembre 1998, data in cui si era stato commesso il delitto di furto, giudicato con sentenza del 18 ottobre 2000 (irrevocabile il 17 giugno 2008), secondo quanto desumibile dal punto 18 del provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 17 dicembre 2010. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1.Il Collegio, pur consapevole di un indirizzo minoritario di segno contrario (Sez. 1, n. 13 28 dell'11 aprile 2006; Sez. 1, n. 5145 del 18 ottobre 1995), ritiene, in adesione ad un diverso e prevalente orientamento (Sez. 1, n. 30593 del 13 maggio 2011; Sez. 1, n. 616 del 2 dicembre 2009; Sez. 1, n. 29856 del 24 giugno 2009; Sez. 1, n. 12466 dell'11 marzo 2009; Sez. 1, n. 8640 del 10 febbraio 2009; Sez. 1, n. 1414 del 28 febbraio 2000; Sez. 1, n. 3428 del 16 maggio 1997), che il dies a quo سے 1 da cui decorre il tempo necessario alla prescrizione della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio e non dal momento in cui è stato commesso il reato che ha dato luogo alla revoca. Tale conclusione si fonda sull'interpretazione letterale dell'art. 172, comma 5, c.p., il quale stabilisce che, se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata. Nel caso in esame si tratta, quindi, di stabilire quale sia il giorno di decorrenza, ai fini dell'estinzione della pena, atteso che il beneficio della sospensione condizionale della pena, originariamente concesso, stato successivamente revocato a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., per avere il condannato commesso un delitto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della condanna. Il presupposto della revoca della sospensione condizionale della pena si concretizza, come si ricava dal dato testuale della norma, allorquando nel quinquennio di osservazione sia consumato il delitto e non, quindi, quando passi in giudicato la sentenza che abbia accertato, in relazione a tale delitto, la responsabilità dell'imputato. E' in tale momento che il soggetto inficia la prognosi favorevole su cui il giudice ha fondato la concessione del beneficio. Peraltro, la pena condizionalmente sospesa diverrà eseguibile solo nel momento in cui diventi irrevocabile la sentenza che abbia accertato la commissione del nuovo reato. E' soltanto in questo momento, infatti, che si conclude il complesso iter che ha dato causa alla revoca che sarà poi dichiarata dal giudice dell'esecuzione e si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva del beneficio in esame. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi nella parte in cui ha individuato quale dies a quo ai fini del computo del termine decennale di prescrizione della pena, oggetto di sospensione successivamente revocata per effetto della commissione di un ulteriore reato, quello del 18 ottobre 2008, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza del 3 luglio 2006 che, affermando la penale responsabilità di TT per il nuovo reato commesso, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in س 2 precedenza accordato con la sentenza del 15 gennaio 1997 (irrevocabile il 16 gennaio 1998).
2. Parimenti privi di pregio sono anche gli ulteriori rilievi difensivi. Il legislatore, sancendo all'art 172 comma 7, ultima ipotesi, c.p. l'inapplicabilita della prescrizione ai condannati i quali, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbiano riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, ha inteso escludere dal beneficio coloro i quali, con la reiterazione di una condotta analoga a quella che ha determinato la condanna precedente, mostrano di non essere incorsi in ravvedimento e di non meritare, pertanto, l'operatività in loro favore del beneficio dell'estinzione della pena. Per essere ostativa all'estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte, c.p., la condanna riportata nel corso del periodo di prescrizione deve riferirsi a un reato commesso - come nel caso di specie successivamente al suo inizio (Sez. 1, n. 18990 del 7 aprile 2004; Sez. 1, n. 5316 - del 6 dicembre 1993, Sez. I, n. 1589 del 12 maggio 1971). Anche sotto questo profilo, dunque, l'ordinanza impugnata è esente da censure nella parte in cui ha argomentato la sussistenza dei presupposti fissati dall'art. 172, ultimo comma, c.p., atteso che TT aveva riportato, durante il tempo necessario per la prescrizione della pena e dopo la sentenza di condanna per truffa con pena sospesa, altra condanna per reato contro il patrimonio (art. 646 c.p.).
3.Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma, il 24 ottobre 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano Paolo Bardovagni Margleita Сомоно Banulomage DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 DIC 2012 REMAD Funzionario Giudiziario Rosa COZZOLINO 3 Rose Cotolmio